Art. 105.
          Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
  1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni
non espressamente  indicate negli  articoli del  presente capo  e non
attribuite alle  autorita' portuali dalla  legge 28 gennaio  1994, n.
84, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.  Tra  le funzioni  di  cui  al  comma  1 sono,  in  particolare,
conferite alle regioni le funzioni relative:
  a)  al rilascio  dell'autorizzazione all'uso  in servizio  di linea
degli  autobus  destinati al  servizio  di  noleggio con  conducente,
relativamente alle autolinee di propria competenza;
  b) al rifornimento idrico delle isole;
  c) all'estimo navale;
  d) alla disciplina della navigazione interna;
  e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione
degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di
rilievo regionale  e interregionale  delle opere edilizie  a servizio
dell'attivita' portuale;
  f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio
di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali;
  g) alla gestione del sistema idroviario padanoveneto;
  h) al rilascio di concessioni  per la gestione delle infrastrutture
ferroviarie di interesse regionale;
  i) alla programmazione degli  interporti e delle intermodalita' con
esclusione  di   quelli  indicati  alla   lettera  g)  del   comma  1
dell'articolo 104 del presente decreto legislativo;
  l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione
interna, del  demanio marittimo e  di zone del mare  territoriale per
finalita'  diverse  da  quelle  di  approvvigionamento  di  fonti  di
energia;  tale conferimento  non  opera  nei porti  e  nelle aree  di
interesse  nazionale individuate  con il  decreto del  Presidente del
Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995.
  3.  Sono   attribuite  alle   province,  ai   sensi  del   comma  2
dell'articolo  4  della legge  15  marzo  1997,  n. 59,  le  funzioni
relative:
  a) alla  autorizzazione e  vigilanza tecnica  sull'attivita' svolta
dalle autoscuole e dalle scuole nautiche;
  b)  al riconoscimento  dei  consorzi di  scuole  per conducenti  di
veicoli a motore;
  c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti
e istruttori di autoscuola;
  d) al  rilascio di  autorizzazione alle imprese  di autoriparazione
per l'esecuzione delle revisioni  e al controllo amministrativo sulle
imprese autorizzate;
  e)  al  controllo  sull'osservanza  delle  tariffe  obbligatorie  a
forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi;
  f) al  rilascio di licenze  per l'autotrasporto di merci  per conto
proprio;
  g)  agli esami  per il  conseguimento dei  titoli professionali  di
autotrasportatore  di merci  per conto  terzi e  di autotrasporto  di
persone su strada e dell'idoneita'  ad attivita' di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto su strada;
  h)  alla   tenuta  degli  albi  provinciali,   quali  articolazioni
dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
  4.  Sono, inoltre,  delegate  alle  regioni ai  sensi  del comma  2
dell'articolo  4  della legge  15  marzo  1997,  n. 59,  le  funzioni
relative alle  deroghe alle  distanze legali per  costruire manufatti
entro  la  fascia  di  rispetto   delle  linee  e  infrastrutture  di
trasporto, escluse le strade e le autostrade.
  5. In materia  di trasporto pubblico locale, le regioni  e gli enti
locali  conservano le  funzioni ad  essi conferite  o delegate  dagli
articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
  6. Per  lo svolgimento di  compiti conferiti in materia  di diporto
nautico e pesca  marittima le regioni e gli enti  locali si avvalgono
degli uffici delle capitanerie di porto.
  7. L'attivita' di escavazione dei fondali dei porti e' svolta dalle
autorita' portuali  o, in mancanza,  e' conferita alle  regioni. Alla
predetta  attivita'  si  provvede  mediante  affidamento  a  soggetti
privati scelti attraverso procedura di gara pubblica.
 
          Note all'art. 105:
            - Per gli estremi della legge n. 84 del 1994 si veda nota
          all'art.  102.
            - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
          dicembre  1995,  concernente  "Identificazione  delle  aree
          demaniali marittime escluse dalla delega  alle  regioni  ai
          sensi   dell'art.  59  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 24 luglio  1977,  n.  616",  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 12 giugno
          1996, n. 136.
            - Per il testo dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997  si
          veda in nota all'art. 3.
            -  Si trascrive il testo degli articoli 5, 6 e 7 del gia'
          citato d. lgs. 19 novembre 1997, n. 422:
            "Art. 5 (Conferimento a regioni ed  enti  locali).  -  1.
          Sono  conferiti  alle  regioni  e  agli enti locali, con le
          modalita' di cui all'art.  6 e seguenti, tutti i compiti  e
          tutte   le   funzioni  relativi  al  servizio  pubblico  di
          trasporto  di  interesse  regionale  e  locale,   in   atto
          esercitati  da  qualunque  organo  o  amministrazione dello
          Stato, centrale o periferica, anche tramite  enti  o  altri
          soggetti  pubblici,  tranne  quelli espressamente mantenuti
          allo Stato dall'art. 4 del presente decreto.
            "Art. 6 (Delega  alle  regioni).  -  Sono  delegati  alle
          regioni   i   compiti  di  programmazione  dei  servizi  di
          trasporto pubblico regionale e locale di cui  all'art.  14,
          noti gia' compresi nelle materie di cui all'art.  117 della
          Costituzione.
            2.  Sono,  altresi',  delegati  alle  regioni  i  compiti
          programmatori e amministrativi e le funzioni  di  cui  agli
          articoli  8 e 9, in conformita' a quanto disposto dall'art.
          4, comma 4, lettera b), della legge  n.    59  del  1997  e
          dell'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
          nonche' i compiti e le funzioni di cui all'art. 10".
            "Art.  7  (Trasferimento  agli  enti  locali).  -  1.  Le
          regioni, in conformita' ai singoli ordinamenti regionali  e
          sentite  le  rappresentanze  degli  enti  e delle autonomie
          locali, conferiscono alle province, ai comuni e agli  altri
          enti  locali  tutte  le  funzioni  e i compiti regionali in
          materia di trasporto pubblico locale al sensi dell'art. 117
          della Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio
          a livello regionale.
            2. I conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui  al
          comma   1  sono  attuati  tenendo  conto  delle  dimensioni
          territoriali,  associative  e  organizzative   degli   enti
          nonche'  nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, comma
          3, della legge  n.  59,  e  particolarmente  di  quelli  di
          sussidiarieta,  economicita',  efficienza, responsabilita',
          unicita'  e  omogeneita'  dell'amministrazione  nonche'  di
          copertura  finanziaria,  con esclusione delle sole funzioni
          incompatibili con le dimensioni medesime.
            3. Entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto, le regioni adottano la legge di puntuale
          individuazione delle funzioni, trasferite o  delegate  agli
          enti  locali in conformita' ai principi stabiliti dall'art.
          4, comma 3, della legge n. 59. Se la regione  non  provvede
          entro  il  termine indicato, il governo adotta le misure di
          cui all'art. 4, comma 5, ultimo periodo della legge n. 59.
            4. Gli enti locali, oltre ai compiti e alle funzioni loro
          conferite  a  norma  del  comma  1,  svolgono  nei  servizi
          pubblici  di  trasporto  locale le funzioni e i compiti non
          mantenuti allo Stato, a norma degli articoli 3 e 4, o  alle
          regioni,  a  norma  degli  articoli  8, 9, 10 e 11, secondo
          principi e le  competenze  rispettivamente  previsti  dagli
          articoli  3,  9, 14 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
          sull'ordinamento  delle  autonomie   locali,   nonche'   in
          conformita'   ai   principi   della  legge  n.  59  e  alle
          dlsposizioni del presente decreto.  Sono,  in  particolare,
          conferiti  agli  enti  locali i compiti amministrativi e le
          funzioni nei settori del trasporto lagunare e lacuale".