Art. 130.
      Trasferimenti di competenze relative agli invalidi civili
  1. A decorrere  dal centoventesimo giorno dalla data  di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, la funzione di erogazione di
pensioni,  assegni e  indennita'  spettanti, ai  sensi della  vigente
disciplina, agli invalidi  civili e' trasferita ad  un apposito fondo
di gestione  istituito presso  l'Istituto nazionale  della previdenza
sociale (INPS).
  2. Le  funzioni di  concessione dei  nuovi trattamenti  economici a
favore  degli  invalidi civili  sono  trasferite  alle regioni,  che,
secondo il  criterio di  integrale copertura, provvedono  con risorse
proprie alla eventuale concessione  di benefici aggiuntivi rispetto a
quelli determinati  con legge  dello Stato,  per tutto  il territorio
nazionale.
  3.  Fermo  restando il  principio  della  separazione tra  la  fase
dell'accertamento sanitario  e quella della concessione  dei benefici
economici, di  cui all'articolo 11  della legge 24 dicembre  1993, n.
537,  nei procedimenti  giurisdizionali ed  esecutivi, relativi  alla
concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal
termine di  cui al comma  1 del presente articolo,  la legittimazione
passiva spetta alle  regioni ove il procedimento abbia  ad oggetto le
provvidenze  concesse dalle  regioni stesse  ed all'INPS  negli altri
casi, anche  relativamente a provvedimenti concessori  antecedenti al
termine di cui al medesimo comma 1.
  4.  Avverso i  provvedimenti di  concessione o  diniego e'  ammesso
ricorso amministrativo,  secondo la  normativa vigente in  materia di
pensione sociale, ferma restante la tutela giurisdizionale davanti al
giudice ordinario.
 
          Nota all'art. 130:
            - Il testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993,  n.
          537, e' il seguente:
            "Art. 11 (Previdenza e assistenza). - 1. Con regolamento,
          da  emenare  ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, nel termine di  novanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, si provvede
          al riordinamento dei procedimenti in materia di invalidita'
          civile,  cecita'  civile  e  sordomutismo,  sulla  base dei
          seguenti criteri:
             a) semplificazione dei procedimenti;
             b)  distinzione   del   procedimento   di   accertamento
          sanitario   dal   procedimento  per  la  concessione  delle
          provvidenze, con attribuzione della  rispettiva  competenza
          alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990,
          n. 295, e ai prefetti;
             c) soppressione dei comitati provinciali di assistenza e
          beneficenza   pubblica   e   devoluzione   delle   funzioni
          concernenti le provvidenze in favore dei minorati civili ai
          prefetti;
             d) previsione della facolta' dell'invalido convocato per
          accertamenti sanitari di motivare la propria impossibilita'
          a  rispondere e di indicare la data in cui puo' effettuarsi
          visita domiciliare.
            2.   L'abrogazione   delle   vigenti   norme   di   legge
          incompatibili  con  il  regolamento  di  cui  al comma 1 ha
          effetto dalla data di entrata  in  vigore  del  regolamento
          stesso.
            3.  In attesa di una organica revisione della materia, le
          unita' sanitarie locali  competenti,  entro  il  30  giugno
          1994,  informano  il  prefetto  in  ordine alla consistenza
          numerica e allo stato delle  domande  ancora  giacenti  per
          l'ottenimento  delle  provvidenze  di  cui  al  comma  1  e
          indicano i tempi presuntivi e le misure  straordinarie  per
          lo smaltimento dell'arretrato. In caso di inottemperanza il
          prefetto nomina apposito funzionario. Il prefetto, entro il
          30 settembre 1994, invia al Ministero dell'interno apposita
          relazione  riassuntiva  circa lo stato amministrativo delle
          pratiche inerenti l'erogazione delle provvidenze".
            4. (Abrogato).
            5. Con decorrenza dal 1 gennaio 1994, ferma  restando  la
          vigente  disciplina  in  materia di perequazione automatica
          delle pensioni previdenziali ed assistenziali, spetta,  per
          quelle  di  importo pari o inferiore a lire 1.000.000 lorde
          mensili,   un   ulteriore   aumento   corrispondente   allo
          scostamento  tra  il valore di 3,5 punti percentuali di cui
          all'art.  2, comma 1-bis, del  decreto-legge  19  settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre   1992,  n.  438,  e  il  valore  accertato  della
          variazione dell'indice medio annuo dei  prezzi  al  consumo
          delle  famiglie  di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT
          per l'anno 1993 rispetto all'anno precedente.  Le  pensioni
          il  cui ammontare risulti compreso tra lire 1.000.000 lorde
          mensili e tale importo maggiorato del predetto aumento sono
          aumentate  fino  a  ragiungere  l'importo  maggiorato.  Con
          decorrenza  dalla  predetta  data  del  1  gennaio  1994 e'
          corrispondentemente   aumentato   l'importo   mensile   del
          trattamento   minimo   di  pensione.  Per  l'anno  1994,  a
          decorrere dal 1 luglio, sono  attribuiti  gli  aumenti  dei
          trattamenti   pensionistici  di  cui  all'art.    1,  comma
          9-quater, del  decreto-legge  22  dicembre  1990,  n.  409,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 febbraio
          1991, n. 59.
            6. La disposizione  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  del
          decreto-legge  22  dicembre  1990,  n. 409, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27  febbraio  1991,  n.  59,  va
          interpretata  nel  senso  che  anche  per  le  pensioni ivi
          previste, ai fini del mantenimento del maggiore trattamento
          in godimento, si applica lo stesso criterio  stabilito  per
          le  pensioni  del regime generale dall'art. 1, comma 8, del
          predetto decreto-legge n. 409 del 1990.
            7.  Salvo  quanto disposto al comma 5, ultimo periodo, la
          decorrenza  degli  aumenti  dei  trattamenti  pensionistici
          stabilita  dall'anno 1994, ai sensi degli articoli 1, commi
          9, 9-bis, 9-ter e 9-quater; 2-bis, comma 3; e 3,  comma  3,
          del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1991, n. 59, e'
          differita all'anno 1995. Conseguentemente, i termini del  1
          gennaio   1994   e   del   31   dicembre   1993,   di  cui,
          rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'art.  5  del  predetto
          decreto-legge  n. 409 del 1990, sono differiti al 1 gennaio
          1995 e al 31 dicembre 1994.
            8. I termini del 1  maggio  e  del  l  novembre,  di  cui
          all'art.  1,  comma  2-bis,  del decreto-legge 19 settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438, sono rispettivamente  fissati  al  l
          luglio   ed   al  1  gennaio  dell'anno  successivo,  fatta
          esclusione per i lavoratori che hanno maturato i  requisiti
          per  il  diritto  alla pensione di anzianita' nel corso del
          1993 e ne ottengono il trattamento con decorrenza entro  il
          1994,  per i quali continuano ad operare i termini previsti
          dal predetto art. 1, comma 2-bis.
            9. Il comma 6 dell'art. 10  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 503, e' sostituito dai seguenti:
            "6. Le pensioni di anzianita' a carico dell'assicurazione
          generale  dei  lavoratori  dipendenti e delle forme di essa
          sostitutive, nonche' i trattamenti anticipati di anzianita'
          delle forme esclusive con esclusione delle eccezioni di cui
          all'art. 10 del decreto-legge  28  febbraio  1986,  n.  49,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986,
          n. 120, in relazione alle  quali  trovano  applicazione  le
          disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  3  e  4  del presente
          articolo,  non  sono  cumulabili  con  redditi  da   lavoro
          dipendente  nella loro interezza, e con i redditi da lavoro
          autonomo nella misura per essi prevista al comma  1  ed  il
          loro  conseguimento  e'  subordinato  alla  risoluzione del
          rapporto di lavoro.
            6-bis. Le quote delle pensioni  di  anzianita'  a  carico
          delle   gestioni   previdenziali   degli  artigiani,  degli
          esercenti attivita' commerciali e dei coltivatori  diretti,
          mezzadri  e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al
          trattamento minimo vigente nelle rispettive  gestioni,  non
          sono  cumulabili  con  il  reddito da lavoro autonomo nella
          misura del 50 per cento  fino  a  concorrenza  del  reddito
          stesso,   senza  obbligo  di  cancellazione  dagli  elenchi
          previdenziali ed assistenziali. Le predette  pensioni  sono
          incumulabili  nella  loro interezza con i redditi da lavoro
          dipendente".
            10. Il comma 8 dell'art. 10 del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 503, e' sostituito dal seguente:
            "8. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1994 sono
          titolari  di  pensione,  ovvero hanno raggiunto i requisiti
          contributivi minimi per la liquidazione della  pensione  di
          vecchiaia  o  di  anzianita',  continuano  ad applicarsi le
          disposizioni di cui  alla  previgente  normativa,  se  piu'
          favorevole".
            11. (Abrogato).
            12. (Abrogato).
            13. (Abrogato).
            14. (Abrogato).
            15. (Abrogato).
            16.  Con  effetto  dal  1  gennaio 1994, fermi restando i
          requisiti concessivi prescritti dalla vigente normativa  in
          materia   di  pensionamento  anticipato  rispetto  all'eta'
          stabilita per la cessazione  dal  servizio  ovvero  per  il
          collocamento  a  riposo  d'ufficio, nei confronti di coloro
          che  conseguono  il  diritto  a  pensione  anticipata   con
          un'anzianita'  contributiva  inferiore a trentacinque anni,
          escluse  le  cause   di   cessazione   dal   servizio   per
          invalidita',    l'importo    del    relativo    trattamento
          pensionistico,  ivi   compresa   l'indennita'   integrativa
          speciale,  e'  ridotto in proporzione agli anni mancanti al
          raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo
          le percentuali di cui alla allegata Tabella A.
            17. Per il 1994  il  termine  del  1  settembre,  di  cui
          all'art.  1,  com-ma 2-ter del   decreto-legge 19 settembre
          1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre 1992, n. 438, e' fissato a tutti gli effetti al 24
          dicembre. Per il personale ispettivo, direttivo, docente  e
          amministrativo  tecnico ausiliario (A.T.A.) della scuola il
          predetto termine rimane immutato, mentre per  il  personale
          delle  accademie  di belle arti e d'arte drammatica e per i
          conservatori di musica il termine stesso e'  fissato  al  1
          novembre  e per quello dell'Accademia nazionale di danza al
          1 ottobre.
            18. Le disposizioni, di cui al comma 16 si  applicano  ai
          dipendenti  delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
          1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  iscritti
          alle   forme  di  previdenza  esclusive  dell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
          superstiti,  nonche'  alle  altre  categorie  di dipendenti
          iscritte alle  predette  forme  di  previdenza,  esclusi  i
          soggetti  la cui domanda di pensionamento sia stata accolta
          prima del 15 ottobre 1993 dalle competenti amministrazioni.
            19. E' fatta salva, per  coloro  che  abbiano  presentato
          domanda  di  collocamento in pensione successivamente al 31
          dicembre 1992 e che  ne  facciano  domanda  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, la possibilita' di revocarla ovvero, qualora cessati
          dal servizio, di essere riammessi con la  qualifica  e  con
          l'anzianita  di servizio maturata all'atto del collocamento
          a riposo, con facolta' di riscattare il periodo scoperto ai
          fini della previdenza e della quiescenza secondo aggiornati
          criteri attuariali.
            20.  I  competenti  organi  dell'amministrazione   devono
          deliberare  sulle domande di revoca delle dimissioni ovvero
          sulle domande di riassunzione  entro  trenta  giorni  dalla
          loro presentazione da parte degli interessati.
            21.  I  dipendenti  di  enti  pubblici  iscritti  a fondi
          esclusivi utilizzati per distacchi sindacali non retribuiti
          hanno facolta' di mantenere
           l'iscrizione a detti fondi con onere contributivo a carico
          dell'assicurato anche per la parte di competenza  dell'ente
          qualora questo sia tenuto alla contribuzione.
            22.  L'art.  6,  commi  5,  6  e  7, del decreto-legge 12
          settembre 1983,  n.  463,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre  1983, n. 638, si interpreta nel
          senso che nel caso di  concorso  di  due  o  piu'  pensioni
          integrate  al  trattamento minimo, liquidate con decorrenza
          anteriore alla data  di  entrata  in  vigore  del  predetto
          decreto-legge,  il  trattamento  minimo  spetta su una sola
          delle pensioni come individuata secondo i criteri  previsti
          al comma 3 dello stesso articolo, mentre l'altra o le altre
          pensioni  spettano  nell'importo  a  calcolo  senza  alcuna
          integrazione.
            23.  La  disposizione   dell'art.   7,   comma   4,   del
          decreto-legge   21  marzo  1988,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160,  e
          successive  modificazioni,  si  interpreta nel senso che ai
          lavoratori agricoli aventi diritto ai trattamenti  speciali
          di  disoccupazione  di  cui  agli articoli 25 della legge 8
          agosto 1972, n. 457, e 7 della legge 16 febbraio  1977,  n.
          37,   l'indennita'   ordinaria  di  disoccupazione  per  le
          giornate eccedenti quelle di trattamento speciale e' dovuta
          nella misura fissa di lire 800 giornaliere. A decorrere dal
          1 gennaio 1993, ai lavoratori agricoli  aventi  diritto  ai
          trattamenti   speciali   di  disocupazione  non  e'  dovuta
          l'indennita' ordinaria di disoccupazione  per  le  giornate
          eccedenti   le  novanta  di  trattamento  speciale.  Per  i
          predetti  lavoratori  le  giornate  accreditabili  ai  fini
          pensionistici  sono  calcolate  sulla  base  della  vigente
          disciplina ancorche' si tratti di giornate non lavorate ne'
          indennizzate.
            24. Nel comma 1 dell'art. 17 del decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  503, alla fine del primo periodo, sono
          inserite le seguenti parole: " ,  entro  determinati  tetti
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro   del
          tesoro".
            25.   Ai   fini   dell'applicazione   dell'art.   1   del
          decreto-legge 19 settembre 1992, n.  384,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  14  novembre 1992, n. 438, il
          periodo di preavviso previsto alla lettera c) del  comma  2
          del  predetto  art.  1,  per  le  domande di cessazione dal
          servizio presentate anteriormente  al  19  settembre  1992,
          inizia  a  decorrere  dalla  data  di  presentazione  delle
          domande stesse.
            26. La disposizione contenuta nel comma  1  dell'art.  32
          della   legge   12   aprile   1991,  n.  136,  deve  essere
          interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente  nazionale
          di  previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non e'
          piu'  obbligatoria  soltanto  per  i  veterinari   che   si
          iscrivono  per  la  prima  volta  agli  albi  professionali
          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          predetta legge e che si trovano nelle  condizioni  previste
          dal comma 2 dell'art. 24 della medesima; i provvedimenti di
          cancellazione   adottati   dall'Ente   nei   confronti   di
          veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso
          in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto.
          Gli obblighi relativi al pagamento dei  contributi  e  alla
          comunicazione  di cui all'art. 19 della citata legge n. 136
          del 1991, dovuti per il periodo successivo al provvedimento
          di cancellazione debbono essere adempiuti, salvo il caso di
          scadenza posteriore, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della presente legge. Fino al medesimo
          termine, per i contributi e le  comunicazioni  relative  al
          predetto   periodo   non   si  applicano  le  sanzioni,  le
          maggiorazioni e gli interessi di mora di cui agli  articoli
          19 e 20 della citata legge n. 136 del 1991.
            27.  In  attesa  di  un'organica revisione del sistema di
          finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e del
          sistema delle  agevolazioni  contributive  per  le  imprese
          agricole, il comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988,
          n.  67,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituito  dai
          seguenti:
            "5. I  premi  ed  i  contributi  relativi  alle  gestioni
          previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
          agricolo  per  il  proprio personale dipendente, occupato a
          tempo indeterminato e a  tempo  determinato  nel  territori
          montani  di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,  sono  fissati  nella
          misura del 20 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1994, del
          25  per  cento  a decorrere dal 1 ottobre 1995 e del 30 per
          cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I  predetti  premi  e
          contributi  dovuti  dai  datori di lavoro agricolo operanti
          nelle  zone  agricole  svantaggiate,  delimitate  ai  sensi
          dell'art.  15  della  legge  27 dicembre 1977, n. 984, sono
          fissati nella misura del 30 per cento  a  decorrere  dal  1
          ottobre  1994,  del  40 per cento a decorrere dal 1 ottobre
          1995, del 60 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996.
            5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano  ai
          datori  di  lavoro  agricolo  per  i lavoratori occupati in
          violazione delle norme sul collocamento.
            5-ter. Le agevolazioni di cui al  comma  5  si  applicano
          soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro".
            28.  La  riduzione contributiva di cui all'art. 14, comma
          1, della legge 1 marzo 1984, n.  64,  come  sostituito  dal
          comma 5 dell'art.  1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
          536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
          1988,  n.  48,  fermi  restando  i  limiti  di  durata  ivi
          previsti, e' fissata  nella  misura  del  40  per  cento  a
          decorrere  dal 1 ottobre 1994, del 30 per cento a decorrere
          dal 1 ottobre 1995 e del 20 per cento  a  decorrere  dal  1
          ottobre  1996.  Alla  riduzione contibutiva si applicano le
          disposizioni  di  cui  all'art.  6,  commi  9  e  13,   del
          decreto-legge  9  ottobre  1989,  n.  338,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  e
          successive  modificazioni  e integrazioni. Gli oneri di cui
          al comma 5 dell'art.  9 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,
          come  sostituito  dal comma 27 del presente articolo, e gli
          oneri  di  cui  al  presente  comma  sono  posti  a  carico
          dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 30.
            29.  Sono  abrogati  gli  articoli  17  e  18 del decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
            30. Le maggiori agevolazioni e le riduzioni  contributive
          di  cui  ai  commi  27  e  28  sono  poste  a  carico delle
          autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge
          22 ottobre 1992, n.  415,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
            31.   Per   fronteggiare   l'emergenza  occupazionale  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale un fondo per l'occupazione, con  una  dotazione  di
          lire  580  miliardi  per  il  1994 e di lire 330 miliardi a
          decorrere dal 1995. Il fondo e' destinato ad interventi  da
          definirsi  con  decreti  del  Ministro  del  lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
          gli interventi possono riguardare anche le finalita' di cui
          al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  1986,  n. 44, e
          successive modificazioni, il cui ambito di applicazione  e'
          esteso  a  tutte  le  aree  depresse.  Al relativo onere si
          provvede mediante  utilizzo  dei  proventi  assicurati  dal
          comma 34 del presente articolo.
            32.   La somma di lire 580 miliardi, prevista al comma 31
          e' integrata di lire 50 miliardi,  destinati  ad  incentivi
          alle  assunzioni  di giovani dai diciotto ai trentadue anni
          di eta' da parte di piccole imprese ed  imprese  artigiane,
          ubicate   nei   territori   di   cui  all'obiettivo  1  del
          regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del  24  giugno
          1988.
            33.  L'autorizzazione  di spesa recata dall'art. 38 della
          legge 24 aprile 1980, n. 146, e' ridotta, per l'anno  1994,
          di lire 50 miliardi.
            34. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, il Ministro delle finanze determina i
          criteri  e  le  modalita' di effettuazione di ogni lotteria
          nazionale  ad  estrazione  istantanea,  sulla  base   delle
          disposizioni  contenute nella legge 26 marzo 1990, n. 62, e
          del regolamento adottato con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze 12 febbraio 1991, n. 183.
            35.  Al comma 1 dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989,
          n. 401, e' aggiunto  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
          stesse   sanzioni   si   applicano  a  chiunque  venda  sul
          territorio      nazionale,       senza       autorizzazione
          dell'Amministrazione   autonoma   dei  monopoli  di  Stato,
          biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorta
          di Stati  esteri,  nonche'  a  chiunque  partecipi  a  tali
          operazioni  mediante la raccolta di prenotazione di giocate
          e l'accreditamento delle relative vincite".
            36.  Il comma 2 dell'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n.
          62, e' sostituito dal seguente:
            "2. Per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle
          lotterie nazionali ad estrazione istantanea si applicano le
          norme vigenti in materia di distribuzione e di vendita  dei
          biglietti delle lotterie nazionali tradizionali".
            37. Il periodo temporale di durata del Fondo speciale per
          gli  interventi  a salvaguardia dei livelli di occupazione,
          istituito con l'art. 17 della legge 27  febbraio  1985,  n.
          49,  e  successive  modificazioni,  e'  prorogato  sino  al
          completo  impiego  delle  risorse  disponibili  nel   Fondo
          stesso.
             38. All'art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a)  al comma 1, capoverso 1, lettera b), e' aggiunto, in
          fine, il seguente periodo:  "Per  i  lavoratori  andati  in
          pensione  successivamente  al 31 dicembre 1993 e fino al 31
          dicembre 1994, il predetto limite di reddito e'  elevato  a
          cinque volte il trattamento minimo";
             b)  al  comma  2,  le  parole:  "31  dicembre 1992" sono
          sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".
            39. Le  pensioni  a  carico  dell'Istituto  nazionale  di
          previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI),
          su    proposta    del   suddetto   Istituto,   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della
          categoria interessata, saranno rivalutate, con effetto  dal
          1  luglio 1994, con decreto del Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
          da emanare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in  vigore  della presente legge. Tale rivalutazione dovra'
          essere  effettuata  in  base  a  criteri  compatibili   con
          l'equilibrio  finanziario  dell'Istituto, quale risulta una
          volta detratti gli importi di cui all'art. 12, comma 1, del
          decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  155,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  243. I
          relativi oneri saranno  posti  ad  esclusivo  carico  della
          gestione INPDAI".