Art. 149.
                    Funzioni riservate allo Stato
  1. Ai  sensi dell'articolo 1, comma  3, lettera d), della  legge 15
marzo 1997, n. 59, sono riservate  allo Stato le funzioni e i compiti
di tutela dei beni culturali  la cui disciplina generale e' contenuta
nella legge  1 giugno  1939, n.  1089, e  nel decreto  del Presidente
della  Repubblica  30 settembre  1963,  n.  1409, e  loro  successive
modifiche e integrazioni.
  2. Lo Stato, le regioni  e gli enti locali concorrono all'attivita'
di conservazione dei beni culturali.
  3. Sono riservate allo Stato,  in particolare, le seguenti funzioni
e compiti:
  a)  apposizione  di  vincolo,  diretto e  indiretto,  di  interesse
storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;
  b)  autorizzazioni,  prescrizioni,  divieti, approvazioni  e  altri
provvedimenti,  anche di  natura interinale,  diretti a  garantire la
conservazione,  l'integrita' e  la  sicurezza dei  beni di  interesse
storico o artistico;
  c)  controllo sulla  circolazione e  sull'esportazione dei  beni di
interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;
  d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche
archeologiche;
  e) espropriazione di beni mobili  e immobili di interesse storico o
artistico;
  f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei
documenti degli  organi giudiziari  e amministrativi dello  Stato non
piu' occorrenti alle  necessita' ordinarie di servizio,  di tutti gli
altri archivi o documenti di cui  lo Stato abbia la disponibilita' in
forza di legge o di altro titolo;
  g)  vigilanza sugli  archivi degli  enti pubblici  e sugli  archivi
privati  di  notevole interesse  storico,  nonche'  le competenze  in
materia di consultabilita' dei documenti archivistici;
  h) le ulteriori  competenze previste dalla legge 1  giugno 1939, n.
1089,  e dal  decreto del  Presidente della  Repubblica 30  settembre
1963, n. 1409,  e da altre leggi riconducibili al  concetto di tutela
di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.
  4. Spettano altresi' allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera a), della legge 15 marzo  1997, n. 59, le seguenti funzioni e
compiti:
  a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n.
3911/1992   del  Consiglio   del   9  dicembre   1992  e   successive
modificazioni;
  b)  le attivita'  dirette  al recupero  dei  beni culturali  usciti
illegittimamente  dal  territorio   nazionale,  in  attuazione  della
direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;
  c)  la prevenzione  e  repressione di  reati  contro il  patrimonio
culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;
  d)  le  funzioni   relative  a  scuole  e   istituti  nazionali  di
preparazione professionale  operanti nel  settore dei  beni culturali
nonche'  la  determinazione  dei criteri  generali  sulla  formazione
professionale  e  l'aggiornamento del  personale  tecnicoscientifico,
ferma restando l'autonomia delle universita';
  e) la definizione,  anche con la cooperazione  delle regioni, delle
metodologie comuni da seguire nelle attivita' di catalogazione, anche
al  fine  di  garantire  l'integrazione in  rete  delle  banche  dati
regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;
  f) la definizione,  anche con la cooperazione  delle regioni, delle
metodologie  comuni da  seguire nell'attivita'  tecnicoscientifica di
restauro.
  5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai
fini dell'esercizio delle  funzioni di cui al comma 3,  lettere a) ed
e), del presente articolo, nonche' ai fini dell'esercizio del diritto
di  prelazione.  Lo  Stato  puo'  rinunciare  all'acquisto  ai  sensi
dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla
regione, provincia o comune interessati la relativa facolta'.
  6. Restano riservate allo Stato le  funzioni e i compiti statali in
materia di  beni ambientali  di cui all'articolo  82 del  decreto del
Presidente della Repubblica  24 luglio 1977, n.  616, come modificato
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
 
          Note all'art. 149:
            -  Per  il  testo  degli  articoli  1  e 3 della legge n.
          59/1997 si veda in nota all'art. 3.
            - La legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante: "Tutela delle
          cose d'interesse artistico e storico" e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  8 agosto 1939, n. 184. Si trascrive il
          testo dell'art. 31:
            "Art. 31. - Nel caso di alienazione a titolo oneroso,  il
          Ministro   per   l'educazione   nazionale  ha  facolta'  di
          acquistare la cosa al medesimo prezzo  stabilito  nell'atto
          di alienazione.
            Qualora  la  cosa  sia  alienata  con  altre per un unico
          corrispettivo,  il  prezzo  e'  determinato  d'ufficio  dal
          Ministro.
            Ove  l'alienante  non  ritenga  di  accettare  il  prezzo
          determinato dal Ministro, il prezzo stesso sara'  stabilito
          insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione
          composta  di  tre  membri  da  nominarsi  uno dal Ministro,
          l'altro dall'alienante  ed  il  terzo  dal  presidente  del
          tribunale.    Le    spese    relative    sono    anticipate
          dall'alienante.
            Nel caso in  cui  il  Ministro  eserciti  il  diritto  di
          prelazione  su  parte delle cose alienate, il compratore ha
          facolta' di recedere dal contratto".
            - Il d.P.R. 30 settembre  1963,  n.  1409,  reca:  "Norme
          relative  all'ordinamento  ed al personale degli Archivi di
          Stato" ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre
          1963, n. 285.
            -   Il   regolamento   CEE    n.    3911/1992    relativo
          all'esportazione  di  beni  culturali  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 1 marzo 1993 - 2 serie speciale - n. 17.
            -  La  direttiva  93/7/CEE relativa alla restituzione dei
          beni culturali usciti illecitamente dal territorio  di  uno
          Stato membro e' pubblicata nella GUCE del 27 marzo 1993, n.
          L 74.
            -  Il  testo  dell'art.  82 del d.P.R. n. 616/1977, cosi'
          come  modificato  dal  d.-l.  27  giugno   1985,   n.   312
          (Disposizioni   urgenti   per   la  tutela  delle  zone  di
          particolare   interesse   ambientale),   convertito,    con
          modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985, e' il seguente:
            "Art.  82 (Beni ambientali). - Sono delegate alle regioni
          le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali
          e periferici dello Stato per la protezione  delle  bellezze
          naturali  per quanto attiene alla loro individuazione, alla
          loro tutela e alle relative sanzioni.
            La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative
          concernenti:
             a) l'individuazione delle bellezze  naturali,  salvo  il
          potere  del  Ministro  per  i  beni culturali e ambientali,
          sentito il Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,   di   integrare  gli  elenchi  delle  bellezze
          naturali approvate dalle regioni;
             b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta  per
          le loro modificazioni;
             c) l'apertura di strade e cave;
             d)  la  posa  in  opera  di cartelli o di altri mezzi di
          pubblicita';
             e)  la  adozione  di   provvedimenti   cautelari   anche
          indipendentemente  dalla  inclusione  dei beni nei relativi
          elenchi;
             f) l'adozione dei  provvedimenti  di  demolizione  e  la
          irrogazione delle sanzioni amministrative;
             g)  le  attribuzioni  degli  organi  statali  centrali e
          periferici inerenti alle commissioni  provinciali  previste
          dall'art.  2  della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  e
          dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica  3
          dicembre 1975, n. 805;
             h)  l'autorizzazione  prevista  dalla  legge 29 novembre
          1971, n.  1097, per la tutela dei Colli Euganei.
            Le  notifiche  di  notevole  interesse   pubblico   delle
          bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge
          29  giugno  1939,  n.  1497,  non possono essere revocate o
          modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per
          i beni culturali.
            Il Ministro  per  i  beni  culturali  e  ambientali  puo'
          inibire  lavori  o  disporne  la  sospensione,  quando essi
          rechino pregiudizio  a  beni  qualificabili  come  bellezze
          naturali  anche  indipendentemente  dalla  loro  inclusione
          negli elenchi.
            Sono sottoposti a vincolo paesaggistico  ai  sensi  della
          legge 29 giugno 1939, n. 1497:
             a)  i  territori  costieri  compresi in una fascia della
          profondita' di 300 metri dalla linea di battigia, anche per
          i terreni elevati sul mare;
             b)  i  territori  contermini  ai  laghi  compresi in una
          fascia della  profondita'  di  300  metri  dalla  linea  di
          battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
             c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli
          elenchi  di  cui al testo unico delle disposizioni di legge
          sulle acque ed  impianti  elettrici,  approvato  con  regio
          decreto  11  dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
          piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
             d) le montagne per la parte eccedente  1.600  metri  sul
          livello  del  mare  per  la catena alpina e 1.200 metri sul
          livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
             e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
             f) i parchi e le riserve nazionali o regionali,  nonche'
          i territori di protezione esterna dei parchi;
             g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche'
          percorsi  o  danneggiati  dal  fuoco, e quelli sottoposti a
          vincolo di rimboschimento;
             h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le  zone
          gravate da usi civici;
             i)  le  zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
             l) i vulcani;
             m) le zone di interesse archeologico.
            Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle
          zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani
          pluriennali  di  attuazione  -  alle   altre   zone,   come
          delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto
          ministeriale  2  aprile  1968,  e, nei comuni sprovvisti di
          tali strumenti, ai centri edificati  perimetrati  ai  sensi
          dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
            Sono  peraltro  sottoposti a vincolo paesaggistico, anche
          nelle zone di cui al comma precediente, i beni  di  cui  al
          numero 2) dell'art.  1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
            Nei  boschi  e  nelle  foreste di cui alla lettera g) del
          quinto comma  del  presente  articolo  sono  consentiti  il
          taglio  coltura1e,  la  forestazione, la riforestazione, le
          opere di bonifica, antincendio e di conservazione  previsti
          ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
            L'autorizzazione  di cui all'art. 7 della legge 29 giugno
          1939, n. 1497, deve essere rilasciata  o  negata  entro  il
          termine  perentorio  di  sessanta  giorni. Le regioni danno
          immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali  e
          ambientali  delle  autorizzazioni  rilasciate e trasmettono
          contestualmente   la   relativa   documentazione.   Decorso
          inutilmente  il  predetto  termine,  gli interessati, entro
          trenta  giorni,  possono  richiedere  l'autorizzazione   al
          Ministro   per  i  beni  culturali  e  ambientali,  che  si
          pronuncia entro sessanta giorni dalla data  di  ricevimento
          della  richiesta.  Il  Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali puo' in ogni caso annullare,  con  provvedimento
          motivato,   l'autorizzazione  regionale  entro  i  sessanta
          giorni successivi alla relativa comunicazione.
            Qualora  la richiesta di autorizzazione riguardi opere da
          eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il  Ministro
          per  i  beni  culturali  e  ambientali  puo'  in  ogni caso
          rilasciare o negare entro sessanta giorni  l'autorizzazione
          di  cui  all'art.  7  della  legge 29 giugno 1939, n. 1497,
          anche in difformita' dalla decisione regionale.
            Per le attivita' di ricerca ed estrazione di cui al regio
          decreto 29  luglio  1927,  n.  1443,  l'autorizzazione  del
          Ministero  per  i  beni culturli e ambientali, prevista dal
          precedente nono comma, e' rilasciata  sentito  il  Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
            Non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della
          legge  29  giugno  1939,  n.  1497,  per  gli interventi di
          manutenzione ordinaria,  straordinaria,  di  consolidamento
          statico  e  di  restauro  conservativo  che non alterino lo
          stato dei  luoghi  e  l'aspetto  esteriore  degli  edifici,
          nonche' per l'esercizio dell'attivita' agro-silvo-pastorale
          che  non  comporti  alterazione  permanente dello stato dei
          luoghi per costruzioni edilizie od altre  opere  civili,  e
          sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino
          l'assetto idrogeologico del territorio.
            Le  funzioni  di vigilanza sull'osservanza del vincolo di
          cui al quinto comma del presente articolo  sono  esercitate
          anche  dagli  organi  del  Ministero per i beni culturali e
          ambientali".