Art. 154.
           Commissione per i beni e le attivita' culturali
  1. E' istituita in ogni  regione a statuto ordinario la commissione
per  i beni  e le  attivita'  culturali, composta  da tredici  membri
designati:
  a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
  b) due  dal Ministro per  l'universita' e la ricerca  scientifica e
tecnologica;
  c) due  dalla regione; due dall'associazione  regionale dei comuni;
uno dall'associazione regionale delle province;
  d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
  e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.
  2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati
tra i dirigenti delle rispettive  amministrazioni o anche tra esperti
esterni.
  3. Il presidente della commissione  e' scelto tra i suoi componenti
dal Presidente della Giunta regionale  d'intesa con il Ministro per i
beni culturali  e ambientali. I componenti  della commissione restano
in carica tre anni e possono essere confermati.