Art. 161.
             Conferimenti alle regioni e agli enti locali
  1.  Sono conferiti  alle regioni  e  agli enti  locali, secondo  le
modalita' e le regole fissate  dal presente titolo, tutte le funzioni
ed  i  compiti  di  polizia  amministrativa  nelle  materie  ad  essi
rispettivamente trasferite o attribuite,  salvo le riserve allo Stato
di cui all' articolo 160.