Art. 40.
               Funzioni e compiti conservati allo Stato
  1.   Sono  conservate   allo  Stato   le  funzioni   amministrative
concernenti:
  a)  le competenze  attribuite  allo Stato  dal decreto  legislativo
recante riforma della disciplina in materia di commercio;
  b) le esposizioni universali;
  c)   il  riconoscimento   della   qualifica  delle   manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale;
  d)  la pubblicazione  del calendario  annuale delle  manifestazioni
fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale;
  e) il coordinamento,  sentite le regioni interessate,  dei tempi di
svolgimento    delle    manifestazioni   fieristiche    di    rilievo
internazionale.
  2. Resta fermo  quanto previsto dall'articolo 19,  comma terzo, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
 
          Nota all'art. 40:
            - Il comma terzo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616 del 1977,
          e' il seguente:
            "In relazione  alle  funzioni  attribuite  ai  comuni  il
          Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza,
          puo' impartire, per il tramite del commissario del Governo,
          direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle".