Art. 67.
                          Organismo tecnico
  1. Allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere d), g) e h) del
comma 1 dell'articolo 65, e al coordinamento delle funzioni mantenute
allo Stato e  di quelle attribuite ai comuni,  si provvede attraverso
l'istituzione, con  i decreti legislativi  di cui all'articolo  9 del
presente  decreto  legislativo,  di un  apposito  organismo  tecnico,
assicurando  la partecipazione  delle amministrazioni  statali e  dei
comuni.
  2. Alla formazione di mappe  e di cartografia catastale e speciale,
al  rilevamento  e  aggiornamento  topografico,  all'elaborazione  di
osservazioni geodetiche e all'esecuzione  delle compensazioni di reti
trigonometriche  e   di  livellazione,  provvedono,  per   quanto  di
rispettivo interesse, lo  Stato, le regioni, le province  e i comuni,
anche  attraverso  alle  comunita'   montane,  avvalendosi  di  norma
dell'organismo tecnico di cui al comma 1.
  3. Allo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 i comuni possono,
al fine di contenere le  spese, provvedere anche mediante convenzioni
con  l'organismo   tecnico  di   cui  allo  stesso   comma  1   e  le
amministrazioni  che  svolgono   corrispondenti  funzioni  a  livello
centrale.