Art. 2.
  Il  fornitore  del  dispositivo dovra'  fornire  all'acquirente  le
istruzioni per la  manutenzione come prescritto dalle regole  51 e 52
del capitolo III della Solas 74 (83), come emendata.
  Il predetto dispositivo e' soggetto  alle verifiche ed ai controlli
previsti  dalla   regola  5   del  capitolo  III   della  convenzione
sopracitata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 maggio 1998
                                      Il comandante generale: Ferraro