Art. 2. Il fornitore del dispositivo dovra' fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74 (83), come emendata. Il predetto dispositivo e' soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione sopracitata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 1998 Il comandante generale: Ferraro