Art. 2.
   1.  Le  ricevute  delle scommesse sportive devono contenere i dati
previsti nell'allegato 2 del presente decreto.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 19 giugno 1998
                                    p. Il direttore generale: MANCINI