Art. 2. Al personale civile, militare e volontario nonche' a quello appartenente ad enti, corpi ed organizzazioni o societa' pubbliche e private, e' concessa la benemerenza di cui all'art. 1, purche' abbia operato nelle zone terremotate in uno o piu' periodi compresi nella fase di prima emergenza: - 26 settembre - 31 dicembre 1997 per un totale complessivo di almeno 7 giorni.