Art. 2.
  Al  personale  civile,  militare  e  volontario  nonche'  a  quello
appartenente ad enti, corpi ed  organizzazioni o societa' pubbliche e
private, e' concessa la benemerenza  di cui all'art. 1, purche' abbia
operato nelle zone  terremotate in uno o piu'  periodi compresi nella
fase di  prima emergenza: -  26 settembre -  31 dicembre 1997  per un
totale complessivo di almeno 7 giorni.