Art. 5. Le distinzioni in argomento verranno fornite dal Dipartimento della protezione civile e rilasciate, su proposta delle amministrazioni, degli enti, dei corpi e delle organizzazioni interessate, dalle amministrazioni centrali per i dipendenti dei Ministeri, dalle prefetture per i dipendenti degli organi periferici dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonche' per i gruppi di volontariato.