Art. 5.
  Le distinzioni in argomento verranno fornite dal Dipartimento della
protezione civile  e rilasciate,  su proposta  delle amministrazioni,
degli  enti,  dei corpi  e  delle  organizzazioni interessate,  dalle
amministrazioni  centrali  per  i  dipendenti  dei  Ministeri,  dalle
prefetture  per i  dipendenti  degli organi  periferici dello  Stato,
delle  regioni  e  degli  enti   locali,  nonche'  per  i  gruppi  di
volontariato.