Art. 3. Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola: a) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato; b) autoveicoli per trasporto merci sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola; c) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'Albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica;