Art. 3. Misura dell'assegno in caso di aborto 1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'assegno di cui all'art. 1 e' corrisposto nella misura pari alla meta' degli importi determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto. 2. Per l'anno 1998 l'assegno di aborto e' corrisposto nella misura pari alla meta' dell'importo determinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente decreto. 3. L'assegno di aborto e' corrisposto dalla competente gestione separata con le modalita' ed i termini stabiliti dall'istituto erogatore. La domanda deve essere corredata da apposito certificato medico, rilasciato dalla competente unita' sanitaria locale, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.