Art. 3.
                Misura dell'assegno in caso di aborto
  1. In  caso di  aborto, spontaneo  o terapeutico,  verificatosi non
prima del  terzo mese di gravidanza,  l'assegno di cui all'art.  1 e'
corrisposto nella misura pari alla meta' degli importi determinati ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del presente decreto.
  2. Per l'anno 1998 l'assegno  di aborto e' corrisposto nella misura
pari alla meta' dell'importo determinato  ai sensi dell'art. 2, comma
2, del presente decreto.
  3.  L'assegno di  aborto e'  corrisposto dalla  competente gestione
separata  con  le  modalita'  ed i  termini  stabiliti  dall'istituto
erogatore. La  domanda deve essere corredata  da apposito certificato
medico,   rilasciato  dalla   competente  unita'   sanitaria  locale,
comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.