Art. 3. Prescrizioni attuative dell'affidamento 1. L'"Ente" realizzera' l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi. 2. Tutti gli atti posti in essere dall'"Ente" per l'esecuzione del presente affidamento, saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'"Ente" stesso. 3. Prima di procedere alla pubblicazione del bando per l'appalto della progettazione esecutiva e dei lavori, l'"Ente" dovra' assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta alla loro esecuzione come risultante dagli elaborati del progetto "definitivo" approvato con la presente ordinanza anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita'. 4. In particolare, fermo restando che per gli stessi si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, l'"Ente" dovra' assicurarsi che siano acquisiti tutti i pareri, nullaosta e autorizzazioni comunque necessari e preliminari all'appalto e all'esecuzione dei lavori. 5. Prima di procedere alla pubblicazione del bando di gara, l'"Ente" dovra', inoltre, ottemperare agli adempimenti prescritti dall'art. 5 del regolamento 25 maggio 1895 n. 350, acquisendo agli atti il relativo "certificato di verificazione del progetto". 6. L'"Ente" salve le deroghe autorizzate con ordinanze commissariali dovra', altresi, appaltare i lavori a base d'asta con i procedimenti e le modalita' previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, con espressa esclusione delle offerte in aumento, richiedendo alle imprese concorrenti l'iscrizione all'Albo nazionale costruttori o all'Albo regionale appaltatori della regione Sardegna. 7. L'"Ente" trasmettera' il progetto "esecutivo" redatto dall'impresa aggiudicataria, all'assessorato regionale dei lavori pubblici per l'istruttoria finalizzata all'acquisizione del parere del Comitato tecnico amministrativo regionale necessario per la successiva approvazione da parte del commissario governativo. 8. L'"Ente" e' tenuto a presentare nei termini indicati dal commissario, le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere. 9. L'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati direttamente dall'"Ente", nella sola ipotesi in cui le relative funzioni vengano espletate da funzionari dell'"Ente" medesimo. 10. In caso diverso, l'ingegnere capo ed il direttore dei lavori sono nominati su designazione del commissario. 11. La manutenzione e gestione delle opere, ad avvenuta realizzazione, resta a carico dell'"Ente". 12. Le opere attuate dall'"Ente" saranno iscritte al demanio regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18 (legge finanziaria regionale 1989). 13. In relazione alle finalita' emergenziali dell'intervento, e' fatto obbligo all'"Ente" di avviare con immediatezza le procedure di gara. 14. Saranno preventivamente approvate con ordinanza del commissario, previo parere del Comitato tecnico amministrativo regionale, le eventuali varianti in corso d'opera non in contrasto con norme di legge. 15. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalita' che riterra' piu' opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualita' esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera secondo i progetti approvati dal Commissario, e' l'"Ente", il quale, pertanto, e' da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime. 16. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni etc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'"Ente" e che sono regolati dal presente atto di affidamento.