(all. 1 - art. 1)
                                                         ALLEGATO "A"
        CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLO ED IL
           RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ACCIAIO
                    (CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO)
                               STATUTO
                              TITOLO I
                STRUTTURA ED ATTIVITA' DEL CONSORZIO
                               Art. 1
                (Natura, sede e durata del Consorzio)
1.  E'  costituito  con  sede  a Milano, Via Pirelli 27, il Consorzio
nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei  rifiuti
di  imballaggi in acciaio, ai fini di cui all'art. 38, comma 3, lett.
b) e dell'art. 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,  in
seguito chiamato Consorzio nazionale Acciaio.
2.  Il  Consorzio  ha personalita' giuridica di diritto privato ed e'
disciplinato, per  tutto  cio'  che  non  e'  regolato  dal  presente
statuto,  dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del codice
civile.
3. La durata del Consorzio e' fissata al 31 dicembre 2100; la  durata
puo'   essere    prorogata  qualora  allo  spirare  di  tale  termine
permangano i presupposti normativi di costituzione.
4.  li  Consorzio  puo'  essere  anticipatamente  sciolto  qualora  i
presupposti  dell'oggetto  del  Consorzio  vengano  meno  prima dello
scadere del termine di cui al comma 1, previo  parere  del  Ministero
dell'ambiente   e  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.
                               Art. 2
                            (Consorziati)
1.  Devono  partecipare  al  Consorzio  le  imprese  produttrici   di
imballaggi in acciaio che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'articolo
38, commi 3 e 8 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2.  Hanno  diritto  di  partecipare al Consorzio gli utilizzatosi che
producono imballaggi in acciaio e provvedono al loro  riempimento,  e
gli utilizzatori che importano imballaggi in acciaio pieni.
3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui al comma 1 sono:
a)  i  produttori e gli importatori di materiale di acciaio destinato
alla fabbricazione di imballaggi ( banda  stagnata  -  banda  nera  -
banda cromata - lamierino ecc.);
b)  i  trasformatori  di acciaio, quali i fabbricanti di imballaggi o
relativi semilavorati (tappi corona - capsule - coperchi - maniglie -
anelli - fascette e cravatte ecc);
c) gli importatori di imballaggi in acciaio vuoti.
4.  Il  Consorzio  puo'  consentire  l'adesione  di  altri  operatori
economici,  anche non ricompresi nelle categorie di cui ai precedenti
commi 1 e 2. I  requisiti  per  l'individuazione  di  tali  operatori
economici,  nonche'  le  modalita'  della  relativa partecipazione al
Consorzio vengono definiti con apposito regolamento  da  adottarsi  a
norma dell'articolo 21 del presente statuto.
5. Le imprese produttrici e gli utilizzatori di imballaggi costituiti
da materiali compositi partecipano al consorzio ai sensi dei commi 1,
2  e 3 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio
da essi prodotta o utilizzata  sia  costituito  da  acciaio,  secondo
criteri  e  modalita'  determinati con apposito regolamento.  Possono
partecipare  al  Consorzio  anche i produttori di materiale compositi
nei quali l'acciaio non costituisca materiale prevalente.
6. Le imprese  che  esercitano  le  attivita'  proprie  alle  diverse
categorie   di  consorziati  sopra  indicate  sono  inquadrate  nella
categoria prevalente secondo i criteri e le modalita' determinati con
apposito regolamento consortile da adottarsi  a  norma  dell'articolo
21.
7. Il numero dei consorziati e' illimitato.
                               Art. 3
                       (Oggetto del Consorzio)
1.  Il  Consorzio  non  ha  fini  di  lucro  ed  e' costituito per il
raggiungimento degli obiettivi  di  riciclaggio  e  di  recupero  dei
rifiuti  di  imballaggi  in acciaio immessi sul mercato nazionale. In
particolare,  il  Consorzio  nazionalizza,  organizza,  garantisce  e
promuove:
a) la ripresa degli imballaggi usati;
b)  la  raccolta  dei  rifiuti  di imballaggio in acciaio secondari e
terziari su superfici private ad esse equiparate;
c) il ritiro dei  rifiuti  di  imballaggi  in  acciaio  conferito  al
servizio  pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi
(CONAI) di cui all'articolo 41 del  decreto  legislativo  5  febbraio
1997, n. 22.
d)  il  riciclaggio  e  il  recupero  dei  rifiuti  di imballaggio in
acciaio.
2. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei  rifiuti  di
imballaggio  in  acciaio  provenienti  dalla  raccolta  differenziata
effettuata dal servizio pubblico secondo i  criteri  e  le  modalita'
precisati  dal  programma  generale  di  prevenzione e gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui  all'articolo  42  del
decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22.  Promuove, inoltre,
d'intesa con il CONAI, l'informazione degli utenti di  imballaggi  in
acciaio,  ed  in  particolare  dei  consumatori,  che  riguarda,  tra
l'altro:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il  ruolo  degli  utenti  di  imballaggi  ed  in  particolare  dei
consumatori  nel  processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in acciaio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in acciaio;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli  imballaggi  e
dei rifiuti di imballaggi in acciaio.
3.  Al  fine della migliore nazionalizzazione ed organizzazione delle
proprie funzioni, nonche' al fine di ottimizzare le forme di raccolta
e trasporto  dei  rifiuti  di  imballaggi  in  acciaio  conferiti  al
servizio  pubblico  in sinergia con le altre frazioni merceologiche e
di promuovere il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in acciaio ed
il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai  rifiuti
stessi,  il  Consorzio svolge anche tutte le attivita' complementari,
sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse. Pone in  essere  tutti
gli   atti  di  attuazione  e/o  applicazione  previsti  dal  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e dalle altre  norme  primarie  e
secondarie direttamente o indirettamente attinenti.
4.  Il  Consorzio  puo'  strutturarsi  in  articolazioni regionali ed
interregionali e puo'  svolgere  le  attivita'  di  cui  al  presente
articolo  anche  attraverso  soggetti  terzi  sulla  base di apposite
convenzioni. Il Consorzio puo' inoltre  coordinandosi  con  il  CONAI
stipulare,  anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22. specifici accordi e contratti di programma con:
a)  il  Ministro  dell'ambiente   di   concerto   con   il   Ministro
dell'industria del commercio dell'artigianato;
b)  i  comuni,  loro aziende municipalizzate, loro   concessionari ed
enti pubblici o privati;
c) consorzi, societa', enti ed istituti di ricerca  incaricati  dello
svolgimento   di   attivita'   a  contenuto  tecnico,  tecnologico  o
finanziario comprese tra i fini istituzionali.
5. Il Consorzio informa la propria azione ai  principi  e  metodi  di
efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza.
6.  Il  consorzio  si  puo' avvalere, nello svolgimento delle proprie
funzioni, della collaborazione delle associazioni rappresentative dei
settori di riferimento dei consorziati.
7. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi in  acciaio  mette  a
punto  e  trasmette  all'Osservatorio  nazionale  sui  rifiuti  e  al
Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) un proprio programma specifico
di  prevenzione  che  costituisce  la  base  per  l'elaborazione  del
programma  generale  di  prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio.
8. Il Consorzio, entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  trasmette  al
Consorzio   Nazionale  Imballaggi  l'elenco  dei  consorziati  e  una
relazione sulla gestione comprensiva del programma  specifico  e  dei
risultati  conseguiti  nel  recupero  e  nel  riciclo  dei rifiuti di
imballaggio in acciaio. Nella relazione possono essere evidenziati  i
problemi  inerenti  il  raggiungimento  degli  scopi  istituzionali o
eventuali proposte di adeguamento della normativa.
9. Il Consorzio puo' presentare per i  consorziati  le  comunicazioni
previste  dall'articolo  37,  comma  2,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22.
10.  Il  Consorzio  puo'  raccogliere  deleghe  dei   consorziati   e
rappresentarli  ai  fini  della  loro adesione al Consorzio Nazionale
Imballaggi o della loro  partecipazione  e  voto  nell'assemblea  del
CONAI.
11.  Il  Consorzio  e'  soggetto  passivo del diritto di accesso alle
informazioni ai sensi del decreto legislativo 24  febbraio  1997,  n.
39, di attuazione della direttiva 90/313/CE.
12.  Nel perseguimento delle sue attivita' istituzionali il Consorzio
si astiene da qualunque atto, attivita' o iniziativa suscettibile  di
impedire,  restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e
comunitario,  con  particolare  riferimento   allo   svolgimento   di
attivita'  economiche  e  di  operazioni  di  gestione dei rifiuti di
imballaggio in acciaio regolarmente autorizzate ai sensi del  decreto
legislativo   5   febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modifiche,
integrazioni e norme attuative.
                               Art. 4
                     (Categorie di Consorziati)
1. I consorziati partecipano al  Corsorzio  distinti  nelle  seguenti
categorie di appartenenza:
a) fabbricanti di imballaggi di cui all'art. 2, comma 3, lett. b);
b)  produttori ed importatori di materiale in acciaio di cui all'art.
2, comma 3, lettera a), e importatori di imballaggi in acciaio  vuoti
di cui all'art. 2, comma 3, lettera c);
c)  utilizzatori  che producono imballaggi in acciaio e provvedono al
loro riempimento e utilizzatori che importano imballaggi  in  acciaio
pieni di cui all'art. 2, comma 2.
                               Art. 5
(Ingresso, recesso ed esclusione dei consorziati)
1.  I  soggetti giuridici appartenenti alle categorie di cui all'art.
4 del presente statuto, possono  chiedere  di  aderire  al  Consorzio
inviando  la  domanda  di  adesione  al  Consiglio di amministrazione
unicamente al versamento delle quote di partecipazione nell'ammontare
stabilito dal Consiglio  di  Amministrazione  a  norma  del  presente
statuto.  Nella  domanda  di  adesione  il  richiedente indichera' di
essere a conoscenza delle  disposizioni  del  presente  statuto,  del
regolamento,  delle  deliberazioni  gia'  adottate  dagli  organi del
Consorzio, e di accettare il tutto senza riserve o  condizioni.  Sono
considerate  valide  anche  le  richieste  presentate  attraverso  le
Associazioni   rappresentative   del   settore   imprenditoriale   di
riferimento.  Tali  Associazioni  in  ogni  caso  non  sono  tenute a
rispondere degli inadempimenti di qualsivoglia natura - e  finanziari
in particolare - addebitabili agli aderenti rappresentanti.
2.  Il  Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dei dati che
l'aspirante  deve  fornire  contestualmente  o  successivamente  alla
domanda,  delibera  sulla  richiesta.  La  richiesta di adesione puo'
essere  respinta  solo  in  presenza  di  giustificate  e  comprovate
ragioni.  In  caso di ammissione provvedera' a pubblicare la modifica
della compagine consortile. L'eventuale reiezione della domanda  deve
essere comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti
3.  I consorziati possono recedere dal Consorzio previa comunicazione
da inviarsi al Consiglio di amministrazione  almeno  sei  mesi  prima
della fine dell'esercizio annuale.
4.  I  consorziati  nei  cui  confronti sia in corso una procedura di
fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata,
di liquidazione coatta amministrativa o  di  liquidazione  volontaria
possono   chiedere   di   essere   sospesi   dall'adempimento   delle
obbligazioni consortili. Su tale richiesta delibera il  Consiglio  di
Amministrazione,  il quale puo' respingerla solo in presenza di gravi
motivi.
5. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio
qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione  al
Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa piu' partecipare alla
realizzazione dell'oggetto consortile.
6.  L'esclusione  ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei
probiviri, e deve essere comunicata al consorziato, entro 15  giorni,
dal  Presidente  del  Consorzio  mediante  lettera  raccomandata  con
ricevuta di ritorno.
7. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto,  a
qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.
8.  Il Consorzio comunica all'Osservatorio nazionale su rifiuti ed al
CONAI i nominativi dei consorziati che hanno cessato  di  fare  parte
del Consorzio stesso.
                               Art. 6
                      (Quote di partecipazione)
1.   Le   quote  di  partecipazione  al  consorzio  sono  determinate
dall'Assemblea dei Consorziati.
2.  Le  quote  di  partecipazione  al Consorzio sono ripartite tra le
categorie di consorziati di cui all'articolo 4, comma 1, lettere  a),
e  b)  in  base  al  rapporto  tra  il fatturato dell'anno precedente
relativo al materiale di imballaggio o  agli  imballaggi  in  acciaio
immessi   sul   mercato  di  ciascuna  delle  suddette  categorie  di
consorziati e quello complessivo dei consorziati appartenenti a tutte
le categorie. Alla categoria di consorziati di  cui  all'articolo  4,
comma  1,  lettera  e),  e'  riservata una quota di partecipazione al
Consorzio pari al 15%.
3. All'interno di ciascuna categoria di  Consorziati  le  quote  sono
ripartite  in  proporzione al fatturato dell'anno precedente relativo
il materiale di imballaggio o agli imballaggi in acciaio  prodotti  o
importati.
4.  La  determinazione  delle quote di partecipazione da assegnare in
caso  di  adesione  di  un   nuovo   socio   avviene   mediante   una
corrispondente  proporzionale riduzione delle quote di partecipazione
degli altri consorziati, nell'ambito  della  medesima  categoria,  da
adottarsi nella prima Assemblea utile.
5.  La quota di partecipazione al Consorzio e' intrasferibile sia per
atto tra vivi che mortis causa,  se  non  in  caso  di  trasferimento
dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.
6.  Non si procede alla liquidazione della quota e nulla e' dovuto, a
qualsiasi titolo, al Consorziato receduto o escluso
                               Art. 7
                (Fondo consortile - Fondo di riserve)
1. Ciascuno dei consorziati e' tenuto a concorrere alla  costituzione
del  fondo  consortile  versando una somma proporzionale al numero di
quote di partecipazione di cui e' titolare. L'entita' dela  somma  da
conferire per ogni quota del Consorzio e' determinata dall'Assemblea.
2.  Il  fondo  consortile  puo'  essere  impiegato nella gestione del
Consorzio,   con   motivata   deliberazione    del    Consiglio    di
Amministrazione  approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le
altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrato  nel
corso dell'esercizio successivo.
3.  Gli  eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli
consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile
sono  determinati  dall'assemblea  su  proposta  del   Consiglio   di
amministrazione.
4.  L'assemblea  puo'  costituire  fondi di riserva con gli eventuali
avanzi di gestione.
                               Art. 8
              (Finanziamenti e attivita' del Consorzio)
1.  I  mezzi  finanziari  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  del
Consorzio sono assicurati mediante:
a)  le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
lettera g), dello Statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi  (CONAI)
da  destinarsi  ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h, e
14, comma 1, del predetto Statuto del CONAI;
b) i proventi delle attivita' svolte in attuazione delle disposizioni
di legge e statutarie;
c) i contributi dei consorziati di cui al successivo art. 9, comma  2
bis, lettera b);
d) i proventi della gestione patrimoniale;
e) l'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva
f)  l'eventuale utilizzazione del fondo consortile, previa espressa e
motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
g) dalle somme, diverse  da  quelle  di  cui  all'articolo  14  dello
statuto del CONAI, versate al Consorzio dal CONAI per le finalita' di
cui all'art. 23, comma 2, lettera o) del predetto statuto del CONAI.
                               Art. 9
                (Obblighi e diritti dei consorziati)
1.  Le  deliberazioni  degli  organi  consortili, assunte in funzione
della realizzazione degli scopi ed  in  conformita'  alle  norme  del
presente  statuto,  sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti
al Consorzio.
2. I  consorziati  hanno  il  diritto  di  partecipare,  nelle  forme
previste  dal  presente statuto, alla definizione delle decisioni del
Consorzio in vista del conseguimento degli scopi  statutari  ed  allo
svolgimento  delle attivita' consortili. I consorziati possono fruire
dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e  delle  articolazioni
ed emanazioni di cui al precedente art. 3, comma 4.
2 bis. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:
a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
b)  versare  il  contributo  annuo  deliberato  dall'Assemblea . Tale
contributo e' determinato  in  misura  percentuale  sul  fatturato  o
valore  di  materia  prima per forniture destinate alla produzione di
contenitori ed imballaggi in acciaio per  il  mercato  interno  o  di
imballaggi destinati al medesimo mercato prodotti o importati;
c)  trasmettere  al  Consiglio  di  amministrazione tutti i dati e le
informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;
d)  sottoporsi  a  tutti  i  controlli  disposti  dal  Consiglio   di
amministrazione  al  fine  di  accertare  l'esatto  adempimento degli
obblighi consortili, con  modalita'  che  faranno  salva  la  massima
riservatezza dei dati dei consorziati;
e)  osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni organi del
Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;
f) favorire gli interessi del Consorzio.
3. Il Consorzio accerta il  corretto  adempimento  degli  obblighi  e
delle  obbligazioni  nascenti  dalla  partecipazione  al Consorzio ed
intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere  eventuali
violazioni  dei  consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti
dalla loro partecipazione al Consorzio.
4. Ogni violazione degli obblighi di cui al comma 3 viene  sanzionata
con  il  pagamento  di  una  penale.  Con  apposito  regolamento,  da
adottarsi  a  norma  dell'articolo   21,   vengono   individuate   le
infrazioni,  la  misura minima e massima delle sanzioni applicabili e
le norme del relativo procedimento.
5. I consorziati tenuti ad aderire al CONAI  ai  sensi  dell'articolo
41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad
indicare  al  CONAI  che  il  Consorzio  e'  il  soggetto associativo
costituito ai sensi dell'articolo 38, comma  3,  del  citato  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano.
6. I Consorziati che effettuano operazioni di importazione di acciaio
destinato alla trasformazione in imballaggio nel territorio nazionale
o di imballaggi in acciaio pieni e vuoti e relativi semilavorati sono
tenuti   a   trasmettere   annualmente   al   Consorzio  gli  elenchi
riepilogativi delle predette operazioni.
                               Art. 10
                       (Organi del Consorzio)
1. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei revisori contabili;
e) il Collegio dei probiviri.
                               Art. 11
              (Composizione e funzione dell'Assemblea)
1.  All'Assemblea  del  Consorzio  partecipano  tutti  i consorziati.
L'Assemblea del Consorzio:
a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei
revisori contabili e del Collegio dei probiviri;
b) approva il bilancio;
e) approva i programmi di attivita' e di investimento del Consorzio;
d) approva la relazione sulla  gestione,  comprendente  il  programma
specifico   di   prevenzione  e  di  gestione,  nonche'  i  risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio;
e) delibera le proposte  di  modifica  dello  Statuto  e  del  l'atto
costitutivo;
f)  delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennita' di carica
al Presidente ed ai  vice  presidenti,  dell'emolumento  annuale  e/o
dell'indennita'  di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione
ed ai revisori contabili ed ai probiviri;
g) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua  Competenza
dal  presente statuto ovvero sottoposti al suo esame dal Consiglio di
Amministrazione;
h) determina il valore unitario  delle  quote  di  partecipazione  al
fondo dei singoli consorziati.
i)  delibera  in ordine ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera c).
                               Art. 12
                   (Funzionamento dell'Assemblea)
1. L'Assemblea del Consorzio e' convocata dal Presidente  almeno  una
volta l'anno per l'approvazione del bilancio.
2.  La  convocazione  ha  luogo  a mezzo di raccomandata o di telefax
almeno 15 giorni prima dell'adunanza. La convocazione  deve  indicare
l'ordine  del  giorno,  il luogo, la data e l'ora della prima e della
seconda convocazione che deve essere fissata  ad  almeno  24  ore  di
distanza dalla prima.
3.  L'Assemblea e' inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione
quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere  richiesta,
con  l'indicazione  degli  argomenti  da  trattare,  da  un numero di
consorziati  detentori  di  almeno   un   quinto   delle   quote   di
partecipazione  al consorzio o dal collegio dei i revisori contabili.
In tali casi il Consiglio di Amministrazione e'  tenuto  a  procedere
alla  convocazione  dell'Assemblea  entro  10  giorni,  a  norma  del
precedente comma 2.
4. Ogni consorziato  puo'  partecipare  all'Assemblea  attraverso  un
proprio  delegato;  non  sono  ammesse  piu'  di due deleghe. Possono
essere  conferite  deleghe  alle  associazioni  rappresentative   del
settore  imprenditoriale  di riferimento dei consorziati; in tal caso
il numero delle deleghe e' illimitato.
5.  L'Assemblea  e'  validamente  costituita,  in prima convocazione,
quando  i   rappresentanti   delle   imprese   consorziate   presenti
costituiscono piu' della meta' delle quote consortili complessive. In
seconda   convocazione,   qualunque   sia  la  percentuale  di  quote
consortile rappresentate dai partecipanti.
6. Ogni consorziato esprime nell'Assemblea un  numero  di  voti  pari
alle proprie quote di partecipazione.
7.  Salvo  quanto  previsto  dal comma 8, l'Assemblea delibera con la
maggioranza dei voti dei partecipanti.
8.  E'  necessaria  la  maggioranza  dei  due  terzi  dei  voti   dei
partecipanti  per  l'approvazione  dei regolamenti consortili e delle
relative  modifiche  nonche'  per  l'approvazione   delle   eventuali
proposte  di  modifica  dello  statuto  e dell'atto costitutivo. Tali
deliberazioni   sono   sottoposte   all'approvazione   del   Ministro
dell'ambiente   e   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato.
9. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del  Consorzio  o,  in
caso  di  sua assenza o impedimento, da uno dei vice presidenti o dal
consigliere piu' anziano.
10. Per quanto  non  espressamente  disciplinato  si  applicano  alle
Assemblee,  compatibilmente  con la natura del Consorzio e con questo
statuto, le disposizioni di cui agli articoli  2363  e  seguenti  del
codice civile.
                               Art. 13
      (Composizione e funzioni del Consiglio d'amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione e' composto da un numero di membri
compreso  fra  dodici e quindici; i membri sono eletti dall'Assemblea
in rappresentanza dei consorziati, che ne determina il numero.
2. Ciascuna categoria di consorziati ha diritto ad  esprimere  almeno
un consigliere di amministrazione.
3.  All'elezione  dei membri del Consiglio di amministrazione si pro-
cede  mediante  votazione  distinte   per   ciascuna   categorie   di
consorziali. I singoli consorziati votano per i candidati della lista
della categoria a cui appartengono. Con apposito regolamento sono de-
terminate le modalita' e i sistemi di voto.
4.  Alle  riunioni  del  Consiglio  di amministrazione partecipa, con
funzioni  consultive,  il  direttore  generale  del  consorzio,   ove
nominato, nonche' il collegio dei revisori contabili.
5.  Il Consiglio di amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri
per la  gestione  ordinaria  e  straordinaria  del  Consorzio  ed  ha
facolta'  di  compiere  tutti  gli  atti  che  ritenga  opportuni per
l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi  consortili.  A  titolo
esemplificativo e non esaustivo il Consiglio di amministrazione:
a)  elegge tra i propri membri, il Presidente, i due Vice Presidenti,
di cui uno con delega per il sud Italia, e l'amministratore delegato;
b) determina le funzioni  del  Presidente,  dei  Vice-Presidenti  e/o
dell'amministratore delegato;
c) convoca l'assemblea;
d)  conserva  il  libro  dei  consorziati  e provvede al suo costante
aggiornamento;
e) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del consorzio ed i
criteri di finanziamento determina l'entita' dei  contributi  di  cui
all'articolo  8,  comma  1,  lettera  c)  a  carico dei consorziati e
stabilisce  le  modalita'  del  relativo  versamento,  da  sottoporre
all'approvazione   dell'assemblea;  determina,  inoltre,  l'eventuale
aggiornamento  delle  quote  di  partecipazione  in  conformita' alle
disposizioni  di  legge  e  del  presente  statuto  e  le   sottopone
all'assemblea per l'approvazione;
f)  redige  il  bilancio preventivo triennale, il bilancio preventivo
annuale e  il  bilancio  consuntivo  annuale,  nonche'  la  relazione
aderente quest'ultimo;
g)  predispone la relazione sulla gestione, comprendente il programma
specifico  di  prevenzione  e  di  gestione,  nonche'   i   risultati
conseguiti  nei  riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi
in acciaio;
h)  delibera  le  candidature  per  l'elezione   del   Consiglio   di
amministrazione del CONAI;
i) propone all'assemblea gli schemi di regolamenti consortili, e rel-
ative   modifiche,   da  sottoporre  all'approvazione  del  Ministero
dell'ambiente  e  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e
dell'artigianato che possono chiedere modifiche ed integrazioni entro
30 giorni dal ricevimento degli stessi;
j)  adotta  il  programma  pluriennale  ed  annuale  di attivita' del
consorzio;
k) delibera  sulle  proposte  eventuale  articolazione  regionale  ed
interregionale del consorzio, sulla costituzione di eventuali sezioni
speciali   e   sulle   proposte  di  accordi  e  convenzioni  di  cui
all'articolo 3, comma 4;
l) delibera la stipulazione di tutti gli atti  e  contratti  di  ogni
genere  inerenti  l'attivita'  consortile  e  di  quelli  relativi al
rapporto con il personale dipendente ed ai  rapporti  di  prestazione
d'opera professionale;
m) delibera su tutte le materie di cui al precedente articolo 3;
n) nomina il direttore generale del Consorzio, se necessario;
o) determina l'organico del personale del Consorzio;
p) nomina, se del caso, il Comitato esecutivo
q)  delibera  sulle  richieste  di adesione al Consorzio. L'eventuale
rigetto  dovra'  essere  motivato   e   comunicato   all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti;
r)  vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei
Confronti del consorzio e determina l'entita' delle sanzioni  di  cui
all'articolo 9, comma 4;
s) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione,   fatta  eccezione  soltanto  per  quelli  che,  per
disposizione di legge o del  presente  statuto,  siano  riservati  ad
altri organi del consorzio.
6. Il consiglio di amministrazione puo':
a)    avvalersi    del   supporto   consultivo   delle   associazioni
rappresentative dei settori di riferimento dei consorziati
b) delegare alle medesime associazioni di  cui  alla  lettera  a)  lo
svolgimento di determinate funzioni.
                               Art. 14
          (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)
1.  Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi
membri sono rieleggibili per non piu' di due volte.
2. In caso di cessazione dalla  carica  per  qualsiasi  causa  di  un
membro  del  Consiglio  di  Amministrazione, la sostituzione ha luogo
esclusivamente   tramite   elezione   di   altro    consigliere    in
rappresentanza  della  categoria  di appartenenza del predecessore; a
tale  fine  viene convocata un'assemblea dei consorziati entro trenta
giorni del momento in cui il Consiglio di amministrazione sia  venuto
a   conoscenza   della   cessazione.   Il   consigliere  nominato  in
sostituzione resta in carica  fino  alla  scadenza  del  mandato  del
Consiglio di Amministrazione del quale e' entrato a far parte.
3.  Qualora, per qualunque ragione, vengano a cessare dalla carica la
meta' dei consiglieri, quelli rimasti in carica  convocano  d'urgenza
l'Assemblea  perche'  provveda  alla  sostituzione  dei  mancanti. Se
vengono  a  cessare  tutti   i   consiglieri   l'assemblea   per   la
ricostituzione  dell'organo  e'  immediatamente convocata anche da un
solo consorziato.
4. Il diritto di revoca dei Consiglieri  spetta  all'assemblea;  tale
diritto puo' essere esercitato solo per giustificato motivo.
5.  Il  Consiglio  di  Amministrazione  e'  convocato mediante invito
scritto dal Presidente ed, in caso di assenza o impedimento,  da  uno
dei  vice-presidenti,  tutte  le  volte  in  cui  vi  sia materia per
deliberare; oppure quando ne sia fatta richiesta  da  almeno  quattro
consiglieri.  In  tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro
venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. La convocazione e' fatta per iscritto  (raccomandata,  telefax  od
altro),  deve  contenere  l'elenco  delle  materie da trattare e deve
pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza  nei
casi   urgenti,  deve  avvenite  con  mezzi  idonei  in  modo  che  i
consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima.
7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi
sia la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti.
8.  Per  la  validita'   delle   deliberazioni   del   Consiglio   di
Amministrazione  e'  necessario  il  voto  favorevole della meta' dei
presenti. In caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono  presiedute  dal
Presidente  o,  in  caso di assenza o di impedimento da uno dei vice-
presidenti  o  dal  Consigliere  all'uopo   nominato   dallo   stesso
consiglio.
10.  Ai  consiglieri  spetta  il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno.
11. Il verbale della riunione del Consiglio e' redatto dal Segretario
del Consiglio d'amministrazione nominato dal Presidente, che  assiste
alle  riunioni.  Il  verbale  e'  sottoscritto  dal  Presidente e dal
Segretario.
12. Non e' ammessa la delega,  neanche  a  un  altro  componente  del
Consiglio.
                               Art. 15
      (Presidente - Vice Presidenti e Amministratore delegato)
1.  Il  Presidente, i Vice Presidenti e l'amministratore delegato del
Consorzio sono nominati  dal  Consiglio  di  amministrazione  per  il
periodo massimo della loro durata e sono rieleggibili
2. Spetta al Presidente:
a)  la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed
in giudizio;
b) la firma sociale,
c) la presidenza delle riunioni del Consiglio  di  amministrazione  e
dell'assemblea
d) la rappresentanza del Consorzio con le Pubbliche amministrazioni
3.  In  caso  di  assoluta  urgenza  e  conseguente impossibilita' di
convocare utilmente il consiglio  di  amministrazione  il  Presidente
puo'  adottare temporaneamente i provvedimenti pi  opportuni; in tale
caso  e'  tenuto  a  sottoporli  alla  ratifica  del   Consiglio   di
amministrazione alla prima riunione utile.
4.  In  caso  di  assenza  dichiarata  o  impedimento le funzioni del
Presidente sono svolte da uno dei vice presidenti
5. I compiti e le funzioni dei Vice Presidenti e  dell'amministratore
delegato sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.
                               Art. 16
                  (Collegio dei revisori contabili)
1.  Il  Collegio  dei  revisori  contabili  e' composto di tre membri
effettivi e due supplenti.
2. I componenti del Collegio sono  eletti  dall'Assemblea,  con  voto
limitato  a  due  preferenze, fra i professionisti iscritti nell'Albo
dei revisori contabili.
3. Il Collegio  dei  revisori  contabili  provvede  alla  nomina  del
Presidente fra i propri componenti.
4. I revisori contabili durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
5.  In  caso  di  cessazione  dalla  carica  per  qualsiasi causa, la
relativa sostituzione avra' luogo a mezzo dei revisori supplenti.  Il
revisore  nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza
del mandato del collegio di cui e' entrato a far parte.
6. Il diritto di  revoca  dei  revisori  spetta  all'Assemblea;  tale
diritto puo' essere esercitato solo per giustificato motivo.
7. Il Collegio dei revisori contabili:
a) controlla la gestione del Consorzio;
b)  vigila  sull'osservanza  della  legge, del presente Statuto e dei
regolamenti, sulla corrispondenza del bilancio consuntivo al bilancio
preventivo, nonche' alle scritture contabili ed ai libri consortili;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita';
d) redige annualmente la  relazione  di  competenza  e  commento  del
bilancio consuntivo.
8.   I   revisori   partecipano   alle   riunioni  del  Consiglio  di
Amministrazione e a  quelle  dell'Assemblea,  possono  chiedere  agli
amministratori  notizie  sull'andamento delle operazioni consortili o
su determinati affari e possono procedere, anche individualmente,  ad
atti di ispezione e di controllo.
9. All'attivita' del Collegio dei revisori contabili si applicano, in
quanto  compatibili con la natura del Consorzio e con questo Statuto,
le disposizioni di cui agli  articoli  2397  e  seguenti  del  codice
civile.
10.  Ai  revisori  spetta  il  rimborso  delle  spese di viaggio e di
soggiorno.
                               Art. 17
                      (Collegio dei probiviri)
1. Il  Collegio  dei  probiviri  si  compone  di  tre  membri  e  due
supplenti,  che  restano  in  carica  tre anni e sono rieleggibili. I
probiviri eleggono il proprio Presidente.
2. I probiviri:
a) decidono le controversie circa l'interpretazione e  l'applicazione
del presente statuto;
b)   decidono,   anche  su  istanza  di  una  sola  delle  parti,  le
controversie in materia organizzativa, o di qualunque  altra  natura,
che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite
bonariamente;
c) decidono, pro bono et aequo, su qualunque altra controversia che i
consorziati sottopongono al collegio.
3.  I  probiviri prendono le proprie decisioni sulla base delle norme
statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.
4. Le decisioni dei probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.
5. Ai probiviri  spetta  il  rimborso  delle  spese  di  trasporto  e
soggiorno, fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 1, lett.
f)
                               Art. 18
                        (Direttore generale)
1. L'incarico di Direttore generale, ove necessario, e' conferito tra
persone  che    abbiano  maturato  significative  esperienze  di tipo
dirigenziale.
2. Il rapporto di lavoro  del  direttore  generale  e'  regolato  dal
contratto di diritto privato.
3.  Le funzioni del direttore generale sono determinate dal Consiglio
di Amministrazione.
                               Art. 19
                        (Comitato esecutivo)
1. Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare, nel  proprio  seno,
un  Comitato  esecutivo  composto sino a un massimo di quattro membri
oltre il Presidente ed un  vice-presidente  che  ne  fanno  parte  di
diritto.
2. Il Comitato esecutivo dura in carica per la durata  del Consiglio.
3.  Il  Comitato  esecutivo  delibera  sulle  materie  stabilite  dal
Consiglio di Amministrazione ed  esercita  le  funzioni  delegate  da
quest'ultimo.
4.  Per  la  validita'  delle deliberazioni del Comitato esecutivo e'
necessario il voto favorevole delle meta'  dei  suoi  componenti.  In
caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
                             TITOLO III
      DISPOSIZIONI GENERALI, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
                               Art. 20
                   (Esercizio sociale e bilancio)
1  .  L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1o gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il  bilancio  di  previsione  di  ciascun  esercizio  deve  essere
predisposto  entro  il  30  settembre  dell'anno  precedente  cui  si
riferisce.
3. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:
a)  una  relazione  illustrativa  sui  programmi  di   attivita'   da
realizzare nell'esercizio;
b)   una   relazione  sulle  differenze  di  previsione  in  rapporto
all'esercizio precedente;
c) la nota integrativa.
4. Contestualmente al bilancio annuale di previsione, il Consiglio di
Amministrazione delibera il bilancio triennale, idoneo  a  costituire
il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio.
5.  I  documenti  di  cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono restare
depositati presso la sede del  Consorzio  in  modo  da  consentire  a
ciascun consorziato di prenderne visione.
6. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere sottoposto
all'assemblea   per  l'approvazione  entro  il  30  aprile  dell'anno
successivo. Il bilancio  consuntivo  e'  costituito  dalla  relazione
sulla  gestione,  lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota
integrativa.
7. I progetti  di  bilancio  devono  essere  comunicati  ai  revisori
contabili   almeno   un  mese  prima  della  riunione  dell'Assemblea
convocata per la loro approvazione.
8. Le norme specifiche di amministrazione finanziaria e  contabilita'
sono  definite  con  apposito  regolamento  adottato dal Consiglio di
Amministrazione.
9. Il bilancio preventivo e il  bilancio  consuntivo  sono  trasmessi
all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.
10.  E'  vietata  la  distribuzione  degli  avanzi  di esercizio alle
imprese consorziate.
                               Art. 21
                            (Regolamenti)
1.   Per   l'applicazione   del   presente   statuto   ed   ai   fini
dell'organizzazione  del  consorzio  e  dello  svolgimento  delle sue
attivita'  il  Consiglio  di  amministrazione  propone  all'assemblea
appositi regolamenti.
2.  I  regolamenti  consortili  e le relative modifiche devono essere
sottoposti  all'approvazione  del  Ministero  dell'ambiente   e   dal
Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che possono
richiedere  eventuali  modifiche  ed integrazioni entro 30 giorni dal
ricevimento degli stessi.
                               Art. 22
          (Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi)
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in  stretto  collegamento
ed in costante collaborazione con il CONAI.
2.  Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al CONAI
e  all'Osservatorio  Nazionale  sui  rifiuti  una   relazione   sulla
gestione, comprendente:
a)  il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio;
b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei  rifiuti  di
imballaggio.
3.  Nella  relazione  di  cui  al  comma  precedente  possono  essere
evidenziati  i  problemi  inerenti  il  raggiungimento  degli   scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
4.  Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al CONAI
e  all'Osservatorio  Nazionale  sui  rifiuti  l'elenco   dei   propri
partecipanti;  inoltre il Consorzio comunica senza indugio al CONAI e
all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i nominativi  degli  operatori
economici che hanno cessato di far parte del Consorzio.
                               Art. 23
  (Rapporti con altri consorzi, con organismi preesistenti, con gli
                 utilizzatori e loro organizzazioni)
1.  Il  Consorzio svolge le proprie attivita' in stretto collegamento
ed in costante collaborazione con i soggetti associativi e gli  altri
Consorzi  di  cui  agli  articoli  38,  comma  3,  e  40  del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in particolare, il  Consorzio  si
impegna  ad  elaborare,  con  le  modalita'  piu' opportune, forme di
concertazione permanente per tutto cio' che attiene alle  materie  di
interesse dei produttori.
2.  Il  Consorzio  collabora  altresi'  con gli utilizzatori e/o loro
organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.
                               Art. 24
  (Rapporti con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed obblighi di
                    partecipazione al Consorzio)
1. Il Consorzio svolge le proprie attivita' in  stretto  collegamento
ed  in  costante  collaborazione  con  l'Osservatorio  nazionale  sui
rifiuti di cui all'art. 26 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,
n. 22 (di seguito anche "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio
comunica  all'Osservatorio oltre quanto indicato all'art. 23, commi 2
e 4, i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle  categorie
indicate  all'art.  2,  comma  3,  del presente statuto che non hanno
aderito al Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata  allo
scopo  di  consentire  all'Osservatorio  di  verificare l'adempimento
degli obblighi di cui all'articolo 38, commi 4, 5  e  6  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2.  Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non hanno
adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 38, commi 4, 5  e  6  del
decreto   legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  il  Consiglio  di
amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.
3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio
tra i partecipanti al Consorzio, il quale provvede  al  recupero  dei
contributi pregressi nelle forme di legge.
                             Art. 24 bis
                    (Liquidazione - Scioglimento)
1.  Qualora  il  Consorzio  si sciolga e venga posto in liquidazione,
l'Assemblea  straordinaria  provvede  alla  nomina  di  uno  o   piu'
liquidatori  determinandone  i  poteri, e delibera sulla destinazione
del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento  di  tutte
le passivita'. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di
eventuali indicazioni normative a riguardo.
                             Art. 24 ter
                             (Vigilanza)
1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  il  Ministro  dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarita' nella
gestione del Consorzio o l'impossibilita'  di  normale  funzionamento
degli  organi  consortili  possono  disporre lo scioglimento di uno o
piu' organi e la nomina di un  commissario  incaricato  di  procedere
alla  loro  ricostituzione.  In  caso di constatata impossibilita' di
procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre  la
nomina  di un commissario incaricato della gestione straordinaria del
Consorzio.
                               Art. 25
                           (Norma finale)
1. Per tutto quanto non espressamente  disposto  valgono,  in  quanto
applicabili, le norme del codice civile e le altre comunque regolanti
la materia.