(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                691.
Bruxelles, 26 giugno - 26 ottobre 1992
Scambio  di  note  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana ed il
Governo del Regno del Belgio
in merito al regime di esonero di imposta
per i contrattisti italiani in Belgio
in applicazione della Convenzione
per evitare le doppie imposizioni del 29 aprile 1983
(Entrata in vigore: 26 ottobre 1992)
AMBASCIATA D'ITALIA
A BRUXELLES
Bruxelles, 005700 - 26.10.92
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES,
DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION
AU DEVELOPPEMENT
B 21-95/291


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TRADUZIONE NON UFFICIALE
AMBASCIATA D'ITALIA A BRUXELLES
Bruxelles, 005700 - 26.10.92
L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero  degli
Affari  Esteri,  del  Commercio  Estero  e  della  Cooperazione  allo
Sviluppo, ed ha l'onore di accusare ricevuta della  Nota  Verbale  n.
21-95/291 del 26.6.1992, del seguente tenore:
"La legislazione fiscale belga (articolo 4 ‡ 2 e 142, ‡ Primo, 4 del
Codice   delle   Imposte  sul  reddito)  consente,  a  condizioni  di
reciprocita', l'esonero per  le  retribuzioni  ufficiali  dei  membri
delle  missioni diplomatiche straniere e del personale della carriera
consolare, nelle loro sedi  in  Belgio,  nella  misura  in  cui  tali
persone non abbiano la nazionalita' belga.
I residenti permanenti del Belgio (che non possiedono la nazionalita'
belga)   possono  altresi'  beneficiare  di  questa  disposizione,  a
condizione che lo Stato accreditante datore  di  lavoro,  conceda  il
medesimo  esonero alle persone che risiedono in forma stabile sul suo
territorio (senza averne la nazionalita') e che sono al  servizio  di
una  missione  diplomatica  o  consolare  belga  accreditata  sul suo
territorio.
Nulla vieta,  quindi,  di  concedere,  su  base  di  reciprocita',  a
decorrere   dal  1  gennaio  1990,  l'esonero  per  le  retribuzioni
ufficiali corrisposte agli  impiegati  di  nazionalita'  italiana  in
servizio  presso  l'Ambasciata  d'Italia,  la Rappresentanza italiana
presso la Comunita' europea, la Delegazione italiana presso  la  NATO
ed  i  Consolati  italiani,  anche se queste persone sono considerate
come essendo residenti permanenti in Belgio.
Lo stesso esonero potrebbe essere esteso, ugualmente a condizioni  di
reciprocita',  agli  impiegati  (delle  stesse missioni italiane) che
possiedono la nazionalita' di uno Stato terzo.
Per "impiegato" s'intende ogni membro del personale amministrativo  e
tecnico o del personale di servizio".
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI,
DEL COMMERCIO ESTERO,
E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Rue Quatre Bras, 2
1000 BRUXELLES
Esistono,  nella  legislazione  fiscale  italiana,  norme (art. 4 del
decreto legislativo n. 601 del 29.9.1973) di portata simile a  quella
della  legislazione  fiscale  belga  citate  nella Nota Verbale sopra
riprodotta che a condizioni di reciprocita' consentono l'esonero  per
le retribuzioni ufficiali degli impiegati delle missioni diplomatiche
e  consolari  in  Italia  che  non hanno la nazionalita' italiana. In
considerazione di quanto sopra, il Governo italiano e'  in  grado  di
fornire  al Governo belga assicurazioni circa la sua disponibilita' a
concedere la reciprocita' agli impiegati  di  nazionalita'  belga  in
servizio  presso  l'Ambasciata  del  Belgio  a Roma, l'Ambasciata del
Belgio presso la Santa Sede, le Missioni diplomatiche  in  Italia,  i
Consolati  generali  ed  i  Consolati belgi ufficiali anche se queste
persone sono considerate come residenti permanenti dell'Italia.
La reciprocita' di cui trattasi e' concessa dal  Governo  italiano  a
decorrere dalla data del l gennaio 1990.
Tale   reciprocita'  puo'  applicarsi,  ugualmente  a  condizioni  di
reciprocita',  agli  impiegati  delle  stesse  missioni  belghe)  che
possiedono la nazionalita' di uno Stato terzo.
La  presente  Nota  e quella ivi riprodotta del Ministero belga degli
Affari Esteri costituiscono un'intesa tra il Governo italiano  ed  il
Governo  belga  relativamente  al  regime  fiscale  dell'imposta  sul
reddito degli impiegati in oggetto.
L'Ambasciata  d'Italia  si  avvale  della  presente   occasione   per
rinnovare  al  Ministero  degli Affari Esteri, del Commercio Estero e
della Cooperazione  allo  sviluppo,  i  sensi  della  sua  piu'  alta
considerazione.
1000 BRUXELLES, 26.6.1992
Rue Quatre Bras, 2 - Tel. 513.62.40
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI,
DEL COMMERCIO ESTERO
E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
B21-95/291
Il  Ministero  degli  Affari  Esteri,  del  Commercio  Estero e della
Cooperazione allo Sviluppo presenta i suoi complimenti all'Ambasciata
d'Italia e con riferimento alla Sua Nota Verbale del 30  marzo  1992,
rif. 1758, ha l'onore di comunicare quanto segue.
La  legislazione fiscale belga (articolo 4 ‡ 2 e 142, ‡ Primo, 4 del
Codice  delle  Imposte  sul  reddito)  consente,  a   condizioni   di
reciprocita',  l'esonero  per  le  retribuzioni  ufficiali dei membri
delle missioni diplomatiche straniere e del personale della  carriera
consolare,  nelle  loro  sedi  in  Belgio,  nella  misura in cui tali
persone non abbiano la nazionalita' belga.
I residenti permanenti del Belgio (che non possiedono la nazionalita'
belga)  possono  altresi'  beneficiare  di  questa  disposizione,   a
condizione  che  lo  Stato  accreditante datore di lavoro, conceda il
medesimo esonero alle persone che risiedono in forma stabile sul  suo
territorio  (senza  averne la nazionalita') e che sono al servizio di
una missione  diplomatica  o  consolare  belga  accreditata  sul  suo
territorio.
Nulla  vieta,  quindi,  di  concedere,  su  base  di  reciprocita', a
decorrere  dal  1  gennaio  1990,  l'esonero  per  le   retribuzioni
ufficiali  corrisposte  agli  impiegati  di  nazionalita' italiana in
servizio presso l'Ambasciata  d'Italia,  la  Rappresentanza  italiana
presso  la  Comunita' europea, la Delegazione italiana presso la NATO
ed i Consolati italiani, anche se  queste  persone  sono  considerate
come essendo residenti permanenti in Belgio.
Lo  stesso esonero potrebbe essere esteso, ugualmente a condizioni di
reciprocita', agli impiegati (delle  stesse  missioni  italiane)  che
possiedono la nazionalita' di uno Stato terzo.
Per  "impiegato" s'intende ogni membro del personale amministrativo e
tecnico o del personale di servizio.
Si confida che l'Ambasciata d'Italia voglia  informare  il  Ministero
degli  Affari  Esteri, del Commercio Estero e della Cooperazione allo
Sviluppo in merito alle assicurazioni che saranno fornite dal Governo
italiano in materia di reciprocita'.
Il Ministero degli Affari Esteri, del Commercio con l'Estero e  della
Cooperazione  allo  Sviluppo  si  avvale della presente occasione per
rinnovare  all'Ambasciata  d'Italia  i  sensi  della  sua  piu'  alta
considerazione.
Ambasciata d'Italia
Rue Emile Claus, 28
1050 BRUXELLES
                                692.
Manila, 21 marzo 1994
Memorandum of understanding
tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica delle Filippine
relativo al programma di produttivita' degli altopiani
per le comunita' ivi residenti
(Entrata in vigore: 21 marzo 1994)


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TRADUZIONE NON UFFICIALE
MEMORANDUM D'INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE
SUL PROGRAMMA DI PRODUTTIVITA' DEI TERRITORI MONTANI.
BASATO SULLA COMUNITA'
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
delle Filippine,
NELL'AMBITO dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra le
Filippine e l'Italia, firmato il 18 febbraio 1969;
NELL'AMBITO del Protocollo d'intesa fra il Governo  della  Repubblica
delle  Filippine  ed  il  Governo  della  Repubblica  Italiana del 18
settembre 1987, e relativi emendamenti, firmati il 6 luglio 1990;
NELL'AMBITO dell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo fra il Governo
della Repubblica delle  Filippine  ed  il  Governo  della  Repubblica
Italiana, firmato il 17 giugno 1998;
DESIDERANDO  collaborare sul Programma di Produttivita' dei Territori
Montani basato sulla Comunita';
HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE:
Articolo I
1.1  Il  Governo  della  Repubblica  delle  Filippine,  rappresentato
dall'Autorita' Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo, qui di seguito
definita  "NEDA", designa il Dipartimento per l'Ambiente e le Risorse
Naturali (DENR) quale agenzia esecutrice.
1.2 Il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito definito  il
Governo  italiano,  rappresentato  dalla  Direzione  Generale  per la
Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito definita D.G.C.S.,  indica
l'Organizzazione Non Governativa (ONG) Centro Internazionale Crocevia
(CIC),   qui   di   seguito   definito  "CIC",  quale  organizzazione
responsabile dell'attuazione degli  obblighi  assunti  ai  sensi  del
presente Memorandum d'Intesa.
Articolo II
2.1  I due Governi collaboreranno sul "Programma di Produttivita' dei
Territori Montani basato sulla Comunita'", qui  di  seguito  definito
"il Progetto".
2.2  L'obiettivo  di sviluppo del Progetto e' quello di migliorare la
produzione alimentare e la produttivita' agricola fra gli agricoltori
dei territori montani secondari, ed in particolare fra  le  comunita'
culturali indigene, proteggendo e conservando nel contempo l'ambiente
e  le  risorse  naturali  per il relativo sviluppo sostenibile, nelle
Regioni   I   e   II.   Altre  aree  saranno  individuate  nel  corso
dell'attuazione del progetto,  con  l'impiego  degli  stessi  criteri
fissati per selezionare le localita' delle Regioni sopra menzionate.
2.3 Si prevede che il Progetto verra' attuato con le procedure che le
parti   concorderanno  in  conformita'  con  le  rispettive  leggi  e
regolamenti.
Articolo III
Impegni del Governo italiano
Il Governo della Repubblica Italiana, in conformita' con le leggi e i
regolamenti vigenti e con la risoluzione del Comitato Direttivo della
Direzione Generale della Cooperazione Italiana allo Sviluppo  n.  159
del  9  ottobre  1990, devolvera' a dono fino a 2.498.660.000,00 lire
italiane  (due  miliardi  quattrocento  novantotto  milioni  seicento
sessantamila),   corrispondenti   all'80%   del  costo  presunto  del
Progetto.
Articolo IV
Impegni del Governo delle Filippine
Il Governo della Repubblica delle Filippine, in  conformita'  con  le
leggi  e  i regolamenti vigenti, contribuira' con una somma in valuta
locale  equivalente  a  459.800.000,00  lire  italiane  (quattrocento
cinquanta  nove  milioni  ottocentomila),  corrispondenti  al 20% del
costo presunto del Progetto.
Articolo V
Commissione Mista
I due Governi concordano altresi' di  istituire  al  piu'  presto  un
Comitato  Misto  composto da membri designati da ciascun Governo.  Al
Comitato verra' affidato il compito di verificare, almeno ogni  anno,
lo  stato  di  avanzamento  generale  delle  attivita' del Progetto e
l'effettiva   mobilitazione   delle   risorse    e    di    formulare
raccomandazioni  generali, ove necessario, su eventuali modifiche e/o
proroghe del Progetto.
Articolo VI
Privilegi degli esperti italiani
Il Governo delle  Filippine  concedera'  agli  esperti  italiani  che
lavoreranno nelle Filippine per dare esecuzione al Progetto privilegi
ed  esenzioni, in base alle disposizioni dell'Accordo di Cooperazione
allo Sviluppo fra il Governo della Repubblica delle Filippine  ed  il
Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  all'Accordo di Cooperazione
Scientifica e Tecnica fra le Filippine e l'Italia, in particolare per
quanto riguarda l'Articolo 3.
Articolo VII
Esenzioni fiscali sulle attrezzature e le forniture italiane
In conformita' con le disposizioni dell'Accordo di Cooperazione  allo
Sviluppo  fra  il  Governo  della  Repubblica  delle  Filippine ed il
Governo della Repubblica  Italiana  ed  all'Accordo  di  Cooperazione
Scientifica  e  Tecnica fra le Filippine e l'Italia, il Governo delle
Filippine sosterra' le spese di tutte le imposte, i dazi e le tariffe
o  di  altre  imposizioni  applicate  ai  sensi  delle  leggi  e  dei
regolamenti  in  vigore  nei  territori  delle  Filippine su tutte le
attrezzature, i materiali e le forniture  importati  nelle  Filippine
allo scopo di dare attuazione al Progetto.
Articolo VIII
I  due  Governi e le agenzie esecutrici da essi designate, in stretto
coordinamento con le unita'  governative  locali  e  con  le  agenzie
interessate,  garantiranno  che al presente Memorandum d'Intesa venga
data esecuzione con la debita  diligenza  ed  efficienza  e  ciascuno
fornira'   all'altro   tutte  le  informazioni  che  potranno  essere
considerate necessarie per realizzare il Progetto.
Articolo VIII
Piano operativo
Le agenzie esecutrici, entro 4 mesi dall'arrivo  della  missione  del
CIC,  preparera'  un Piano Operativo (POP), che sara' presentato alla
NEDA ed alla D.G.C.S. Il POP formera' parte integrante  del  presente
Memorandum e conterra', fra l'altro, quanto segue:
a)  la  descrizione  degli  obiettivi del Progetto e l'individuazione
delle attivita';
b)  le  responsabilita'  e  gli  obblighi   dettagliati   delle   due
controparti durante le varie fasi del Progetto;
c) le necessarie relazioni sul Progetto;
d) il calendario delle operazioni;
e) le funzioni e la composizione del Comitato Misto.
Articolo IX
9.1  Il  presente  Memorandum  d'Intesa  entrera' in vigore alla data
della firma e decadra' a  completamento  del  Progetto  o  alla  data
stabilita di comune accordo dai due Governi.
9.2  Il presente Memorandum d'Intesa, stipulato in conformita' con la
sezione  2.2.4.3  dell'Emendamento  al  Protocollo  d'Intesa  fra  il
Governo   della  Repubblica  delle  Filippine  ed  il  Governo  della
Repubblica Italiana, e' di natura tecnica ed e' inteso esclusivamente
a delineare la responsabilita'  amministrativa  dei  due  Governi  in
relazione  allo  svolgimento  del  Progetto, nell'ambito dell'Accordo
sopra menzionato.
9.3    Eventuali     controversie     che     dovessero     insorgere
sull'interpretazione   o   sull'attuazione  del  presente  Memorandum
d'Intesa saranno composte in via amichevole tramite  consultazioni  o
negoziati fra i due Governi.
9.4 Il presente Memorandum d'Intesa puo' essere emendato in qualunque
momento con il consenso reciproco dei due Governi, tramite Scambio di
Lettere.
9.5  Qualsiasi  comunicazione di documenti forniti, redatti o inviati
dal Governo italiano o dal Governo  filippino  in  base  al  presente
Memorandum  d'Intesa  sara'  messa  per  iscritto  e  si considerera'
debitamente  fornita,  redatta  o  inviata  alla  Parte  a   cui   e'
indirizzata  al momento della consegna a mano, per posta; telegramma,
cablogramma o telex ai rispettivi indirizzi, ossia.
per il Governo italiano:
Ambasciatore Alessandro Serafini
Ambasciatore d 'Italia
Ambasciata d'Italia
6th Floor, ZETA Building
191 Salcedo St., Legaspi Village
Makati, Metro Manila
per il Governo filippino:
On. Cielito F. Habito
Segretario alla Pianificazione Socio-Economica
Autorita' Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo
P.O. Box 419, Greenhills
San Juan, Metro Manila
Filippine
Indirizzo cablo: NEDAPHIL
Indirizzo telex: 29058 NEDPH
4023 NEDA PU
IN  FEDE  DI  CHE i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum
d'Intesa. Fatto a Manila il 21 marzo 1994 in cinque copie  in  lingua
inglese.
PER IL GOVERNO DELLA        PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
REPUBBLICA ITALIANA         DELLE FILIPPINE
(F.to: Alessandro SERAFINI) (F.to: Cielito F. HABITO)
Testimoni:
PER IL GOVERNO ITALIANO   PER IL DIPARIIMENTO DELL AMBIENTE
E DELLE RISORSE NATURALI
(F.to: Antimo Campanile)  (F.to: Ricardo M. Umali)
Primo Segretario,         Sottosegretario
Ambasciata d'Italia
PER LA PROVINCIA DI ABRA         PER LA PROVINCIA DI AURORA
(F.to: Jeremias Zapata Jr.)      (F.to: Benedicto Miran)
Membro del Congresso             Membro del Congresso
                                693.
New York, 18-19 novembre 1996
Scambio di lettere
tra Italia e Unicef relativo al rinnovo concernente
il Centro Internazionale per lo sviluppo del bambino (ICDC - Firenze)
(Entrata in vigore: 19 novembre 1996)


      ---->  vedere testo in lingua da pag. 31 a pag. 32  <----


TRADUZIONE NON UFFICIALE
UNICEF
Ufficio del Direttore Esecutivo
19 novembre 1996
Eccellenza,
ho  l'onore  di  accusare  ricevuta della Sua lettera del 18 novembre
1996, in cui si propone  di  prorogare  per  tre  anni,  con  effetto
dall'agosto 1997, l'Accordo fra il Governo Italiano ed il Fondo delle
Nazioni  Unite  per  l'Infanzia  ("UNICEF"), firmato a New York il 23
settembre  1986  sull'istituzione   di   un   Centro   Internazionale
dell'UNICEF  per  lo  Sviluppo  dell'Infanzia,  con  sede  nei locali
dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, Italia, entrato  in  vigore
il 10 agosto 1988 ("l'Accordo").
Ho  l'onore  di  informarLa che la Sua proposta puo' essere accettata
dall'UNICEF. Considero pertanto che la  Sua  lettera  e  la  presente
risposta  Costituiscano  lo scambio di lettere necessario a prorogare
l'Accordo fino al  9  agosto  1999,  come  previsto  all'Articolo  12
dell'Accordo.
Ho  altresi'  preso atto del fatto che, in conformita' con l'Articolo
3. dell'Accordo, il contributo finanziario del Governo Italiano sara'
erogato all'UNICEF  in  rate  di  uguale  importo  per  ciascun  anno
finanziario italiano 1997, 1998 e 1999.
La  prego  di  accettare,  Eccellenza,  i  sensi  della mia piu' alta
considerazione.
Carol Bellamy
Direttore Esecutivo
Sua Eccellenza
Francesco Paolo Fulci
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
Rappresentante Permanente d'Italia
presso le Nazioni Unite
New York
IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA
PRESSO LE NAZIONI UNITE
New York, 18 novembre 1996
Signor Direttore Esecutivo,
ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra il Governo Italiano ed
il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ("UNICEF"), firmato a New
York il 23 settembre 1986 sull'istituzione ed il finanziamento di  un
Centro  Internazionale dell'UNICEF per lo Sviluppo dell'Infanzia, con
sede nei locali dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, Italia.
L'Accordo e' entrato il vigore il 10 agosto 1988, per un  periodo  di
tre anni. L'Articolo 12 dell'Accordo stabilisce che esso possa essere
prorogato  nel  suo insieme con uno Scambio di Lettere fra il Governo
della Repubblica Italiana e l'UNICEF.
Ho  l'onore  di  proporre  di  prorogare  l'Accordo  per un ulteriore
periodo di tre anni e che la presente Lettera e  la  Sua  lettera  di
risposta costituiscano un Accordo, sotto forma di Scambio di Lettere,
come  previsto  dall'Articolo 12 dell'Accordo originale, che entrera'
in vigore alla data della Sua lettera di risposta.
Con riferimento all'Articolo 3 dell'Accordo, desidero informarLa  che
il  contributo finanziario sara' erogato all'UNICEF in rate di uguale
importo per ciascuno degli anni  finanziari  italiani  1997,  1998  e
1999.
Le  sarei  grato se volesse fornirci gentile conferma del Suo assenso
su quanto precede e colgo l'occasione per rinnovarLe  i  sensi  della
mia piu' alta considerazione.
Sinceramente,
F. Paolo Fulci,
Ambasciatore
Sig.ra Carol Bellamy
Direttore Esecutivo
UNICEF H-13F
3, United Nations Plaza
New York, N.Y. 10017
                                694.
Bucarest, 4 marzo 1997
Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania
relativo alla riammissione delle persone
che si trovano in situazione irregolare
(Entrata in vigore: 1 febbraio 1998)
ACCORDO
tra la Repubblica Italiana e la Romania
relativo alla riammissione delle persone che si trovano in situazione
irregolare
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Romania,
Animati  dal  desiderio  di ampliare la cooperazione tra le due Parti
Contraenti e di assicurare una migliore applicazione della  normativa
riguardante la circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e
delle garanzie previste dalla normativa vigente;
Al fine di facilitare la riammissione delle persone che si trovano in
situazione  irregolare,  operando  in uno spirito di collaborazione e
sulla base della reciprocita';
Preoccupati di combattere l'immigrazione illegale,
Hanno convenuto quanto segue:
Capo I
Riammissione dei cittadini delle parti Contraenti
Articolo 1
1. Ciascuna parte Contraente riammette  sul  territorio  del  proprio
Stato, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente e senza espletare
altre  formalita', qualsiasi persona che non soddisfi i requisiti per
l'ingresso o non soddisfi piu'  i  requisiti  per  il  soggiorno  sul
territorio  dello  Stato della parte Contraente richiedente, se viene
stabilito, o si presume, che la  persona  e'  cittadina  della  Parte
Contraente richiesta.
2.   La   Parte   Contraente   richiedente  riammette,  nelle  stesse
condizioni,  la  persona  in  parola,  se  in  seguito  a   ulteriori
accertamenti  risulta che questa non aveva la cittadinanza dell'altra
Parte Contraente nel momento in cui ha lasciato il  territorio  dello
Stato della Parte richiedente.
Articolo 2
1.  Il  possesso  della  cittadinanza della persona che e' oggetto di
riammissione viene comprovato in base ai seguenti documenti in  corso
di validita':
- Carta d'identita'.
- Passaporto o qualunque altro documento di viaggio;
-  certificato  di  stato  civile  o altro documento ufficiale da cui
risulti la cittadinanza;
- Certificato consolare di identita';
- Libretto  personale  o  qualunque  altro  documento  rilasciato  da
autorita' militari.
2.  La  cittadinanza  viene  ritenuta  presunta  in  base  ad uno dei
seguenti documenti:
- uno dei documenti menzionati al punto 1, se scaduto;
-  un atto rilasciato dalle autorita' pubbliche della Parte richiesta
e che comprova l'identita' della persona  in  questione  (patente  di
guida, libretto per marittimi, ecc.);
- Autorizzazione o permesso di soggiorno scaduti;
- Fotocopie di uno dei documenti sopramenzionati;
-   Dichiarazioni  dell'interessato,  autenticate  e  ricevute  dalle
autorita' amministrative o giudiziarie della Parte richiedente;
- Dichiarazioni di testimoni di buona fede, contenute in un verbale.
3. Qualora la cittadinanza  sia  presunta,  ma  non  vi  siano  prove
documentali  quali  quelle  elencate  al  comma 2 dell'art. 2, questa
potra'  essere  accertata  mediante  l'intervento   delle   autorita'
consolari della Parte richiesta. Esse dovranno sentire l'interessato,
entro tre giorni dalla data della richiesta, per quanto possibile nel
posto dove egli si trova, oppure, se questo e' impossibile, presso la
piu'   vicina   rappresentanza   diplomatico-consolare   della  Parte
richiesta. L'audizione e' organizzata  dalla  Parte  richiedente,  di
comune accordo con le autorita' consolari in questione, quanto prima.
Se  ad  udienza conclusa si stabilisce che la persona in parola ha la
cittadinanza della Parte richiesta,  l'autorita'  consolare  rilascia
subito un documento valido per il rimpatrio.
4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano anche nei
confronti di quelle persone che invochino l'esistenza di una  domanda
di rinuncia alla rispettiva cittadinanza, in merito alla quale non si
sia pronunciata in via definitiva la rispettiva Autorita' competente.
5.  Nel  caso  in  cui  la  cittadinanza  viene  presunta  in base ai
documenti elencati nei commi  2,  3,  4  del  presente  articolo,  le
Autorita'  consolari  della Parte richiesta rilasciano immediatamente
un documento di rimpatrio che permetta il reingresso della persona in
questione.
Capo II
Riammissione di cittadini di altri Stati
Articolo 3
Le Parti Contraenti  si  impegnano  ad  esaminare  i  problemi  della
riammissione  dei cittadini di Paesi terzi sulla base delle modalita'
con le quali e', o sara' regolamentato,  il  regime  degli  stranieri
nella  propria  legislazione,  in  vista  di  un'intesa bilaterale in
materia.
Articolo 4
Le Parti Contraenti si impegnano  a  riaccogliere,  nelle  condizioni
previste  dalla  Convenzione  di  Chicago,  i passeggeri arrivati via
aerea dal territorio dell'altra Parte Contraente il cui ingresso  non
sia stato ammesso.
Capo III
Condizioni relative alla riammissione
Articolo 5
1.  La  Parte Contraente richiedente riammette sul proprio territorio
le  persone  che,  dopo  accertamenti  posteriori  alla  riammissione
effettuati  dall'altra Parte Contraente, non soddisfano le condizioni
previste agli articolo 1, 2 e 3 al momento dell'uscita dal territorio
della Parte Contraente richiedente.
2. Le spese di allontanamento fino  alla  frontiera  dello  Stato  di
destinazione,  nonche' le spese per un'eventuale riammissione, sono a
carico della Parte Contraente richiedente.
Capitolo IV
Procedura di riammissione
Articolo 6
1.  Le  domande  di  riammissione  presentate  in  applicazione degli
articoli 1, 2, e 3 sono definite tra i Ministeri dell'Interno dei due
Stati contraenti.
2. La domanda di riammissione  dovra'  specificare  i  dati  relativi
all'identita',  ai  documenti personali eventualmente in possesso del
cittadino straniero, al suo  soggiorno  nel  territorio  dello  Stato
richiesto  ed  alle  circostanze  del  suo  ingresso  irregolare  nel
territorio  dello  Stato  richiedente.  Tali  dati  dovranno   essere
sufficientemente  esaurienti  in  modo  da soddisfare le richieste di
ciascuna autorita'.
3. Le decisioni di riammissione dovranno  essere  adottate  nel  piu'
breve tempo possibile.
4.  L'autorizzazione  di  riammissione  ha  una validita' di tre mesi
dalla data della sua notifica. Qualora l'interessato debba rimanere a
disposizione dell'Autorita' giudiziaria dello  Stato  richiedente,  i
Ministeri  dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di
detto termine.
Capo V
Ammissione in transito
Articolo 7
1.  Ciascuna  delle  Parti  Contraenti,  su   richiesta   dell'altra,
autorizza  il  transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati
terzi che sono colpiti da un provvedimento di allontanamento adottato
dalla Parte Contraente richiedente.
2. La Parte Contraente richiedente e' responsabile del  proseguimento
del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende
in  carico  tale  straniero  se,  per qualsiasi ragione, la misura di
allontanamento non puo' essere eseguita.
3. La Parte Contraente richiedente garantisce alla  Parte  Contraente
richiesta  che lo straniero, del quale viene autorizzato il transito,
e' in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione.
Articolo 8
1. La Parte Contraente che ha adottato la  misura  di  allontanamento
deve segnalare alla Parte Contraente richiesta, ai fini del transito,
se  e'  necessario  prevedere  un  servizio  di  scorta della persona
allontanata. La Parte Contraente richiesta,  ai  fini  del  transito,
puo':
- sia decidere di assicurare la scorta con proprio personale;
- sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte
Contraente che ha adottato la misura di allontanamento.
2.  Se  la  scorta  avviene,  in  via  del tutto eccezionale, per via
terrestre, le Parti Contraenti si concerteranno opportunamente  sulla
necessita' e sulle modalita' del servizio di scorta.
Articolo 9
1.  La  richiesta  di  transito  per  allontanamento viene comunicata
direttamente tra le autorita' competenti delle Parti Contraenti.
2. In essa vengono menzionate le informazioni relative  all'identita'
e  alla  cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora
ed al luogo di arrivo nel paese di transito e all'ora ed al luogo  di
partenza da quest'ultimo al paese di destinazione finale, cosi' come,
se  del  caso,  le informazioni relative al personale che effettua la
scorta.
Articolo 10
Il transito per allontanamento puo' essere rifiutato:
-  se  per  lo  straniero  sono  presenti  ed  attuali  nel  paese di
destinazione pericoli di persecuzione a causa  della  propria  razza,
religione,   nazionalita',  appartenenza  ad  un  determinato  gruppo
sociale o di opinione politica;
- se lo straniero corre il rischio di essere accusato o condannato da
un tribunale penale del paese  di  destinazione  per  reati  commessi
anteriormente.
Capo VI
Disposizioni generali
Articolo 11
Le  disposizioni  del  presente Accordo non pregiudicano gli obblighi
delle Parti Contraenti di ammissione o di riammissione  di  cittadini
stranieri,    derivanti    dall'applicazione    di    altri   accordi
internazionali.
Esse  non  pregiudicano  altresi'  l'attuazione  delle   disposizioni
contenute  negli accordi e nelle convenzioni internazionali nel campo
dei diritti umani di cui le due Parti siano contraenti.
Articolo 12
1. I Ministeri dell'Interno della Repubblica Italiana e della Romania
stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera attraverso i quali viene
permessa la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri.
2. Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli  aeroporti  che  potranno
essere  utilizzati  per  il  transito degli stranieri durante il loro
viaggio verso i paesi di destinazione.
Articolo 13
Le due Parti Contraenti riconosceranno reciprocamente  le  condizioni
piu'  favorevoli  che una delle due Parti Contraenti abbia concluso o
concludera' con altri Paesi in materia di riammissione  di  cittadini
di Paesi terzi.
Articolo 14
Le    controversie   che   potranno   sorgere   dall'applicazione   e
dall'interpretazione del presente Accordo verranno  risolte  per  via
diplomatica.
Articolo 15
Le  Patti  Contraenti  determinano  di  comune intesa le modifiche da
apportare al presente Accordo.
Articolo 16
1. Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo alla reciproca  notifica  dell'avvenuto  espletamento
delle procedure interne di approvazione o ratifica.
2. Il presente accordo potra' essere denunciato, per via diplomatica,
con preavviso scritto di novanta giorni.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto  a Bucarest il 4 marzo 1997 in duplice copia in lingua italiana
e in lingua romena, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della                 Per il Governo della
Repubblica Italiana                  Romania
                                695.
Vilnius, 20 maggio 1997
Scambio di Note costituente un Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica di Lituania
sulla esenzione dall'obbligo del visto per gli autotrasportatori
(Entrata in vigore: 19 giugno 1997)


      ---->  vedere testo in lingua da pag. 45 a pag. 48  <----


TRADUZIONE NON UFFICIALE
Ambasciata d'Italia
Nota Verbale
L'Ambasciata  d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli
Affari Esteri della Repubblica di Lituania e - allo scopo di  abolire
reciprocamente  il  regime  dei  visti  per  i conducenti di camion e
autobus  professionisti  e  con  riferimento  al  regime  dei   visti
attualmente  in  vigore fra la Repubblica di Lituania e la Repubblica
Italiana - considerando l'obiettivo della completa  attuazione  della
liberta'  di  movimento  per i cittadini dei due paesi nel territorio
dell'altra Parte Contraente e nel quadro della futura adesione  della
Lituania all'Unione Europea, ha l'onore, a nome del Governo italiano,
di avanzare la seguente proposta:
1.  La  Repubblica Italiana e la Repubblica di Lituania consentiranno
ai conducenti professionisti, cittadini di una o dell'altra  Parte  e
che  trasportano  beni  o  passeggeri fra i due paesi, di entrare nel
loro territorio senza visto.
La possibilita'  di  avvalersi  dell'opportunita'  di  cui  sopra  e'
soggetta al rispetto delle leggi vigenti in ciascuna Parte Contraente
nel settore dell'immigrazione, del lavoro e del commercio, nonche' al
rispetto degli accordi bilaterali in materia di trasferimento di beni
e passeggeri.
2. Ciascuna delle Parti potra' sospendere l'applicazione del presente
accordo, parzialmente o completamente.
L'adozione  e  l'abrogazione  di  tale  provvedimento dovranno essere
immediatamente  rese  note  all'altro  Stato  attraverso   i   canali
diplomatici.
3. Il presente accordo puo' essere denunciato in qualsiasi momento da
una delle due Parti e cessera' di essere in vigore trenta giorni dopo
la  data  di  ricezione  della  relativa notifica attraverso i canali
diplomatici.
L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di suggerire che la presente Nota  e
la  Nota con la quale il Governo lituano comunichera' il suo consenso
costituiscano un accordo fra il Governo della Repubblica Italiana  ed
il Governo della Repubblica di Lituania sull'esenzione dal regime dei
visti  per  i  conducenti  di  camion  e  autobus professionisti, che
entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della Nota
di risposta della Parte lituana.
L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare  al  Ministero
degli  Affari  Esteri  della Repubblica di Lituania i sensi della sua
piu' alta considerazione.
20 maggio 1997
REPUBBLICA DI LITUANIA
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  della  Repubblica  di  Lituania
presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica  Italiana
ed  ha  l'onore di accusare ricevuta della Nota dell'Ambasciata della
Repubblica Italiana del 20 maggio 1997, N.  622, il cui testo  e'  il
seguente:
"L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli
Affari  Esteri della Repubblica di Lituania e - allo scopo di abolire
reciprocamente il regime dei visti  per  i  conducenti  di  camion  e
autobus   professionisti  e  con  riferimento  al  regime  dei  visti
attualmente in vigore fra la Repubblica di Lituania e  la  Repubblica
Italiana  -  considerando l'obiettivo della completa attuazione della
liberta' di movimento per i cittadini dei due  paesi  nel  territorio
dell'altra  Parte Contraente e nel quadro della futura adesione della
Lituania all'Unione Europea, ha l'onore, a nome del Governo italiano,
di avanzare la seguente proposta:
1. La Repubblica Italiana e la Repubblica di  Lituania  consentiranno
ai  conducenti  professionisti, cittadini di una o dell'altra Parte e
che trasportano beni o passeggeri fra i due  paesi,  di  entrare  nel
loro territorio senza visto.
La  possibilita'  di  avvalersi  dell'opportunita'  di  cui  sopra e'
soggetta al rispetto delle leggi vigenti in ciascuna Parte Contraente
nel settore dell'immigrazione, del lavoro e del commercio, nonche' al
rispetto degli accordi bilaterali in materia di trasferimento di beni
e passeggeri.
2. Ciascuna delle Parti potra' sospendere l'applicazione del presente
accordo, parzialmente o completamente.
L'adozione e l'abrogazione  di  tale  provvedimento  dovranno  essere
immediatamente   rese   note  all'altro  Stato  attraverso  i  canali
diplomatici.
3. Il presente accordo puo' essere denunciato in qualsiasi momento da
una delle due Parti e cessera' di essere in vigore trenta giorni dopo
la data di ricezione della  relativa  notifica  attraverso  i  canali
diplomatici.
All'Ambasciata della Repubblica Italiana
Vilnius
L'Ambasciata  d'Italia ha l'onore di suggerire che la presente Nota e
la Nota con la quale il Governo lituano comunichera' il suo  consenso
costituiscano  un accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed
il Governo della Repubblica di Lituania sull'esenzione dal regime dei
visti per i  conducenti  di  camion  e  autobus  professionisti,  che
entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della Nota
di risposta della Parte lituana.
L'Ambasciata  d'Italia  coglie l'occasione per rinnovare al Ministero
degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania i  sensi  della  sua
piu' alta considerazione."
Il  Ministero  degli  Affari  Esteri  della Repubblica di Lituania ha
l'onore di rispondere dichiarando che il Governo della Repubblica  di
Lituania  accetta la proposta del Governo della Repubblica Italiana e
conviene che la Nota dell'Ambasciata della Repubblica Italiana  e  la
presente  risposta  costituiscano  un  accordo  in  materia fra i due
Governi.
Il  Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania coglie
l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana  i
sensi della sua piu' alta considerazione.
Vilnius, 20 maggio 1997
                                696.
Roma, 19 giugno 1997
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia
sulla esenzione dall'obbligo di visto
per i titolari di passaporto diplomatico o di servizio
(Entrata in vigore. 14 maggio 1998)
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE DELLA
REPUBBUCA  FERALE DI JUGOSLAVLA SULLA ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI VISTO
PER I TITOLARI DI PASSAPORTO DIPLOMATICO O DI SERVIZIO
Il Governo della Repubblica Italiana ed  il  Governo  Federale  della
Repubblica  Federale  Jugoslava  (nel  testo:  Parti Contraenti), nel
desiderio di promuovere ulteriormente i rapporti bilaterali e al fine
di agevolare i viaggi dei cittadini delle Parti Contraenti,  titolari
di  passaporti  diplomatici  o  di  servizio, hanno concordato quanto
segue:
Articolo 1
I cittadini dei due Stati titolari di  passaporto  diplomatico  o  di
servizio in corso di validita' Possono senza obbligo di visto entrare
nel  territorio  dell'altro  Stato,  Soggiornarvi  per  un massimo di
novanta giorni e transitarvi per un massimo di sette giorni.
Articolo 2
I cittadini dei due Stati titolari di  passaporto  diplomatico  o  di
servizio  in  corso  di  validita',  inviati  in  missione  presso la
Rappresentanza diplomatica  o  consolare  nel  territorio  dell'altra
Parte Contraente, nonche' i coniugi ed i figli a carico e conviventi,
titolari  di  passaporto  diplomatico  o  di  servizio, sono soggetti
all'obbligo di primo visto d'ingresso  dello  Stato  ospitante.  Dopo
avere   assunto   l'incarico   nella   Rappresentanza  diplomatica  o
consolare, le predette  persone  possono  entrare  e  lasciare  senza
limitazioni  e  senza  l'obbligo di visto di reingresso il territorio
dell'altra Parte Contraente per tutto il periodo dell'incarico.
Il Soggiorno delle predette persone  resta  comunque  regolato  dalla
legislazione vigente in materia nei due Paesi.
Articolo 3
1.  Le  Parti  Contraenti  scambieranno  per via diplomatica nel piu'
breve tempo possibile e comunque almeno  trenta  giorni  prima  della
data  dell'entrata  in vigore del presente Accordo, gli esemplari dei
passaporti diplomatici e di servizio in corso  di  validita'  cui  si
riferiscono le disposizioni del presente Accordo.
2.  In  caso  di  introduzione  di  nuovi passaporti diplomatici o di
servizio, ovvero in caso di modifiche di quelli esistenti,  le  Parti
Contraenti   scambieranno   gli   esemplari   degli  stessi  per  via
diplomatica, almeno trenta giorni prima della loro introduzione.
Articolo 4
Ciascuna Parte Contraente puo' sospendere, interamente  o  in  parte,
l'applicazione del presente Accordo per ragioni d'ordine pubblico, di
sicurezza  o  di  salute  pubblica.  La sospensione o la revoca della
sospensione entreranno in vigore il giorno successivo a quello in cui
l'altra Parte Contraente avra'  ricevuto,  per  via  diplomatica,  la
notifica della sospensione o della revoca della sospensione.
Articolo 5
Ciascuna  Parte  Contraente puo' denunciare per via diplomatica e per
iscritto il presente Accordo. In tal caso l'Accordo cessa di produrre
i suoi effetti novanta giorni dopo la ricezione della denuncia.
Articolo 6
1. Il presente Accordo restera' in vigore per un tempo indeterminato.
2. Il presente Accordo entrera' in vigore il quindicesimo giorno dopo
l'avvenuto scambio delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si
saranno  comunicate  ufficialmente  l'avvenuto   espletamento   delle
procedure  interne  di  ratifica  previste dai rispettivi ordinamenti
delle due Parti Contraenti.
Fatto a Roma il 19 giugno  1997  in  due  originali,  ciascuno  nelle
lingue Italiana e serba, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA            PER IL GOVERNO FEDERALE
REPUBBLICA ITALIANA             DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI JUGOSLAVIA
                                697.
Roma, 19 giugno 1997
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia
sulla riammissione delle persone che non soddisfino i requisiti
per l'ingresso o non soddisfino piu' i requisiti per il soggiorno
sul territorio dell'altro Stato
(Entrata in vigore: 1 agosto 1998)
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE DELLA
REPUBBLICA  FEDERALE  DI  JUGOSLAVIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE
CHE NON SODDISFINO I REQUISITI PER L'INGRESSO O NON SODDISFINO PIU' I
REQUISITI PER IL SOGGIORNO SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO.
Il Governo della Repubblica Italiana ed  il  Governo  Federale  della
Repubblica  Federale  di  Jugoslavia  (di  seguito  denominate "Parti
Contraenti")
animati dal desiderio di sviluppare le amichevoli relazioni fra i due
Stati;
al fine  di  disciplinare  la  riammissione  delle  persone  che  non
soddisfino  o  non  soddisfino  piu'  i requisiti per l'ingresso o il
soggiorno sul territorio della controparte;
nell'intento di contribuire  in  tal  modo  alla  prevenzione  ed  al
contrasto dell'immigrazione illegale;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizione dei concetti
1. LA PERSONA CHE VIENE RIAMMESSA E':
a) La persona di cui sia stata accertata la cittadinanza di una delle
Parti Contraenti;
b) il cittadino di un Paese terzo entrato illegalmente dal territorio
di  una  delle  Parti  Contraenti  nel  territorio  dell'altra  Parte
Contraente;
2. LA PERSONA IN TRANSITO e': il cittadino del  Paese  terzo  per  il
quale  ciascuna  Parte  Contraente  consenta, su richiesta dell'altra
Parte Contraente, il transito attraverso il proprio territorio.
3. LA PARTE RICHIEDENTE e': lo Stato  sul  territorio  del  quale  si
trova  la persona che deve essere riammessa, ovvero la persona per la
quale viene richiesto il transito, secondo le condizioni previste dal
presente Accordo.
4. LA PARTE RICHIESTA e': lo Stato  sul  territorio  del  quale  deve
essere  riammessa  la  persona,  ovvero  attraverso il territorio del
quale deve essere consentito il transito della  persona,  secondo  le
condizioni previste dal presente Accordo.
5.  LA  RICHIESTA  DI RIAMMISSIONE OVVERO DI TRANSITO rappresenta una
richiesta formale con la quale la Parte richiedente chiede alla Parte
richiesta di riammettere le persone nel proprio territorio, ovvero di
consentire  il  transito  della   persona   attraverso   il   proprio
territorio.
6.  LA  RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI RIAMMISSIONE OVVERO DI TRANSITO e'
la comunicazione ufficiale con la quale la Parte  richiesta  risponde
alla richiesta di riammissione ovvero di transito.
7.  LE  AUTORITA' COMPETENTI sono le Autorita' delle Parti Contraenti
attraverso le quali si svolge la procedura di riammissione ovvero  il
transito.
I
RIAMMISSIONI DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI
Articolo 2
Obbligo di riammissione
Ciascuna  Parte  Contraente  riammette,  dietro  richiesta dell'altra
Parte Contraente,  i  propri  cittadini  che  non  soddisfino  o  non
soddisfino  piu'  i  requisiti  per  l'ingresso  o  il  soggiorno sul
territorio della Parte richiedente.
Articolo 3
Accertamento dell'identita' e della cittadinanza
(1). L'identita' e  la  cittadinanza  della  persona  da  riammettere
vengono  accertate  dalle autorita' competenti della Parte richiesta,
in armonia con la vigente normativa interna.
(2). La Parte richiedente trasmettera' alla Parte richiesta, al  fine
di   accertare   l'identita'  e  la  cittadinanza,  la  richiesta  di
riammissione della persona di cui  al  comma  precedente,  nonche'  i
documenti personali disponibili.
(3).  I documenti necessari per l'accertamento dell'identita' e della
cittadinanza verranno definiti nel protocollo esecutivo del  presente
Accordo.  Le  copie  dei suddetti documenti potranno essere anch'essi
utilizzati  ai  fini   dell'accertamento   dell'identita'   e   della
cittadinanza.
(4).  Ai  fini  dell'accertamento dell'identita' e della cittadinanza
potra' essere utilizzata anche la dichiarazione della persona per  la
quale viene richiesta la riammissione.
Articolo 4
Procedure di richiesta della riammissione
(1).  Se alla richiesta di riammissione viene allegato il passaporto,
rilasciato dalla  Rappresentanza  diplomatico-consolare  della  Parte
richiesta  nel  territorio  della Parte Richiedente dopo l'entrata in
vigore del presente  Accordo,  la  Rappresentanza  stessa  rilascera'
immediatamente  e  comunque  non  oltre  tre  giorni  dalla  data  di
ricezione della richiesta di riammissione  il  documento  di  viaggio
alla persona da riammettere.
(2).  Nel caso in cui alla richiesta di riammissione vengano allegati
i documenti di cui all'articolo 3.(3) del presente  Accordo  ai  tini
dell'accertamento  dell'identita'  e  della cittadinanza, l'autorita'
competente della Parte Richiesta fornira' entro 15 giorni la risposta
alla richiesta in questione alle  competenti  autorita'  della  Parte
Richiedente.
Dopo   la   ricezione  della  risposta  positiva  alla  richiesta  di
riammissione,  l'autorita'  competente   della   Parte   Richiedente,
presentando     la     suddetta    risposta    alla    Rappresentanza
diplomatico-consolare della Parte richiesta, otterra' il documento di
viaggio per la persona da riammettere.
Il documento di viaggio verra' rilasciato immediatamente  e  comunque
non oltre tre giorni.
(3).  Nel  caso in cui l'autorita' competente della Parte richiedente
non abbia la possibilita' di allegare alla richiesta altri  documenti
eccetto   la  dichiarazione  della  persona  da  riammettere  di  cui
all'articolo 3.(4) del presente Accordo, la Parte richiesta  fornira'
la relativa risposta all'autorita' competente della Parte richiedente
entro 30 giorni dalla data di ricezione.
Dopo   la   ricezione  della  risposta  positiva  alla  richiesta  di
riammissione,  l'autorita'  competente   della   Parte   richiedente,
presentando     la     suddetta    risposta    alla    Rappresentanza
diplomatico-consolare della Parte richiesta, otterra' il documento di
viaggio per la persona da riammettere.
Il documento di viaggio verra' rilasciato immediatamente  e  comunque
non oltre tre giorni.
(4).   La   validita'  della  risposta  positiva  alla  richiesta  di
riammissione e' illimitata.
(5). La risposta  negativa  alla  richiesta  di  riammissione  dovra'
essere motivata.
Articolo 5
Procedura di riammissione
(1).  La riammissione sara' effettuata entro trenta giorni dalla data
di rilascio del documento di viaggio.
(2).  L'autorita'  competente  della  Parte  richiedente   informera'
l'autorita'  competente  della  Parte  richiesta  sui termini e sulle
modalita' di consegna della persona, entro e non oltre  dieci  giorni
dalla data in cui intende effettuare il rimpatrio.
II
RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI STATI TERZI
Articolo 6
Obbligo e procedura di riammissione
(1).  Ciascuna  Parte Contraente riammettera' nel proprio territorio,
su richiesta dell'altra Parte Contraente, il cittadino di  uno  Stato
terzo che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni d'ingresso o
di  soggiorno in vigore sul territorio della Parte richiedente, nella
misura  in  cui  sia  comprovato  che  tale  cittadino  sia   entrato
illegalmente  sul  territorio di questa Parte dopo aver soggiornato o
essere transitato attraverso il territorio della Parte richiesta.
(2). La richiesta di riammissione puo' essere  presentata  entro  sei
mesi dalla data di ingresso illegale del cittadino di uno Stato terzo
sul territorio della Parte richiedente.
La  richiesta di riammissione conterra' i dati sull'identita' e sulla
cittadinanza  della  persona  da   riammettere   nonche'   le   prove
dell'ingresso  illegale  nel  territorio  della Parte richiedente dal
territorio della Parte richiesta.
(3). La Parte richiesta rispondera' alla  richiesta  di  riammissione
entro  venti  giorni ovvero, in casi eccezionali, entro trenta giorni
dalla data di presentazione.
(4). La Parte richiesta riammettera' il cittadino di uno Stato  terzo
entro  trenta  giorni  dalla data di consegna della risposta positiva
alla richiesta di riammissione. Su richiesta della Parte richiedente,
tale termine potra' essere prorogato,  per  giustificati  motivi,  di
altri trenta giorni.
(5).  Qualora  venga successivamente accertato che il cittadino di un
Paese terzo non  illegalmente  entrato  dal  territorio  della  Parte
richiesta,   la   Parte   richiedente   e'   tenuto   a  riammetterlo
immediatamente  e  comunque  non  oltre  trenta  giorni  nel  proprio
territorio.
Articolo 7
Esenzione dall'obbligo di riammissione
L'obbligo di riammissione nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi
non sussiste nei seguenti casi:
1.  qualora  venga  accertato  che questi cittadini siano entrati sul
territorio dell'altra Parte Contraente prima dell'entrata  in  vigore
del presente Accordo;
2.   qualora,   prima   dell'ingresso   nel  territorio  della  Parte
richiedente ovvero in un momento successivo all'ingresso  stesso,  la
Parte  richiedente  abbia  rilasciato  a tali cittadini un visto o un
permesso di soggiorno.
III
AMMISSIONE DEI CITTADINI DI STATI TERZI IN TRANSITO
Articolo 8
Procedure di transito
(1). Ciascuna Parte Contraente ammettera',  su  richiesta  dell'altra
Parte  Contraente,  i  cittadini  di stati terzi ai fini del transito
attraverso il suo territorio qualora la Parte richiedente fornisca le
prove sicure di aver provveduto al loro accoglimento nello  Stato  di
destinazione oppure sul territorio del successivo Stato di transito.
(2).  La  richiesta  di ammissione in transito viene presentata dalla
Parte richiedente la quale e' tenuta ad allegare le prove di  cui  al
comma (1) del presente Articolo.
(3) Il trasporto delle persone in transito con scorta ufficiale sara'
eseguito conformemente alla normativa della Parte richiesta.
Articolo 9
Cause di esclusione del transito
(1) Il transito puo' essere rifiutato nei seguenti casi:
se  nel  paese di destinazione o in altri eventuali paesi di transito
la  persona  in  transito  rischia  trattamenti  disumani,  la   pena
capitale,  ovvero  la  sua  vita;  la  sua integrita' fisica o la sua
liberta' sarebbero in pericolo a causa  della  propria  nazionalita',
religione  razza  o appartenenza a un determinato gruppo sociale o di
opinione politica;
oppure
se nel paese di destinazione o  in  uno  del  paesi  di  transito  la
persona  in transito rischia un procedimento penale o l'esecuzione di
una condanna penale, a meno  che  questi  non  riguardino  l'ingresso
illegale;
(2)  la  risposta  negativa  alla  richiesta  di transito deve essere
motivata;
(3)  la  Parte  richiedente  riammettera'  immediatamente   sul   suo
territorio  la persona in transito qualora durante il transito stesso
si verifichino le circostanze  di  cui  al  comma  (1)  del  presente
Articolo.
IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Spese
Le  spese  di  rimpatrio  e  le  spese  per il transito attraverso il
territorio  della  Parte  richiesta  saranno  a  carico  della  Parte
richiedente.
Articolo 11
Applicazione dell'Accordo
Ai   fini   dell'applicazione  del  presente  Accordo,  il  Ministero
dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero  Federale  per
gli   Affari   Interni   della   Repubblica  Federale  di  Jugoslavia
concluderanno un Protocollo Esecutivo.
Articolo 12
Collaborazione per l'applicazione dell'Accordo
Le competenti autorita'  delle  Parti  Contraenti  si  incontreranno,
qualora    necessario,    per   esaminare   le   questioni   relative
all'applicazione del  presente  Accordo  e  del  relativo  Protocollo
Esecutivo.
Articolo 13
Clausola di inviolabilita'
Le  disposizioni  del  presente Accordo non pregiudicano gli obblighi
che le Parti Contraenti hanno assunto sulla  base  di  altri  accordi
internazionali.
Articolo 14
Sospensione dell'applicazione dell'Accordo
Ciascuna  Parte  Contraente  puo' sospendere, interamente o in parte,
l'applicazione del presente Accordo per ragioni di  ordine  pubblico,
di sicurezza o di salute pubblica. La sospensione non sara' applicata
ai propri cittadini salvo caso di forza maggiore. La sospensione o la
revoca  della Sospensione entreranno in vigore il giorno successivo a
quello in cui  l'altra  Parte  Contraente  avra'  ricevuto,  per  via
diplomatica,  la  notifica  della  sospensione  o  della revoca della
sospensione.
Articolo 15
Denuncia dell'Accordo
Ciascuna delle Parti Contraenti puo' denunciare il  presente  Accordo
per  via  diplomatica e per iscritto. In tal caso, l'Accordo cessera'
di produrre i suoi effetti dopo novanta giorni dalla ricezione  della
denuncia.
Articolo 16
Entrata in vigore e validita'
(1)   Il   presente   Accordo   restera'   in  vigore  per  un  tempo
indeterminato.
(2) Il presente Accordo  entrera'  in  vigore  il  primo  giorno  del
secondo  mese successivo all'avvenuto scambio delle due notifiche con
cui le due  Parti  Contraenti  si  saranno  comunicate  ufficialmente
l'avvenuto  espletamento delle procedure interne di ratifica previste
dai rispettivi ordinamenti delle due Parti Contraenti.
Fatto a Roma il 19 giugno  1997  in  due  originali,  ciascuno  nelle
lingue Italiana e serba, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA            PER IL GOVERNO FEDERALE
REPUBBLLEA ITALIANA             DELLA REPUBBLICA FEDERALE
DI JUGOSLAVIA
                                698.
Roma, 27 giugno 1997
Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica di Croazia
in materia di cooperazione turistica
(Entrata in vigore: 20 agosto 1998)
ACCORDO  FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
di Croazia (di seguito denominati le "Parti Contraenti")
RICONOSCENDO  l'importanza del turismo sia per le rispettive economie
che per una maggiore comprensione e amicizia fra i due popoli;
CONVINTI della necessita' di promuovere  un'attiva  cooperazione  nel
campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialita';
CONSIDERANDO   l'interesse   che  le  due  Parti  attribuiscono  alla
cooperazione euro-mediterranea nel campo del turismo;
CONSIDERANDO la volonta' delle due Parti di intraprendere ogni azione
mirante a preservare le risorse naturali ambientali  e  culturali  in
vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole.
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al
rafforzamento  delle  relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di
migliorare la conoscenza reciproca della storia e della  cultura  dei
loro  popoli  e si adopereranno per facilitare la cooperazione tra le
imprese, organizzazioni, istituzioni ed  enti  di  entrambi  i  Paesi
competenti nel settore del turismo.
ARTICOLO II
Le  Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione
per promuovere lo sviluppo del settore turistico e  incoraggeranno  a
tal  fine  lo  scambio di esperti per la promozione del turismo e del
marketing turistico collaborando nei settori della formazione e della
ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e  gestione
degli  spazi  e  dello  sviluppo  degli  investimenti  turistici  nel
rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.
ARTICOLO III
Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:
a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di  promozione  e
di   animazione  turistiche  al  fine  di  scambiarsi  le  rispettive
esperienze  e  di  studiare  le  possibilita'  di  realizzare  azioni
congiunte nella promozione del turismo;
b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza e
di  promozione  turistica  (il  cui personale sara' assoggettato alle
leggi  nazionali  per  l'ingresso  ed  il  soggiorno)   che   saranno
rispettivamente per la Repubblica Italiana "L'Ente Nazionale Italiano
del  Turismo  (ENIT)"  e  per  la  Repubblica  di  Croazia "l'Ufficio
Nazionale Croato per il Turismo (HTZ)";
d) lo sviluppo della cooperazione in materia  di  salvaguardia  degli
edifici storici a fini turistici;
e)   la   cooperazione   in  materia  di  legislazione  turistica  ed
ambientale.
ARTICOLO IV
Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia  di
formazione  professionale  e faciliteranno lo scambio di informazioni
sui programmi di insegnamento in materia turistica  ed  esploreranno,
con  le  Amministrazioni  nazionali  competenti,  la  possibilita' di
concessione di borse di studio per la  formazione  di  esperti  nella
gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore.
ARTICOLO V
Le  due  Parti  Contraenti  si  adopereranno  per la realizzazione di
programmi di ricerca nei settori del  turismo  di  comune  interesse,
concernenti  la  formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le
informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate cosi'  come  sui
risultati della loro applicazione.
ARTICOLO VI
Le  due  Parti  Contraenti  compiranno  ogni  sforzo  per  sviluppare
ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi  Organismi  anche  nel
contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del
turismo  e  si  scambieranno  informazioni  concernenti  i  risultati
rispettivamente conseguiti in questo campo.
ARTICOLO VII
Tutte le forme di collaborazione  derivanti  dalla  applicazione  del
presente   Accordo   saranno   realizzate   in   conformita'  con  le
legislazioni in vigore nei due Paesi.
ARTICOLO VIII
Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo  le  due
Parti Contraenti si consulteranno per promuovere riunioni bilaterali.
ARTICOLO IX
I  due  Paesi  si  notificheranno  per le vie diplomatiche l'avvenuto
adempimento  delle  procedure  interne  previste   dalle   rispettive
legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Il  presente  Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della
seconda notifica.
Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara'  prorogato
tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia da parte di una
delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche sei mesi
prima della sua scadenza.
La  denuncia  dell'Accordo  non  influira'  sulla  realizzazione  dei
programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita'
dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario.
In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il giorno 27 giugno 1997 in due originali  nelle  lingue
italiana,  croata  ed  inglese tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo in lingua
inglese.
PER IL GOVERNO DELLA                PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA                 REPUBBLICA DI CROAZIA


      ---->  vedere testo in lingua da pag. 70 a pag. 73  <----


                                699.
Dakar, 14 agosto 1997
Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo del Mali
(Entrata in vigore: 25 giugno 1998)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED
IL GOVERNO DEL MALI
Il  Governo  della  Repubblica Italiana ed il Governo del Mali, nello
spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra  i  due
Paesi  ed  in  attuazione del Processo verbale firmato a Parigi il 20
giugno 1996 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", relativo al
consolidamento del debito del Mali, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Il presente Accordo concerne il consolidamento dell'ammontare  totale
di  effetti  del  capitale non pervenuti a scadenza, a partire dal 20
maggio  1996,  dei  debiti   dovuti   alla   Sezione   Speciale   per
l'Assicurazione  del Credito all'Esportazione (in appresso denominata
"SACE") a seguito dell'Accordo di consolidamento tra il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo del  Mali  (di  seguito  denominato
"Governo")  concluso in attuazione del Processo-verbale di Parigi del
27 ottobre 1988.
Gli importi dei debiti in questione  sono  indicati  nell'Allegato  a
tale  Accordo  e  potranno essere modificati di comune accordo tra le
Parti firmatarie del presente Accordo.
S'intende  che  gli  interessi   calcolati   secondo   l'Accordo   di
consolidamento  concluso in attuazione del Processo verbale di Parigi
del 27 ottobre 1988 a decorrere dall'ultima scadenza d'interesse fino
al 19 maggio 1996 compreso, sono esclusi dal presente Accordo.
Articolo II
I debiti di cui al  precedente  Articolo  I  saranno  rimborsati  dal
"Governo" alla "SACE", nella valuta indicata nei rispettivi contratti
e convenzioni finanziarie, come segue:
20.11.1999     0,23%
20.05.2000     0,25%
20.11.2000     0,27%
20.05.2001     0,28%
20.11.2001     0,30%
20.05.2002     0,32%
20.11.2002     0,34%
20.05.2003     0,36%
20.11.2003     0,38%
20.05.2004     0,41%
20.11.2004     0,43%
20.05.2005     0,46%
20.11.2005     0,48%
20.05.2006     0,51%
20.11.2006     0,54%
20.05.2007     0,57%
20.11.2007     0,60%
20.05.2008     0,63%
20.11.2008     0,67%
20.05.2009     0,70%
20.11.2009     0,74%
20.05.2010     0,78%
20.11.2010     0,82%
20.05.2011     0,87%
20.11.2011     0,91%
20.05.2012     0,96%
20.11.2012     1,01%
20.05.2013     1,07%
20.11.2013     1,12%
20.05.2014     1,18%
20.11.2014     1,24%
20.05.2015     1,30%
20.11.2015     1,37%
20.05.2016     1,44%
20.11.2016     1,51%
20.05.2017     1,59%
20.11.2017     1,67%
20.05.2018     1,75%
20.11.2018     1,84%
20.05.2019     1,93%
20.11.2019     2,02%
20.05.2020     2,12%
20.11.2020     2,23%
20.05.2021     2,34%
20.11.2021     2,45%
20.05.2022     2,57%
20.11.2022     2,70%
20.05.2023     2,83%
20.11.2023     2,97%
20.05.2024     3,12%
20.11.2024     3,27%
20.05.2025     3,43%
20.11.2025     3,59%
20.05.2026     3,77%
20.11.2026     3,95%
20.05.2027     4,14%
20.11.2027     4,34%
20.05.2028     4,55%
20.11.2028     4,77%
20.05.2029     5,01%
Articolo III
1)  Sull'ammontare  totale  di  ciascun  debito  il  cui pagamento e'
riscaglionato secondo  i  termini  dell'Articolo  II  precedente,  il
"Governo"  s'impegna  a  rimborsare  ed  a trasferire alla "SACE" gli
interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere  dal
20  giugno  1996  fino  al  pagamento  totale  degli stessi, al tasso
d'interesse dell'l,94% annuo per i debiti in lire italiane.
2) Gli interessi saranno pagati nella valuta indicata nei  rispettivi
contratti  o  convenzioni  finanziarie,  mediante rate semestrali (20
Maggio - 20 Novembre) la prima delle quali a scadere il  20  Novembre
1997.
Articolo IV
In caso di ritardo di oltre trenta giorni per ogni pagamento previsto
nei  precedenti  Articoli II e III del presente Accordo, il "Governo"
s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla "SACE" gli
interessi  di  mora  calcolati  sulla  base  dei  tassi   d'interesse
corrispondenti  al  "Libor" a sei mesi, rilevati per la lira italiana
sul Financial Times (Tabella dei tassi d'interessi  in  valuta  Euro)
alla data di scadenza, ed incrementato dello 0,50% annuo.
Articolo V
Fatte  salve  le  norme del presente Accordo, quest'ultimo stesso non
pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal  diritto
comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni
cui si riferiscono i debiti indicati nell'Articolo I precedente.
Articolo VI
Le   disposizioni   del  presente  Accordo  continueranno  ad  essere
applicate, salvo se i paesi creditori del Club  di  Parigi  accertano
che  le  condizioni  previste dal Processo-Verbale del 20 maggio 1996
non sono soddisfatte.
Articolo VII
Il  presente  Accordo  entra  in  vigore  contestualmente  all'ultima
notifica  di  avvenuto  espletamento delle procedure interne previste
dalle rispettive legislazioni.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente  abilitati,
hanno firmato il presente Accordo.
Fatto  a  DAKAR,  in  due  esemplari in lingua francese, il 14 agosto
1997.
PER IL GOVERNO                       PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA            DEL MALI
Paolo Guido SPINELLI                 Cheick Mouctary DIARRA


      ---->  vedere testo in lingua da pag. 80 a pag. 82  <----


SACE
SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE
DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
Ente di Diritto Pubblico (Legge 24 maggio 1977 n. 227)
Data elab.10/06/96
Lingua: Italiano
* LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI *
Cod. Paese  : 149 MALI
Cod. Accordo: MALI4
Progr. Lista: 1
RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI
DAL: 31/08/1996 AL: 28/02/2002
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 20/05/1996 - BILATERALE DEL:
- VALUTA: 86 LIT.
Accordo    Data bilat.    Pr. Lista    Scad. Rata
MALI1     26/07/1989         1        31/08/1996
1        28/02/1997
1        31/08/1997
1        28/02/1998
1        31/08/1998
1        28/02/1999
1        31/08/1999
1        29/02/2000
1        31/08/2000
1        28/02/2001
1        31/08/2001
1        28/02/2002
Totali
* Inte'rets du 01 Mars 1996 au 20 Mai 1996:
Importo rata       Importo ristrutturato
251.122.154,00         161.333.881,00
242.297.851,00         161.333.881,00
236.157.444,00         161.333.881,00
227.577.134,00         161.333.881,00
221.192.728,00         161.333.881,00
212.856.411,00         161.333.881,00
206.228.021,00         161.333.881,00
198.339.012,00         161.333.881,00
191.263.306,00         161.333.881,00
183.414.963,00         161.333.881,00
176.298.597,00         161.333.881,00
168.694.276,00         161.333.881,00
2.515.441.897,00       1.936.006.601,00
2.515.441.897,00       1.936.006.601,00
Lires Italiennes          39.038.380,00
                                700.
Sana'a, 12 novembre 1997
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica dello Yemen
sul consolidamento del debito della Repubblica dello Yemen
(Club di Parigi del 24 settembre 1996)
(Entrata in vigore: 30 aprile 1998)


      ---->  vedere testo in lingua da pag. 87 a pag. 91  <----


SACE
SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE
DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE
Ente di Diritto Pubblico (Legge 24 maggio 1977 n. 227)
Data elab.03/01/97
* LISTA SINTETICA PER POLIZZA *
Cod. Paese  : 42 - YEMEN REP. ARABA
Cod. Accordo: YEME1
Progr. Lista: 1
RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE ARRETRATE
DAL:            AL: 31/08/1996
PERIODO DAL: 01/09/1996 AL: 30/06/1997
ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/09/1996 - BILATERALE DEL:
- VALUTA: 69 $ USA.
N. polizza        Assicurato             Debitore
-- 000305 on    Ansaldo Impianti    Public Electricity CC
Scad. Rata     Importo rata       Importo ristrutturato
14/10/1996     2.500.000,00           2.500.000,00
14/11/1996     3.500.000,00           3.500.000,00
14/12/1996     3.467.500,00           3.467.500,00
14/01/1997     1.817.812,50           1.817.812,50
14/02/1997     1.817.812,50           1.817.812,50
13.103.125,00          13.103.125,00
Totale        13.103.125,00          13.103.125,00
Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine
MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.
ACCORDO  DI CONSOLIDAMENTO TRA ITALIA E YEMEN REP. ARABA-NORD (SANAA)
(CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996)
ARRETRATI  DELLE  RATE  DOVUTE  AL  MEDIOCREDITO  CENTRALE  FINO   AL
31/08/1996 E NON PAGATE
RELATIVE A CONVENZIONI FINANZIARIE
CONSOLIDAMENTO N. 96/905/00
N. Credito    N. Erog.    Data scadenza    Divisa
82/018/00      001         13/11/1992      $ USA
82/018/00      008         15/11/1992      $ USA
82/018/00      014         20/11/1992      $ USA
82/018/00      024         30/11/1992      $ USA
83/012/00      014         01/05/1993      $ USA
83/012/00      010         22/08/1993      $ USA
83/012/00      002         01/10/1993      $ USA
83/012/00      012         20/10/1993      $ USA
83/012/00      014         01/11/1993      $ USA
83/012/00      012         20/04/1994      $ USA
83/012/00      012         20/04/1994      $ USA
82/018/00      023         20/10/1994      $ USA
82/018/00      029         10/11/1994      $ USA
83/012/00      009         15/01/1995      $ USA
83/012/00      003         30/12/1995      $ USA
83/012/00      015         05/01/1996      $ USA
82/018/00      010         10/01/1996      $ USA
82/018/00      002         13/01/1996      $ USA
82/018/00      006         15/01/1996      $ USA
82/018/00      016         15/01/1996      $ USA
82/018/00      020         18/01/1996      $ USA
82/018/00      011         20/01/1996      $ USA
82/018/00      026         20/01/1996      $ USA
83/012/00      013         03/02/1996      $ USA
83/012/00      001         05/02/1996      $ USA
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(CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996)
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30/06/1997 E NON PAGATE
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(CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996)
RATE  DOVUTE  AL  MEDIOCREDITO  CENTRALE   NEL   PERIODO   01/09/1996
30/06/1997 E NON PAGATE
RELATIVE A CONVENZIONI FINANZIARIE
CONSOLIDAMENTO N. 96/905/00
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Capitale      Interessi         Totale
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9.678,91      1.306,65         10.985,56
9.148,32      1.337,94         10.486,26
21.809,68     3.680,38         25.490,06
0,00          1.101,16          1.101,16
675,19            0,00            675,19
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8.031,19           0,00          8.031,19
0,00           1.101,16          1.101,16
8.031,19       2.258,77         10.199,61
8.031,19       2.168,42         10.270,70
53.633,55      6.637,15         60.270,70
201,78             0,00            201,78
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1.937,38         435,91          2.373,29
905,12           244,38          1.149,50
6.089,50         411,04          6.500,54
150.755,82     5.088,01        155.843,83
12.804,36        720,25         13.524,61
31.421,00      2.474,40         33.895,40
36.246,18       3.262,16        39.508,34
8.416,91         568,14          8.985,05
15.099,64       1.528,84        16.628,48
15.058,67       3.727,02        18.785,69
76.837,57      16.424,03        93.261,60
17.417,45       1.567,57        18.985,02
5.812,21        1.373,14         7.185,35
17.712,18       1.394,83        19.107,01
113.946,77     11.537,11       125.483,88
10.245,01       2.420,38        12.665,39
3.845,18          475,84         4.321,02
8.679,18          976,41         9.655,59
6.335,77        1.710,66         8.046,43
10.181,22       2.290,77        12.471,99
4.217,00          426,97         4.643,97
8.935,32        804,18          9.739,50
21.514,52      4.598,73         26.113,25
8.639,40      1.943,86         10.583,26
20.996,36      1.653,46         22.649,82
34.725,95      2.344,00         37.069,95
24.669,79      1.665,21         26.335,00
23.396,45      1.316,05         24.712,50
11.136,27        501,13         11.637,40
80.964,00      3.643,38         84.607,38
53.633,55      4.827,02         58.460,57
8.031,19      1.897,37          9.928,56
3.570,63        401,70          3.972,33
11.506,82      1.553,42         13.060,24
25.938,82      2.042,68         27.981,50
15.845,83      3.565,31         19.411,14
3.764,67        931,75          4.696,42
77.364,14      7.833,11         85.197,25
349.233,61      3.928,88        353.162,49
9.678,91        544,44         10.223,35
9.148,32        617,51          9.765,83
21.809,68      1.962,87         23.772,55
25.221,45      1.702,45         26.923,90
1.417,89        191,42          1.609,31
18.370,82        826,69         19.197,51
6.215,61      1.398,51          7.614,12
43.150,23      2.883,52         47.033,75
0,00        335,71            335,71
51.405,55      2.891,56         54.297,11
30.710,64      3.109,45         33.820,09
1.937,38        414,12          2.351,50
905,12        234,20          1.139,32
0,00        529,49            529,49
6.089,50        342,53          6.432,03
150.775,82      3.392,01        154.147,83
12.814,36        576,20         13.380,56
31.421,00      2.120,92         33.541,92
10.281,10      2.313,25         12.594,35
36.246,18      2.854,39         39.100,57
15.099,64      1.358,97         16.458,61
8.416,91        473,45          8.890,36
11.624,42      2.484,72         14.109,14
15.058,67      3.557,61         18.616,28
76.837,57     15.559,61         92.397,18
17.417,45      1.371,63         18.789,08
5.812,21      1.307,74          7.119,95
17.712,18      1.195,57         18.907,75
2.145.470,13    181.651,27      2.327.121,40
113.946,77     10.255,21        124.201,98
10.245,01      2.305,13         12.550,14
3.845,18        432,58          4.277,76
8.679,18        878,77          9.557,95
6.335,77      1.639,38          7.975,15
10.181,22      2.176,24         12.357,46
4.217,00        379,53          4.596,53
8.935,32        703,66          9.638,98
8.639,40      1.846,67         10.486,07
21.514,52      4.356,69         25.871,21
20.996,36      1.417,26         22.413,62
34.725,95      1.953,34         36.679,29
24.669,79      1.387,68         26.057,47
23.396,45      1.052,84         24.449,29
80.964,00      2.732,54         83.696,54
11.136,27        375,85         11.512,12
53.633,55      4.223,64         57.587,19
3.570,63        361,53          3.932,16
8.031,19      1.807,02          9.838,21
11.506,82      1.423,97         12.930,79
25.938,82      1.750,87         27.689,69
15.845,83      3.387,05         19.282,88
3.764,67        889,40          4.654,07
77.364,14      6.962,77         84.326,91
9.678,91        435,55         10.114,46
9.148,32        514,59          9.662,91
21.809,68      1.717,51         23.527,19
25.221,45      1.418,71         26.640,16
1.417,89        175,46          1.593,35
18.370,82        620,01         18.990,83
6.215,61      1.328,59          7.544,20
43.150,23      3.398,08         46.548,31
0,00        335,71            335,71
51.405,55      2.313,25         53.718,80
30.710,64      2.763,96         33.474,60
1.937,38        392,32          2.329,70
905,12        224,02          1.129,14
1.810,23        529,49          2.339,72
6.089,50        274,03          6.363,53
150.755,78      1.696,00        152.451,78
12.804,36        432,15         13.236,51
31.421,00      1.767,43         33.188,43
10.281,10      2.197,58         12.478,68
36.246,18      2.446,62         38.692,80
15.099,64      1.189,10         16.288,74
8.416,91        378,76          8.795,67
3.570,63        321,36          3.891,99
8.031,19      1.716,67          9.747,86
11.506,82      1.294,52         12.801,34
25.938,82      1.459,06         27.397,88
15.845,83      3.208,78         19.054,61
3.764,67        847,05          4.611,72
77.364,14      6.092,43         83.456,57
9.678,91        326,66         10.005,57
9.148,32        411,67          9.559,99
21.809,68      1.472,15         23.281,83
25.221,45      1.134,97         26.356,42
1.417,89        159,51          1.577,40
18.370,82        413,34         18.784,16
6.215,61      1.258,66          7.474,27
43.150,23      2.912,64         46.062,87
0,00        335,71            335,71
51.405,55      1.734,94         53.140,49
30.710,64      2.418,46         33.129,10
1.937,38        370,53          2.307,91
2.040.592,96    166.088,33      2.206.681,29
11.624,42      2.353,95         13.978,37
15.058,67      3.388,20         18.446,87
76.837,57     14.695,19         91.532,76
17.417,45      1.175,68         18.593,13
5.812,21      1.242,36          7.054,57
17.712,18        996,31         18.708,49
113.946,77      8.973,31        122.920,08
10.245,01      2.189,87         12.434,88
3.845,18        389,32          4.234,50
8.679,18        781,13          9.460,31
6.335,77      1.568,10          7.903,87
10.181,22      2.061,90         12.243,12
4.217,00        332,09          4.549,09
8.935,32        603,13          9.538,45
8.639,40      1.749,48         10.388,88
21.514,52      4.114,65         25.629,17
20.996,36      1.181,05         22.177,41
34.725,95      1.562,67         36.288,62
24.669,79      1.110,14         25.779,93
23.396,45        789,63         24.186,08
11.136,27        250,57         11.386,84
80.964,00      1.821,69         82.785,69
53.633,55      3.620,26         57.253,81
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN
SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO
DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
dello Yemen, nello spirito di amicizia e  di  cooperazione  economica
esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a
Parigi  il 24 settembre 1996 dai paesi partecipanti alla riunione del
Club di Parigi, hanno concordato guanto segue:
ARTICOLO I
Il presente Accordo riguarda il riscadenzamento dei:
(a) debiti commerciali  e  finanziari  per  il  capitale  e  per  gli
interessi  contrattuali  concessi  al  Governo della Repubblica dello
Yemen (qui di seguito definito "Governo") o del suo settore pubblico,
o coperti da garanzia del  "Governo"  o  del  suo  settore  pubblico,
dovuti al 31 agosto 1996, e non regolati, e dovuti nel periodo fra il
1  settembre  1996  ed  il  30 giugno 1997 compresi, e non regolati,
relativi   a   contratti   e   convenzioni    finanziarie    conclusi
precedentemente   al  1  gennaio  1993  -  con  scadenza  originaria
superiore ad un anno -  coperti  dalla  garanzia  assicurativa  dello
Stato  Italiano  prevista  dalla  legislazione  italiana  tramite  la
Sezione Speciale per  l'Assicurazione  del  Credito  all'Esportazione
(qui di seguito definita "SACE");
(b)  debiti  per il capitale e per gli interessi contrattuali dovuti,
nel periodo fra il 1 settembre 1993 ed il 31 agosto 1996 compresi, e
non  regolati,  relativi  al  Prestito  Governativo   di   cui   alle
convenzioni finanziarie fra il "Governo" ed il MEDIOCREDITO CENTRALE,
concluse precedentemente al 1 gennaio 1993, dovuti al 31 agosto 1996
e non regolati.
I  debiti  di  cui  sopra  sono  elencati  agli  Allegati al presente
Accordo. Gli Allegati  possono  essere  modificati  con  il  consenso
reciproco delle due Parti.
ARTICOLO II
I  debiti di cui al precedente Articolo I (a) saranno versati - nella
valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie  -  dal
"Governo" alla "SACE" come segue:
1.2.1998     0,33%
1.8.1998     0,19%
1.2.1998     0,20%
1.8.1999     0,21%
1.2.2000     0,22%
1.8.2000     0,24%
1.2.2001     0,25%
1.8.2001     0,27%
1.2.2002     0,28%
1.8.2002     0,30%
1.2.2003     0,32%
1.8.2003     0,33%
1.2.2004     0,35%
1.8.2004     0,37%
1.2.2005     0,40%
1.8.2005     0,42%
1.2.2006     0,44%
1.8.2006     0,47%
1.2.2007     0,49%
1.8.2007     0,52%
1.2.2008     0,55%
1.8.2008     0,58%
1.2.2009     0,61%
1.8.2009     0,64%
1.2.2010     0,68%
1.8.2010     0,71%
1.2.2011     0,75%
1.8.2011     0,79%
1.2.2012     0,83%
1.8.2012     0,88%
1.2.2013     0,92%
1.8.2013     0,97%
1.2.2014     1,02%
1.8.2014     1,08%
1.2.2015     1,13%
1.8.2015     1,19%
1.2.2016     1,26%
1.8.2016     1,32%
1.2.2017     1,39%
1.8.2017     1,46%
1.2.2018     1,54%
1.8.2018     1,62%
1.2.2019     1,70%
1.8.2019     1,79%
1.2.2020     1,88%
1.8.2020     1,98%
1.2.2021     2,08%
1.8.2021     2,19%
1.2.2022     2,30%
1.8.2022     2,42%
1.2.2023     2,54%
1.8.2023     2,67%
1.2.2024     2,81%
1.8.2024     2,95%
1.2.2025     3,10%
1.8.2025     3,26%
1.2.2026     3,42%
1.8.2026     3,59%
1.2.2027     3,78%
1.8.2027     3,97%
1.2.2028     4,17%
1.8.2028     4,38%
1.2.2029     4,60%
1.8.2029     4,84%
1.2.2030     5,06%
ARTICOLO III
I  debiti di cui al precedente Articolo I (b) saranno versati - nella
valuta indicata nella convenzione  finanziaria  -  dal  "Governo"  al
MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:
1.8.2013     0,53%
1.2.2014     0,56%
1.8.2014     0,59%
1.2.2015     0,62%
1.8.2015     0,65%
1.2.2016     0,68%
1.8.2016     0,71%
1.2.2017     0,75%
1.8.2017     0,79%
1.2.2018     0,83%
1.8.2018     0,87%
1.2.2019     0,91%
1.8.2019     0,96%
1.2.2020     1,00%
1.8.2020     1,05%
1.2.2021     1,11%
1.8.2021     1,16%
1.2.2022     1,22%
1.8.2022     1,28%
1.2.2023     1,34%
1.8.2023     1,41%
1.2.2024     1,48%
1.8.2024     1,56%
1.2.2025     1,63%
1.8.2025     1,72%
1.2.2026     1,80%
1.8.2026     1,89%
1.2.2027     1,99%
1.8.2027     2,08%
1.2.2028     2,19%
1.8.2028     2,30%
1.2.2029     2,41%
1.8.2029     2,53%
1.2.2030     2,66%
1.8.2030     2,79%
1.2.2031     2,93%
1.8.2031     3,08%
1.2.2032     3,23%
1.8.2032     3,40%
1.2.2033     3,57%
1.8.2033     3,74%
1.2.2034     3,93%
1.8.2034     4,13%
1.2.2035     4,33%
1.8.2035     4,55%
1.2.2036     4,78%
1.8.2036     5,02%
1.2.2037     5,26%
ARTICOLO IV
1)  Il "Governo" si impegna a corrispondere ed a versare alla SACE ed
al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi sui debiti di cui all'Articolo
I del presente Accordo, in conformita' con  il  successivo  paragrafo
2).
2)  Gli  interessi matureranno dalla data di scadenza fino a completa
estinzione dei debiti e saranno calcolati come segue:
i) per i debiti di  cui  al  precedente  Articolo  I,  (a)  al  tasso
dell'1,38%  annuo  per quanto riguarda i debiti denominati in dollari
USA;
ii) per i debiti di cui al precedente Articolo I, (b)  al  tasso  del
2,25% annuo.
3)  Detti  interessi  saranno  corrisposti  nella valuta indicata nei
contratti o nelle convenzioni  finanziarie  in  rate  semestrali  (1
febbraio - 1 agosto) ad iniziare dal 1 febbraio 1998.
ARTICOLO V
Il "Governo" si impegna a trasferire alla "SACE" al piu' presto ed in
ogni  caso  non  oltre  30 giorni dalla data della firma del presente
Accordo tutti gli importi dovuti al  24  settembre  1996  non  ancora
corrisposti  alla  "SACE",  relativi  ai  debiti che non figurano nel
presente Accordo. Su tali importi saranno calcolati gli interessi  di
ritardato pagamento.
ARTICOLO VI
Nel  caso  in  cui,  per  qualunque  motivo,  si dovessero verificare
ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti  in
base ai precedenti Articoli II, III e IV, il "Governo" corrispondera'
e  versera'  rispettivamente alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE,
tramite la Banca, gli interessi calcolati come segue:
- per i debiti dovuti alla "SACE", al relativo tasso semestrale LIBOR
rilevato alla data di scadenza,  incrementato  di  un  margine  dello
0,50% annuo;
-  per  i  debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,75%
annuo.
ARTICOLO VII
Tranne che per  quanto  da  esso  specificatamente  disciplinato,  il
presente Accordo non pregiudica ne' i vincoli giuridici istituiti dal
diritto  comune,  ne'  gli impegni contrattuali stipulati dalle parti
per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I
del presente Accordo.
ARTICOLO VIII
Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data di ricezione  della
seconda  delle  due  notifiche con cui le Parti contraenti si saranno
comunicate ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive
procedure di ratifica.
In  fede  di  che i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  il   presente
Accordo.
Fatto  a  Sana'a  il  12  novembre  1997  in  due originali in lingua
inglese.
PER IL GOVERNO                    PER IL GOVERNO DELLA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA         REPUBBLICA DELLO YEMEN
(F.to: firma illeggibile)         (F.to: firma illeggibile)
                                701.
Tirana, 18 novembre 1997
Accordo  tra  il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica  di  Albania  sulla  riammissione   delle   persone   alla
frontiera, con Protocollo esecutivo
(Entrata in vigore: 1 agosto 1998)
ACCORDO  TRA  IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'ALBANIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE ALLA FRONTIERA
il Governo della Repubblica Italiana
ed
Il Governo della Repubblica d'Albania
di seguito denominate "Parti Contraenti"
Animati dal desiderio di ampliare la cooperazione tra  le  due  Parti
Contraenti  e di assicurare una migliore applicazione della normativa
riguardante la circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e
delle garanzie previste dalla normativa vigente;
Al fine di facilitare la riammissione delle persone che si trovano in
situazione irregolare, operando in uno spirito  di  collaborazione  e
sulla base della reciprocita';
Preoccupati  di  combattere  l'immigrazione  illegale,  attraverso un
accordo inteso a consolidare, anche nei suoi  termini  operativi,  la
collaborazione  gia'  in  atto  tra  le  competenti autorita' dei due
Paesi;
Animati dall'intenzione di confermare lo spirito di tolleranza  e  di
solidarieta', anche nell'accoglienza, che ha sempre ispirato l'azione
delle  rispettive autorita' preposte al controllo dei movimenti delle
persone tra i due paesi;
Richiamandosi al rispetto delle Convenzioni internazionali in materia
di protezione dei diritti dell'uomo ed in particolare di  quelli  del
lavoratore migrante;
Hanno convenuto quanto segue:
I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI
Articolo 1
1.  Nel  rispetto delle legislazioni nazionali e sulla base di quanto
previsto dal presente Accordo  e  dall'annesso  Protocollo,  ciascuna
Parte   Contraente   ammette  nel  proprio  territorio,  a  richiesta
dell'altra Parte Contraente, tutte le persone che  non  soddisfano  o
non  soddisfano  piu'  le  condizioni  di  ingresso  o  di  soggiorno
applicabili nel territorio della Parte Contraente richiedente qualora
sia accertato o presunto che detta persona sia cittadino della  Parte
Contraente richiesta.
2.  I  documenti  presi  in  considerazione  per l'accertamento della
cittadinanza sono:
il certificato di cittadinanza,
gli atti di naturalizzazione,
il passaporto,
la carta d'identita',
il libretto di navigazione marittima,
anche se detti documenti sono scaduti.
In  mancanza di tali documenti, e qualora la cittadinanza dello Stato
sia  presunta,  la  riammissione  viene  regolata  tra  i   Ministeri
dell'Interno dei due Stati Contraenti.
3.  La  Parte Contraente richiedente riammette alle stesse condizioni
la persona presa in carico  allontanata  dal  proprio  territorio  in
conformita'  al paragrafo 1 su richiesta dell'altra Parte Contraente,
se controlli  successivi  dimostrino  che  questa  non  possedeva  la
cittadinanza  della  Parte  Contraente richiesta al momento della sua
uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente.
II - RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI STATI TERZI
Articolo 2
1. Ciascuna  Parte  Contraente  ammette  sul  proprio  territorio,  a
richiesta  dell'altra Parte Contraente i cittadini di uno Stato terzo
che non soddisfano o non soddisfano piu' le condizioni  d'ingresso  o
di  soggiorno  applicabili  sul  territorio  della  Parte  Contraente
richiedente qualora venga accertato che tali cittadini  sono  entrati
nel  territorio  di  detta  parte dopo aver soggiornato o dopo essere
transitati attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta.
Articolo 3
1. La richiesta prevista dall'articolo 2 non si applica per:
a) i cittadini di Stati terzi che hanno una frontiera comune con  una
delle Parti Contraenti.
b)  i  cittadini  di  Stati  terzi,  ai  quali,  dopo la partenza dal
territorio della Parte Contraente richiesta  o  dopo  l'ingresso  sul
territorio della Parte Contraente richiedente, e' stato rilasciato da
quest'ultima  Parte  Contraente  un  titolo  di  soggiorno  di durata
superiore ai 3 mesi.
c) i cittadini degli Stati terzi che soggiornano regolarmente da piu'
di 6 mesi sul territorio della Parte Contraente richiedente.
d) i cittadini  degli  Stati  terzi  ai  quali  la  Parte  Contraente
richiedente   ha   riconosciuto   sia   lo  status  di  rifugiato  in
applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa
allo statuto di rifugiato, cosi' come emendata dal Protocollo di  New
York del 31 gennaio 1967, ovvero lo status di apolide in applicazione
della  Convenzione  di  New  York del 28 settembre 1954 relativa allo
status degli apolidi.
e) i cittadini degli Stati terzi che sono stati  espulsi  per  motivi
d'ordine  pubblico  o  di  sicurezza nazionale dalla Parte Contraente
richiesta verso il loro Paese d'origine o verso uno. Stato terzo.
Articolo 4
La Parte Contraente richiedente riammette sul  proprio  territorio  i
cittadini  degli  Stati  terzi  che, a seguito di accertamenti svolti
posteriormente  alla  ammissione  da  parte  della  Parte  Contraente
richiesta,  non  soddisfano  le  condizioni fissate all'articolo 2 al
momento   dell'uscita   dal   territorio   della   Parte   Contraente
richiedente.
III - PROCEDURA DI RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI
Articolo 5
Le  procedure  per l'esecuzione dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono
definite sulla base dell'annesso Protocollo al presente Accordo.
Articolo 6
Sono  a  carico  della  Parte  Contraente  richiedente  le  spese  di
trasporto  fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta delle
persone di cui e' stata disposta la riammissione.
IV - AMMISSIONE IN TRANSITO DI CITTADINI DI STATI TERZI
Articolo 7
1. Ciascuna delle Parti Contraenti autorizza, su richiesta dell'altra
Parte Contraente, l'ingresso o il transito sul proprio territorio dei
cittadini  di  Stati terzi che sono sottoposti ad un provvedimento di
allontanamento  adottato  dalla  Parte  Contraente  richiedente.   Il
transito puo' effettuarsi per via terrestre o aerea.
2.  La Parte Contraente richiedente e' responsabile del proseguimento
del viaggio del cittadino di  uno  Stato  Terzo  verso  il  Paese  di
destinazione  e  riprende  in  carico  la persona in questione se per
qualsiasi  ragione  la  misura  di  allontanamento  non  puo'  essere
eseguita.
3.  La  Parte Contraente richiedente garantisce alla Parte Contraente
richiesta  che  il  cittadino  del  Paese  Terzo,  del  quale   viene
autorizzato  il  transito, e' in possesso di un titolo di viaggio per
il Paese di destinazione.
Articolo 8
La richiesta di autorizzazione  al  transito  per  allontanamento  e'
trasmessa   direttamente   dalle  Autorita'  della  Parte  Contraente
Richiedente a quelle dell'altra Parte Contraente.
I modi dell'applicazione  del  Capitolo  IV  verranno  stabiliti  nel
Protocollo annesso al presente Accordo.
Articolo 9
Il transito per allontanamento puo' essere rifiutato:
-  se  per il cittadino di un Paese Terzo, nel Paese di destinazione,
sono presenti ed attuali rischi di persecuzione a causa della propria
razza, religione, nazionalita', appartenenza  ad  un  (certo)  gruppo
sociale o opinione politica.
Articolo 10
Le   spese   di   trasporto   fino  alla  frontiera  dello  Stato  di
destinazione, cosi' come le spese per un eventuale  ritorno,  sono  a
carico della Parte Contraente richiedente.
V - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 11
Le  disposizioni  del  presente Accordo non pregiudicano gli obblighi
delle Parti Contraenti di ammissione o di riammissione  di  cittadini
stranieri,    conseguenti    all'applicazione    di   altri   accordi
internazionali.
Articolo 12
I Ministeri dell'Interno della Repubblica Italiana e della Repubblica
d'Albania stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera  attraverso  i
quali  viene  permessa  la riammissione e l'entrata in transito degli
stranieri.
Essi stabiliranno  inoltre  l'elenco  degli  aeroporti  che  potranno
essere  utilizzati  per  il  transito degli stranieri durante il loro
viaggio verso i Paesi di destinazione.
Articolo 13
Le   controversie   che   potranno   sorgere   dall'applicazione    e
dall'interpretazione  del  presente  Accordo verranno risolte per via
diplomatica.
Articolo 14
Le Parti Contraenti si consulteranno almeno una  volta  all'anno  per
esaminare lo stato di attuazione del presente Accordo e gli eventuali
problemi  che  potrebbero insorgere al riguardo nonche' per formulare
proposte in merito.
Articolo 15
Le  Parti  Contraenti determineranno di comune intesa le modifiche da
apportare al presente Accordo.
Articolo 16
Il  presente  Accordo,  completo  del  Protocollo  esecutivo  tra   i
Ministeri  degli  Interni dei due paesi, come stabilito dall'articolo
5, entrera' in vigore il primo giorno  del  secondo  mese  successivo
alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di
approvazione.
Fermo restando quanto disposto dalle legislazioni nazionali, le nuove
procedure  e modalita' previste dal presente Accordo e dal Protocollo
annesso, si  applicheranno  a  partire  dall'entrata  in  vigore  del
presente  Accordo  nei confronti dei cittadini degli Stati Contraenti
che entreranno successivamente nei rispettivi territori.
Il presente Accordo potra' essere denunciato,  per  via  diplomatica,
con un preavviso di novanta giorni.
Fatto  a Tirana, il diciotto novembre 1997, in due originali ciascuno
nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente
fede.
Per il Governo della        Per il Governo della
Repubblica Italiana         Repubblica d'Albania
Piero FASSINO               Maqo LAKRORI
Sottosegretario di Stato    Segretario di Stato
Per gli Affari Esteri       per l'Integrazione
Euroatlantica
PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL'ACCORDO
fra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica   di   Albania   sulla  riammissione  delle  persone  alla
frontiera.
Il Ministero dell'interno della Repubblica Italiana ed  il  Ministero
dell'Interno  della  Repubblica d'Albania, in base all'Accordo fra il
Governo della Repubblica Italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica
d'Albania   sulla  riammissione  delle  persone  che  si  trovano  in
situazione irregolare, ed in particolare di quanto previsto  al  Capo
III  - Procedure di riammissione (art. 5), al Capo IV - Ammissione in
transito (articolo 8) e, infine, al Capo V  -  Disposizioni  generali
(articoli  12  e  14)  del  suddetto  accordo, hanno convenuto quanto
segue:
PROCEDURE DI RIAMMISSIONE DI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI
(Capo III dell'Accordo)
A) Le  procedure  di  esecuzione  di  cui  all'articolo  1,  comma  1
(riammissione  dei  cittadini  degli  Stati  contraenti)  sono  cosi'
stabilite:
1. La consegna e la riammissione delle persone aventi la cittadinanza
dell'altra Parte Contraente viene effettuata immediatamente  mediante
contatto  diretto  tra  gli  Uffici  di Polizia di Frontiera appresso
indicati allorche' le suddette persone, in possesso dei documenti che
accertano la cittadinanza della Parte Contraente richiesta di cui  al
punto  3,  sono rintracciate al momento di fare ingresso illegale nel
territorio della Parte Contraente richiedente.
La Parte Contraente richiedente provvedera'  ad  inoltrare  specifica
comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo
di dette persone, alla Parte Contraente richiesta.
2.  Qualora  le suddette persone, in possesso dei documenti di cui al
punto 3, siano gia' presenti nel territorio  della  Parte  Contraente
richiedente, la Parte Contraente richiesta e' obbligata a riammettere
tali   persone   entro  48  ore  dalla  ricezione  della  domanda  di
riammissione.
Trascorse 48 ore senza che  sia  pervenuta  una  risposta,  la  Parte
Contraente  richiedente  provvedera'  all'immediato  rinvio  di dette
persone nel territorio della Parte Contraente richiesta.
La Parte Contraente richiedente provvedera'  ad  inoltrare  specifica
comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo
di dette persone, alla Parte Contraente richiesta.
3.  I  documenti che accertano la cittadinanza di tali persone sono i
seguenti.
per la cittadinanza italiana:
- carta d'identita';
- passaporti diplomatici, di servizio ed ordinari;
- tessera di  riconoscimento  dei  dipendenti  delle  Amministrazioni
dello Stato e dei loro familiari (Modello AT e BT).
-  certificato per minori di anni 15 munito di fotografia convalidato
dagli organi di polizia;
- documenti professionali internazionalmente riconosciuti.
per la cittadinanza albanese:
- carta d'identita';
- passaporti diplomatici, di servizio ed ordinari validi;
- certificato di nascita munito di fotografia;
- libretto militare;
- documenti professionali internazionalmente riconosciuti.
4. Le Autorita' competenti per la riammissione delle persone  di  cui
ai punti 1 e 2 sono:
per la Repubblica Italiana:
- Ministero dell'Interno
- Direzione Generale della Polizia di Frontiera Tel. 0039/6/46525367
Fax 0039/6/4883953.
per la Repubblica d'Albania:
- Ministero dell'Interno;
- Comando della Polizia di Frontiera.
B)  Le  procedure  di  esecuzione  di  cui  all'articolo  1, comma 2,
(riammissione dei cittadini di cui si presume la cittadinanza di  uno
dei due Stati contraenti) sono cosi' stabilite:
1.  Nel  caso  in  cui  le persone di cui si richiede la riammissione
siano sprovviste di documentazione, la prova  della  cittadinanza  e'
desunta  attraverso  la  presentazione dei seguenti elementi di prova
nella misura in cui creino la convinzione della cittadinanza stessa:
a. una dichiarazione scritta dalla persona interessata;
b. fotografia della persona;
c. cartella fotosegnaletica;
d. documenti non piu' validi o scaduti;
e. altri documenti regolari oltre quelli indicati al  punto  3  della
lettera A);
f. altre eventuali prove.
2.  La  consegna  e  la riammissione delle persone aventi la presunta
cittadinanza   dell'altra   Parte   Contraente    viene    effettuata
immediatamente mediante contatto diretto tra gli Uffici di Polizia di
Frontiera   appresso  indicati  allorche'  le  suddette  persone,  in
possesso  dei  documenti  di  cui  al  punto  1, sono rintracciate al
momento  di  fare  ingresso  illegale  nel  territorio  della   Parte
Contraente richiedente.
La  Parte  Contraente  richiedente provvedera' ad inoltrare specifica
comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo
di dette persone, alla Parte Contraente richiesta.
3. Qualora le suddette  persone,  la  cui  cittadinanza  e'  presunta
secondo  i  documenti di cui al punto 1, sono presenti nel territorio
della Parte Contraente richiedente, la Parte Contraente richiesta  e'

obbligata  a  riammettere tali persone entro 7 giorni dalla ricezione
della domanda di riammissione.
Trascorsi 7 giorni senza che sia pervenuta  una  risposta,  la  Parte
Contraente  richiedente  provvedera'  all'immediato  rinvio  di dette
persone nel territorio della Parte Contraente richiesta.
La Parte Contraente richiedente provvedera'  ad  inoltrare  specifica
domanda, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo, alla
Parte Contraente richiesta.
Se  entro  15 giorni dalla consegna delle persone, a seguito di esame
della documentazione dalla Parte Contraente richiesta, risulta che le
persone di cui e' stata chiesta la riammissione non sono cittadini di
detta  Parte,  le  persone  stesse  vengono  riconsegnate,  ai  sensi
dell'articolo  1  comma  3, alla Parte Contraente richiedente, su cui
graveranno le relative spese.
Le Autorita' competenti per la riammissione delle persone delle quali
sia presunta la cittadinanza di una delle Parti contraenti devono:
per la Repubblica Italiana:
- Direzione Centrale per gli Affari Generali
- Servizio Stranieri
Tel. 0039 6 46539616 - 4653 9625
Fax 0039 6 47887531 - 47887529.
per la Repubblica d'Albania:
- il Ministero dell'Interno
- il Comando della Polizia di Frontiera.
C)  La  consegna  e  la  riammissione   delle   persone   aventi   la
cittadinanza, vera o presunta, puo' aver luogo presso uno dei valichi
indicati al successivo Capo V della presente intesa.
D)  Le  procedure di riammissione di cui all'articolo 2 (riammissione
dei cittadini di Stati terzi) sono cosi' stabilite:
1. La consegna e la riammissione dei cittadini di Stati  terzi  viene
effettuata immediatamente mediante contatto diretto tra gli Uffici di
Polizia   di  Frontiera  appresso  indicati,  allorche'  le  suddette
persone, munite di documenti in  corso  di  validita'  sui  quali  e'
apposto  un timbro di ingresso da parte delle competenti autorita' di
Polizia di Frontiera della Parte  Contraente  richiesta  o  siano  in
possesso di un permesso di soggiorno in corso di validita' rilasciato
da tale Stato, sono rintracciati al momento di fare ingresso illegale
nel territorio della Parte Contraente richiedente.
La   Parte   Contraente  richiedente  provvedera'  ad  inoltrare  una
specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora
di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta.
Qualora si accerti che le suddette persone, a seguito  di  successiva
verifica,  non  risultino  essere  partiti dal territorio della Parte
Contraente richiesta, quest'ultima provvedera'  a  riconsegnare  tali
persone  alla  Parte  Contraente richiedente. In tal caso le spese di
trasporto saranno a carico di tale Parte.
2.  La  consegna e la riammissione dei cittadini degli Stati terzi in
situazione  irregolare  nel   territorio   della   Parte   Contraente
richiedente avviene, di norma, quando sono in possesso di un permesso
di  soggiorno in corso di validita' rilasciato dalla Parte Contraente
richiesta, o di un visto d'ingresso in corso di  validita'  o  di  un
timbro  d'ingresso.  A  seguito  di  conforme  richiesta  della Parte
Contraente richiedente, contenente i dati  anagrafici  delle  persone
nonche'  l'ultima  residenza conosciuta nel Paese di destinazione, la
Parte Contraente richiedente provvedera' a riammettere  tali  persone
entro 8 giorni dalla ricezione della domanda di riammissione.
Trascorsi  8  giorni  senza  che  la Parte Contraente richiesta abbia
fornito risposta,  la  Parte  Contraente  richiedente  provvedera'  a
rinviare  le  suddette  persone nel territorio della Parte Contraente
richiesta.
La  Parte  Contraente  richiedente  provvedera'  ad   inoltrare   una
specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora
di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta.  Qualora
si   accerti  che  le  suddette  persone,  a  seguito  di  successive
verifiche, non risultino essere partite dal  territorio  della  Parte
Contraente  richiesta,  quest'ultima  provvedera' a riconsegnare tali
persone alla Parte Contraente richiedente. In tal caso  le  spese  di
trasporto sono a carico di tale Parte.
3.  La  riammissione  non  si  applica  allorche' la Parte Contraente
richiedente abbia precedentemente rilasciato un permesso di soggiorno
o un visto d'ingresso a tali persone.
4. La consegna e la riammissione delle persone aventi la cittadinanza
di un Paese terzo puo' aver luogo  presso  ciascuno  dei  valichi  di
frontiera indicati al successivo Capo V della presente intesa.
AMMISSIONE IN TRANSITO DI CITTADINI DI STATI TERZI (Capo IV)
Le  procedure  di  esecuzione  di  cui all'articolo 7 (autorizzazione
all'ingresso e al transito di cittadini di Stati  terzi)  sono  cosi'
stabilite:
1.  L'ammissione  di  transito  ai  cittadini di Stati terzi viene di
norma effettuata previo inoltro di  specifica  domanda  (Allegato  1)
alle competenti Autorita' nazionali che sono:
a) per la Repubblica Italiana:
- Ministero dell'Interno
- Direzione Centrale della Polizia di Frontiera
- Tel.0039646525367
Fax 0039 6 4883953.
b) per la Repubblica d'Albania:
- Ministero dell'Interno
- Direzione della Polizia di Frontiera.
La  Parte  Contraente richiedente provvedera' ad inoltrare alla Parte
Contraente  richiesta  una  specifica  domanda,  indicando   i   dati
anagrafici, la data e l'ora di arrivo della persona di cui si domanda
l'ammissione in transito, specificando se tale persona e' scortata da
personale di polizia e se comunque risulti pericolosa.
2.  L'ammissione  in  transito  di cittadini di Stati terzi puo' aver
luogo presso ciascuno dei valichi di frontiera indicati al successivo
Capo V della presente intesa.
DISPOSIZIONI GENERALI (Capo V)
Lista  dei  valichi  di  frontiera utilizzabili per la riammissione o
l'ammissione  in  transito  delle  persone  (cittadini  delle   Parti
contraenti o di Stati terzi).
a) Valichi di frontiera in territorio italiano:
1. Marittimi:
Bari                Tel. 0039 80 5214116
Fax  0039 80 5316188
Brindisi            Tel. 0030 831 590212
Fax  0039 831 418075
2. Aerei:
Bari                Tel. 0039 80 5316188
Fax  0039 80 5316188
Roma Fiumicino      Tel. 0039 6 65610410
Fax  0039 6 65610483.
b) Valichi di frontiera in territorio albanese:
1. Marittimi:
Durazzo             Tel.
Fax
Valona              Tel.
Fax
2. Aerei:
Tirana Rinas        Tel.
Fax
Gli  esperti  delle  due Parti contraenti stabiliranno, di regola, un
incontro per la verifica dello stato di  attuazione  dell'Accordo  di
riammissione almeno una volta all'anno, concordando di volta in volta
la data dello stesso.
Fatto  a Tirana, il 18 novembre 1997, in due originali ciascuno nelle
lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della        Per il Governo della
Repubblica Italiana         Repubblica d'Albania
Piero FASSINO               Maqo LAKRORI
Sottosegretario di Stato    Segretario di Stato
Per gli Affari Esteri       per l'Integrazione
Euroatlantica
                                702.
Tirana, 18 novembre 1997
Accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Albania
per l'occupazione di lavoratori stagionali, con Protocollo
(Entrata in vigore: 1 settembre 1998)
ACCORDO  TRA  LA  REPUBBLICA  ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA PER
L'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI STAGIONALI
Il Governo della Repubblica Italiana
ed
il Governo della Repubblica di Albania,
qui di seguito denominate "Parti Contraenti",
mosse dalla volonta' di rafforzare i legami esistenti tra i due Paesi
e allo scopo di favorire flussi regolari  di  lavoratori  stagionali,
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Nei  casi  di  scarsita'  di  manodopera  per soddisfare i bisogni di
carattere  stagionale  del  mercato  interno  del  lavoro,  le  Parti
Contraenti,  tramite le loro competenti Autorita', mettono in atto le
procedure idonee a  rendere  possibile  l'occupazione  di  lavoratori
dell'altra Parte Contraente.
ARTICOLO 2
Le  Parti  Contraenti  si  impegnano a comunicare, tramite le proprie
Rappresentanze  diplomatiche,  i  rispettivi  fabbisogni  di   lavoro
stagionale  che  possono  essere soddisfatti dai cittadini dell'altra
Parte Contraente, indicando le qualifiche professionali,  il  settore
produttivo e la durata dell'occupazione che non puo' essere superiore
a sei mesi.
ARTICOLO 3
L'incontro  tra  la  domanda  e  l'offerta  di  lavoro avviene con le
modalita' previste nel Protocollo allegato al presente Accordo.
ARTICOLO 4
Ai lavoratori che entrano nel territorio di una Parte  Contraente  in
base  a  quanto disposto dal precedente articolo 3 vengono rilasciati
dalle Autorita' competenti le autorizzazioni riguardanti il soggiorno
e il lavoro per la durata prevista e comunque  non  superiore  a  sei
mesi.
L'ingresso  dei  lavoratori  avviene in conformita' alla legislazione
vigente nel territorio delle Parti Contraenti.
ARTICOLO 5
Entro cinque giorni dalla scadenza del suo permesso di soggiorno  per
motivi di lavoro il lavoratore stagionale deve lasciare il territorio
della  Parte  Contraente  ove  ha  svolto  l'attivita'  lavorativa  a
carattere stagionale.
ARTICOLO 6
I provvedimenti di espulsione nei confronti del lavoratore stagionale
di una  Parte  Contraente  disposti  sulla  base  della  legislazione
vigente,   sono   notificati   alle  Autorita'  diplomatico-consolari
dell'altra Parte Contraente interessata.
ARTICOLO 7
I  lavoratori  stagionali  occupati in ottemperanza a quanto disposto
dal presente Accordo possono trasferire nei Paesi  d'origine  i  loro
guadagni.
ARTICOLO 8
I   lavoratori  stagionali  non  hanno  diritto  al  ricongiungimento
familiare.
ARTICOLO 9
I  contributi  previdenziali  versati  dai  datori  di   lavoro   per
l'assicurazione  per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sono
trasferiti, a richiesta dei lavoratori stagionali interessati, presso
gli enti previdenziali del Paese di  appartenenza.  I  predetti  enti
sono  tenuti  ad utilizzarli per prestazioni previdenziali analoghe a
quelle per le quali i contributi sono stati i versati.
ARTICOLO 10
Per l'applicazione del presente Accordo, gli esperti delle due  Parti
Contraenti possono incontrarsi a richiesta di una delle due Parti.
ARTICOLO 11
Le  disposizioni  applicative del presente Accordo sono contenute nel
Protocollo allegato che ne e' parte integrante.
ARTICOLO 12
Il presente Accordo ha la durata di due anni e si rinnova tacitamente
di anno in anno salvo denuncia notificata all'altra  Parte  tre  mesi
prima della sua scadenza.
ARTICOLO 13
Il  presente  Accordo,  completo  del  Protocollo  che  ne  e'  parte
integrante, entrera' in vigore  il  primo  giorno  del  secondo  mese
successivo  alla  data di ricezione della seconda delle due notifiche
con cui le  Parti  Contraenti  si  saranno  comunicate  ufficialmente
l'avvenuto  espletamento  delle  procedure  interne  previste  a tale
scopo.
Fatto a Tirana, il 18 novembre 1997, in due originali ciascuno  nelle
lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della        Per il Governo della
Repubblica Italiana         Repubblica d'Albania
Piero FASSINO               Maqo LAKRORI
Sottosegretario di Stato    Segretario di Stato
Per gli Affari Esteri       per l'Integrazione
Euroatlantica
PROTOCOLLO
PROCEDURA  ORGANIZZATIVA  PER  L'OCCUPAZIONE  IN ITALIA DI LAVORATORI
STAGIONALI ALBANESI
Le procedure previste nel presente Protocollo regolano  l'occupazione
in Italia di lavoratori stagionali albanesi in conformita' alle leggi
in  vigore  sull'ingresso  per motivi di lavoro di cittadini di Paesi
non appartenenti all'Unione Europea.
ARTICOLO 1
I datori di  lavoro  che  intendono  occupare  in  Italia  lavoratori
stagionali  residenti  nella  Repubblica  di  Albania presentano agli
Uffici  provinciali  del  Lavoro  e  della  Massima  Occupazione  del
Ministero  del  Lavoro  italiano  richieste  di assunzione nominative
ovvero numeriche redatte a norma di legge.
ARTICOLO 2
Nel  caso di richiesta nominativa di assunzione, il datore di lavoro,
ottenuta l'autorizzazione al lavoro dall'Ufficio  del  Ministero  del
Lavoro  e  il  nulla  osta  della Questura competente per territorio,
provvede  a  trasmetterla  al  lavoratore  interessato  ai  fini  del
successivo  rilascio  del  visto  d'ingresso  da parte dell'Autorita'
diplomatico-consolare italiana in Albania.
Detta Autorita' informa il Ministero del Lavoro albanese del rilascio
dei visti d'ingresso ai lavoratori, periodicamente  o,  ove  ritenuto
opportuno, in casi specifici.
ARTICOLO 3
Nel caso di richieste numeriche di assunzione, gli Uffici provinciali
del    Ministero    del   Lavoro   italiano,   esperito   inutilmente
l'accertamento di indisponibilita',  trasmettono  le  richieste  alla
competente  Autorita'  del  lavoro  albanese. Quest'ultima provvede a
selezionare  i  lavoratori  disponibili  e,  ai  fini  del   rilascio
dell'autorizzazione  al  lavoro,  ne  invia  l'elenco agli Uffici del
lavoro interessati e alle competenti Questure, indicando, per ciascun
lavoratore,  dati  anagrafici,  settore   produttivo,   qualifica   e
precedenti lavorativi in Italia.
Nella  indicazione  dei lavoratori da assumere gli Uffici provinciali
danno precedenza ai lavoratori che sono stati gia' occupati in Italia
in lavori stagionali.
ARTICOLO 4
Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, i lavoratori  in  possesso
dell'autorizzazione al lavoro devono perfezionare presso i competenti
organi  del  Ministero  del  Lavoro  e presso le Questure le pratiche
relative al rilascio  del  libretto  di  lavoro  e  del  permesso  di
soggiorno per lavoro stagionale.
Il  permesso di soggiorno ha la durata del contratto di lavoro ovvero
superiore nel caso  in  cui  apposite  convenzioni,  stipulate  dalle
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro con le commissioni
regionali per l'impiego, prevedano la partecipazione ad attivita'  di
formazione  professionale.  Il  permesso di soggiorno non puo' essere
comunque superiore a sei mesi.
L'autorizzazione al lavoro e' valida per il dipendente e per il posto
in essa indicati.
ARTICOLO 5
Dopo l'ingresso in Italia, il lavoratore puo'  essere  sottoposto  ad
esami medici previsti dalla normativa italiana.
ARTICOLO 6
Le spese per l'ingresso e il rientro dei lavoratori stagionali sono a
loro carico.
ARTICOLO 7
Durante  il  soggiorno  regolare  in  Italia  i lavoratori stagionali
albanesi hanno parita'  di  diritti  con  i  lavoratori  italiani  in
conformita' alla legislazione vigente nel predetto Paese.
ARTICOLO 8
Entro  cinque  giorni  dalla  scadenza  del permesso di soggiorno per
lavoro stagionale, il dipendente deve lasciare il territorio italiano
e far apporre sul proprio passaporto  l'apposito  timbro  di  uscita,
previa  consegna  del permesso di soggiorno agli organi di polizia di
frontiera italiana e del libretto di lavoro al datore di  lavoro  che
lo restituira' all'Ispettorato del lavoro competente.
ARTICOLO 9
I  lavoratori  che  non rispettano le disposizioni dell'Accordo e del
Protocollo non possono accedere ad altra occupazione in Italia.
ARTICOLO 10
Questo Protocollo e' parte integrante  dell'Accordo  ed  entrera'  in
vigore lo stesso giorno dell'Accordo, alle condizioni e per la durata
in cui sara' in vigore l'Accordo.
ARTICOLO 11
Per   quanto   non  regolato  dall'Accordo  si  fa  riferimento  alla
legislazione italiana in materia di ingresso, impiego e soggiorno  di
lavoratori  di  Paesi  non  appartenenti  all'Unione  Europea ed alle
disposizioni  di  attuazione  impartite  dalle  competenti  Autorita'
italiane.
ARTICOLO 12
Le   disposizioni   del   presente   Protocollo  si  applicano  anche
all'impiego di lavoratori stagionali italiani in Albania.
Fatto a Tirana, il 18 novembre 1997, in due originali ciascuno  nelle
lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della        Per il Governo della
Repubblica Italiana         Repubblica d'Albania
Piero FASSINO               Maqo LAKRORI
Sottosegretario di Stato    Segretario di Stato
Per gli Affari Esteri       per l'Integrazione
Euroatlantica
                                703.
Tirana, 18 dicembre 1997
Protocollo  d'Intesa  fra  il  Governo della Repubblica italiana e il
Governo  della  Repubblica  d'Albania  per  la  cooperazione  tecnica
bilaterale negli anni 1998-99
(Entrata in vigore: 30 giugno 1998)
PROTOCOLLO D'INTESA
fra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Repubblica d'Albania per la  cooperazione  tecnica  bilaterale  negli
anni 1998-99.
Al  fine di migliorare la collaborazione tra la Repubblica Italiana e
la Repubblica d'Albania, il Governo della Repubblica Italiana  ed  il
Governo  della Repubblica d'Albania, in seguito denominati "le Parti"
hanno deciso di stipulare il presente Protocollo  sulla  Cooperazione
Tecnica.
ARTICOLO 1
Le  Parti  convengono che la Repubblica Italiana sosterra' i progetti
fra le organizzazioni italiane senza  fini  di  lucro  ed  i  partner
albanesi attraverso la concessione di un congruo contributo sul conto
complessivo dei progetti stessi.
ARTICOLO 2
I  progetti  saranno concentrati sull'assistenza tecnica, comprese le
attivita' di formazione e gli studi di prefattibilita' e fattibilita'
nelle seguenti aree:
- promozione delle piccole e medie imprese;
- privatizzazione delle imprese, loro conversione e  ristrutturazione
(produzione,   commercio   estero   e  finanziamento),  formazione  e
addestramento della manodopera  con  particolare  attenzione  al  suo
impiego in imprese miste e nelle piccole e medie imprese;
- agricoltura, produzione e distribuzione degli alimenti;
- edilizia e infrastrutture urbane;
-   servizi  sociali,  protezione  dell'ambiente,  produzione  sicura
d'energia;
- telecomunicazioni e trasporti;
- cultura, informazione, educazione e ricerca;
- scienza e tecnologia.
ARTICOLO 3
Il  Governo   della   Repubblica   d'Albania   sottoporra',   tramite
l'Ambasciata  Italiana  a  Tirana  o,  qualora  piu' agevole, tramite
l'Ambasciata della Repubblica  d'Albania  a  Roma,  le  proposte  dei
progetti  alle  Autorita'  italiane, nei settori sopracitati, per una
loro valutazione tecnica e l'eventuale ammissione al finanziamento.
Le proposte dovranno essere dettagliate e  definire  chiaramente  gli
obiettivi  da  raggiungere, i tempi necessari alla loro realizzazione
ed i relativi costi.
ARTICOLO 4
Il Governo della Repubblica d'Albania  s'impegna  a  dare  priorita',
nelle  sue  richieste  di  finanziamento  ad  organismi  bilaterali o
multilaterali, ai progetti  per  la  cui  fattibilita'  o  assistenza
tecnica  sia stato concesso un contributo finanziario dalle Autorita'
italiane
ARTICOLO 5
Le  proposte dei progetti che non ricadano nei settori previsti dalla
presente intesa potranno essere considerate dalle Autorita'  italiane
solo  su  esplicita  richiesta del Governo della Repubblica d'Albania
che dovra' essere fatta pervenire tramite i  canali  diplomatici.  Le
sopracitate  proposte  dovranno corrispondere agli indirizzi generali
della politica di cooperazione italiana.
ARTICOLO 6
Al fine di assicurare  la  migliore  efficacia  dei  progetti  e  per
evitare  che  le proposte si sovrappongano con progetti presentati da
altri donatori, la Parte albanese designa  come  unica  Autorita'  di
riferimento  per  l'esame  dei  progetti  e  la  loro negoziazione il
Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Economica.
ARTICOLO 7
L'eventuale contenzioso  sull'interpretazione  o  l'applicazione  del
presente Protocollo dovra' essere risolto attraverso un negoziato tra
le Parti.
ARTICOLO 8
Il  presente  Protocollo entrera' in vigore il giorno in cui le Parti
avranno comunicato, tramite uno scambio  di  note  verbali,  di  aver
osservato i necessari adempimenti interni previsti.
L'eventuale  interruzione  del presente Protocollo non pregiudichera'
l'esecuzione dei progetti gia' avviati o sottoscritti sulla base  del
Protocollo stesso.
A conferma di cio' i Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo d'intesa.
Fatto  a Tirana il 18 dicembre 1997, in due originali, ciascuno nelle
lingue italiana ed albanese,  entrambi  i  testi  facenti  ugualmente
fede.
PER IL GOVERNO DELLA             PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA              REPUBBLICA D'ALBANIA
Lamberto DINI                    Ermelinda MEKSI
Ministro degli Affari Esteri     Ministro di Stato per lo
Sviluppo e la Cooperazione
Economica
                                704.
L'Avana, 23 dicembre 1997
Accordo  fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Cuba in materia di cooperazione turistica
(Entrata in vigore: 5 maggio 1998)
ACCORDO
FRA  IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  ED  IL  GOVERNO  DELLA
REPUBBLICA DI CUBA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
di Cuba (di seguito denominati le "Parti Contraenti")
RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie,
sia per una maggiore conoscenza e comprensione fra i due popoli,  sia
per  l'intensificazione  degli  scambi  fra essi sotto il profilo dei
valori culturali, ideali e delle esperienze;
CONVINTI della necessita' di promuovere una attiva  cooperazione  nel
campo del turismo, tenuto conto delle rispettive potenzialita';
CONSIDERANDO la volonta' delle due Parti di intraprendere ogni azione
mirante  a  preservare le risorse naturali e culturali anche in vista
di assicurare uno sviluppo turistico durevole;
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al
rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al  fine  di
migliorare  la  conoscenza reciproca della storia e della cultura dei
loro popoli.
ARTICOLO II
Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la  collaborazione
per  promuovere lo sviluppo del settore turistico ed incoraggeranno a
tal fine lo scambio di esperti per la promozione del  turismo  e  del
marketing turistico collaborando nei settori della formazione e della
ricerca  tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione
degli  spazi  e  dello  sviluppo  degli  investimenti  turistici  nel
rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.
ARTICOLO III
Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:
a)  la  realizzazione  di  missioni  in  materia  di  promozione e di
animazione turistica al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e
di studiare le possibilita'  di  realizzare  azioni  congiunte  nella
promozione del turismo;
b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
c)  lo  stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza
turistica (il cui personale sara' assoggettato alle  leggi  nazionali
per l'ingresso ed il soggiorno);
d)  lo  sviluppo  della cooperazione in materia di salvaguardia degli
edifici storici e degli ecosistemi;
e) la cooperazione in materia di legislazione turistica.
ARTICOLO IV
Le due Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione in  materia  di
formazione  professionale  e faciliteranno lo scambio di informazioni
sui programmi di insegnamento in materia turistica ed  analizzeranno,
con  le  Amministrazioni  nazionali  competenti  la  possibilita'  di
concessione  di  borse  di  studio per la formazione di esperti nella
gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore.
ARTICOLO V
Le due Parti Contraenti  si  adopereranno  per  la  realizzazione  di
programmi  di  ricerca  nei  settori del turismo di comune interesse,
concernenti la formazione turistica ed alberghiera,  scambiandosi  le
informazioni  sugli  studi e sulle ricerche effettuate cosi' come sui
risultati delle loro applicazioni.
ARTICOLO VI
Le  due  Parti  Contraenti  compiranno  ogni  sforzo  per  sviluppare
ulteriormente  la  cooperazione  tra i rispettivi Organismi anche nel
contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del
turismo  e  si  scambieranno  informazioni  concernenti  i  risultati
conseguiti in questo campo.
ARTICOLO VII
Allo  scopo  di assicurare l'applicazione del presente Accordo le due
Parti Contraenti si consulteranno per promuovere riunioni bilaterali.
ARTICOLO VIII
I due Paesi si notificheranno  per  le  vie  diplomatiche  l'avvenuto
adempimento   delle   procedure  interne  previste  dalle  rispettive
legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di  ricezione  della
seconda notifica.
Il  presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' prorogato
tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia da parte di una
delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi
prima della sua scadenza.
La  denuncia  dell'Accordo  non  influira'  sulla  realizzazione  dei
programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita'
dell'Accordo stesso, a meno che le Parti non concordino il contrario.
In   fede   di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a l'Avana il giorno 23 del mese di dicembre dell'anno  1997  in
due  originali  nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti
ugualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo in lingua
italiana.
PER IL GOVERNO DELLA        PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA         REPUBBLICA DI CUBA
                                705.
New Delhi, 6 gennaio 1998
Memorandum  d'Intesa  tra  il  Governo  della Repubblica indiana e il
Governo della Repubblica italiana per lo  sviluppo  delle  piccole  e
medie imprese
(Entrata in vigore: 6 gennaio 1998)


     ---->  vedere testo in lingua da pag. 141 a pag. 144  <----


MEMORANDUM D'INTESA
fra
il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica Indiana
Il  Governo  della  Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Indiana:
Consapevoli  della  stretta  analogia  esistente   fra   il   tessuto
industriale  italiano  e quello indiano, dovuta, in particolare, alla
presenza di un ingente numero di Piccole e  Medie  Imprese  (PMI)  ed
alla loro tendenza ad organizzarsi in distretti caratterizzati da una
specializzazione settoriale;
Riconoscendo  la validita' del modello di sviluppo industriale basato
sulle PMI e l'importanza dei relativi distretti  nel  contesto  della
promozione dello sviluppo globale delle PMI, che favoriscono peraltro
lo  sviluppo  industriale  globale  dei  due  paesi,  assicurando una
crescita regionale equilibrata e la  creazione  di  posti  di  lavoro
all'interno dell'economia nazionale;
Riconoscendo altresi' che tale ampia presenza delle PMI nei due paesi
puo'  favorire in essi lo sviluppo della cooperazione industriale fra
i distretti, dando altresi' vita a forme  originali  di  cooperazione
industriale;
Prendendo   atto   delle  dichiarazioni  di  illustri  economisti  ed
istituzioni internazionali al  riguardo,  quali  l'OCSE,  l'UNCTAD  e
l'UNIDO,  nonche'  dei programmi di assistenza della Banca Mondiale e
dell'UNIDO, volti a promuovere lo sviluppo dei distretti  industriali
nelle economie emergenti, ed in particolare in India;
Riconoscendo  altresi'  che  lo sviluppo delle PMI dipende dalla loro
modernizzazione e  dalla  loro  capacita'  di  affermare  la  propria
presenza  sui  mercati  internazionali  e che la cooperazione fra PMI
puo' essere un utile mezzo tramite cui promuovere azioni  comuni  nei
settori del commercio, degli investimenti e della tecnologia;
Riconoscendo  la  necessita'  di  modernizzare e riqualificare le PMI
indiane, allacciando rapporti di cooperazione con le PMI italiane  in
settori di interesse comune;
Riconoscendo  il  ruolo  che  dovranno  svolgere le associazioni e le
altre istituzioni industriali dei due paesi, al  fine  di  realizzare
l'obiettivo di promuovere la cooperazione fra PMI dei due paesi;
Riconoscendo inoltre che la cooperazione fra PMI italiane e indiane e
fra  universita'  ed  istituti  di  ricerca  favorirebbe  altresi' la
creazione di nuove imprese, in  particolare  in  settori  innovativi,
quali l'informatica, le biotecnologie e l'energia rinnovabile;
Prendendo  atto,  in tale contesto, dell'offerta avanzata dal Governo
italiano di un programma di cooperazione per lo  sviluppo  delle  PMI
indiane,  finanziato  dal  Ministero  degli  Affari  Esteri italiano,
avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'UNIDO, quale parte  di  tale
programma.
Hanno stipulato il presente Memorandum d'Intesa.
ARTICOLO I
Il  Governo  della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
Indiana collaboreranno per sviluppare il settore delle PMI in  Italia
ed in India in maniera reciprocamente vantaggiosa, onde promuovere il
commercio,  gli  investimenti e le transazioni tecnologiche fra i due
paesi.
ARTICOLO II
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
Indiana  rivolgono  un  appello  alle  universita',  agli istituti di
ricerca ed alle associazioni  delle  PMI  dei  due  paesi,  affinche'
amplino  la loro cooperazione per promuovere la collaborazione fra le
PMI italiane e indiane.
ARTICOLO III
La cooperazione nel settore delle PMI comprendera', fra l'altro,  gli
elementi seguenti:
a) scambio di idee sulle politiche per lo sviluppo delle PMI;
b)   promozione   della   riqualificazione  e  della  modernizzazione
tecnologica delle PMI in India;
c) promozione di azioni comuni fra i  distretti  delle  PMI  dei  due
paesi in settori di interesse reciproco;
d)  identificazione  delle  potenziali  opportunita' e delle relative
tecnologie che presentano vantaggi per le PMI dei due paesi;
e) organizzazione di laboratori,  seminari  ed  altre  attivita'  per
divulgare le informazioni relative al commercio, agli investimenti ed
alla tecnologia, a vantaggio reciproco delle PMI italiane e indiane;
f)  promozione  della  cooperazione  fra  universita'  ed istituti di
ricerca nei due paesi, al fine di incentivare rapporti  di  interesse
reciproco fra le PMI italiane e indiane;
g)  cooperazione  nella  formazione  dello  sviluppo e della gestione
imprenditoriale e riqualificazione professionale delle  PMI  dei  due
paesi;
h)  rafforzamento  delle istituzioni per promuovere le PMI in maniera
reciprocamente vantaggiosa;
i) iniziative congiunte volte a promuovere le PMI in paesi terzi.
ARTICOLO IV
Il Governo italiano conferma la sua  disponibilita'  a  valutare,  di
concerto   con   il  Governo  indiano,  l'impatto  del  programma  di
cooperazione per lo sviluppo delle PMI indiane, con l'assistenza  del
Governo  italiano, ed a prendere in considerazione la possibilita' di
fornire ulteriore assistenza finanziaria a tal fine.
ARTICOLO V
Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore  alla  data  della
firma  e  restera'  in  vigore  fino  a  quando  una  delle Parti non
comunichera' all'altra  per  iscritto,  con  sei  mesi  di  anticipo,
l'intenzione di sospenderlo.
Fatto a Nuova Delhi il 6 gennaio 1998.
Per il Governo della              Per il Governo della
Repubblica Italiana               Repubblica Indiana
Gaetano ZUCCONI                   ASHOK PARTHASARATHI
Ambasciatore d'Italia             Segretario, Dipartimento
delle PMI e delle
Industrie Agrorurali del
Ministero dell'Industria
                                706.
Roma, 10 febbraio 1998
Protocollo  d'intesa  fra  il  Governo della Repubblica italiana e il
Governo  della  Federazione  Russa  per   la   cooperazione   tecnica
bilaterale negli anni 1998-99
(Entrata in vigore: 7 maggio 1998)
PROTOCOLLO D'INTESA
fra  il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo  della
Federazione Russa per la cooperazione tecnica bilaterale  negli  anni
1998-99.
Il Governo della Repubblica. Italiana ed il Governo della Federazione
Russa,  qui  di seguito denominati le Parti, al fine di sviluppare la
collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa
hanno raggiunto una reciproca intesa su quanto segue:
ARTICOLO 1
La  Parte  italiana  sosterra'  progetti  di   cooperazione   tecnica
concordati  fra  Organizzazioni  italiane  senza  fini'  di  lucro  e
Partners russi attraverso la concessione di un congruo contributo sul
costo complessivo dei progetti stessi.
ARTICOLO 2
I progetti di cui  all'art.  1  si  rivolgeranno  alle  attivita'  di
formazione professionale in campo manageriale, all'assistenza tecnica
e agli studi di prefattibilita' e fattibilita' nelle seguenti aree:
- privatizzazione delle imprese, loro conversione e ristrutturazione;
"management"    d'impresa    (produzione,    commercio    estero    e
finanziamento);   formazione   e   addestramento   manageriale,   con
particolare  attenzione  alle  imprese  miste  e alle piccole e medie
imprese;
- promozione delle piccole e medie imprese;
- agricoltura, produzione e distribuzione degli alimenti;
- edilizia e infrastrutture urbane;
- sanita', protezione dell'ambiente, produzione d'energia;
- telecomunicazioni e trasporti;
- cultura, informazione, educazione e ricerca;
- scienza e tecnologia.
ARTICOLO 3
La Parte russa sottoporra' alla Parte italiana  tramite  l'Ambasciata
della  Repubblica  italiana  nella  Federazione Russa o, qualora piu'
agevole,  tramite  l'Ambasciata   della   Federazione   Russa   nella
Repubblica  Italiana  le  proposte  dei progetti di cui all'art. 2 al
fine  di  consentire  una  loro  valutazione  tecnica  e  l'eventuale
ammissione al finanziamento.
Le  proposte  dovranno  essere dettagliate e definire chiaramente gli
obiettivi da raggiungere, i tempi necessari alla  loro  realizzazione
ed i costi dei progetti.
ARTICOLO 4
La  Parte  russa  s'impegna  a dare priorita', nelle sue richieste di
finanziamento ad organismi bilaterali o  multilaterali,  ai  progetti
per  la cui fattibilita' e/o assistenza tecnica sia stato concesso un
contributo finanziario dalla Parte italiana.
ARTICOLO 5
Le  proposte  di  progetti, giudicati particolarmente importanti, che
non ricadono nei settori previsti dal presente  Protocollo,  potranno
essere  considerate dalla Parte italiana solo su proposta della Parte
russa, che dovra' essere fatta pervenire tramite le vie diplomatiche.
Le  sopracitate  proposte  dovranno  corrispondere   agli   indirizzi
generali della politica di cooperazione della Repubblica Italiana.
ARTICOLO 6
Al  fine  di  assicurare  la  migliore  efficacia  dei progetti e per
evitare che le proposte si sovrappongano con progetti  finanziati  da
altri  donatori,  la  Parte  russa  designa  come  unica Autorita' di
riferimento  per  l'esame  e  l'inoltro  dei  progetti  il  Ministero
dell'Economia della Federazione Russa.
ARTICOLO 7
L'eventuale  contenzioso  sull'interpretazione  e  l'applicazione del
presente Protocollo dovra' essere risolto attraverso il negoziato tra
le Parti.
ARTICOLO 8
Il presente Protocollo entrera' in vigore il giorno in cui  le  Parti
avranno   notificato,   tramite   uno   scambio   di   note  verbali,
l'adempimento delle procedure interne necessarie per la  sua  entrata
in vigore.
Fatto  a  Roma,  il  giorno  10  del  mese  di  febbraio 1998, in due
originali,  ciascuno  nelle  lingue  italiana   e   russa,   entrambi
egualmente facenti fede.
Per il Governo                 Per il Governo
della Repubblica               della Federazione Russa
                                707.
Roma, 21 aprile 1998
Minuta  tra  il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica Islamica del Pakistan
(Entrata in vigore: 21 aprile 1998)
Minute tra il Governo della Repubblica Italiana ed il  Governo  della
Repubblica Islamica del Pakistan
Nel corso dei colloqui tenutisi durante la visita in Italia del Primo
Ministro  Pakistano  Nawaz Sharif e' stata ribadita da parte italiana
l'offerta al Pakistan di  un  credito  di  aiuto  ad  alto  contenuto
concessionale  fino  al  valore  massimo  di  trenta miliardi di lire
italiane.
Entrambe le parti hanno auspicato che, nell'ambito di tale offerta, i
tre progetti recentemente identificati in Pakistan da  esperti  della
Cooperazione  allo  Sviluppo  italiana  possano essere al piu' presto
definiti, non appena completate le verifiche tecniche del caso.
Fatto a Roma il 21 aprile 1998,  in  due  originali,  ciascuno  nelle
lingue Italiana ed Inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo della      Per il Governo della Repubblica
Repubblica Italiana       Islamica del Pakistan
                                708.
Roma, 21 aprile 1998
Programma  esecutivo  dell'Accordo  tra  il  Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica Islamica  del  Pakistan,  con
tre annessi
(Entrata in vigore: 21 aprile 1998)
PROGRAMMA  ESECUTIVO  DELL'ACCORDO  CULTURALE  TRA  IL  GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED  IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  ISLAMICA  DEL
PAKISTAN
Il  Governo  della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Islamica del Pakistan (di seguito denominati le "Parti"), animati dal
desiderio di incrementare la cooperazione  culturale,  scientifica  e
tecnologica  tra  i due Paesi e di contribuire cosi' al rafforzamento
dei legami di amicizia tra i due Popoli, hanno concordato il seguente
Programma per gli anni dal 1998  al  2001,  sulla  base  dell'Accordo
Culturale  tra  Italia  e  Pakistan, firmato ad Islamabad il 17 marzo
1975.
1. INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DIFFUSIONE DELLA CULTURA
1.1 La Parti si impegneranno a favorire  quelle  iniziative  che,  in
accordo   con   le   legislazioni  nazionali,  possano  promuovere  e
sviluppare  la  conoscenza,  la  diffusione  e  l'insegnamento  delle
rispettive lingue nell'altra Parte.
1.2  Allo  scopo  di favorire la conoscenza delle rispettive culture,
dei sistemi di istruzione e dei  metodi  di  insegnamento,  le  Parti
scambieranno  libri,  audiovisivi  ed  altro  materiale  didattico  e
favoriranno una stretta  cooperazione  a  tutti  i  livelli  tra  gli
organismi educativi e le istituzioni scolastiche dei due Paesi.
A   tale  riguardo  la  Parte  italiana  ha  manifestato  la  propria
disponibilita' a fornire  libri  sulla  lingua,  la  letteratura,  la
Storia  e  la  geografia  italiana,  per la diffusione della lingua e
della cultura italiana e per i corsi di  formazione  e  aggiornamento
rivolti  a docenti e lettori ed a quelle istituzioni culturali che ne
faranno richiesta per le vie diplomatiche.
1.3 La Parte italiana, invitera' fino a  2  insegnanti  pakistani  di
lingua   e   cultura  italiana,  a  frequentare  i  corsi  estivi  di
perfezionamento organizzati, di norma  con  cadenza  annuale,  presso
un'Istituzione  specializzata  nell'insegnamento  dell'italiano  come
lingua straniera.
2. BORSE DI STUDIO
2.1 Le Parti collaboreranno a programmi comuni di ricerca  nel  campo
della ricerca scientifica di base e delle scienze applicate.
2.2 Le Parti offriranno annualmente 36 mensilita' per borse di studio
nel  campo dell'ingegneria, della ricerca scientifica di base e delle
scienze sociali. La Parte italiana offrira' esclusivamente  borse  di
livello postuniversitario e di lunga durata fino a 12 mesi.
3. SCAMBI NEI SETTORI EDUCATIVI, UNIVERSITARI E SCIETIFICI
3.1  Nel  periodo  di  validita'  del presente Programma, le Parti si
scambieranno visite, della durata massima di 10 giorni, di due o  tre
esperti  nel  settore  dell'istruzione,  allo  scopo  di  studiare il
sistema educativo ed i metodi di insegnamento dell'altro Paese.
3.2  Le  due  Parti  promuoveranno  contatti  diretti tra istituzioni
scolastiche ed altri organismi competenti dei due Paesi,  allo  scopo
di  incrementare  gli  scambi  di studenti nell'ambito di progetti di
interesse specifico.
3.3 Le Parti  favoriranno  lo  sviluppo  della  cooperazione  tra  le
universita'  e  gli  altri  istituti  di istruzione superiore dei due
Paesi, sia mediante la firma di accordi,  lo  scambio  di  docenti  e
ricercatori,  di  informazioni e dati, sia attraverso comuni progetti
di  ricerca,  seminari  e  conferenze.  Le  Parti   si   informeranno
reciprocamente  circa  le intese gia' in atto tra le universita' e su
quelle che verranno concluse in seguito.
3.4 Le Parti, durante il periodo di validita' del presente Programma,
si scambieranno 3 docenti universitari e/o  ricercatori  ed  esperti,
per  visite  della  durata  massima di 3 settimane ciascuna, dando la
precedenza a quelle che costituiscono il presupposto per l'inizio  di
collaborazioni  interuniversitarie  future  e di programmi comuni nel
campo della ricerca scientifica e tecnologica.
4. CULTURA E ARTE
4.1 Le Parti incoraggeranno la  cooperazione  tra  i  due  Paesi  nel
settore  degli  archivi, facilitando, nel rispetto delle legislazioni
nazionali vigenti,  lo  scambio  di  pubblicazioni  scientifiche,  di
microfilm,  di  copie  di  documenti  e  di  disposizioni normative e
favorendo anche lo scambio di  archivisti  per  visite  di  studio  e
ricerche d'archivio.
4.2  Le  due  Parti,  nel rispetto delle loro legislazioni nazionali,
incoraggeranno lo scambio di libri, di copie e microfilm di libri, di
pubblicazioni e di periodici tra le biblioteche; le  accademie  e  le
istituzioni  culturali dei due paesi, anche favorendo il prestito tra
le biblioteche.
4.3 Nel periodo di validita' del  presente  Programma,  le  Parti  si
scambieranno  almeno  una  mostra  di  livello  adeguato.  I relativi
dettagli, compresi quelli di ordine finanziario, saranno definiti per
le vie diplomatiche caso per caso.
4.4 Le Parti si impegnano a cooperare per prevenire  e  reprimere  il
traffico  illecito  di  opere  d'arte;  beni  culturali, audiovisivi,
prodotti tutelati dalle leggi  sul  diritto  d'autore,  documenti  ed
altri  beni  di  valore  storico.  Essi  concordano  di  prendere  le
opportune misure a tal fine.
4.5 Al fine di sviluppare la conoscenza delle rispettive letterature,
le due  Parti  promuoveranno  le  traduzioni  di  opere  pakistane  e
italiane  nelle  rispettive  lingue,  e favoriranno i rapporti tra le
Case editrici, nonche' lo scambio  di  informazioni  sulle  opere  di
recente pubblicazione.
5. CINEMA E RADIO TV
5.1  Le  Parti  favoriranno  la  reciproca organizzazione di rassegne
cinematografiche e lo scambio  di  informazioni  e  documentazione  e
promuoveranno la collaborazione nel settore della coproduzione, della
distribuzione e del mercato cinematografico, con particolare riguardo
alle  attivita'  rivolte  ai  mercati, terzi, anche attraverso azioni
comuni presso organismi internazionali.
5.2 Le Parti incoraggeranno reciprocamente gli scambi in  settori  di
rilievo  culturale  della  radio  e  della  televisione,  al  fine di
promuovere la conoscenza dei due Paesi e facilitare  accordi  tra  le