691. Bruxelles, 26 giugno - 26 ottobre 1992 Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Belgio in merito al regime di esonero di imposta per i contrattisti italiani in Belgio in applicazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni del 29 aprile 1983 (Entrata in vigore: 26 ottobre 1992) AMBASCIATA D'ITALIA A BRUXELLES Bruxelles, 005700 - 26.10.92 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT B 21-95/291 ----> vedere testo in lingua da pag. 11 a pag. 13 <---- TRADUZIONE NON UFFICIALE AMBASCIATA D'ITALIA A BRUXELLES Bruxelles, 005700 - 26.10.92 L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri, del Commercio Estero e della Cooperazione allo Sviluppo, ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota Verbale n. 21-95/291 del 26.6.1992, del seguente tenore: "La legislazione fiscale belga (articolo 4 2 e 142, Primo, 4 del Codice delle Imposte sul reddito) consente, a condizioni di reciprocita', l'esonero per le retribuzioni ufficiali dei membri delle missioni diplomatiche straniere e del personale della carriera consolare, nelle loro sedi in Belgio, nella misura in cui tali persone non abbiano la nazionalita' belga. I residenti permanenti del Belgio (che non possiedono la nazionalita' belga) possono altresi' beneficiare di questa disposizione, a condizione che lo Stato accreditante datore di lavoro, conceda il medesimo esonero alle persone che risiedono in forma stabile sul suo territorio (senza averne la nazionalita') e che sono al servizio di una missione diplomatica o consolare belga accreditata sul suo territorio. Nulla vieta, quindi, di concedere, su base di reciprocita', a decorrere dal 1 gennaio 1990, l'esonero per le retribuzioni ufficiali corrisposte agli impiegati di nazionalita' italiana in servizio presso l'Ambasciata d'Italia, la Rappresentanza italiana presso la Comunita' europea, la Delegazione italiana presso la NATO ed i Consolati italiani, anche se queste persone sono considerate come essendo residenti permanenti in Belgio. Lo stesso esonero potrebbe essere esteso, ugualmente a condizioni di reciprocita', agli impiegati (delle stesse missioni italiane) che possiedono la nazionalita' di uno Stato terzo. Per "impiegato" s'intende ogni membro del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio". MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, DEL COMMERCIO ESTERO, E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO Rue Quatre Bras, 2 1000 BRUXELLES Esistono, nella legislazione fiscale italiana, norme (art. 4 del decreto legislativo n. 601 del 29.9.1973) di portata simile a quella della legislazione fiscale belga citate nella Nota Verbale sopra riprodotta che a condizioni di reciprocita' consentono l'esonero per le retribuzioni ufficiali degli impiegati delle missioni diplomatiche e consolari in Italia che non hanno la nazionalita' italiana. In considerazione di quanto sopra, il Governo italiano e' in grado di fornire al Governo belga assicurazioni circa la sua disponibilita' a concedere la reciprocita' agli impiegati di nazionalita' belga in servizio presso l'Ambasciata del Belgio a Roma, l'Ambasciata del Belgio presso la Santa Sede, le Missioni diplomatiche in Italia, i Consolati generali ed i Consolati belgi ufficiali anche se queste persone sono considerate come residenti permanenti dell'Italia. La reciprocita' di cui trattasi e' concessa dal Governo italiano a decorrere dalla data del l gennaio 1990. Tale reciprocita' puo' applicarsi, ugualmente a condizioni di reciprocita', agli impiegati delle stesse missioni belghe) che possiedono la nazionalita' di uno Stato terzo. La presente Nota e quella ivi riprodotta del Ministero belga degli Affari Esteri costituiscono un'intesa tra il Governo italiano ed il Governo belga relativamente al regime fiscale dell'imposta sul reddito degli impiegati in oggetto. L'Ambasciata d'Italia si avvale della presente occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri, del Commercio Estero e della Cooperazione allo sviluppo, i sensi della sua piu' alta considerazione. 1000 BRUXELLES, 26.6.1992 Rue Quatre Bras, 2 - Tel. 513.62.40 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, DEL COMMERCIO ESTERO E DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO B21-95/291 Il Ministero degli Affari Esteri, del Commercio Estero e della Cooperazione allo Sviluppo presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e con riferimento alla Sua Nota Verbale del 30 marzo 1992, rif. 1758, ha l'onore di comunicare quanto segue. La legislazione fiscale belga (articolo 4 2 e 142, Primo, 4 del Codice delle Imposte sul reddito) consente, a condizioni di reciprocita', l'esonero per le retribuzioni ufficiali dei membri delle missioni diplomatiche straniere e del personale della carriera consolare, nelle loro sedi in Belgio, nella misura in cui tali persone non abbiano la nazionalita' belga. I residenti permanenti del Belgio (che non possiedono la nazionalita' belga) possono altresi' beneficiare di questa disposizione, a condizione che lo Stato accreditante datore di lavoro, conceda il medesimo esonero alle persone che risiedono in forma stabile sul suo territorio (senza averne la nazionalita') e che sono al servizio di una missione diplomatica o consolare belga accreditata sul suo territorio. Nulla vieta, quindi, di concedere, su base di reciprocita', a decorrere dal 1 gennaio 1990, l'esonero per le retribuzioni ufficiali corrisposte agli impiegati di nazionalita' italiana in servizio presso l'Ambasciata d'Italia, la Rappresentanza italiana presso la Comunita' europea, la Delegazione italiana presso la NATO ed i Consolati italiani, anche se queste persone sono considerate come essendo residenti permanenti in Belgio. Lo stesso esonero potrebbe essere esteso, ugualmente a condizioni di reciprocita', agli impiegati (delle stesse missioni italiane) che possiedono la nazionalita' di uno Stato terzo. Per "impiegato" s'intende ogni membro del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio. Si confida che l'Ambasciata d'Italia voglia informare il Ministero degli Affari Esteri, del Commercio Estero e della Cooperazione allo Sviluppo in merito alle assicurazioni che saranno fornite dal Governo italiano in materia di reciprocita'. Il Ministero degli Affari Esteri, del Commercio con l'Estero e della Cooperazione allo Sviluppo si avvale della presente occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta considerazione. Ambasciata d'Italia Rue Emile Claus, 28 1050 BRUXELLES 692. Manila, 21 marzo 1994 Memorandum of understanding tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine relativo al programma di produttivita' degli altopiani per le comunita' ivi residenti (Entrata in vigore: 21 marzo 1994) ----> vedere testo in lingua da pag. 19 a pag. 23 <---- TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLE FILIPPINE SUL PROGRAMMA DI PRODUTTIVITA' DEI TERRITORI MONTANI. BASATO SULLA COMUNITA' Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica delle Filippine, NELL'AMBITO dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra le Filippine e l'Italia, firmato il 18 febbraio 1969; NELL'AMBITO del Protocollo d'intesa fra il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana del 18 settembre 1987, e relativi emendamenti, firmati il 6 luglio 1990; NELL'AMBITO dell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo fra il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana, firmato il 17 giugno 1998; DESIDERANDO collaborare sul Programma di Produttivita' dei Territori Montani basato sulla Comunita'; HANNO CONCORDATO QUANTO SEGUE: Articolo I 1.1 Il Governo della Repubblica delle Filippine, rappresentato dall'Autorita' Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo, qui di seguito definita "NEDA", designa il Dipartimento per l'Ambiente e le Risorse Naturali (DENR) quale agenzia esecutrice. 1.2 Il Governo della Repubblica Italiana, qui di seguito definito il Governo italiano, rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, qui di seguito definita D.G.C.S., indica l'Organizzazione Non Governativa (ONG) Centro Internazionale Crocevia (CIC), qui di seguito definito "CIC", quale organizzazione responsabile dell'attuazione degli obblighi assunti ai sensi del presente Memorandum d'Intesa. Articolo II 2.1 I due Governi collaboreranno sul "Programma di Produttivita' dei Territori Montani basato sulla Comunita'", qui di seguito definito "il Progetto". 2.2 L'obiettivo di sviluppo del Progetto e' quello di migliorare la produzione alimentare e la produttivita' agricola fra gli agricoltori dei territori montani secondari, ed in particolare fra le comunita' culturali indigene, proteggendo e conservando nel contempo l'ambiente e le risorse naturali per il relativo sviluppo sostenibile, nelle Regioni I e II. Altre aree saranno individuate nel corso dell'attuazione del progetto, con l'impiego degli stessi criteri fissati per selezionare le localita' delle Regioni sopra menzionate. 2.3 Si prevede che il Progetto verra' attuato con le procedure che le parti concorderanno in conformita' con le rispettive leggi e regolamenti. Articolo III Impegni del Governo italiano Il Governo della Repubblica Italiana, in conformita' con le leggi e i regolamenti vigenti e con la risoluzione del Comitato Direttivo della Direzione Generale della Cooperazione Italiana allo Sviluppo n. 159 del 9 ottobre 1990, devolvera' a dono fino a 2.498.660.000,00 lire italiane (due miliardi quattrocento novantotto milioni seicento sessantamila), corrispondenti all'80% del costo presunto del Progetto. Articolo IV Impegni del Governo delle Filippine Il Governo della Repubblica delle Filippine, in conformita' con le leggi e i regolamenti vigenti, contribuira' con una somma in valuta locale equivalente a 459.800.000,00 lire italiane (quattrocento cinquanta nove milioni ottocentomila), corrispondenti al 20% del costo presunto del Progetto. Articolo V Commissione Mista I due Governi concordano altresi' di istituire al piu' presto un Comitato Misto composto da membri designati da ciascun Governo. Al Comitato verra' affidato il compito di verificare, almeno ogni anno, lo stato di avanzamento generale delle attivita' del Progetto e l'effettiva mobilitazione delle risorse e di formulare raccomandazioni generali, ove necessario, su eventuali modifiche e/o proroghe del Progetto. Articolo VI Privilegi degli esperti italiani Il Governo delle Filippine concedera' agli esperti italiani che lavoreranno nelle Filippine per dare esecuzione al Progetto privilegi ed esenzioni, in base alle disposizioni dell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo fra il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana ed all'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra le Filippine e l'Italia, in particolare per quanto riguarda l'Articolo 3. Articolo VII Esenzioni fiscali sulle attrezzature e le forniture italiane In conformita' con le disposizioni dell'Accordo di Cooperazione allo Sviluppo fra il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana ed all'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnica fra le Filippine e l'Italia, il Governo delle Filippine sosterra' le spese di tutte le imposte, i dazi e le tariffe o di altre imposizioni applicate ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore nei territori delle Filippine su tutte le attrezzature, i materiali e le forniture importati nelle Filippine allo scopo di dare attuazione al Progetto. Articolo VIII I due Governi e le agenzie esecutrici da essi designate, in stretto coordinamento con le unita' governative locali e con le agenzie interessate, garantiranno che al presente Memorandum d'Intesa venga data esecuzione con la debita diligenza ed efficienza e ciascuno fornira' all'altro tutte le informazioni che potranno essere considerate necessarie per realizzare il Progetto. Articolo VIII Piano operativo Le agenzie esecutrici, entro 4 mesi dall'arrivo della missione del CIC, preparera' un Piano Operativo (POP), che sara' presentato alla NEDA ed alla D.G.C.S. Il POP formera' parte integrante del presente Memorandum e conterra', fra l'altro, quanto segue: a) la descrizione degli obiettivi del Progetto e l'individuazione delle attivita'; b) le responsabilita' e gli obblighi dettagliati delle due controparti durante le varie fasi del Progetto; c) le necessarie relazioni sul Progetto; d) il calendario delle operazioni; e) le funzioni e la composizione del Comitato Misto. Articolo IX 9.1 Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data della firma e decadra' a completamento del Progetto o alla data stabilita di comune accordo dai due Governi. 9.2 Il presente Memorandum d'Intesa, stipulato in conformita' con la sezione 2.2.4.3 dell'Emendamento al Protocollo d'Intesa fra il Governo della Repubblica delle Filippine ed il Governo della Repubblica Italiana, e' di natura tecnica ed e' inteso esclusivamente a delineare la responsabilita' amministrativa dei due Governi in relazione allo svolgimento del Progetto, nell'ambito dell'Accordo sopra menzionato. 9.3 Eventuali controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione o sull'attuazione del presente Memorandum d'Intesa saranno composte in via amichevole tramite consultazioni o negoziati fra i due Governi. 9.4 Il presente Memorandum d'Intesa puo' essere emendato in qualunque momento con il consenso reciproco dei due Governi, tramite Scambio di Lettere. 9.5 Qualsiasi comunicazione di documenti forniti, redatti o inviati dal Governo italiano o dal Governo filippino in base al presente Memorandum d'Intesa sara' messa per iscritto e si considerera' debitamente fornita, redatta o inviata alla Parte a cui e' indirizzata al momento della consegna a mano, per posta; telegramma, cablogramma o telex ai rispettivi indirizzi, ossia. per il Governo italiano: Ambasciatore Alessandro Serafini Ambasciatore d 'Italia Ambasciata d'Italia 6th Floor, ZETA Building 191 Salcedo St., Legaspi Village Makati, Metro Manila per il Governo filippino: On. Cielito F. Habito Segretario alla Pianificazione Socio-Economica Autorita' Nazionale per l'Economia e lo Sviluppo P.O. Box 419, Greenhills San Juan, Metro Manila Filippine Indirizzo cablo: NEDAPHIL Indirizzo telex: 29058 NEDPH 4023 NEDA PU IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa. Fatto a Manila il 21 marzo 1994 in cinque copie in lingua inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DELLE FILIPPINE (F.to: Alessandro SERAFINI) (F.to: Cielito F. HABITO) Testimoni: PER IL GOVERNO ITALIANO PER IL DIPARIIMENTO DELL AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI (F.to: Antimo Campanile) (F.to: Ricardo M. Umali) Primo Segretario, Sottosegretario Ambasciata d'Italia PER LA PROVINCIA DI ABRA PER LA PROVINCIA DI AURORA (F.to: Jeremias Zapata Jr.) (F.to: Benedicto Miran) Membro del Congresso Membro del Congresso 693. New York, 18-19 novembre 1996 Scambio di lettere tra Italia e Unicef relativo al rinnovo concernente il Centro Internazionale per lo sviluppo del bambino (ICDC - Firenze) (Entrata in vigore: 19 novembre 1996) ----> vedere testo in lingua da pag. 31 a pag. 32 <---- TRADUZIONE NON UFFICIALE UNICEF Ufficio del Direttore Esecutivo 19 novembre 1996 Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 18 novembre 1996, in cui si propone di prorogare per tre anni, con effetto dall'agosto 1997, l'Accordo fra il Governo Italiano ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ("UNICEF"), firmato a New York il 23 settembre 1986 sull'istituzione di un Centro Internazionale dell'UNICEF per lo Sviluppo dell'Infanzia, con sede nei locali dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, Italia, entrato in vigore il 10 agosto 1988 ("l'Accordo"). Ho l'onore di informarLa che la Sua proposta puo' essere accettata dall'UNICEF. Considero pertanto che la Sua lettera e la presente risposta Costituiscano lo scambio di lettere necessario a prorogare l'Accordo fino al 9 agosto 1999, come previsto all'Articolo 12 dell'Accordo. Ho altresi' preso atto del fatto che, in conformita' con l'Articolo 3. dell'Accordo, il contributo finanziario del Governo Italiano sara' erogato all'UNICEF in rate di uguale importo per ciascun anno finanziario italiano 1997, 1998 e 1999. La prego di accettare, Eccellenza, i sensi della mia piu' alta considerazione. Carol Bellamy Direttore Esecutivo Sua Eccellenza Francesco Paolo Fulci Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario Rappresentante Permanente d'Italia presso le Nazioni Unite New York IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE NAZIONI UNITE New York, 18 novembre 1996 Signor Direttore Esecutivo, ho l'onore di fare riferimento all'Accordo fra il Governo Italiano ed il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ("UNICEF"), firmato a New York il 23 settembre 1986 sull'istituzione ed il finanziamento di un Centro Internazionale dell'UNICEF per lo Sviluppo dell'Infanzia, con sede nei locali dell'Istituto degli Innocenti di Firenze, Italia. L'Accordo e' entrato il vigore il 10 agosto 1988, per un periodo di tre anni. L'Articolo 12 dell'Accordo stabilisce che esso possa essere prorogato nel suo insieme con uno Scambio di Lettere fra il Governo della Repubblica Italiana e l'UNICEF. Ho l'onore di proporre di prorogare l'Accordo per un ulteriore periodo di tre anni e che la presente Lettera e la Sua lettera di risposta costituiscano un Accordo, sotto forma di Scambio di Lettere, come previsto dall'Articolo 12 dell'Accordo originale, che entrera' in vigore alla data della Sua lettera di risposta. Con riferimento all'Articolo 3 dell'Accordo, desidero informarLa che il contributo finanziario sara' erogato all'UNICEF in rate di uguale importo per ciascuno degli anni finanziari italiani 1997, 1998 e 1999. Le sarei grato se volesse fornirci gentile conferma del Suo assenso su quanto precede e colgo l'occasione per rinnovarLe i sensi della mia piu' alta considerazione. Sinceramente, F. Paolo Fulci, Ambasciatore Sig.ra Carol Bellamy Direttore Esecutivo UNICEF H-13F 3, United Nations Plaza New York, N.Y. 10017 694. Bucarest, 4 marzo 1997 Accordo tra la Repubblica italiana e la Romania relativo alla riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare (Entrata in vigore: 1 febbraio 1998) ACCORDO tra la Repubblica Italiana e la Romania relativo alla riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Romania, Animati dal desiderio di ampliare la cooperazione tra le due Parti Contraenti e di assicurare una migliore applicazione della normativa riguardante la circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente; Al fine di facilitare la riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, operando in uno spirito di collaborazione e sulla base della reciprocita'; Preoccupati di combattere l'immigrazione illegale, Hanno convenuto quanto segue: Capo I Riammissione dei cittadini delle parti Contraenti Articolo 1 1. Ciascuna parte Contraente riammette sul territorio del proprio Stato, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente e senza espletare altre formalita', qualsiasi persona che non soddisfi i requisiti per l'ingresso o non soddisfi piu' i requisiti per il soggiorno sul territorio dello Stato della parte Contraente richiedente, se viene stabilito, o si presume, che la persona e' cittadina della Parte Contraente richiesta. 2. La Parte Contraente richiedente riammette, nelle stesse condizioni, la persona in parola, se in seguito a ulteriori accertamenti risulta che questa non aveva la cittadinanza dell'altra Parte Contraente nel momento in cui ha lasciato il territorio dello Stato della Parte richiedente. Articolo 2 1. Il possesso della cittadinanza della persona che e' oggetto di riammissione viene comprovato in base ai seguenti documenti in corso di validita': - Carta d'identita'. - Passaporto o qualunque altro documento di viaggio; - certificato di stato civile o altro documento ufficiale da cui risulti la cittadinanza; - Certificato consolare di identita'; - Libretto personale o qualunque altro documento rilasciato da autorita' militari. 2. La cittadinanza viene ritenuta presunta in base ad uno dei seguenti documenti: - uno dei documenti menzionati al punto 1, se scaduto; - un atto rilasciato dalle autorita' pubbliche della Parte richiesta e che comprova l'identita' della persona in questione (patente di guida, libretto per marittimi, ecc.); - Autorizzazione o permesso di soggiorno scaduti; - Fotocopie di uno dei documenti sopramenzionati; - Dichiarazioni dell'interessato, autenticate e ricevute dalle autorita' amministrative o giudiziarie della Parte richiedente; - Dichiarazioni di testimoni di buona fede, contenute in un verbale. 3. Qualora la cittadinanza sia presunta, ma non vi siano prove documentali quali quelle elencate al comma 2 dell'art. 2, questa potra' essere accertata mediante l'intervento delle autorita' consolari della Parte richiesta. Esse dovranno sentire l'interessato, entro tre giorni dalla data della richiesta, per quanto possibile nel posto dove egli si trova, oppure, se questo e' impossibile, presso la piu' vicina rappresentanza diplomatico-consolare della Parte richiesta. L'audizione e' organizzata dalla Parte richiedente, di comune accordo con le autorita' consolari in questione, quanto prima. Se ad udienza conclusa si stabilisce che la persona in parola ha la cittadinanza della Parte richiesta, l'autorita' consolare rilascia subito un documento valido per il rimpatrio. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di quelle persone che invochino l'esistenza di una domanda di rinuncia alla rispettiva cittadinanza, in merito alla quale non si sia pronunciata in via definitiva la rispettiva Autorita' competente. 5. Nel caso in cui la cittadinanza viene presunta in base ai documenti elencati nei commi 2, 3, 4 del presente articolo, le Autorita' consolari della Parte richiesta rilasciano immediatamente un documento di rimpatrio che permetta il reingresso della persona in questione. Capo II Riammissione di cittadini di altri Stati Articolo 3 Le Parti Contraenti si impegnano ad esaminare i problemi della riammissione dei cittadini di Paesi terzi sulla base delle modalita' con le quali e', o sara' regolamentato, il regime degli stranieri nella propria legislazione, in vista di un'intesa bilaterale in materia. Articolo 4 Le Parti Contraenti si impegnano a riaccogliere, nelle condizioni previste dalla Convenzione di Chicago, i passeggeri arrivati via aerea dal territorio dell'altra Parte Contraente il cui ingresso non sia stato ammesso. Capo III Condizioni relative alla riammissione Articolo 5 1. La Parte Contraente richiedente riammette sul proprio territorio le persone che, dopo accertamenti posteriori alla riammissione effettuati dall'altra Parte Contraente, non soddisfano le condizioni previste agli articolo 1, 2 e 3 al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente. 2. Le spese di allontanamento fino alla frontiera dello Stato di destinazione, nonche' le spese per un'eventuale riammissione, sono a carico della Parte Contraente richiedente. Capitolo IV Procedura di riammissione Articolo 6 1. Le domande di riammissione presentate in applicazione degli articoli 1, 2, e 3 sono definite tra i Ministeri dell'Interno dei due Stati contraenti. 2. La domanda di riammissione dovra' specificare i dati relativi all'identita', ai documenti personali eventualmente in possesso del cittadino straniero, al suo soggiorno nel territorio dello Stato richiesto ed alle circostanze del suo ingresso irregolare nel territorio dello Stato richiedente. Tali dati dovranno essere sufficientemente esaurienti in modo da soddisfare le richieste di ciascuna autorita'. 3. Le decisioni di riammissione dovranno essere adottate nel piu' breve tempo possibile. 4. L'autorizzazione di riammissione ha una validita' di tre mesi dalla data della sua notifica. Qualora l'interessato debba rimanere a disposizione dell'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, i Ministeri dell'Interno stabiliranno di comune accordo una proroga di detto termine. Capo V Ammissione in transito Articolo 7 1. Ciascuna delle Parti Contraenti, su richiesta dell'altra, autorizza il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi che sono colpiti da un provvedimento di allontanamento adottato dalla Parte Contraente richiedente. 2. La Parte Contraente richiedente e' responsabile del proseguimento del viaggio dello straniero verso il Paese di destinazione e riprende in carico tale straniero se, per qualsiasi ragione, la misura di allontanamento non puo' essere eseguita. 3. La Parte Contraente richiedente garantisce alla Parte Contraente richiesta che lo straniero, del quale viene autorizzato il transito, e' in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione. Articolo 8 1. La Parte Contraente che ha adottato la misura di allontanamento deve segnalare alla Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, se e' necessario prevedere un servizio di scorta della persona allontanata. La Parte Contraente richiesta, ai fini del transito, puo': - sia decidere di assicurare la scorta con proprio personale; - sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte Contraente che ha adottato la misura di allontanamento. 2. Se la scorta avviene, in via del tutto eccezionale, per via terrestre, le Parti Contraenti si concerteranno opportunamente sulla necessita' e sulle modalita' del servizio di scorta. Articolo 9 1. La richiesta di transito per allontanamento viene comunicata direttamente tra le autorita' competenti delle Parti Contraenti. 2. In essa vengono menzionate le informazioni relative all'identita' e alla cittadinanza dello straniero, alla data del viaggio, all'ora ed al luogo di arrivo nel paese di transito e all'ora ed al luogo di partenza da quest'ultimo al paese di destinazione finale, cosi' come, se del caso, le informazioni relative al personale che effettua la scorta. Articolo 10 Il transito per allontanamento puo' essere rifiutato: - se per lo straniero sono presenti ed attuali nel paese di destinazione pericoli di persecuzione a causa della propria razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinione politica; - se lo straniero corre il rischio di essere accusato o condannato da un tribunale penale del paese di destinazione per reati commessi anteriormente. Capo VI Disposizioni generali Articolo 11 Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, derivanti dall'applicazione di altri accordi internazionali. Esse non pregiudicano altresi' l'attuazione delle disposizioni contenute negli accordi e nelle convenzioni internazionali nel campo dei diritti umani di cui le due Parti siano contraenti. Articolo 12 1. I Ministeri dell'Interno della Repubblica Italiana e della Romania stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera attraverso i quali viene permessa la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri. 2. Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i paesi di destinazione. Articolo 13 Le due Parti Contraenti riconosceranno reciprocamente le condizioni piu' favorevoli che una delle due Parti Contraenti abbia concluso o concludera' con altri Paesi in materia di riammissione di cittadini di Paesi terzi. Articolo 14 Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica. Articolo 15 Le Patti Contraenti determinano di comune intesa le modifiche da apportare al presente Accordo. Articolo 16 1. Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla reciproca notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di approvazione o ratifica. 2. Il presente accordo potra' essere denunciato, per via diplomatica, con preavviso scritto di novanta giorni. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Bucarest il 4 marzo 1997 in duplice copia in lingua italiana e in lingua romena, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Romania 695. Vilnius, 20 maggio 1997 Scambio di Note costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla esenzione dall'obbligo del visto per gli autotrasportatori (Entrata in vigore: 19 giugno 1997) ----> vedere testo in lingua da pag. 45 a pag. 48 <---- TRADUZIONE NON UFFICIALE Ambasciata d'Italia Nota Verbale L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania e - allo scopo di abolire reciprocamente il regime dei visti per i conducenti di camion e autobus professionisti e con riferimento al regime dei visti attualmente in vigore fra la Repubblica di Lituania e la Repubblica Italiana - considerando l'obiettivo della completa attuazione della liberta' di movimento per i cittadini dei due paesi nel territorio dell'altra Parte Contraente e nel quadro della futura adesione della Lituania all'Unione Europea, ha l'onore, a nome del Governo italiano, di avanzare la seguente proposta: 1. La Repubblica Italiana e la Repubblica di Lituania consentiranno ai conducenti professionisti, cittadini di una o dell'altra Parte e che trasportano beni o passeggeri fra i due paesi, di entrare nel loro territorio senza visto. La possibilita' di avvalersi dell'opportunita' di cui sopra e' soggetta al rispetto delle leggi vigenti in ciascuna Parte Contraente nel settore dell'immigrazione, del lavoro e del commercio, nonche' al rispetto degli accordi bilaterali in materia di trasferimento di beni e passeggeri. 2. Ciascuna delle Parti potra' sospendere l'applicazione del presente accordo, parzialmente o completamente. L'adozione e l'abrogazione di tale provvedimento dovranno essere immediatamente rese note all'altro Stato attraverso i canali diplomatici. 3. Il presente accordo puo' essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti e cessera' di essere in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della relativa notifica attraverso i canali diplomatici. L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di suggerire che la presente Nota e la Nota con la quale il Governo lituano comunichera' il suo consenso costituiscano un accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sull'esenzione dal regime dei visti per i conducenti di camion e autobus professionisti, che entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta della Parte lituana. L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania i sensi della sua piu' alta considerazione. 20 maggio 1997 REPUBBLICA DI LITUANIA MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana ed ha l'onore di accusare ricevuta della Nota dell'Ambasciata della Repubblica Italiana del 20 maggio 1997, N. 622, il cui testo e' il seguente: "L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania e - allo scopo di abolire reciprocamente il regime dei visti per i conducenti di camion e autobus professionisti e con riferimento al regime dei visti attualmente in vigore fra la Repubblica di Lituania e la Repubblica Italiana - considerando l'obiettivo della completa attuazione della liberta' di movimento per i cittadini dei due paesi nel territorio dell'altra Parte Contraente e nel quadro della futura adesione della Lituania all'Unione Europea, ha l'onore, a nome del Governo italiano, di avanzare la seguente proposta: 1. La Repubblica Italiana e la Repubblica di Lituania consentiranno ai conducenti professionisti, cittadini di una o dell'altra Parte e che trasportano beni o passeggeri fra i due paesi, di entrare nel loro territorio senza visto. La possibilita' di avvalersi dell'opportunita' di cui sopra e' soggetta al rispetto delle leggi vigenti in ciascuna Parte Contraente nel settore dell'immigrazione, del lavoro e del commercio, nonche' al rispetto degli accordi bilaterali in materia di trasferimento di beni e passeggeri. 2. Ciascuna delle Parti potra' sospendere l'applicazione del presente accordo, parzialmente o completamente. L'adozione e l'abrogazione di tale provvedimento dovranno essere immediatamente rese note all'altro Stato attraverso i canali diplomatici. 3. Il presente accordo puo' essere denunciato in qualsiasi momento da una delle due Parti e cessera' di essere in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della relativa notifica attraverso i canali diplomatici. All'Ambasciata della Repubblica Italiana Vilnius L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di suggerire che la presente Nota e la Nota con la quale il Governo lituano comunichera' il suo consenso costituiscano un accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sull'esenzione dal regime dei visti per i conducenti di camion e autobus professionisti, che entrera' in vigore trenta giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta della Parte lituana. L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania i sensi della sua piu' alta considerazione." Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania ha l'onore di rispondere dichiarando che il Governo della Repubblica di Lituania accetta la proposta del Governo della Repubblica Italiana e conviene che la Nota dell'Ambasciata della Repubblica Italiana e la presente risposta costituiscano un accordo in materia fra i due Governi. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Lituania coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua piu' alta considerazione. Vilnius, 20 maggio 1997 696. Roma, 19 giugno 1997 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia sulla esenzione dall'obbligo di visto per i titolari di passaporto diplomatico o di servizio (Entrata in vigore. 14 maggio 1998) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBUCA FERALE DI JUGOSLAVLA SULLA ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI VISTO PER I TITOLARI DI PASSAPORTO DIPLOMATICO O DI SERVIZIO Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale Jugoslava (nel testo: Parti Contraenti), nel desiderio di promuovere ulteriormente i rapporti bilaterali e al fine di agevolare i viaggi dei cittadini delle Parti Contraenti, titolari di passaporti diplomatici o di servizio, hanno concordato quanto segue: Articolo 1 I cittadini dei due Stati titolari di passaporto diplomatico o di servizio in corso di validita' Possono senza obbligo di visto entrare nel territorio dell'altro Stato, Soggiornarvi per un massimo di novanta giorni e transitarvi per un massimo di sette giorni. Articolo 2 I cittadini dei due Stati titolari di passaporto diplomatico o di servizio in corso di validita', inviati in missione presso la Rappresentanza diplomatica o consolare nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' i coniugi ed i figli a carico e conviventi, titolari di passaporto diplomatico o di servizio, sono soggetti all'obbligo di primo visto d'ingresso dello Stato ospitante. Dopo avere assunto l'incarico nella Rappresentanza diplomatica o consolare, le predette persone possono entrare e lasciare senza limitazioni e senza l'obbligo di visto di reingresso il territorio dell'altra Parte Contraente per tutto il periodo dell'incarico. Il Soggiorno delle predette persone resta comunque regolato dalla legislazione vigente in materia nei due Paesi. Articolo 3 1. Le Parti Contraenti scambieranno per via diplomatica nel piu' breve tempo possibile e comunque almeno trenta giorni prima della data dell'entrata in vigore del presente Accordo, gli esemplari dei passaporti diplomatici e di servizio in corso di validita' cui si riferiscono le disposizioni del presente Accordo. 2. In caso di introduzione di nuovi passaporti diplomatici o di servizio, ovvero in caso di modifiche di quelli esistenti, le Parti Contraenti scambieranno gli esemplari degli stessi per via diplomatica, almeno trenta giorni prima della loro introduzione. Articolo 4 Ciascuna Parte Contraente puo' sospendere, interamente o in parte, l'applicazione del presente Accordo per ragioni d'ordine pubblico, di sicurezza o di salute pubblica. La sospensione o la revoca della sospensione entreranno in vigore il giorno successivo a quello in cui l'altra Parte Contraente avra' ricevuto, per via diplomatica, la notifica della sospensione o della revoca della sospensione. Articolo 5 Ciascuna Parte Contraente puo' denunciare per via diplomatica e per iscritto il presente Accordo. In tal caso l'Accordo cessa di produrre i suoi effetti novanta giorni dopo la ricezione della denuncia. Articolo 6 1. Il presente Accordo restera' in vigore per un tempo indeterminato. 2. Il presente Accordo entrera' in vigore il quindicesimo giorno dopo l'avvenuto scambio delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica previste dai rispettivi ordinamenti delle due Parti Contraenti. Fatto a Roma il 19 giugno 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e serba, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO FEDERALE REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA 697. Roma, 19 giugno 1997 Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia sulla riammissione delle persone che non soddisfino i requisiti per l'ingresso o non soddisfino piu' i requisiti per il soggiorno sul territorio dell'altro Stato (Entrata in vigore: 1 agosto 1998) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE CHE NON SODDISFINO I REQUISITI PER L'INGRESSO O NON SODDISFINO PIU' I REQUISITI PER IL SOGGIORNO SUL TERRITORIO DELL'ALTRO STATO. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo Federale della Repubblica Federale di Jugoslavia (di seguito denominate "Parti Contraenti") animati dal desiderio di sviluppare le amichevoli relazioni fra i due Stati; al fine di disciplinare la riammissione delle persone che non soddisfino o non soddisfino piu' i requisiti per l'ingresso o il soggiorno sul territorio della controparte; nell'intento di contribuire in tal modo alla prevenzione ed al contrasto dell'immigrazione illegale; hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizione dei concetti 1. LA PERSONA CHE VIENE RIAMMESSA E': a) La persona di cui sia stata accertata la cittadinanza di una delle Parti Contraenti; b) il cittadino di un Paese terzo entrato illegalmente dal territorio di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente; 2. LA PERSONA IN TRANSITO e': il cittadino del Paese terzo per il quale ciascuna Parte Contraente consenta, su richiesta dell'altra Parte Contraente, il transito attraverso il proprio territorio. 3. LA PARTE RICHIEDENTE e': lo Stato sul territorio del quale si trova la persona che deve essere riammessa, ovvero la persona per la quale viene richiesto il transito, secondo le condizioni previste dal presente Accordo. 4. LA PARTE RICHIESTA e': lo Stato sul territorio del quale deve essere riammessa la persona, ovvero attraverso il territorio del quale deve essere consentito il transito della persona, secondo le condizioni previste dal presente Accordo. 5. LA RICHIESTA DI RIAMMISSIONE OVVERO DI TRANSITO rappresenta una richiesta formale con la quale la Parte richiedente chiede alla Parte richiesta di riammettere le persone nel proprio territorio, ovvero di consentire il transito della persona attraverso il proprio territorio. 6. LA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI RIAMMISSIONE OVVERO DI TRANSITO e' la comunicazione ufficiale con la quale la Parte richiesta risponde alla richiesta di riammissione ovvero di transito. 7. LE AUTORITA' COMPETENTI sono le Autorita' delle Parti Contraenti attraverso le quali si svolge la procedura di riammissione ovvero il transito. I RIAMMISSIONI DEI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI Articolo 2 Obbligo di riammissione Ciascuna Parte Contraente riammette, dietro richiesta dell'altra Parte Contraente, i propri cittadini che non soddisfino o non soddisfino piu' i requisiti per l'ingresso o il soggiorno sul territorio della Parte richiedente. Articolo 3 Accertamento dell'identita' e della cittadinanza (1). L'identita' e la cittadinanza della persona da riammettere vengono accertate dalle autorita' competenti della Parte richiesta, in armonia con la vigente normativa interna. (2). La Parte richiedente trasmettera' alla Parte richiesta, al fine di accertare l'identita' e la cittadinanza, la richiesta di riammissione della persona di cui al comma precedente, nonche' i documenti personali disponibili. (3). I documenti necessari per l'accertamento dell'identita' e della cittadinanza verranno definiti nel protocollo esecutivo del presente Accordo. Le copie dei suddetti documenti potranno essere anch'essi utilizzati ai fini dell'accertamento dell'identita' e della cittadinanza. (4). Ai fini dell'accertamento dell'identita' e della cittadinanza potra' essere utilizzata anche la dichiarazione della persona per la quale viene richiesta la riammissione. Articolo 4 Procedure di richiesta della riammissione (1). Se alla richiesta di riammissione viene allegato il passaporto, rilasciato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare della Parte richiesta nel territorio della Parte Richiedente dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, la Rappresentanza stessa rilascera' immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla data di ricezione della richiesta di riammissione il documento di viaggio alla persona da riammettere. (2). Nel caso in cui alla richiesta di riammissione vengano allegati i documenti di cui all'articolo 3.(3) del presente Accordo ai tini dell'accertamento dell'identita' e della cittadinanza, l'autorita' competente della Parte Richiesta fornira' entro 15 giorni la risposta alla richiesta in questione alle competenti autorita' della Parte Richiedente. Dopo la ricezione della risposta positiva alla richiesta di riammissione, l'autorita' competente della Parte Richiedente, presentando la suddetta risposta alla Rappresentanza diplomatico-consolare della Parte richiesta, otterra' il documento di viaggio per la persona da riammettere. Il documento di viaggio verra' rilasciato immediatamente e comunque non oltre tre giorni. (3). Nel caso in cui l'autorita' competente della Parte richiedente non abbia la possibilita' di allegare alla richiesta altri documenti eccetto la dichiarazione della persona da riammettere di cui all'articolo 3.(4) del presente Accordo, la Parte richiesta fornira' la relativa risposta all'autorita' competente della Parte richiedente entro 30 giorni dalla data di ricezione. Dopo la ricezione della risposta positiva alla richiesta di riammissione, l'autorita' competente della Parte richiedente, presentando la suddetta risposta alla Rappresentanza diplomatico-consolare della Parte richiesta, otterra' il documento di viaggio per la persona da riammettere. Il documento di viaggio verra' rilasciato immediatamente e comunque non oltre tre giorni. (4). La validita' della risposta positiva alla richiesta di riammissione e' illimitata. (5). La risposta negativa alla richiesta di riammissione dovra' essere motivata. Articolo 5 Procedura di riammissione (1). La riammissione sara' effettuata entro trenta giorni dalla data di rilascio del documento di viaggio. (2). L'autorita' competente della Parte richiedente informera' l'autorita' competente della Parte richiesta sui termini e sulle modalita' di consegna della persona, entro e non oltre dieci giorni dalla data in cui intende effettuare il rimpatrio. II RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DI STATI TERZI Articolo 6 Obbligo e procedura di riammissione (1). Ciascuna Parte Contraente riammettera' nel proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte Contraente, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfi o non soddisfi piu' le condizioni d'ingresso o di soggiorno in vigore sul territorio della Parte richiedente, nella misura in cui sia comprovato che tale cittadino sia entrato illegalmente sul territorio di questa Parte dopo aver soggiornato o essere transitato attraverso il territorio della Parte richiesta. (2). La richiesta di riammissione puo' essere presentata entro sei mesi dalla data di ingresso illegale del cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte richiedente. La richiesta di riammissione conterra' i dati sull'identita' e sulla cittadinanza della persona da riammettere nonche' le prove dell'ingresso illegale nel territorio della Parte richiedente dal territorio della Parte richiesta. (3). La Parte richiesta rispondera' alla richiesta di riammissione entro venti giorni ovvero, in casi eccezionali, entro trenta giorni dalla data di presentazione. (4). La Parte richiesta riammettera' il cittadino di uno Stato terzo entro trenta giorni dalla data di consegna della risposta positiva alla richiesta di riammissione. Su richiesta della Parte richiedente, tale termine potra' essere prorogato, per giustificati motivi, di altri trenta giorni. (5). Qualora venga successivamente accertato che il cittadino di un Paese terzo non illegalmente entrato dal territorio della Parte richiesta, la Parte richiedente e' tenuto a riammetterlo immediatamente e comunque non oltre trenta giorni nel proprio territorio. Articolo 7 Esenzione dall'obbligo di riammissione L'obbligo di riammissione nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi non sussiste nei seguenti casi: 1. qualora venga accertato che questi cittadini siano entrati sul territorio dell'altra Parte Contraente prima dell'entrata in vigore del presente Accordo; 2. qualora, prima dell'ingresso nel territorio della Parte richiedente ovvero in un momento successivo all'ingresso stesso, la Parte richiedente abbia rilasciato a tali cittadini un visto o un permesso di soggiorno. III AMMISSIONE DEI CITTADINI DI STATI TERZI IN TRANSITO Articolo 8 Procedure di transito (1). Ciascuna Parte Contraente ammettera', su richiesta dell'altra Parte Contraente, i cittadini di stati terzi ai fini del transito attraverso il suo territorio qualora la Parte richiedente fornisca le prove sicure di aver provveduto al loro accoglimento nello Stato di destinazione oppure sul territorio del successivo Stato di transito. (2). La richiesta di ammissione in transito viene presentata dalla Parte richiedente la quale e' tenuta ad allegare le prove di cui al comma (1) del presente Articolo. (3) Il trasporto delle persone in transito con scorta ufficiale sara' eseguito conformemente alla normativa della Parte richiesta. Articolo 9 Cause di esclusione del transito (1) Il transito puo' essere rifiutato nei seguenti casi: se nel paese di destinazione o in altri eventuali paesi di transito la persona in transito rischia trattamenti disumani, la pena capitale, ovvero la sua vita; la sua integrita' fisica o la sua liberta' sarebbero in pericolo a causa della propria nazionalita', religione razza o appartenenza a un determinato gruppo sociale o di opinione politica; oppure se nel paese di destinazione o in uno del paesi di transito la persona in transito rischia un procedimento penale o l'esecuzione di una condanna penale, a meno che questi non riguardino l'ingresso illegale; (2) la risposta negativa alla richiesta di transito deve essere motivata; (3) la Parte richiedente riammettera' immediatamente sul suo territorio la persona in transito qualora durante il transito stesso si verifichino le circostanze di cui al comma (1) del presente Articolo. IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 10 Spese Le spese di rimpatrio e le spese per il transito attraverso il territorio della Parte richiesta saranno a carico della Parte richiedente. Articolo 11 Applicazione dell'Accordo Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero Federale per gli Affari Interni della Repubblica Federale di Jugoslavia concluderanno un Protocollo Esecutivo. Articolo 12 Collaborazione per l'applicazione dell'Accordo Le competenti autorita' delle Parti Contraenti si incontreranno, qualora necessario, per esaminare le questioni relative all'applicazione del presente Accordo e del relativo Protocollo Esecutivo. Articolo 13 Clausola di inviolabilita' Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi che le Parti Contraenti hanno assunto sulla base di altri accordi internazionali. Articolo 14 Sospensione dell'applicazione dell'Accordo Ciascuna Parte Contraente puo' sospendere, interamente o in parte, l'applicazione del presente Accordo per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza o di salute pubblica. La sospensione non sara' applicata ai propri cittadini salvo caso di forza maggiore. La sospensione o la revoca della Sospensione entreranno in vigore il giorno successivo a quello in cui l'altra Parte Contraente avra' ricevuto, per via diplomatica, la notifica della sospensione o della revoca della sospensione. Articolo 15 Denuncia dell'Accordo Ciascuna delle Parti Contraenti puo' denunciare il presente Accordo per via diplomatica e per iscritto. In tal caso, l'Accordo cessera' di produrre i suoi effetti dopo novanta giorni dalla ricezione della denuncia. Articolo 16 Entrata in vigore e validita' (1) Il presente Accordo restera' in vigore per un tempo indeterminato. (2) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuto scambio delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica previste dai rispettivi ordinamenti delle due Parti Contraenti. Fatto a Roma il 19 giugno 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e serba, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO FEDERALE REPUBBLLEA ITALIANA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI JUGOSLAVIA 698. Roma, 27 giugno 1997 Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di cooperazione turistica (Entrata in vigore: 20 agosto 1998) ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia (di seguito denominati le "Parti Contraenti") RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione e amicizia fra i due popoli; CONVINTI della necessita' di promuovere un'attiva cooperazione nel campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialita'; CONSIDERANDO l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione euro-mediterranea nel campo del turismo; CONSIDERANDO la volonta' delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali ambientali e culturali in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole. Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli e si adopereranno per facilitare la cooperazione tra le imprese, organizzazioni, istituzioni ed enti di entrambi i Paesi competenti nel settore del turismo. ARTICOLO II Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico e incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore. ARTICOLO III Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile: a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilita' di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo; b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico; c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza e di promozione turistica (il cui personale sara' assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno) che saranno rispettivamente per la Repubblica Italiana "L'Ente Nazionale Italiano del Turismo (ENIT)" e per la Repubblica di Croazia "l'Ufficio Nazionale Croato per il Turismo (HTZ)"; d) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici; e) la cooperazione in materia di legislazione turistica ed ambientale. ARTICOLO IV Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilita' di concessione di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore. ARTICOLO V Le due Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate cosi' come sui risultati della loro applicazione. ARTICOLO VI Le due Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo. ARTICOLO VII Tutte le forme di collaborazione derivanti dalla applicazione del presente Accordo saranno realizzate in conformita' con le legislazioni in vigore nei due Paesi. ARTICOLO VIII Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti si consulteranno per promuovere riunioni bilaterali. ARTICOLO IX I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche sei mesi prima della sua scadenza. La denuncia dell'Accordo non influira' sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita' dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario. In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il giorno 27 giugno 1997 in due originali nelle lingue italiana, croata ed inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo in lingua inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI CROAZIA ----> vedere testo in lingua da pag. 70 a pag. 73 <---- 699. Dakar, 14 agosto 1997 Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Mali (Entrata in vigore: 25 giugno 1998) TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL MALI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Mali, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione del Processo verbale firmato a Parigi il 20 giugno 1996 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", relativo al consolidamento del debito del Mali, hanno convenuto quanto segue: Articolo I Il presente Accordo concerne il consolidamento dell'ammontare totale di effetti del capitale non pervenuti a scadenza, a partire dal 20 maggio 1996, dei debiti dovuti alla Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (in appresso denominata "SACE") a seguito dell'Accordo di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Mali (di seguito denominato "Governo") concluso in attuazione del Processo-verbale di Parigi del 27 ottobre 1988. Gli importi dei debiti in questione sono indicati nell'Allegato a tale Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo. S'intende che gli interessi calcolati secondo l'Accordo di consolidamento concluso in attuazione del Processo verbale di Parigi del 27 ottobre 1988 a decorrere dall'ultima scadenza d'interesse fino al 19 maggio 1996 compreso, sono esclusi dal presente Accordo. Articolo II I debiti di cui al precedente Articolo I saranno rimborsati dal "Governo" alla "SACE", nella valuta indicata nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue: 20.11.1999 0,23% 20.05.2000 0,25% 20.11.2000 0,27% 20.05.2001 0,28% 20.11.2001 0,30% 20.05.2002 0,32% 20.11.2002 0,34% 20.05.2003 0,36% 20.11.2003 0,38% 20.05.2004 0,41% 20.11.2004 0,43% 20.05.2005 0,46% 20.11.2005 0,48% 20.05.2006 0,51% 20.11.2006 0,54% 20.05.2007 0,57% 20.11.2007 0,60% 20.05.2008 0,63% 20.11.2008 0,67% 20.05.2009 0,70% 20.11.2009 0,74% 20.05.2010 0,78% 20.11.2010 0,82% 20.05.2011 0,87% 20.11.2011 0,91% 20.05.2012 0,96% 20.11.2012 1,01% 20.05.2013 1,07% 20.11.2013 1,12% 20.05.2014 1,18% 20.11.2014 1,24% 20.05.2015 1,30% 20.11.2015 1,37% 20.05.2016 1,44% 20.11.2016 1,51% 20.05.2017 1,59% 20.11.2017 1,67% 20.05.2018 1,75% 20.11.2018 1,84% 20.05.2019 1,93% 20.11.2019 2,02% 20.05.2020 2,12% 20.11.2020 2,23% 20.05.2021 2,34% 20.11.2021 2,45% 20.05.2022 2,57% 20.11.2022 2,70% 20.05.2023 2,83% 20.11.2023 2,97% 20.05.2024 3,12% 20.11.2024 3,27% 20.05.2025 3,43% 20.11.2025 3,59% 20.05.2026 3,77% 20.11.2026 3,95% 20.05.2027 4,14% 20.11.2027 4,34% 20.05.2028 4,55% 20.11.2028 4,77% 20.05.2029 5,01% Articolo III 1) Sull'ammontare totale di ciascun debito il cui pagamento e' riscaglionato secondo i termini dell'Articolo II precedente, il "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE" gli interessi relativi ai debiti in questione, calcolati a decorrere dal 20 giugno 1996 fino al pagamento totale degli stessi, al tasso d'interesse dell'l,94% annuo per i debiti in lire italiane. 2) Gli interessi saranno pagati nella valuta indicata nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, mediante rate semestrali (20 Maggio - 20 Novembre) la prima delle quali a scadere il 20 Novembre 1997. Articolo IV In caso di ritardo di oltre trenta giorni per ogni pagamento previsto nei precedenti Articoli II e III del presente Accordo, il "Governo" s'impegna a rimborsare ed a trasferire sollecitamente alla "SACE" gli interessi di mora calcolati sulla base dei tassi d'interesse corrispondenti al "Libor" a sei mesi, rilevati per la lira italiana sul Financial Times (Tabella dei tassi d'interessi in valuta Euro) alla data di scadenza, ed incrementato dello 0,50% annuo. Articolo V Fatte salve le norme del presente Accordo, quest'ultimo stesso non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, ovvero gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti indicati nell'Articolo I precedente. Articolo VI Le disposizioni del presente Accordo continueranno ad essere applicate, salvo se i paesi creditori del Club di Parigi accertano che le condizioni previste dal Processo-Verbale del 20 maggio 1996 non sono soddisfatte. Articolo VII Il presente Accordo entra in vigore contestualmente all'ultima notifica di avvenuto espletamento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a DAKAR, in due esemplari in lingua francese, il 14 agosto 1997. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DEL MALI Paolo Guido SPINELLI Cheick Mouctary DIARRA ----> vedere testo in lingua da pag. 80 a pag. 82 <---- SACE SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE Ente di Diritto Pubblico (Legge 24 maggio 1977 n. 227) Data elab.10/06/96 Lingua: Italiano * LISTA DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI * Cod. Paese : 149 MALI Cod. Accordo: MALI4 Progr. Lista: 1 RISTRUTTURAZIONE DELLE RATE PIANI PRECEDENTI ACCORDI DAL: 31/08/1996 AL: 28/02/2002 ACCORDO MULTILATERALE DEL: 20/05/1996 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 86 LIT. Accordo Data bilat. Pr. Lista Scad. Rata MALI1 26/07/1989 1 31/08/1996 1 28/02/1997 1 31/08/1997 1 28/02/1998 1 31/08/1998 1 28/02/1999 1 31/08/1999 1 29/02/2000 1 31/08/2000 1 28/02/2001 1 31/08/2001 1 28/02/2002 Totali * Inte'rets du 01 Mars 1996 au 20 Mai 1996: Importo rata Importo ristrutturato 251.122.154,00 161.333.881,00 242.297.851,00 161.333.881,00 236.157.444,00 161.333.881,00 227.577.134,00 161.333.881,00 221.192.728,00 161.333.881,00 212.856.411,00 161.333.881,00 206.228.021,00 161.333.881,00 198.339.012,00 161.333.881,00 191.263.306,00 161.333.881,00 183.414.963,00 161.333.881,00 176.298.597,00 161.333.881,00 168.694.276,00 161.333.881,00 2.515.441.897,00 1.936.006.601,00 2.515.441.897,00 1.936.006.601,00 Lires Italiennes 39.038.380,00 700. Sana'a, 12 novembre 1997 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sul consolidamento del debito della Repubblica dello Yemen (Club di Parigi del 24 settembre 1996) (Entrata in vigore: 30 aprile 1998) ----> vedere testo in lingua da pag. 87 a pag. 91 <---- SACE SEZIONE SPECIALE PER L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE Ente di Diritto Pubblico (Legge 24 maggio 1977 n. 227) Data elab.03/01/97 * LISTA SINTETICA PER POLIZZA * Cod. Paese : 42 - YEMEN REP. ARABA Cod. Accordo: YEME1 Progr. Lista: 1 RISTRUTTURAZIONE DELLE SCADENZE ARRETRATE DAL: AL: 31/08/1996 PERIODO DAL: 01/09/1996 AL: 30/06/1997 ACCORDO MULTILATERALE DEL: 24/09/1996 - BILATERALE DEL: - VALUTA: 69 $ USA. N. polizza Assicurato Debitore -- 000305 on Ansaldo Impianti Public Electricity CC Scad. Rata Importo rata Importo ristrutturato 14/10/1996 2.500.000,00 2.500.000,00 14/11/1996 3.500.000,00 3.500.000,00 14/12/1996 3.467.500,00 3.467.500,00 14/01/1997 1.817.812,50 1.817.812,50 14/02/1997 1.817.812,50 1.817.812,50 13.103.125,00 13.103.125,00 Totale 13.103.125,00 13.103.125,00 Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA ITALIA E YEMEN REP. ARABA-NORD (SANAA) (CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996) ARRETRATI DELLE RATE DOVUTE AL MEDIOCREDITO CENTRALE FINO AL 31/08/1996 E NON PAGATE RELATIVE A CONVENZIONI FINANZIARIE CONSOLIDAMENTO N. 96/905/00 N. Credito N. Erog. Data scadenza Divisa 82/018/00 001 13/11/1992 $ USA 82/018/00 008 15/11/1992 $ USA 82/018/00 014 20/11/1992 $ USA 82/018/00 024 30/11/1992 $ USA 83/012/00 014 01/05/1993 $ USA 83/012/00 010 22/08/1993 $ USA 83/012/00 002 01/10/1993 $ USA 83/012/00 012 20/10/1993 $ USA 83/012/00 014 01/11/1993 $ USA 83/012/00 012 20/04/1994 $ USA 83/012/00 012 20/04/1994 $ USA 82/018/00 023 20/10/1994 $ USA 82/018/00 029 10/11/1994 $ USA 83/012/00 009 15/01/1995 $ USA 83/012/00 003 30/12/1995 $ USA 83/012/00 015 05/01/1996 $ USA 82/018/00 010 10/01/1996 $ USA 82/018/00 002 13/01/1996 $ USA 82/018/00 006 15/01/1996 $ USA 82/018/00 016 15/01/1996 $ USA 82/018/00 020 18/01/1996 $ USA 82/018/00 011 20/01/1996 $ USA 82/018/00 026 20/01/1996 $ USA 83/012/00 013 03/02/1996 $ USA 83/012/00 001 05/02/1996 $ USA 82/018/00 021 14/02/1996 $ USA 83/012/00 010 22/02/1996 $ USA 82/018/00 017 25/02/1996 $ USA 82/018/00 027 10/03/1996 $ USA 83/012/00 011 10/03/1996 $ USA 82/018/00 033 10/03/1996 $ USA 82/018/00 031 15/03/1996 $ USA 83/012/00 016 20/03/1996 $ USA 83/012/00 005 22/03/1996 $ USA 82/018/00 028 30/03/1996 $ USA 82/018/00 022 30/03/1996 $ USA 83/012/00 002 01/04/1996 $ USA 83/012/00 006 01/04/1996 $ USA 82/018/00 018 10/04/1996 $ USA 82/018/00 012 10/04/1996 $ USA 82/018/00 013 15/04/1996 $ USA 82/018/00 007 15/04/1996 $ USA 82/018/00 004 20/04/1996 $ USA 82/018/00 003 20/04/1996 $ USA 82/018/00 023 20/04/1996 $ USA 83/012/00 012 20/04/1996 $ USA 82/018/00 032 20/04/1996 $ USA 82/018/00 034 25/04/1996 $ USA 82/018/00 019 25/04/1996 $ USA 83/012/00 007 01/05/1996 $ USA 83/012/00 014 01/05/1996 $ USA 82/018/00 029 10/05/1996 $ USA 82/018/00 001 13/05/1996 $ USA 82/018/00 008 15/05/1996 $ USA 82/018/00 014 20/05/1996 $ USA 82/018/00 024 30/05/1996 $ USA 82/018/00 015 08/06/1996 $ USA 82/018/00 035 10/06/1996 $ USA 82/018/00 005 10/06/1996 $ USA 83/012/00 008 15/06/1996 $ USA 82/018/00 025 20/06/1996 $ USA 83/012/00 018 20/06/1996 $ USA 82/018/00 009 25/06/1996 $ USA 82/018/00 030 25/06/1996 $ USA 83/012/00 003 30/06/1996 $ USA 83/012/00 015 05/07/1996 $ USA 83/012/00 017 08/07/1996 $ USA 82/018/00 010 10/07/1996 $ USA 82/018/00 002 13/07/1996 $ USA 82/018/00 006 15/07/1996 $ USA 82/018/00 016 15/07/1996 $ USA 83/012/00 009 15/07/1996 $ USA 82/018/00 020 18/07/1996 $ USA 82/018/00 026 20/07/1996 $ USA 82/018/00 011 20/07/1996 $ USA 83/012/00 004 27/07/1996 $ USA 83/012/00 013 03/08/1996 $ USA 83/012/00 001 05/08/1996 $ USA 82/018/00 021 14/08/1996 $ USA 83/012/00 010 22/08/1996 $ USA 82/018/00 017 25/08/1996 $ USA Tot. Gen. $ USA ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA ITALIA E YEMEN REP. ARABA-NORD (SANAA) (CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996) RATE DOVUTE AL MEDIOCREDITO CENTRALE NEL PERIODO 01/09/1996 30/06/1997 E NON PAGATE RELATIVE A CONVENZIONI FINANZIARIE CONSOLIDAMENTO N. 96/905/00 N. Credito N. Erog. Data scadenza Divisa 82/018/00 027 10/09/1996 $ USA 83/012/00 011 10/09/1996 $ USA 82/018/00 033 10/09/1996 $ USA 82/018/00 031 15/09/1996 $ USA 83/012/00 016 20/09/1996 $ USA 83/012/00 005 22/09/1996 $ USA 82/018/00 028 30/09/1996 $ USA 82/018/00 022 30/09/1996 $ USA 83/012/00 006 01/10/1996 $ USA 83/012/00 002 01/10/1996 $ USA 82/018/00 018 10/10/1996 $ USA 82/018/00 012 10/10/1996 $ USA 82/018/00 013 15/10/1996 $ USA 82/018/00 007 15/10/1996 $ USA 82/018/00 003 20/10/1996 $ USA 82/018/00 004 20/10/1996 $ USA 82/018/00 023 20/10/1996 $ USA 82/018/00 032 20/10/1996 $ USA 83/012/00 012 20/10/1996 $ USA 82/018/00 034 25/10/1996 $ USA 82/018/00 019 25/10/1996 $ USA 83/012/00 007 01/11/1996 $ USA 83/012/00 014 01/11/1996 $ USA 82/018/00 029 10/11/1996 $ USA 82/018/00 008 15/11/1996 $ USA 82/018/00 014 20/11/1996 $ USA 82/018/00 024 30/11/1996 $ USA 82/018/00 015 08/12/1996 $ USA 82/018/00 035 10/12/1996 $ USA 82/018/00 005 10/12/1996 $ USA 83/012/00 008 15/12/1996 $ USA 82/018/00 025 20/12/1996 $ USA 83/012/00 018 20/12/1996 $ USA 82/018/00 009 25/12/1996 $ USA 82/018/00 030 25/12/1996 $ USA 83/012/00 003 30/12/1996 $ USA 83/012/00 015 05/01/1997 $ USA 83/012/00 017 08/01/1997 $ USA 82/018/00 010 10/01/1997 $ USA 82/018/00 002 13/01/1997 $ USA 82/018/00 006 15/01/1997 $ USA 82/018/00 016 15/01/1997 $ USA 83/012/00 009 15/01/1997 $ USA 82/018/00 020 18/01/1997 $ USA 82/018/00 026 20/01/1997 $ USA 82/018/00 011 20/01/1997 $ USA 82/018/00 032 20/04/1997 $ USA 83/012/00 012 20/04/1997 $ USA 82/018/00 034 25/04/1997 $ USA 82/018/00 019 25/04/1997 $ USA 83/012/00 007 01/05/1997 $ USA 83/012/00 014 01/05/1997 $ USA 82/018/00 029 10/05/1997 $ USA 82/018/00 008 15/05/1997 $ USA 82/018/00 014 20/05/1997 $ USA 82/018/00 024 30/05/1997 $ USA 82/018/00 015 08/06/1997 $ USA 82/018/00 035 10/06/1997 $ USA 82/018/00 005 10/06/1997 $ USA 83/012/00 008 15/06/1997 $ USA 82/018/00 025 20/06/1997 $ USA 83/012/00 018 20/06/1997 $ USA 82/018/00 009 25/06/1997 $ USA 82/018/00 030 25/06/1997 $ USA 83/012/00 003 30/06/1997 $ USA Tot. Gen. $ USA ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA ITALIA E YEMEN REP. ARABA-NORD (SANAA) (CLUB DI PARIGI DEL 24/09/1996) RATE DOVUTE AL MEDIOCREDITO CENTRALE NEL PERIODO 01/09/1996 30/06/1997 E NON PAGATE RELATIVE A CONVENZIONI FINANZIARIE CONSOLIDAMENTO N. 96/905/00 N. Credito N. Erog. Data scadenza Divisa 83/012/00 004 27/01/1997 $ USA 83/012/00 013 03/02/1997 $ USA 83/012/00 001 05/02/1997 $ USA 82/018/00 021 14/02/1997 $ USA 83/012/00 010 22/02/1997 $ USA 82/018/00 017 25/02/1997 $ USA 82/018/00 027 10/03/1997 $ USA 83/012/00 011 10/03/1997 $ USA 82/018/00 033 10/03/1997 $ USA 82/018/00 031 15/03/1997 $ USA 83/012/00 016 20/03/1997 $ USA 83/012/00 005 22/03/1997 $ USA 82/018/00 028 30/03/1997 $ USA 82/018/00 022 30/03/1997 $ USA 83/012/00 006 01/04/1997 $ USA 83/012/00 002 01/04/1997 $ USA 82/018/00 018 10/04/1997 $ USA 82/018/00 012 10/04/1997 $ USA 82/018/00 013 15/04/1997 $ USA 82/018/00 007 15/04/1997 $ USA 82/018/00 004 20/04/1997 $ USA 82/018/00 003 20/04/1997 $ USA 82/018/00 023 20/04/1997 $ USA Capitale Interessi Totale 28.917,67 0,00 28.917,67 9.678,91 1.306,65 10.985,56 9.148,32 1.337,94 10.486,26 21.809,68 3.680,38 25.490,06 0,00 1.101,16 1.101,16 675,19 0,00 675,19 21.514,52 0,00 21.514,52 8.031,19 0,00 8.031,19 0,00 1.101,16 1.101,16 8.031,19 2.258,77 10.199,61 8.031,19 2.168,42 10.270,70 53.633,55 6.637,15 60.270,70 201,78 0,00 201,78 2.416,89 0,00 2.416,89 1.937,38 435,91 2.373,29 905,12 244,38 1.149,50 6.089,50 411,04 6.500,54 150.755,82 5.088,01 155.843,83 12.804,36 720,25 13.524,61 31.421,00 2.474,40 33.895,40 36.246,18 3.262,16 39.508,34 8.416,91 568,14 8.985,05 15.099,64 1.528,84 16.628,48 15.058,67 3.727,02 18.785,69 76.837,57 16.424,03 93.261,60 17.417,45 1.567,57 18.985,02 5.812,21 1.373,14 7.185,35 17.712,18 1.394,83 19.107,01 113.946,77 11.537,11 125.483,88 10.245,01 2.420,38 12.665,39 3.845,18 475,84 4.321,02 8.679,18 976,41 9.655,59 6.335,77 1.710,66 8.046,43 10.181,22 2.290,77 12.471,99 4.217,00 426,97 4.643,97 8.935,32 804,18 9.739,50 21.514,52 4.598,73 26.113,25 8.639,40 1.943,86 10.583,26 20.996,36 1.653,46 22.649,82 34.725,95 2.344,00 37.069,95 24.669,79 1.665,21 26.335,00 23.396,45 1.316,05 24.712,50 11.136,27 501,13 11.637,40 80.964,00 3.643,38 84.607,38 53.633,55 4.827,02 58.460,57 8.031,19 1.897,37 9.928,56 3.570,63 401,70 3.972,33 11.506,82 1.553,42 13.060,24 25.938,82 2.042,68 27.981,50 15.845,83 3.565,31 19.411,14 3.764,67 931,75 4.696,42 77.364,14 7.833,11 85.197,25 349.233,61 3.928,88 353.162,49 9.678,91 544,44 10.223,35 9.148,32 617,51 9.765,83 21.809,68 1.962,87 23.772,55 25.221,45 1.702,45 26.923,90 1.417,89 191,42 1.609,31 18.370,82 826,69 19.197,51 6.215,61 1.398,51 7.614,12 43.150,23 2.883,52 47.033,75 0,00 335,71 335,71 51.405,55 2.891,56 54.297,11 30.710,64 3.109,45 33.820,09 1.937,38 414,12 2.351,50 905,12 234,20 1.139,32 0,00 529,49 529,49 6.089,50 342,53 6.432,03 150.775,82 3.392,01 154.147,83 12.814,36 576,20 13.380,56 31.421,00 2.120,92 33.541,92 10.281,10 2.313,25 12.594,35 36.246,18 2.854,39 39.100,57 15.099,64 1.358,97 16.458,61 8.416,91 473,45 8.890,36 11.624,42 2.484,72 14.109,14 15.058,67 3.557,61 18.616,28 76.837,57 15.559,61 92.397,18 17.417,45 1.371,63 18.789,08 5.812,21 1.307,74 7.119,95 17.712,18 1.195,57 18.907,75 2.145.470,13 181.651,27 2.327.121,40 113.946,77 10.255,21 124.201,98 10.245,01 2.305,13 12.550,14 3.845,18 432,58 4.277,76 8.679,18 878,77 9.557,95 6.335,77 1.639,38 7.975,15 10.181,22 2.176,24 12.357,46 4.217,00 379,53 4.596,53 8.935,32 703,66 9.638,98 8.639,40 1.846,67 10.486,07 21.514,52 4.356,69 25.871,21 20.996,36 1.417,26 22.413,62 34.725,95 1.953,34 36.679,29 24.669,79 1.387,68 26.057,47 23.396,45 1.052,84 24.449,29 80.964,00 2.732,54 83.696,54 11.136,27 375,85 11.512,12 53.633,55 4.223,64 57.587,19 3.570,63 361,53 3.932,16 8.031,19 1.807,02 9.838,21 11.506,82 1.423,97 12.930,79 25.938,82 1.750,87 27.689,69 15.845,83 3.387,05 19.282,88 3.764,67 889,40 4.654,07 77.364,14 6.962,77 84.326,91 9.678,91 435,55 10.114,46 9.148,32 514,59 9.662,91 21.809,68 1.717,51 23.527,19 25.221,45 1.418,71 26.640,16 1.417,89 175,46 1.593,35 18.370,82 620,01 18.990,83 6.215,61 1.328,59 7.544,20 43.150,23 3.398,08 46.548,31 0,00 335,71 335,71 51.405,55 2.313,25 53.718,80 30.710,64 2.763,96 33.474,60 1.937,38 392,32 2.329,70 905,12 224,02 1.129,14 1.810,23 529,49 2.339,72 6.089,50 274,03 6.363,53 150.755,78 1.696,00 152.451,78 12.804,36 432,15 13.236,51 31.421,00 1.767,43 33.188,43 10.281,10 2.197,58 12.478,68 36.246,18 2.446,62 38.692,80 15.099,64 1.189,10 16.288,74 8.416,91 378,76 8.795,67 3.570,63 321,36 3.891,99 8.031,19 1.716,67 9.747,86 11.506,82 1.294,52 12.801,34 25.938,82 1.459,06 27.397,88 15.845,83 3.208,78 19.054,61 3.764,67 847,05 4.611,72 77.364,14 6.092,43 83.456,57 9.678,91 326,66 10.005,57 9.148,32 411,67 9.559,99 21.809,68 1.472,15 23.281,83 25.221,45 1.134,97 26.356,42 1.417,89 159,51 1.577,40 18.370,82 413,34 18.784,16 6.215,61 1.258,66 7.474,27 43.150,23 2.912,64 46.062,87 0,00 335,71 335,71 51.405,55 1.734,94 53.140,49 30.710,64 2.418,46 33.129,10 1.937,38 370,53 2.307,91 2.040.592,96 166.088,33 2.206.681,29 11.624,42 2.353,95 13.978,37 15.058,67 3.388,20 18.446,87 76.837,57 14.695,19 91.532,76 17.417,45 1.175,68 18.593,13 5.812,21 1.242,36 7.054,57 17.712,18 996,31 18.708,49 113.946,77 8.973,31 122.920,08 10.245,01 2.189,87 12.434,88 3.845,18 389,32 4.234,50 8.679,18 781,13 9.460,31 6.335,77 1.568,10 7.903,87 10.181,22 2.061,90 12.243,12 4.217,00 332,09 4.549,09 8.935,32 603,13 9.538,45 8.639,40 1.749,48 10.388,88 21.514,52 4.114,65 25.629,17 20.996,36 1.181,05 22.177,41 34.725,95 1.562,67 36.288,62 24.669,79 1.110,14 25.779,93 23.396,45 789,63 24.186,08 11.136,27 250,57 11.386,84 80.964,00 1.821,69 82.785,69 53.633,55 3.620,26 57.253,81 TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente fra i due paesi e sulla base del Processo Verbale firmato a Parigi il 24 settembre 1996 dai paesi partecipanti alla riunione del Club di Parigi, hanno concordato guanto segue: ARTICOLO I Il presente Accordo riguarda il riscadenzamento dei: (a) debiti commerciali e finanziari per il capitale e per gli interessi contrattuali concessi al Governo della Repubblica dello Yemen (qui di seguito definito "Governo") o del suo settore pubblico, o coperti da garanzia del "Governo" o del suo settore pubblico, dovuti al 31 agosto 1996, e non regolati, e dovuti nel periodo fra il 1 settembre 1996 ed il 30 giugno 1997 compresi, e non regolati, relativi a contratti e convenzioni finanziarie conclusi precedentemente al 1 gennaio 1993 - con scadenza originaria superiore ad un anno - coperti dalla garanzia assicurativa dello Stato Italiano prevista dalla legislazione italiana tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (qui di seguito definita "SACE"); (b) debiti per il capitale e per gli interessi contrattuali dovuti, nel periodo fra il 1 settembre 1993 ed il 31 agosto 1996 compresi, e non regolati, relativi al Prestito Governativo di cui alle convenzioni finanziarie fra il "Governo" ed il MEDIOCREDITO CENTRALE, concluse precedentemente al 1 gennaio 1993, dovuti al 31 agosto 1996 e non regolati. I debiti di cui sopra sono elencati agli Allegati al presente Accordo. Gli Allegati possono essere modificati con il consenso reciproco delle due Parti. ARTICOLO II I debiti di cui al precedente Articolo I (a) saranno versati - nella valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie - dal "Governo" alla "SACE" come segue: 1.2.1998 0,33% 1.8.1998 0,19% 1.2.1998 0,20% 1.8.1999 0,21% 1.2.2000 0,22% 1.8.2000 0,24% 1.2.2001 0,25% 1.8.2001 0,27% 1.2.2002 0,28% 1.8.2002 0,30% 1.2.2003 0,32% 1.8.2003 0,33% 1.2.2004 0,35% 1.8.2004 0,37% 1.2.2005 0,40% 1.8.2005 0,42% 1.2.2006 0,44% 1.8.2006 0,47% 1.2.2007 0,49% 1.8.2007 0,52% 1.2.2008 0,55% 1.8.2008 0,58% 1.2.2009 0,61% 1.8.2009 0,64% 1.2.2010 0,68% 1.8.2010 0,71% 1.2.2011 0,75% 1.8.2011 0,79% 1.2.2012 0,83% 1.8.2012 0,88% 1.2.2013 0,92% 1.8.2013 0,97% 1.2.2014 1,02% 1.8.2014 1,08% 1.2.2015 1,13% 1.8.2015 1,19% 1.2.2016 1,26% 1.8.2016 1,32% 1.2.2017 1,39% 1.8.2017 1,46% 1.2.2018 1,54% 1.8.2018 1,62% 1.2.2019 1,70% 1.8.2019 1,79% 1.2.2020 1,88% 1.8.2020 1,98% 1.2.2021 2,08% 1.8.2021 2,19% 1.2.2022 2,30% 1.8.2022 2,42% 1.2.2023 2,54% 1.8.2023 2,67% 1.2.2024 2,81% 1.8.2024 2,95% 1.2.2025 3,10% 1.8.2025 3,26% 1.2.2026 3,42% 1.8.2026 3,59% 1.2.2027 3,78% 1.8.2027 3,97% 1.2.2028 4,17% 1.8.2028 4,38% 1.2.2029 4,60% 1.8.2029 4,84% 1.2.2030 5,06% ARTICOLO III I debiti di cui al precedente Articolo I (b) saranno versati - nella valuta indicata nella convenzione finanziaria - dal "Governo" al MEDIOCREDITO CENTRALE come segue: 1.8.2013 0,53% 1.2.2014 0,56% 1.8.2014 0,59% 1.2.2015 0,62% 1.8.2015 0,65% 1.2.2016 0,68% 1.8.2016 0,71% 1.2.2017 0,75% 1.8.2017 0,79% 1.2.2018 0,83% 1.8.2018 0,87% 1.2.2019 0,91% 1.8.2019 0,96% 1.2.2020 1,00% 1.8.2020 1,05% 1.2.2021 1,11% 1.8.2021 1,16% 1.2.2022 1,22% 1.8.2022 1,28% 1.2.2023 1,34% 1.8.2023 1,41% 1.2.2024 1,48% 1.8.2024 1,56% 1.2.2025 1,63% 1.8.2025 1,72% 1.2.2026 1,80% 1.8.2026 1,89% 1.2.2027 1,99% 1.8.2027 2,08% 1.2.2028 2,19% 1.8.2028 2,30% 1.2.2029 2,41% 1.8.2029 2,53% 1.2.2030 2,66% 1.8.2030 2,79% 1.2.2031 2,93% 1.8.2031 3,08% 1.2.2032 3,23% 1.8.2032 3,40% 1.2.2033 3,57% 1.8.2033 3,74% 1.2.2034 3,93% 1.8.2034 4,13% 1.2.2035 4,33% 1.8.2035 4,55% 1.2.2036 4,78% 1.8.2036 5,02% 1.2.2037 5,26% ARTICOLO IV 1) Il "Governo" si impegna a corrispondere ed a versare alla SACE ed al MEDIOCREDITO CENTRALE gli interessi sui debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo, in conformita' con il successivo paragrafo 2). 2) Gli interessi matureranno dalla data di scadenza fino a completa estinzione dei debiti e saranno calcolati come segue: i) per i debiti di cui al precedente Articolo I, (a) al tasso dell'1,38% annuo per quanto riguarda i debiti denominati in dollari USA; ii) per i debiti di cui al precedente Articolo I, (b) al tasso del 2,25% annuo. 3) Detti interessi saranno corrisposti nella valuta indicata nei contratti o nelle convenzioni finanziarie in rate semestrali (1 febbraio - 1 agosto) ad iniziare dal 1 febbraio 1998. ARTICOLO V Il "Governo" si impegna a trasferire alla "SACE" al piu' presto ed in ogni caso non oltre 30 giorni dalla data della firma del presente Accordo tutti gli importi dovuti al 24 settembre 1996 non ancora corrisposti alla "SACE", relativi ai debiti che non figurano nel presente Accordo. Su tali importi saranno calcolati gli interessi di ritardato pagamento. ARTICOLO VI Nel caso in cui, per qualunque motivo, si dovessero verificare ritardi superiori ai 30 giorni nel pagamento degli importi dovuti in base ai precedenti Articoli II, III e IV, il "Governo" corrispondera' e versera' rispettivamente alla "SACE" ed al MEDIOCREDITO CENTRALE, tramite la Banca, gli interessi calcolati come segue: - per i debiti dovuti alla "SACE", al relativo tasso semestrale LIBOR rilevato alla data di scadenza, incrementato di un margine dello 0,50% annuo; - per i debiti dovuti al MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,75% annuo. ARTICOLO VII Tranne che per quanto da esso specificatamente disciplinato, il presente Accordo non pregiudica ne' i vincoli giuridici istituiti dal diritto comune, ne' gli impegni contrattuali stipulati dalle parti per le operazioni a cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I del presente Accordo. ARTICOLO VIII Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Sana'a il 12 novembre 1997 in due originali in lingua inglese. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELLO YEMEN (F.to: firma illeggibile) (F.to: firma illeggibile) 701. Tirana, 18 novembre 1997 Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone alla frontiera, con Protocollo esecutivo (Entrata in vigore: 1 agosto 1998) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE ALLA FRONTIERA il Governo della Repubblica Italiana ed Il Governo della Repubblica d'Albania di seguito denominate "Parti Contraenti" Animati dal desiderio di ampliare la cooperazione tra le due Parti Contraenti e di assicurare una migliore applicazione della normativa riguardante la circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previste dalla normativa vigente; Al fine di facilitare la riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, operando in uno spirito di collaborazione e sulla base della reciprocita'; Preoccupati di combattere l'immigrazione illegale, attraverso un accordo inteso a consolidare, anche nei suoi termini operativi, la collaborazione gia' in atto tra le competenti autorita' dei due Paesi; Animati dall'intenzione di confermare lo spirito di tolleranza e di solidarieta', anche nell'accoglienza, che ha sempre ispirato l'azione delle rispettive autorita' preposte al controllo dei movimenti delle persone tra i due paesi; Richiamandosi al rispetto delle Convenzioni internazionali in materia di protezione dei diritti dell'uomo ed in particolare di quelli del lavoratore migrante; Hanno convenuto quanto segue: I - RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI Articolo 1 1. Nel rispetto delle legislazioni nazionali e sulla base di quanto previsto dal presente Accordo e dall'annesso Protocollo, ciascuna Parte Contraente ammette nel proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente, tutte le persone che non soddisfano o non soddisfano piu' le condizioni di ingresso o di soggiorno applicabili nel territorio della Parte Contraente richiedente qualora sia accertato o presunto che detta persona sia cittadino della Parte Contraente richiesta. 2. I documenti presi in considerazione per l'accertamento della cittadinanza sono: il certificato di cittadinanza, gli atti di naturalizzazione, il passaporto, la carta d'identita', il libretto di navigazione marittima, anche se detti documenti sono scaduti. In mancanza di tali documenti, e qualora la cittadinanza dello Stato sia presunta, la riammissione viene regolata tra i Ministeri dell'Interno dei due Stati Contraenti. 3. La Parte Contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona presa in carico allontanata dal proprio territorio in conformita' al paragrafo 1 su richiesta dell'altra Parte Contraente, se controlli successivi dimostrino che questa non possedeva la cittadinanza della Parte Contraente richiesta al momento della sua uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente. II - RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI STATI TERZI Articolo 2 1. Ciascuna Parte Contraente ammette sul proprio territorio, a richiesta dell'altra Parte Contraente i cittadini di uno Stato terzo che non soddisfano o non soddisfano piu' le condizioni d'ingresso o di soggiorno applicabili sul territorio della Parte Contraente richiedente qualora venga accertato che tali cittadini sono entrati nel territorio di detta parte dopo aver soggiornato o dopo essere transitati attraverso il territorio della Parte Contraente richiesta. Articolo 3 1. La richiesta prevista dall'articolo 2 non si applica per: a) i cittadini di Stati terzi che hanno una frontiera comune con una delle Parti Contraenti. b) i cittadini di Stati terzi, ai quali, dopo la partenza dal territorio della Parte Contraente richiesta o dopo l'ingresso sul territorio della Parte Contraente richiedente, e' stato rilasciato da quest'ultima Parte Contraente un titolo di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi. c) i cittadini degli Stati terzi che soggiornano regolarmente da piu' di 6 mesi sul territorio della Parte Contraente richiedente. d) i cittadini degli Stati terzi ai quali la Parte Contraente richiedente ha riconosciuto sia lo status di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto di rifugiato, cosi' come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ovvero lo status di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi. e) i cittadini degli Stati terzi che sono stati espulsi per motivi d'ordine pubblico o di sicurezza nazionale dalla Parte Contraente richiesta verso il loro Paese d'origine o verso uno. Stato terzo. Articolo 4 La Parte Contraente richiedente riammette sul proprio territorio i cittadini degli Stati terzi che, a seguito di accertamenti svolti posteriormente alla ammissione da parte della Parte Contraente richiesta, non soddisfano le condizioni fissate all'articolo 2 al momento dell'uscita dal territorio della Parte Contraente richiedente. III - PROCEDURA DI RIAMMISSIONE DEI CITTADINI DEGLI STATI CONTRAENTI Articolo 5 Le procedure per l'esecuzione dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sono definite sulla base dell'annesso Protocollo al presente Accordo. Articolo 6 Sono a carico della Parte Contraente richiedente le spese di trasporto fino alla frontiera della Parte Contraente richiesta delle persone di cui e' stata disposta la riammissione. IV - AMMISSIONE IN TRANSITO DI CITTADINI DI STATI TERZI Articolo 7 1. Ciascuna delle Parti Contraenti autorizza, su richiesta dell'altra Parte Contraente, l'ingresso o il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi che sono sottoposti ad un provvedimento di allontanamento adottato dalla Parte Contraente richiedente. Il transito puo' effettuarsi per via terrestre o aerea. 2. La Parte Contraente richiedente e' responsabile del proseguimento del viaggio del cittadino di uno Stato Terzo verso il Paese di destinazione e riprende in carico la persona in questione se per qualsiasi ragione la misura di allontanamento non puo' essere eseguita. 3. La Parte Contraente richiedente garantisce alla Parte Contraente richiesta che il cittadino del Paese Terzo, del quale viene autorizzato il transito, e' in possesso di un titolo di viaggio per il Paese di destinazione. Articolo 8 La richiesta di autorizzazione al transito per allontanamento e' trasmessa direttamente dalle Autorita' della Parte Contraente Richiedente a quelle dell'altra Parte Contraente. I modi dell'applicazione del Capitolo IV verranno stabiliti nel Protocollo annesso al presente Accordo. Articolo 9 Il transito per allontanamento puo' essere rifiutato: - se per il cittadino di un Paese Terzo, nel Paese di destinazione, sono presenti ed attuali rischi di persecuzione a causa della propria razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un (certo) gruppo sociale o opinione politica. Articolo 10 Le spese di trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, cosi' come le spese per un eventuale ritorno, sono a carico della Parte Contraente richiedente. V - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 11 Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti Contraenti di ammissione o di riammissione di cittadini stranieri, conseguenti all'applicazione di altri accordi internazionali. Articolo 12 I Ministeri dell'Interno della Repubblica Italiana e della Repubblica d'Albania stabiliranno l'elenco dei posti di frontiera attraverso i quali viene permessa la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri. Essi stabiliranno inoltre l'elenco degli aeroporti che potranno essere utilizzati per il transito degli stranieri durante il loro viaggio verso i Paesi di destinazione. Articolo 13 Le controversie che potranno sorgere dall'applicazione e dall'interpretazione del presente Accordo verranno risolte per via diplomatica. Articolo 14 Le Parti Contraenti si consulteranno almeno una volta all'anno per esaminare lo stato di attuazione del presente Accordo e gli eventuali problemi che potrebbero insorgere al riguardo nonche' per formulare proposte in merito. Articolo 15 Le Parti Contraenti determineranno di comune intesa le modifiche da apportare al presente Accordo. Articolo 16 Il presente Accordo, completo del Protocollo esecutivo tra i Ministeri degli Interni dei due paesi, come stabilito dall'articolo 5, entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure nazionali di approvazione. Fermo restando quanto disposto dalle legislazioni nazionali, le nuove procedure e modalita' previste dal presente Accordo e dal Protocollo annesso, si applicheranno a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo nei confronti dei cittadini degli Stati Contraenti che entreranno successivamente nei rispettivi territori. Il presente Accordo potra' essere denunciato, per via diplomatica, con un preavviso di novanta giorni. Fatto a Tirana, il diciotto novembre 1997, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica d'Albania Piero FASSINO Maqo LAKRORI Sottosegretario di Stato Segretario di Stato Per gli Affari Esteri per l'Integrazione Euroatlantica PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL'ACCORDO fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone alla frontiera. Il Ministero dell'interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Interno della Repubblica d'Albania, in base all'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania sulla riammissione delle persone che si trovano in situazione irregolare, ed in particolare di quanto previsto al Capo III - Procedure di riammissione (art. 5), al Capo IV - Ammissione in transito (articolo 8) e, infine, al Capo V - Disposizioni generali (articoli 12 e 14) del suddetto accordo, hanno convenuto quanto segue: PROCEDURE DI RIAMMISSIONE DI CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI (Capo III dell'Accordo) A) Le procedure di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 1 (riammissione dei cittadini degli Stati contraenti) sono cosi' stabilite: 1. La consegna e la riammissione delle persone aventi la cittadinanza dell'altra Parte Contraente viene effettuata immediatamente mediante contatto diretto tra gli Uffici di Polizia di Frontiera appresso indicati allorche' le suddette persone, in possesso dei documenti che accertano la cittadinanza della Parte Contraente richiesta di cui al punto 3, sono rintracciate al momento di fare ingresso illegale nel territorio della Parte Contraente richiedente. La Parte Contraente richiedente provvedera' ad inoltrare specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta. 2. Qualora le suddette persone, in possesso dei documenti di cui al punto 3, siano gia' presenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, la Parte Contraente richiesta e' obbligata a riammettere tali persone entro 48 ore dalla ricezione della domanda di riammissione. Trascorse 48 ore senza che sia pervenuta una risposta, la Parte Contraente richiedente provvedera' all'immediato rinvio di dette persone nel territorio della Parte Contraente richiesta. La Parte Contraente richiedente provvedera' ad inoltrare specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta. 3. I documenti che accertano la cittadinanza di tali persone sono i seguenti. per la cittadinanza italiana: - carta d'identita'; - passaporti diplomatici, di servizio ed ordinari; - tessera di riconoscimento dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e dei loro familiari (Modello AT e BT). - certificato per minori di anni 15 munito di fotografia convalidato dagli organi di polizia; - documenti professionali internazionalmente riconosciuti. per la cittadinanza albanese: - carta d'identita'; - passaporti diplomatici, di servizio ed ordinari validi; - certificato di nascita munito di fotografia; - libretto militare; - documenti professionali internazionalmente riconosciuti. 4. Le Autorita' competenti per la riammissione delle persone di cui ai punti 1 e 2 sono: per la Repubblica Italiana: - Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Polizia di Frontiera Tel. 0039/6/46525367 Fax 0039/6/4883953. per la Repubblica d'Albania: - Ministero dell'Interno; - Comando della Polizia di Frontiera. B) Le procedure di esecuzione di cui all'articolo 1, comma 2, (riammissione dei cittadini di cui si presume la cittadinanza di uno dei due Stati contraenti) sono cosi' stabilite: 1. Nel caso in cui le persone di cui si richiede la riammissione siano sprovviste di documentazione, la prova della cittadinanza e' desunta attraverso la presentazione dei seguenti elementi di prova nella misura in cui creino la convinzione della cittadinanza stessa: a. una dichiarazione scritta dalla persona interessata; b. fotografia della persona; c. cartella fotosegnaletica; d. documenti non piu' validi o scaduti; e. altri documenti regolari oltre quelli indicati al punto 3 della lettera A); f. altre eventuali prove. 2. La consegna e la riammissione delle persone aventi la presunta cittadinanza dell'altra Parte Contraente viene effettuata immediatamente mediante contatto diretto tra gli Uffici di Polizia di Frontiera appresso indicati allorche' le suddette persone, in possesso dei documenti di cui al punto 1, sono rintracciate al momento di fare ingresso illegale nel territorio della Parte Contraente richiedente. La Parte Contraente richiedente provvedera' ad inoltrare specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta. 3. Qualora le suddette persone, la cui cittadinanza e' presunta secondo i documenti di cui al punto 1, sono presenti nel territorio della Parte Contraente richiedente, la Parte Contraente richiesta e' obbligata a riammettere tali persone entro 7 giorni dalla ricezione della domanda di riammissione. Trascorsi 7 giorni senza che sia pervenuta una risposta, la Parte Contraente richiedente provvedera' all'immediato rinvio di dette persone nel territorio della Parte Contraente richiesta. La Parte Contraente richiedente provvedera' ad inoltrare specifica domanda, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo, alla Parte Contraente richiesta. Se entro 15 giorni dalla consegna delle persone, a seguito di esame della documentazione dalla Parte Contraente richiesta, risulta che le persone di cui e' stata chiesta la riammissione non sono cittadini di detta Parte, le persone stesse vengono riconsegnate, ai sensi dell'articolo 1 comma 3, alla Parte Contraente richiedente, su cui graveranno le relative spese. Le Autorita' competenti per la riammissione delle persone delle quali sia presunta la cittadinanza di una delle Parti contraenti devono: per la Repubblica Italiana: - Direzione Centrale per gli Affari Generali - Servizio Stranieri Tel. 0039 6 46539616 - 4653 9625 Fax 0039 6 47887531 - 47887529. per la Repubblica d'Albania: - il Ministero dell'Interno - il Comando della Polizia di Frontiera. C) La consegna e la riammissione delle persone aventi la cittadinanza, vera o presunta, puo' aver luogo presso uno dei valichi indicati al successivo Capo V della presente intesa. D) Le procedure di riammissione di cui all'articolo 2 (riammissione dei cittadini di Stati terzi) sono cosi' stabilite: 1. La consegna e la riammissione dei cittadini di Stati terzi viene effettuata immediatamente mediante contatto diretto tra gli Uffici di Polizia di Frontiera appresso indicati, allorche' le suddette persone, munite di documenti in corso di validita' sui quali e' apposto un timbro di ingresso da parte delle competenti autorita' di Polizia di Frontiera della Parte Contraente richiesta o siano in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validita' rilasciato da tale Stato, sono rintracciati al momento di fare ingresso illegale nel territorio della Parte Contraente richiedente. La Parte Contraente richiedente provvedera' ad inoltrare una specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta. Qualora si accerti che le suddette persone, a seguito di successiva verifica, non risultino essere partiti dal territorio della Parte Contraente richiesta, quest'ultima provvedera' a riconsegnare tali persone alla Parte Contraente richiedente. In tal caso le spese di trasporto saranno a carico di tale Parte. 2. La consegna e la riammissione dei cittadini degli Stati terzi in situazione irregolare nel territorio della Parte Contraente richiedente avviene, di norma, quando sono in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validita' rilasciato dalla Parte Contraente richiesta, o di un visto d'ingresso in corso di validita' o di un timbro d'ingresso. A seguito di conforme richiesta della Parte Contraente richiedente, contenente i dati anagrafici delle persone nonche' l'ultima residenza conosciuta nel Paese di destinazione, la Parte Contraente richiedente provvedera' a riammettere tali persone entro 8 giorni dalla ricezione della domanda di riammissione. Trascorsi 8 giorni senza che la Parte Contraente richiesta abbia fornito risposta, la Parte Contraente richiedente provvedera' a rinviare le suddette persone nel territorio della Parte Contraente richiesta. La Parte Contraente richiedente provvedera' ad inoltrare una specifica comunicazione, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo di dette persone, alla Parte Contraente richiesta. Qualora si accerti che le suddette persone, a seguito di successive verifiche, non risultino essere partite dal territorio della Parte Contraente richiesta, quest'ultima provvedera' a riconsegnare tali persone alla Parte Contraente richiedente. In tal caso le spese di trasporto sono a carico di tale Parte. 3. La riammissione non si applica allorche' la Parte Contraente richiedente abbia precedentemente rilasciato un permesso di soggiorno o un visto d'ingresso a tali persone. 4. La consegna e la riammissione delle persone aventi la cittadinanza di un Paese terzo puo' aver luogo presso ciascuno dei valichi di frontiera indicati al successivo Capo V della presente intesa. AMMISSIONE IN TRANSITO DI CITTADINI DI STATI TERZI (Capo IV) Le procedure di esecuzione di cui all'articolo 7 (autorizzazione all'ingresso e al transito di cittadini di Stati terzi) sono cosi' stabilite: 1. L'ammissione di transito ai cittadini di Stati terzi viene di norma effettuata previo inoltro di specifica domanda (Allegato 1) alle competenti Autorita' nazionali che sono: a) per la Repubblica Italiana: - Ministero dell'Interno - Direzione Centrale della Polizia di Frontiera - Tel.0039646525367 Fax 0039 6 4883953. b) per la Repubblica d'Albania: - Ministero dell'Interno - Direzione della Polizia di Frontiera. La Parte Contraente richiedente provvedera' ad inoltrare alla Parte Contraente richiesta una specifica domanda, indicando i dati anagrafici, la data e l'ora di arrivo della persona di cui si domanda l'ammissione in transito, specificando se tale persona e' scortata da personale di polizia e se comunque risulti pericolosa. 2. L'ammissione in transito di cittadini di Stati terzi puo' aver luogo presso ciascuno dei valichi di frontiera indicati al successivo Capo V della presente intesa. DISPOSIZIONI GENERALI (Capo V) Lista dei valichi di frontiera utilizzabili per la riammissione o l'ammissione in transito delle persone (cittadini delle Parti contraenti o di Stati terzi). a) Valichi di frontiera in territorio italiano: 1. Marittimi: Bari Tel. 0039 80 5214116 Fax 0039 80 5316188 Brindisi Tel. 0030 831 590212 Fax 0039 831 418075 2. Aerei: Bari Tel. 0039 80 5316188 Fax 0039 80 5316188 Roma Fiumicino Tel. 0039 6 65610410 Fax 0039 6 65610483. b) Valichi di frontiera in territorio albanese: 1. Marittimi: Durazzo Tel. Fax Valona Tel. Fax 2. Aerei: Tirana Rinas Tel. Fax Gli esperti delle due Parti contraenti stabiliranno, di regola, un incontro per la verifica dello stato di attuazione dell'Accordo di riammissione almeno una volta all'anno, concordando di volta in volta la data dello stesso. Fatto a Tirana, il 18 novembre 1997, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica d'Albania Piero FASSINO Maqo LAKRORI Sottosegretario di Stato Segretario di Stato Per gli Affari Esteri per l'Integrazione Euroatlantica 702. Tirana, 18 novembre 1997 Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania per l'occupazione di lavoratori stagionali, con Protocollo (Entrata in vigore: 1 settembre 1998) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA PER L'OCCUPAZIONE DI LAVORATORI STAGIONALI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, qui di seguito denominate "Parti Contraenti", mosse dalla volonta' di rafforzare i legami esistenti tra i due Paesi e allo scopo di favorire flussi regolari di lavoratori stagionali, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Nei casi di scarsita' di manodopera per soddisfare i bisogni di carattere stagionale del mercato interno del lavoro, le Parti Contraenti, tramite le loro competenti Autorita', mettono in atto le procedure idonee a rendere possibile l'occupazione di lavoratori dell'altra Parte Contraente. ARTICOLO 2 Le Parti Contraenti si impegnano a comunicare, tramite le proprie Rappresentanze diplomatiche, i rispettivi fabbisogni di lavoro stagionale che possono essere soddisfatti dai cittadini dell'altra Parte Contraente, indicando le qualifiche professionali, il settore produttivo e la durata dell'occupazione che non puo' essere superiore a sei mesi. ARTICOLO 3 L'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro avviene con le modalita' previste nel Protocollo allegato al presente Accordo. ARTICOLO 4 Ai lavoratori che entrano nel territorio di una Parte Contraente in base a quanto disposto dal precedente articolo 3 vengono rilasciati dalle Autorita' competenti le autorizzazioni riguardanti il soggiorno e il lavoro per la durata prevista e comunque non superiore a sei mesi. L'ingresso dei lavoratori avviene in conformita' alla legislazione vigente nel territorio delle Parti Contraenti. ARTICOLO 5 Entro cinque giorni dalla scadenza del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro il lavoratore stagionale deve lasciare il territorio della Parte Contraente ove ha svolto l'attivita' lavorativa a carattere stagionale. ARTICOLO 6 I provvedimenti di espulsione nei confronti del lavoratore stagionale di una Parte Contraente disposti sulla base della legislazione vigente, sono notificati alle Autorita' diplomatico-consolari dell'altra Parte Contraente interessata. ARTICOLO 7 I lavoratori stagionali occupati in ottemperanza a quanto disposto dal presente Accordo possono trasferire nei Paesi d'origine i loro guadagni. ARTICOLO 8 I lavoratori stagionali non hanno diritto al ricongiungimento familiare. ARTICOLO 9 I contributi previdenziali versati dai datori di lavoro per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti sono trasferiti, a richiesta dei lavoratori stagionali interessati, presso gli enti previdenziali del Paese di appartenenza. I predetti enti sono tenuti ad utilizzarli per prestazioni previdenziali analoghe a quelle per le quali i contributi sono stati i versati. ARTICOLO 10 Per l'applicazione del presente Accordo, gli esperti delle due Parti Contraenti possono incontrarsi a richiesta di una delle due Parti. ARTICOLO 11 Le disposizioni applicative del presente Accordo sono contenute nel Protocollo allegato che ne e' parte integrante. ARTICOLO 12 Il presente Accordo ha la durata di due anni e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo denuncia notificata all'altra Parte tre mesi prima della sua scadenza. ARTICOLO 13 Il presente Accordo, completo del Protocollo che ne e' parte integrante, entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste a tale scopo. Fatto a Tirana, il 18 novembre 1997, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica d'Albania Piero FASSINO Maqo LAKRORI Sottosegretario di Stato Segretario di Stato Per gli Affari Esteri per l'Integrazione Euroatlantica PROTOCOLLO PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER L'OCCUPAZIONE IN ITALIA DI LAVORATORI STAGIONALI ALBANESI Le procedure previste nel presente Protocollo regolano l'occupazione in Italia di lavoratori stagionali albanesi in conformita' alle leggi in vigore sull'ingresso per motivi di lavoro di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea. ARTICOLO 1 I datori di lavoro che intendono occupare in Italia lavoratori stagionali residenti nella Repubblica di Albania presentano agli Uffici provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione del Ministero del Lavoro italiano richieste di assunzione nominative ovvero numeriche redatte a norma di legge. ARTICOLO 2 Nel caso di richiesta nominativa di assunzione, il datore di lavoro, ottenuta l'autorizzazione al lavoro dall'Ufficio del Ministero del Lavoro e il nulla osta della Questura competente per territorio, provvede a trasmetterla al lavoratore interessato ai fini del successivo rilascio del visto d'ingresso da parte dell'Autorita' diplomatico-consolare italiana in Albania. Detta Autorita' informa il Ministero del Lavoro albanese del rilascio dei visti d'ingresso ai lavoratori, periodicamente o, ove ritenuto opportuno, in casi specifici. ARTICOLO 3 Nel caso di richieste numeriche di assunzione, gli Uffici provinciali del Ministero del Lavoro italiano, esperito inutilmente l'accertamento di indisponibilita', trasmettono le richieste alla competente Autorita' del lavoro albanese. Quest'ultima provvede a selezionare i lavoratori disponibili e, ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro, ne invia l'elenco agli Uffici del lavoro interessati e alle competenti Questure, indicando, per ciascun lavoratore, dati anagrafici, settore produttivo, qualifica e precedenti lavorativi in Italia. Nella indicazione dei lavoratori da assumere gli Uffici provinciali danno precedenza ai lavoratori che sono stati gia' occupati in Italia in lavori stagionali. ARTICOLO 4 Entro otto giorni dall'ingresso in Italia, i lavoratori in possesso dell'autorizzazione al lavoro devono perfezionare presso i competenti organi del Ministero del Lavoro e presso le Questure le pratiche relative al rilascio del libretto di lavoro e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Il permesso di soggiorno ha la durata del contratto di lavoro ovvero superiore nel caso in cui apposite convenzioni, stipulate dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro con le commissioni regionali per l'impiego, prevedano la partecipazione ad attivita' di formazione professionale. Il permesso di soggiorno non puo' essere comunque superiore a sei mesi. L'autorizzazione al lavoro e' valida per il dipendente e per il posto in essa indicati. ARTICOLO 5 Dopo l'ingresso in Italia, il lavoratore puo' essere sottoposto ad esami medici previsti dalla normativa italiana. ARTICOLO 6 Le spese per l'ingresso e il rientro dei lavoratori stagionali sono a loro carico. ARTICOLO 7 Durante il soggiorno regolare in Italia i lavoratori stagionali albanesi hanno parita' di diritti con i lavoratori italiani in conformita' alla legislazione vigente nel predetto Paese. ARTICOLO 8 Entro cinque giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il dipendente deve lasciare il territorio italiano e far apporre sul proprio passaporto l'apposito timbro di uscita, previa consegna del permesso di soggiorno agli organi di polizia di frontiera italiana e del libretto di lavoro al datore di lavoro che lo restituira' all'Ispettorato del lavoro competente. ARTICOLO 9 I lavoratori che non rispettano le disposizioni dell'Accordo e del Protocollo non possono accedere ad altra occupazione in Italia. ARTICOLO 10 Questo Protocollo e' parte integrante dell'Accordo ed entrera' in vigore lo stesso giorno dell'Accordo, alle condizioni e per la durata in cui sara' in vigore l'Accordo. ARTICOLO 11 Per quanto non regolato dall'Accordo si fa riferimento alla legislazione italiana in materia di ingresso, impiego e soggiorno di lavoratori di Paesi non appartenenti all'Unione Europea ed alle disposizioni di attuazione impartite dalle competenti Autorita' italiane. ARTICOLO 12 Le disposizioni del presente Protocollo si applicano anche all'impiego di lavoratori stagionali italiani in Albania. Fatto a Tirana, il 18 novembre 1997, in due originali ciascuno nelle lingue italiana e albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica d'Albania Piero FASSINO Maqo LAKRORI Sottosegretario di Stato Segretario di Stato Per gli Affari Esteri per l'Integrazione Euroatlantica 703. Tirana, 18 dicembre 1997 Protocollo d'Intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Albania per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-99 (Entrata in vigore: 30 giugno 1998) PROTOCOLLO D'INTESA fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-99. Al fine di migliorare la collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Albania, il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, in seguito denominati "le Parti" hanno deciso di stipulare il presente Protocollo sulla Cooperazione Tecnica. ARTICOLO 1 Le Parti convengono che la Repubblica Italiana sosterra' i progetti fra le organizzazioni italiane senza fini di lucro ed i partner albanesi attraverso la concessione di un congruo contributo sul conto complessivo dei progetti stessi. ARTICOLO 2 I progetti saranno concentrati sull'assistenza tecnica, comprese le attivita' di formazione e gli studi di prefattibilita' e fattibilita' nelle seguenti aree: - promozione delle piccole e medie imprese; - privatizzazione delle imprese, loro conversione e ristrutturazione (produzione, commercio estero e finanziamento), formazione e addestramento della manodopera con particolare attenzione al suo impiego in imprese miste e nelle piccole e medie imprese; - agricoltura, produzione e distribuzione degli alimenti; - edilizia e infrastrutture urbane; - servizi sociali, protezione dell'ambiente, produzione sicura d'energia; - telecomunicazioni e trasporti; - cultura, informazione, educazione e ricerca; - scienza e tecnologia. ARTICOLO 3 Il Governo della Repubblica d'Albania sottoporra', tramite l'Ambasciata Italiana a Tirana o, qualora piu' agevole, tramite l'Ambasciata della Repubblica d'Albania a Roma, le proposte dei progetti alle Autorita' italiane, nei settori sopracitati, per una loro valutazione tecnica e l'eventuale ammissione al finanziamento. Le proposte dovranno essere dettagliate e definire chiaramente gli obiettivi da raggiungere, i tempi necessari alla loro realizzazione ed i relativi costi. ARTICOLO 4 Il Governo della Repubblica d'Albania s'impegna a dare priorita', nelle sue richieste di finanziamento ad organismi bilaterali o multilaterali, ai progetti per la cui fattibilita' o assistenza tecnica sia stato concesso un contributo finanziario dalle Autorita' italiane ARTICOLO 5 Le proposte dei progetti che non ricadano nei settori previsti dalla presente intesa potranno essere considerate dalle Autorita' italiane solo su esplicita richiesta del Governo della Repubblica d'Albania che dovra' essere fatta pervenire tramite i canali diplomatici. Le sopracitate proposte dovranno corrispondere agli indirizzi generali della politica di cooperazione italiana. ARTICOLO 6 Al fine di assicurare la migliore efficacia dei progetti e per evitare che le proposte si sovrappongano con progetti presentati da altri donatori, la Parte albanese designa come unica Autorita' di riferimento per l'esame dei progetti e la loro negoziazione il Ministero dello Sviluppo e della Cooperazione Economica. ARTICOLO 7 L'eventuale contenzioso sull'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo dovra' essere risolto attraverso un negoziato tra le Parti. ARTICOLO 8 Il presente Protocollo entrera' in vigore il giorno in cui le Parti avranno comunicato, tramite uno scambio di note verbali, di aver osservato i necessari adempimenti interni previsti. L'eventuale interruzione del presente Protocollo non pregiudichera' l'esecuzione dei progetti gia' avviati o sottoscritti sulla base del Protocollo stesso. A conferma di cio' i Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo d'intesa. Fatto a Tirana il 18 dicembre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA D'ALBANIA Lamberto DINI Ermelinda MEKSI Ministro degli Affari Esteri Ministro di Stato per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica 704. L'Avana, 23 dicembre 1997 Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba in materia di cooperazione turistica (Entrata in vigore: 5 maggio 1998) ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Cuba (di seguito denominati le "Parti Contraenti") RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie, sia per una maggiore conoscenza e comprensione fra i due popoli, sia per l'intensificazione degli scambi fra essi sotto il profilo dei valori culturali, ideali e delle esperienze; CONVINTI della necessita' di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo, tenuto conto delle rispettive potenzialita'; CONSIDERANDO la volonta' delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali anche in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole; Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli. ARTICOLO II Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico ed incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore. ARTICOLO III Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile: a) la realizzazione di missioni in materia di promozione e di animazione turistica al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilita' di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo; b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico; c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza turistica (il cui personale sara' assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno); d) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici e degli ecosistemi; e) la cooperazione in materia di legislazione turistica. ARTICOLO IV Le due Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed analizzeranno, con le Amministrazioni nazionali competenti la possibilita' di concessione di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore. ARTICOLO V Le due Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate cosi' come sui risultati delle loro applicazioni. ARTICOLO VI Le due Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati conseguiti in questo campo. ARTICOLO VII Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti si consulteranno per promuovere riunioni bilaterali. ARTICOLO VIII I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica. Il presente Accordo avra' la durata di cinque anni e sara' prorogato tacitamente di anno in anno salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza. La denuncia dell'Accordo non influira' sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validita' dell'Accordo stesso, a meno che le Parti non concordino il contrario. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a l'Avana il giorno 23 del mese di dicembre dell'anno 1997 in due originali nelle lingue italiana e spagnola, i due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarra' il testo in lingua italiana. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DI CUBA 705. New Delhi, 6 gennaio 1998 Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica indiana e il Governo della Repubblica italiana per lo sviluppo delle piccole e medie imprese (Entrata in vigore: 6 gennaio 1998) ----> vedere testo in lingua da pag. 141 a pag. 144 <---- MEMORANDUM D'INTESA fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Indiana: Consapevoli della stretta analogia esistente fra il tessuto industriale italiano e quello indiano, dovuta, in particolare, alla presenza di un ingente numero di Piccole e Medie Imprese (PMI) ed alla loro tendenza ad organizzarsi in distretti caratterizzati da una specializzazione settoriale; Riconoscendo la validita' del modello di sviluppo industriale basato sulle PMI e l'importanza dei relativi distretti nel contesto della promozione dello sviluppo globale delle PMI, che favoriscono peraltro lo sviluppo industriale globale dei due paesi, assicurando una crescita regionale equilibrata e la creazione di posti di lavoro all'interno dell'economia nazionale; Riconoscendo altresi' che tale ampia presenza delle PMI nei due paesi puo' favorire in essi lo sviluppo della cooperazione industriale fra i distretti, dando altresi' vita a forme originali di cooperazione industriale; Prendendo atto delle dichiarazioni di illustri economisti ed istituzioni internazionali al riguardo, quali l'OCSE, l'UNCTAD e l'UNIDO, nonche' dei programmi di assistenza della Banca Mondiale e dell'UNIDO, volti a promuovere lo sviluppo dei distretti industriali nelle economie emergenti, ed in particolare in India; Riconoscendo altresi' che lo sviluppo delle PMI dipende dalla loro modernizzazione e dalla loro capacita' di affermare la propria presenza sui mercati internazionali e che la cooperazione fra PMI puo' essere un utile mezzo tramite cui promuovere azioni comuni nei settori del commercio, degli investimenti e della tecnologia; Riconoscendo la necessita' di modernizzare e riqualificare le PMI indiane, allacciando rapporti di cooperazione con le PMI italiane in settori di interesse comune; Riconoscendo il ruolo che dovranno svolgere le associazioni e le altre istituzioni industriali dei due paesi, al fine di realizzare l'obiettivo di promuovere la cooperazione fra PMI dei due paesi; Riconoscendo inoltre che la cooperazione fra PMI italiane e indiane e fra universita' ed istituti di ricerca favorirebbe altresi' la creazione di nuove imprese, in particolare in settori innovativi, quali l'informatica, le biotecnologie e l'energia rinnovabile; Prendendo atto, in tale contesto, dell'offerta avanzata dal Governo italiano di un programma di cooperazione per lo sviluppo delle PMI indiane, finanziato dal Ministero degli Affari Esteri italiano, avvalendosi dell'assistenza tecnica dell'UNIDO, quale parte di tale programma. Hanno stipulato il presente Memorandum d'Intesa. ARTICOLO I Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Indiana collaboreranno per sviluppare il settore delle PMI in Italia ed in India in maniera reciprocamente vantaggiosa, onde promuovere il commercio, gli investimenti e le transazioni tecnologiche fra i due paesi. ARTICOLO II Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Indiana rivolgono un appello alle universita', agli istituti di ricerca ed alle associazioni delle PMI dei due paesi, affinche' amplino la loro cooperazione per promuovere la collaborazione fra le PMI italiane e indiane. ARTICOLO III La cooperazione nel settore delle PMI comprendera', fra l'altro, gli elementi seguenti: a) scambio di idee sulle politiche per lo sviluppo delle PMI; b) promozione della riqualificazione e della modernizzazione tecnologica delle PMI in India; c) promozione di azioni comuni fra i distretti delle PMI dei due paesi in settori di interesse reciproco; d) identificazione delle potenziali opportunita' e delle relative tecnologie che presentano vantaggi per le PMI dei due paesi; e) organizzazione di laboratori, seminari ed altre attivita' per divulgare le informazioni relative al commercio, agli investimenti ed alla tecnologia, a vantaggio reciproco delle PMI italiane e indiane; f) promozione della cooperazione fra universita' ed istituti di ricerca nei due paesi, al fine di incentivare rapporti di interesse reciproco fra le PMI italiane e indiane; g) cooperazione nella formazione dello sviluppo e della gestione imprenditoriale e riqualificazione professionale delle PMI dei due paesi; h) rafforzamento delle istituzioni per promuovere le PMI in maniera reciprocamente vantaggiosa; i) iniziative congiunte volte a promuovere le PMI in paesi terzi. ARTICOLO IV Il Governo italiano conferma la sua disponibilita' a valutare, di concerto con il Governo indiano, l'impatto del programma di cooperazione per lo sviluppo delle PMI indiane, con l'assistenza del Governo italiano, ed a prendere in considerazione la possibilita' di fornire ulteriore assistenza finanziaria a tal fine. ARTICOLO V Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data della firma e restera' in vigore fino a quando una delle Parti non comunichera' all'altra per iscritto, con sei mesi di anticipo, l'intenzione di sospenderlo. Fatto a Nuova Delhi il 6 gennaio 1998. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Indiana Gaetano ZUCCONI ASHOK PARTHASARATHI Ambasciatore d'Italia Segretario, Dipartimento delle PMI e delle Industrie Agrorurali del Ministero dell'Industria 706. Roma, 10 febbraio 1998 Protocollo d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione Russa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-99 (Entrata in vigore: 7 maggio 1998) PROTOCOLLO D'INTESA fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa per la cooperazione tecnica bilaterale negli anni 1998-99. Il Governo della Repubblica. Italiana ed il Governo della Federazione Russa, qui di seguito denominati le Parti, al fine di sviluppare la collaborazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa hanno raggiunto una reciproca intesa su quanto segue: ARTICOLO 1 La Parte italiana sosterra' progetti di cooperazione tecnica concordati fra Organizzazioni italiane senza fini' di lucro e Partners russi attraverso la concessione di un congruo contributo sul costo complessivo dei progetti stessi. ARTICOLO 2 I progetti di cui all'art. 1 si rivolgeranno alle attivita' di formazione professionale in campo manageriale, all'assistenza tecnica e agli studi di prefattibilita' e fattibilita' nelle seguenti aree: - privatizzazione delle imprese, loro conversione e ristrutturazione; "management" d'impresa (produzione, commercio estero e finanziamento); formazione e addestramento manageriale, con particolare attenzione alle imprese miste e alle piccole e medie imprese; - promozione delle piccole e medie imprese; - agricoltura, produzione e distribuzione degli alimenti; - edilizia e infrastrutture urbane; - sanita', protezione dell'ambiente, produzione d'energia; - telecomunicazioni e trasporti; - cultura, informazione, educazione e ricerca; - scienza e tecnologia. ARTICOLO 3 La Parte russa sottoporra' alla Parte italiana tramite l'Ambasciata della Repubblica italiana nella Federazione Russa o, qualora piu' agevole, tramite l'Ambasciata della Federazione Russa nella Repubblica Italiana le proposte dei progetti di cui all'art. 2 al fine di consentire una loro valutazione tecnica e l'eventuale ammissione al finanziamento. Le proposte dovranno essere dettagliate e definire chiaramente gli obiettivi da raggiungere, i tempi necessari alla loro realizzazione ed i costi dei progetti. ARTICOLO 4 La Parte russa s'impegna a dare priorita', nelle sue richieste di finanziamento ad organismi bilaterali o multilaterali, ai progetti per la cui fattibilita' e/o assistenza tecnica sia stato concesso un contributo finanziario dalla Parte italiana. ARTICOLO 5 Le proposte di progetti, giudicati particolarmente importanti, che non ricadono nei settori previsti dal presente Protocollo, potranno essere considerate dalla Parte italiana solo su proposta della Parte russa, che dovra' essere fatta pervenire tramite le vie diplomatiche. Le sopracitate proposte dovranno corrispondere agli indirizzi generali della politica di cooperazione della Repubblica Italiana. ARTICOLO 6 Al fine di assicurare la migliore efficacia dei progetti e per evitare che le proposte si sovrappongano con progetti finanziati da altri donatori, la Parte russa designa come unica Autorita' di riferimento per l'esame e l'inoltro dei progetti il Ministero dell'Economia della Federazione Russa. ARTICOLO 7 L'eventuale contenzioso sull'interpretazione e l'applicazione del presente Protocollo dovra' essere risolto attraverso il negoziato tra le Parti. ARTICOLO 8 Il presente Protocollo entrera' in vigore il giorno in cui le Parti avranno notificato, tramite uno scambio di note verbali, l'adempimento delle procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Fatto a Roma, il giorno 10 del mese di febbraio 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi egualmente facenti fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica della Federazione Russa 707. Roma, 21 aprile 1998 Minuta tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan (Entrata in vigore: 21 aprile 1998) Minute tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan Nel corso dei colloqui tenutisi durante la visita in Italia del Primo Ministro Pakistano Nawaz Sharif e' stata ribadita da parte italiana l'offerta al Pakistan di un credito di aiuto ad alto contenuto concessionale fino al valore massimo di trenta miliardi di lire italiane. Entrambe le parti hanno auspicato che, nell'ambito di tale offerta, i tre progetti recentemente identificati in Pakistan da esperti della Cooperazione allo Sviluppo italiana possano essere al piu' presto definiti, non appena completate le verifiche tecniche del caso. Fatto a Roma il 21 aprile 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana ed Inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Repubblica Italiana Islamica del Pakistan 708. Roma, 21 aprile 1998 Programma esecutivo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, con tre annessi (Entrata in vigore: 21 aprile 1998) PROGRAMMA ESECUTIVO DELL'ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan (di seguito denominati le "Parti"), animati dal desiderio di incrementare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi e di contribuire cosi' al rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Popoli, hanno concordato il seguente Programma per gli anni dal 1998 al 2001, sulla base dell'Accordo Culturale tra Italia e Pakistan, firmato ad Islamabad il 17 marzo 1975. 1. INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DIFFUSIONE DELLA CULTURA 1.1 La Parti si impegneranno a favorire quelle iniziative che, in accordo con le legislazioni nazionali, possano promuovere e sviluppare la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue nell'altra Parte. 1.2 Allo scopo di favorire la conoscenza delle rispettive culture, dei sistemi di istruzione e dei metodi di insegnamento, le Parti scambieranno libri, audiovisivi ed altro materiale didattico e favoriranno una stretta cooperazione a tutti i livelli tra gli organismi educativi e le istituzioni scolastiche dei due Paesi. A tale riguardo la Parte italiana ha manifestato la propria disponibilita' a fornire libri sulla lingua, la letteratura, la Storia e la geografia italiana, per la diffusione della lingua e della cultura italiana e per i corsi di formazione e aggiornamento rivolti a docenti e lettori ed a quelle istituzioni culturali che ne faranno richiesta per le vie diplomatiche. 1.3 La Parte italiana, invitera' fino a 2 insegnanti pakistani di lingua e cultura italiana, a frequentare i corsi estivi di perfezionamento organizzati, di norma con cadenza annuale, presso un'Istituzione specializzata nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera. 2. BORSE DI STUDIO 2.1 Le Parti collaboreranno a programmi comuni di ricerca nel campo della ricerca scientifica di base e delle scienze applicate. 2.2 Le Parti offriranno annualmente 36 mensilita' per borse di studio nel campo dell'ingegneria, della ricerca scientifica di base e delle scienze sociali. La Parte italiana offrira' esclusivamente borse di livello postuniversitario e di lunga durata fino a 12 mesi. 3. SCAMBI NEI SETTORI EDUCATIVI, UNIVERSITARI E SCIETIFICI 3.1 Nel periodo di validita' del presente Programma, le Parti si scambieranno visite, della durata massima di 10 giorni, di due o tre esperti nel settore dell'istruzione, allo scopo di studiare il sistema educativo ed i metodi di insegnamento dell'altro Paese. 3.2 Le due Parti promuoveranno contatti diretti tra istituzioni scolastiche ed altri organismi competenti dei due Paesi, allo scopo di incrementare gli scambi di studenti nell'ambito di progetti di interesse specifico. 3.3 Le Parti favoriranno lo sviluppo della cooperazione tra le universita' e gli altri istituti di istruzione superiore dei due Paesi, sia mediante la firma di accordi, lo scambio di docenti e ricercatori, di informazioni e dati, sia attraverso comuni progetti di ricerca, seminari e conferenze. Le Parti si informeranno reciprocamente circa le intese gia' in atto tra le universita' e su quelle che verranno concluse in seguito. 3.4 Le Parti, durante il periodo di validita' del presente Programma, si scambieranno 3 docenti universitari e/o ricercatori ed esperti, per visite della durata massima di 3 settimane ciascuna, dando la precedenza a quelle che costituiscono il presupposto per l'inizio di collaborazioni interuniversitarie future e di programmi comuni nel campo della ricerca scientifica e tecnologica. 4. CULTURA E ARTE 4.1 Le Parti incoraggeranno la cooperazione tra i due Paesi nel settore degli archivi, facilitando, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti, lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti e di disposizioni normative e favorendo anche lo scambio di archivisti per visite di studio e ricerche d'archivio. 4.2 Le due Parti, nel rispetto delle loro legislazioni nazionali, incoraggeranno lo scambio di libri, di copie e microfilm di libri, di pubblicazioni e di periodici tra le biblioteche; le accademie e le istituzioni culturali dei due paesi, anche favorendo il prestito tra le biblioteche. 4.3 Nel periodo di validita' del presente Programma, le Parti si scambieranno almeno una mostra di livello adeguato. I relativi dettagli, compresi quelli di ordine finanziario, saranno definiti per le vie diplomatiche caso per caso. 4.4 Le Parti si impegnano a cooperare per prevenire e reprimere il traffico illecito di opere d'arte; beni culturali, audiovisivi, prodotti tutelati dalle leggi sul diritto d'autore, documenti ed altri beni di valore storico. Essi concordano di prendere le opportune misure a tal fine. 4.5 Al fine di sviluppare la conoscenza delle rispettive letterature, le due Parti promuoveranno le traduzioni di opere pakistane e italiane nelle rispettive lingue, e favoriranno i rapporti tra le Case editrici, nonche' lo scambio di informazioni sulle opere di recente pubblicazione. 5. CINEMA E RADIO TV 5.1 Le Parti favoriranno la reciproca organizzazione di rassegne cinematografiche e lo scambio di informazioni e documentazione e promuoveranno la collaborazione nel settore della coproduzione, della distribuzione e del mercato cinematografico, con particolare riguardo alle attivita' rivolte ai mercati, terzi, anche attraverso azioni comuni presso organismi internazionali. 5.2 Le Parti incoraggeranno reciprocamente gli scambi in settori di rilievo culturale della radio e della televisione, al fine di promuovere la conoscenza dei due Paesi e facilitare accordi tra le