(all. 1 - art. 1) (parte 2)
istituzioni competenti dei due Paesi per le seguenti attivita':
-  organizzare  corsi professionali e facilitare soggiorni temporanei
di   aggiornamento   professionale   per   giornalisti,   tecnici   e
programmisti,  possibilmente ricorrendo a borse di studio offerte dai
due Paesi;
- facilitare la partecipazione a festival  e  rassegne  di  programmi
radiotelevisivi nei due Paesi;
- organizzare festival di programmi radiotelevisivi.
6. SPORT
Le  Parti  favoriranno  lo  sviluppo  delle relazioni nel campo dello
sport tramite  l'organizzazione  di  competizioni  e  lo  scambio  di
delegazioni, di atleti, di allenatori e di altri esperti sportivi, in
conformita' con gli accordi di cooperazione esistenti.
7. DIRITTI DELL'UOMO
7.1  Le  Parti  incoraggeranno  le  attivita'  culturali  rivolte  ad
intensificare la lotta  contro  il  razzismo,  l'intolleranza  e  per
rafforzare   la   tutela  dei  diritti  dell'uomo.  A  tale  riguardo
promuoveranno l'organizzazione di convegni  e  seminari,  nonche'  di
azioni  specifiche,  favorendo  in tale contesto le relazioni tra gli
organismi nazionali e locali competenti in materia.
La Parte italiana si dichiara disposta ad avviare  contatti  con  gli
organismi pakistani competenti.
7.2 Le Parti incoraggeranno le attivita' culturali rivolte a favorire
la  parita'  tra  l'uomo  e  la donna e' a valorizzare il ruolo delle
donne e la loro creativita' in campo culturale.
La Parte italiana si dichiara pronta  ad  avviare  contatti  con  gli
organismi pakistani competenti.
8. DISPOSIZIONI FINALI
8.1  Al  fine di completare il presente accordo, le Parti decidono di
istituire una Commissione mista incaricata di  valutare  i  progressi
compiuti nel campo della collaborazione culturale e negli adempimenti
dei programmi esecutivi pluriennali, che si riunira' alternativamente
nelle capitali dei due Paesi ogni quattro anni.
8.2  Il presente Programma non esclude la possibilita' di concordare,
per le vie diplomatiche, ulteriori attivita' e  scambi  in  esso  non
previsti.   Le  disponibilita'  finanziarie  che  regoleranno  queste
iniziative saranno sempre successivamente concordate, caso  per  caso
attraverso accordi tra gli organismi competenti dei due Paesi.
8.3  Le  Parti  convengono  che  tutte  le  attivita'  e  gli  scambi
menzionati nel presente  Programma  saranno  realizzati  per  le  vie
diplomatiche  ed  entro  i  limiti  delle  disponibilita' finanziarie
stabilite ogni anno dai rispettivi bilanci.
8.4 La prossima riunione della Commissione mista  italo-pakistana  si
svolgera' in Islamabad in data da concordare per le vie diplomatiche.
Il  presente  Programma  restera' valido fino a che il successivo non
sia entrato in vigore.
8.5 Gli Annessi I, II e III sono  considerati  parte  integrante  del
presente Programma.
8.6  Il  presente  Programma  Esecutivo  entrera' in vigore alla data
della sua firma.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai loro rispettivi governi,  hanno  firmato  il  presente  Programma
Esecutivo.
Fatto  a  Roma,  il  21 aprile 1998, in due originali, ciascuno nelle
lingue Italiana e Inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA        PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA         REPUBBLICA ISLAMICA
DEL PAKISTAN
ANNESSO I
COLLABORAZIONE    NEL    CAMPO   DELLA   CULTURA   TRA   ISTITUZIONI,
AMMINISTRAZIONI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI
L'elencazione di organismi pubblici e privati che  segue,  e'  quella
degli  organismi  che  e'  stato  possibile  identificare  in sede di
negoziato. Essa non e' esaustiva poiche' l'auspicio espresso  e'  che
numerosi  altri  organismi  chiedano  e,  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie disponibili, possano,  con  l'accordo  delle  due  Parti,
partecipare alle attivita' previste.
1
Art. 1.2
L'Amministrazione competente e' la Direzione Generale delle Relazioni
Culturali del Ministero degli Affari Esteri.
La Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
ha  manifestato  la  sua  disponibilita' a fornire libri di qualsiasi
disciplina  e  materia  alle  Universita'  e  Istituzioni   culturali
pakistane.  Le  richieste  dovranno  essere  trasmesse  per  le  vie,
diplomatiche.
Art. 1.3
L'Amministrazione  competente  e'  la   Direzione   Generale   Scambi
Culturali del Ministero della, Pubblica Istruzione.
3
Art. 3.l e 3.2
L'Amministrazione   competente   e'   la  Direzione  Generale  Scambi
Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 3.3
L'Accademia  dei  Lincei,  il  C.N.R.  (Consiglio   Nazionale   delle
Ricerche), l'Istituto per l'Enciclopedia Italiana, la Fondazione Cini
di  Venezia  e  la  Fondazione Agnelli di Torino hanno manifestato la
loro disponibilita' a collaborare con le universita' ed i  centri  di
ricerca pakistani.
La  Fondazione  Valentino  Bucchi  e'  disposta ad invitare musicisti
pakistani  a  partecipare  alla  giuria  internazionale  del   Premio
Valentino  Bucchi  della Citta' di Roma, ed a prendere parte ad altre
iniziative   (conferenze,   seminari,   corsi)   organizzate    dalla
Fondazione.  Essa  provvedera' alle spese di vitto e alloggio, mentre
le spese di viaggio saranno a carico della Parte inviante.
4
Art. 4.l
L'organismo  competente  nel  settore  degli  archivi  e'   l'Ufficio
Centrale per i Beni Archivistici del Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali.
Art. 4.2
L'amministrazione  competente  in  questo  campo  e' l'Ufficio Scambi
Internazionali del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
L'Istituto Centrale per la Patologia del Libro e l'Istituto  Centrale
per  il  Catalogo  Unico  si dichiarano disposti a collaborare con le
corrispondenti istituzioni pakistane.
La Parte italiana e' pronta ad inviare,  su  richiesta,  esperti  dei
suddetti istituti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Le  relative spese saranno prese in carico dalla Parte richiedente, i
diversi dettagli verranno definiti per le vie diplomatiche.
Art. 4.5
Gli organismi competenti in questo campo sono il Ministero per i Beni
Culturali e  Ambientali  ed  il  Comando  Carabinieri  Nucleo  Tutela
Patrimonio Artistico.
Art. 4.8
Nel campo delle traduzioni sono istituiti i seguenti premi:
La Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
conferisce  i  "Premi  Nazionali per la Traduzione" (sotto l'auspicio
del Presidente  della  Repubblica)  anche  a  traduttori  ed  editori
stranieri.  Presso  la stessa Divisione e' in funzione un "Centro per
traduttori e per iniziative a sostegno delle  traduzioni".  Le  Parti
incoraggeranno  i contatti tra tale Centro e le istituzioni pakistane
competenti.
Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  puo'  conferire premi a traduttori di libri
italiani in lingue straniere.
Ogni richiesta dovra' pervenire per le vie diplomatiche.
L'Is.I.A.O. (Istituto per l'Africa e  l'Oriente),  il  C.N.R.  ed  il
Centro   di   Lessicografia   Pakistana   stanno   collaborando  alla
compilazione del primo dizionario urdu-italiano.
5
Art. 5.1
Nel settore del Cinema  l'organismo  competente  e'  il  Dipartimento
dello Spettacolo della Presidenza dei Consiglio dei Ministri.
Art. 5.2
L'organismo    competente    in    questo    campo   e'   la   R.A.I.
(Radiotelevisione italiana).
6
L'organismo competente in  questo  campo  e'  il  C.O.N.I.  (Comitato
Olimpico Nazionale Italiano).
7
Art. 7.1
La Commissione per i Diritti dell'Uomo istituita presso la Presidenza
del  Consiglio  dei Ministri ed il Centro Studi sui Diritti dell'Uomo
dell'Universita' LUISS di Roma  si  dichiarano  disposti  ad  avviare
contatti con i competenti organismi pakistani nel quadro della decade
mondiale  dell'ONU  per  l'insegnamento  e l'informazione relativi ai
diritti dell'uomo.
Art. 7.2
L'organismo competente in questo campo e'  la  Commissione  Nazionale
per la Parita' e le Pari Opportunita' tra Uomo e Donna.
ANNESSO II
DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE
II a) Scambi di visite
Gli  scambi  di  visite  di  cui  ai punti 3.1, 3.4, 4.1 del presente
Programma saranno regolati come segue:
- la Parte  ricevente  confermera'  l'accettazione  definitiva  della
visita  per le vie diplomatiche, normalmente con almeno due settimane
di anticipo sulla data di partenza prevista;
- la Parte inviante sosterra' le  spese  di  viaggio  da  capitale  a
capitale  e  ritorno,  comprese  le  spese  di transito, quelle per i
bagagli e le tasse aeroportuali;
-  la  Parte  ricevente sosterra' le spese dei viaggi all'interno del
territorio del proprio Paese previsti nel programma della visita;
- la Parte italiana corrispondera'  per  le  spese  di  soggiorno  un
contributo giornaliero onnicomprensivo di Lire 180.000 per lo scambio
di docenti, ricercatori, bibliotecari e archivisti;
- la Parte pakistana non puo' sostenere le spese relative alle visite
proposte a causa di restrizioni finanziarie.
II b) Borse di studio
La  selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verra'
effettuata ogni anno in ognuno dei due Paesi da una Commissione Mista
di cui fara' parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese
offerente.
- L'elenco dei candidati prescelti deve includere anche candidati  di
riserva  e  deve essere presentato all'Ambasciata del Paese offerente
entro i termini da essa previsti. I candidati che non  siano  inclusi
nella predetta lista non possono essere accettati.
-  I  candidati.  non  dovranno  avere piu' di 35 anni d'eta'; ognuna
delle Parti notifichera' all'altra,  possibilmente  almeno  due  mesi
prima  dell'inizio  dell'anno accademico, se i candidati proposti e i
loro piani di studio sono stati accettati  e  indichera'  inoltre  le
istituzioni presso le quali saranno accolti.
-  I  borsisti  non  potranno partire per il Paese ospitante prima di
aver   ricevuto   dall'Ambasciata   del   Paese   offerente   formale
comunicazione  circa  la data a decorrere dalla quale puo' aver luogo
la partenza.
- La Parte italiana accordera' ai borsisti pakistani:
a) una borsa  mensile  di  Lire  1.200.000  per  i  corsi  a  livello
postuniversitario;
b)  assicurazione  contro  le  malattie e gli infortuni, ad eccezione
delle malattie pregresse e delle protesi dentarie.
La Parte pakistana accordera'  ai  borsisti  assegni  secondo  quanto
indicato nell'Annesso III.
ANNESSO III
A 1) BORSE A LIVELLO UNIVERSITARIO
I.     Importo mensile della borsa:
Rupie 1.050/mese
II.    Assegno per viaggi di studio:
Rs. 750/anno
III.   Assegno per acquisto libri:
Rupie 900/anno
A 2) BORSE A LIVELLO POST-UNIVERSITARIO
I.     Importo mensile della borsa:
Rupie 1.200/mese
II.    Assegno per viaggi di studio:
Rs. 750/anno
III.   Assegno per acquisto libri:
Rupie 900/anno
A 3) BORSE PER DOCENTI E RICERCATORI
I.     Importo mensile della borsa:
Rupie 1.500/mese
II.    Assegno per viaggi di studio:
Rs. 1.050/anno
III.   Assegno per acquisto libri:
Rupie 950/anno
B) Assegno per spese mediche
se necessario
Rupie 150/mese.
                                709.
Beirut, 24 aprile 1998
Memorandum  of understanding tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della  Repubblica  Libanese  relativo  al  programma  di
cooperazione  tecnica  e  finanziaria  per  il triennio 1998-2000 con
Annesso 1
(Entrata in vigore: 17 luglio 1998)


     ---->  vedere testo in lingua da pag. 169 a pag. 172  <----


TRADUZIONE NON UFFICIALE
MEMORANDUM D'INTESA
FRA  IL  GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  ED  IL  GOVERNO  DELLA
REPUBBLICA   LIBANESE   SUL   PROGRAMMA  DI  COOPERAZIONE  TECNICA  E
FINANZIARIA PER GLI ANNI 1998-2000
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
Libanese, qui di seguito definiti le due Parti:
Considerando  gli  ottimi  rapporti  esistenti  fra  i  due  Paesi  e
desiderando  entrambe   migliorarli,   ribadendo   contemporaneamente
l'importante  ruolo  svolto  dalla  cooperazione  allo  sviluppo e la
necessita' di rafforzarlo, fermamente convinte che il Libano dovrebbe
riprendere a svolgere il suo ruolo specifico nella Regione;
Allo scopo di promuovere ulteriormente la cooperazione fra  Italia  e
Libano,  dotandola di strumenti bilaterali validi ed adeguati su base
piu' ampia e sostenuta;
Ribadendo che l'Italia e' consapevole delle esigenze di sviluppo  del
Libano   e   dei   suoi  tentativi  di  conseguire  un  aggiustamento
strutturale  dell'economia  del  Paese,  tenendo  presenti   le   sue
implicazioni  sociali  e confermando la disponibilita' dell'Italia ad
appoggiare il Piano di Ricostruzione;
Consapevoli dell'importanza di istituire l'ambito del nuovo programma
di cooperazione triennale fra i due Paesi;
Esaminando l'opportunita' di mettere a punto tale  programma  tramite
l'attuazione   di   una  serie  di  azioni  diversificate,  concepite
appositamente per soddisfare con flessibilita'  la  situazione  e  le
esigenze specifiche del Libano,
Hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Le  Parti  concordano  su  uno  schema  di  programma di cooperazione
triennale da attuare in Libano nel periodo 1998-2000.
Su tale base, il Governo italiano mettera' a disposizione crediti  di
aiuto pari ad un massimo di 120 miliardi di lire italiane.
Articolo 2
Le  due  Parti  convengono  che  i  fondi  di  cui all'Articolo 1 del
presente Memorandum d'Intesa  saranno  utilizzati  nell'ambito  delle
seguenti aree di intervento prioritarie:
a) ciclo integrato dell'acqua;
b) ambiente;
c) tecnologie agricole;
d) assistenza tecnica.
Articolo 3
Le  due  Parti  convengono di utilizzare i crediti di aiuto di cui al
precedente Articolo 1 per finanziare i programmi ed i progetti citati
nell'elenco indicativo in allegato  (Allegato  1),  che  forma  parte
integrante del presente Memorandum.
Articolo 4
Il  finanziamento  dei  progetti  di  cui  all'Allegato 1 e' soggetto
all'approvazione delle Autorita' tecniche  competenti  italiane,  che
sara'  concessa  in  base  ai  risultati  delle valutazioni tecniche,
economiche, sociali ed ambientali.
Qualora la  valutazione  tecnica  non  soddisfi  i  criteri,  saranno
congiuntamente  presi  in  considerazione  ai  fini del finanziamento
altri progetti dello stesso settore.
I contratti per  i  progetti  sopra  menzionati  saranno  concessi  a
seguito di una gara d'appalto riservata a ditte italiane.
Le  condizioni  finanziarie  per  i  crediti  di  aiuto,  che saranno
concessi in lire italiane, sono le seguenti:
- rimborso 35 anni
- periodo di grazia 24 anni
- tasso di interesse 0,5%
Tali condizioni rimarranno valide per due anni a partire  dalla  data
della firma del presente Memorandum.
Articolo 5
Oltre  ai  fondi  di  cui  all'Articolo 1, la parte italiana conferma
altresi'  la  disponibilita'  a   prendere   in   considerazione   lo
stanziamento   di   nuovi  crediti  di  aiuto  per  finanziare  altre
iniziative nei settori individuati, citati nel  presente  Memorandum,
per  un importo aggiuntivo pari a circa 40 miliardi di lire italiane.
Tali nuove richieste saranno esaminate congiuntamente quando  saranno
assegnati i contratti per i progetti indicati nel Memorandum.
Articolo 6
Il  presente  Memorandum  d'Intesa  entrera'  in  vigore alla data di
ricezione dell'ultima notifica  con  cui  le  due  Parti  si  saranno
comunicate  ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle rispettive
procedure interne.
In fede  di  che  i  sottoscritti  Rappresentanti  hanno  firmato  il
presente Memorandum d'Intesa.
Fatto a Beirut il 24 aprile 1998 in due originali in lingua inglese.
Per il Governo                   Per il Governo
della Repubblica Italiana        della Repubblica Libanese
(F.to. Rino Serri)               (F.to: firma illeggibile)
                                                           ALLEGATO 1
Progetti idonei al finanziamento con crediti di aiuto
In  base  ai settori prioritari individuati e ad un esame preliminare
delle  richieste  libanesi,  il  Governo  italiano  esprime  la   sua
disponibilita' a finanziare con crediti di aiuto progetti nei settori
seguenti:
Ciclo integrato dell'acqua (IWC)
Il     ciclo     integrato     dell'acqua    consiste    nell'insieme
dell'approvvigionamento idrico e dell'esercizio del trattamento delle
acque  reflue,  con  la  relativa  assistenza  istituzionale  per  la
manutenzione  e  la manutenzione delle reti e degli impianti idrici e
delle acque reflue (per un periodo di tempo di circa due anni).
- Assistenza tecnica per la Diga di Shabrouh. Il  progetto  comprende
l'aggiornamento  dello  studio  di  fattibilita'  tecnica,  l'analisi
dell'impatto  ambientale,   la   progettazione   dettagliata   e   la
preparazione  dei  documenti  di gara d'appalto per la costruzione di
una diga collinare in roccia atta a soddisfare  le  esigenze  idriche
delle  regioni  montane  di  Kesrouan. Il costo indicativo totale del
progetto, soggetto ad ulteriore valutazione tecnica, sara' finanziato
fino ad un importo massimo equivalente a 3 miliardi di lire italiane.
- Costruzione di reti fognarie e di impianti per il trattamento delle
acque reflue interne in aree  selezionate  del  Libano.  Il  progetto
comprende  la  costruzione di impianti per il trattamento delle acque
reflue nei seguenti 11 bacini idrici:
Mishmish (Akkar Caza)
Bkhoun (Dannieh Caza)
El Hermel (Hermel Caza)
Anjar (Bekaa occidentale)
Qaroun (Bekaa occidentale)
Chaqra (Bint Jbeil Caza)
Hasbaya (Hasbaya Caza)
Jbaa (Nabatiya Caza)
Mazraat Ei Chouf (Chouf Caza)
Qarataba (Jbeil Caza)
Hrajel (Kesrwan Caza).
Il  valore  indicativo  totale  del  progetto,  per  tutte  le  varie
localita', sara' finanziato fino a un importo massimo di 102 miliardi
di  lire  italiane.  Cio'  comprende il costo dell'Assistenza Tecnica
relativa alla preparazione dei documenti di gara ed alla supervisione
dell'operazione.
Ambiente
Le due Parti ritengono che sia prioritario mettere a  punto  proposte
di  progetto nel settore della salvaguardia delle risorse naturali di
base e dello sviluppo di capacita' per l'ambiente.  Cio'  implica  un
approccio   integrato  al  tema  ambientale  e  la  promozione  della
pianificazione ambientale al livello  nazionale,  nell'ambito  di  un
supporto  diretto  (assistenza  tecnica  ed altri strumenti adeguati)
alle istituzioni ambientali locali.
Tale approccio contribuira' a strutturare il programma e le  relative
analisi  e studi, con riferimento specifico agli studi di valutazione
dell'impatto  ambientale  che   saranno   condotti   per   l'adeguata
pianificazione e la preparazione dei progetti.
Agricoltura
La  parte  italiana  esaminera'  la  possibilita'  di  finanziare  un
iniziativa volta a promuovere e sostenere lo sviluppo delle Piccole e
Medie Imprese nel settore delle  conserve  alimentari,  onde  evitare
perdite dei prodotti agricoli eccedentari.
Tale  iniziativa  potrebbe  essere  realizzata  tramite uno schema di
Aiuto al Programma, coordinato con attivita' di assistenza tecnica.
Le iniziative di cui agli ultimi due titoli, che saranno identificate
congiuntamente in una fase  successiva,  saranno  finanziate  con  il
saldo non utilizzato.
                                710.
Ginevra, 27 aprile 1998
Accordo  di  cooperazione  tra il Governo della Repubblica italiana e
l'Unione Internazionale per la Conservazione  della  Natura  e  delle
Risorse Naturali, con annesso
(Entrata in vigore: 27 aprile 1998)


     ---->  vedere testo in lingua da pag. 181 a pag. 183  <----


TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO  DI  COOPERAZIONE  fra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e
L'UNIONE INTERNAZIONALE  PER  LA  PROTEZIONE  DELLA  NATURA  E  DELLE
RISORSE NATURALI
sulla  fornitura  di supporto tecnico e di direttive politiche per la
protezione ambientale della componente relativa alle oasi di  Siwa  e
Fayoum del programma.
Supporto  Istituzionale  della  Cooperazione  Italiana  al  Programma
EEAA-TCOE in Egitto.
Premesso che nel 1995 l'Unione Internazionale per la Protezione della
Natura e delle Risorse Naturali, qui di seguito definita IUCN,  e  la
Direzione  Generale  per  la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero
Affari Esteri, qui  di  seguito  definita  DGCS,  hanno  concluso  un
Accordo Quadro;
Vista  la  collaborazione  fra  il  Governo  Egiziano,  rappresentato
dall'Agenzia Egiziana per gli Affari Ambientali,  e  l'IUCN,  che  ha
avuto inizio nel 1973, quando l'Egitto e' divenuto Stato Membro;
Premesso  che  il programma, intitolato "Supporto Istituzionale della
Cooperazione Italiana alla EAA-TCOE", e'  finanziato  dalla  DGCS  ed
eseguito dall'EEAA-TCOE;
le due parti hanno concordato quanto segue:
1.  Il  contributo,  pari a 577.180 dollari USA, coprira' i costi dei
servizi di supporto tecnico  forniti  dall'IUCN,  come  indicato  nel
documento  in  allegato (Allegato 1). L'IUCN eroghera' i suoi servizi
in base ai piani di lavoro precedentemente concordati, come  previsto
nelle  specifiche  del  progetto  e dopo che saranno stati definiti i
termini di riferimento e la durata di ciascun incarico nei  piani  di
lavoro  (compreso  il  Piano  Iniziale  delle Attivita'), che saranno
predisposti dall'Unita' di Gestione del Programma  ed  approvati  dal
Comitato  Direttivo  e  dalla  DGCS. I curriculum vitae degli esperti
proposti saranno approvati in anticipo  dal'Unita'  di  Gestione  del
Programma.
2.  L'accordo restera' in vigore per tre anni dalla data della firma.
Le attivita' di cui al presente Accordo avranno inizio quando  l'IUCN
avra'  ricevuto  i  fondi,  e saranno attuate e controllate secondo i
piani di lavoro allegati.
3.  L'IUCN  sara'  responsabile  della  realizzazione  di  tutte   le
attivita'   specifiche  di  cui  al  presente  Accordo,  adoperandosi
affinche' venga garantita l'efficiente e  tempestiva  erogazione  dei
servizi ed il conseguimento dei risultati.
4.  Il  contributo  del  Governo  della Repubblica Italiana non sara'
superiore ai 577.180 dollari USA e coprira'  il  costo  di  tutte  le
attivita'  previste, compresi i costi di gestione del progetto (spese
generali) calcolati al quattordici per cento (14%) delle spese totali
delle attivita'.
5.  I  fondi  dovuti  all'IUCN  ai sensi del presente Accordo saranno
versati sul Conto n. 335-03560Y, acceso  presso  l'Union  de  Banques
Suisses  (Place  St.  FranÄois,  1000  Lausanne,  Svizzera)  a favore
dell'IUCN, citando  il  riferimento  indicato  dall'IUCN.  L'IUCN  si
impegna   a   presentare  relazioni  sullo  stato  di  avanzamento  e
rendiconti finanziari relativi alle spese sostenute dal progetto.   I
fondi  saranno  utilizzati  dall'IUCN  in  conformita' con i piani di
lavoro concordati.
6. L'IUCN non apportera' modifiche all'elenco dei servizi tecnici  da
fornire,   ne'  alle  relative  disposizioni  finanziarie,  senza  il
consenso  scritto  del  Governo  italiano.  Le  due  Parti   potranno
riesaminare  in  qualunque  momento il contenuto del presente Accordo
tramite scambio di lettere in cui saranno  specificate  le  modifiche
concordate congiuntamente.
7.  Per ciascuna attivita' tecnica intrapresa, al personale dell'IUCN
sara' chiesto di presentare all'Unita' di Gestione del Programma  una
bozza  di  relazione  di  missione,  in  lingua  inglese, prima della
conclusione del relativo incarico. Tale relazione, se in linea con le
specifiche del  progetto  e  con  i  termini  di  riferimento,  sara'
approvata  nella  sua  forma  definitiva  dal'Unita'  di Gestione del
Programma.  Inoltre,  l'IUCN  presentera'  al  Governo  italiano  una
relazione  annuale  sullo stato di avanzamento. A completamento delle
attivita' del progetto, l'IUCN  presentera'  altresi'  una  relazione
finale  in  cui  si specifichera' che tutte le attivita' del progetto
sono state attuate. Oltre alle relazioni formali, l'IUCN concorda  di
tenere   al   corrente  il  Governo  italiano  sulle  questioni  piu'
importanti,  nonche'  sui   progressi   e   sui   problemi   relativi
all'attuazione del progetto, a mano a mano che si presenteranno.
8.  Il  Programma,  tramite  l'Unita' di Coordinamento, provvedera' a
mettere a disposizione del personale dell'IUCN le strutture  tecniche
ed  amministrative  ritenute necessarie. In particolare, il Programma
fornira'  spazio  per  gli  uffici,   supporto   di   segreteria   ed
amministrativo e servizi di traduzione.
9.  L'IUCN  amministrera'  un  conto  a  parte  in  dollari  USA,  in
conforinita' con le sue norme e  regolamenti  finanziari.  Ogni  anno
l'IUCN  presentera'  al  Governo italiano un resoconto finanziario in
cui saranno  specificati  i  fondi  ricevuti  e  quelli  erogati  dal
progetto nell'anno solare precedente. Al termine del progetto, l'IUCN
presentera'   un   resoconto   finanziario   finale   contenente   la
suddivisione  delle  spese  per  ciascuna  attivita'  approvata   nel
bilancio  iniziale, entro sei mesi dalla fine del periodo finanziario
in cui l'IUCN ha effettuato l'ultima erogazione di fondi.
10. Il presente Accordo potra' essere sospeso da ciascuna  delle  due
Parti  con  un  preavviso  di  novanta  (90) giorni, tramite notifica
scritta all'altra  Parte.  Nonostante  la  sospensione  dell'accordo,
l'IUCN  continuera' ad avvalersi dei contributi non utilizzati fino a
quando non saranno stati onorati tutti gli impegni e le passivita'  e
le attivita' del progetto portate a compimento in modo soddisfacente.
11.  Il  saldo  dei  fondi  non  spesi  dopo che le attivita' saranno
concluse  sara'  restituito  al  Governo  italiano.   Gli   eventuali
interessi  maturati  sui  saldi  dei crediti provvisori dei fondi del
progetto e/o i fondi rimasti a conclusione  delle  attivita'  saranno
anch'essi restituiti al Governo italiano.
12.  Qualsiasi  controversia  sull'interpretazione  o  l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente Accordo sara' composta  tramite
consultazioni o negoziati.
In   fede  di  che  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dalle
rispettive Autorita', hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra il  27  aprile  1998,  in  due  originali  in  lingua
inglese.
Per il Governo              Per l'Unione Internazionale
della Repubblica Italiana   per la Protezione della Natura
e delle Risorse Naturali
Giuseppe Baldocci,          Francis Parakatil,
Rappresentante Permanente   Coordinatore dei Programmi,
Asia Occidentale/Centrale
& Nord Africa
ALLEGATO
BILANCIO CONCORDATO            Quantita'             IUCN
Attivita'  n.         uomini/   prezzo    proposta  perc.
viaggi     mese      unitario  IUCN in
previsto             dollari   $ USA
USA       (totale)
Progetto SIWA
Consulenza
silvicoltura           1   8,5    7.500   63.750   20,97%
Idrogeologo            1   4      7.500   30.000    9,87%
Agronomo               1   9      7.000   63.000   20,72%
Socio-economista       1   6      7.500   45.000   14,80%
Consulenza breve ter   9   8      5.500   44.000   14,47%
Viaggi Europa/Egitto  13          1.210   15.730    5,17%
Gestione e coord.
IUCN (AOS)                                42.520   13,99%
Totale progetto SIWA      35,5           304.000  100,00%
Progetto FAYOUM
Consulente pianif.
Parchi                 3  10      7.500   75.000   27,46%
Consulente
Biodiversita'          2   3,5    6.500   22.750    8,33%
Consulente gestione    2   6      7.500   45.000   16,47%
Ecologo                2   4      7.500   30.000   10,98%
Consulenza a breve
termine               11   8      5.500   44.000   16,11%
Viaggi Europa/Egitto  20            910   18.200    6,66%
Gestione e coordin.
IUCN (AOS)                                38.200   13,98%
Totale progetto FAYOUM    31,5           273.150  100,00%
TOTALE GENERALE                          577.150  100,00%
di cui per l'AOS                          80.720   13,99%
                                 711
Berna, 24 aprile-1 maggio 1998
Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della  Confederazione  svizzera  costituente un Accordo in materia di
cittadinanza
(Entrata in vigore: 1 maggio 1998)
DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI
P. 212.31 - ITALI
ad: Prot. n. 1461
Il  Dipartimento  Federale  degli  Affari  Esteri  presenta  i   suoi
complimenti  all'Ambasciata  d'Italia  e ha l'onore di riferirsi alla
sua Nota Verbale del 24 Aprile 1998 del seguente tenore:
"L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi  complimenti  al  Dipartimento
Federale   degli   Affari   Esteri   e,  nell'intento  di  promuovere
ulteriormente le amichevoli  relazioni  tra  Italia  e  Svizzera,  di
facilitare  l'integrazione  dei  rispettivi cittadini di ciascuno dei
due Stati che intendono acquistare la cittadinanza dell'altro Stato e
al fine di realizzare una piena reciprocita' tra cittadini italiani e
svizzeri nel caso questi acquistino la cittadinanza dell'altro Stato,
ha l'onore di proporre quanto segue.
Si conviene che le competenti Autorita' di ciascuno dei due Stati non
subordineranno   l'acquisto,   il   riacquisto   della   cittadinanza
dell'altro Stato, e l'eventuale opzione, alla perdita o alla rinuncia
della cittadinanza gia' posseduta dagli interessati.
Qualora le Autorita' svizzere concordino su quanto sopra, la presente
Nota  e la Nota Verbale di risposta svizzera costituiranno un Accordo
tra i nostri due Governi che entrera' in vigore alla data della  Nota
di  risposta  svizzera,  che avra' durata indeterminata et che potra'
essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.
L'Ambasciata d'Italia  si  avvale  dell'occasione  per  rinnovare  al
Dipartimento Federale degli Affari Esteri i sensi della sua piu' alta
considerazione".
Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri ha l'onore di far sapere
che  il  Consiglio federale e' d'accordo con quanto sopra descritto e
si avvale dell'occasione  per  rinnovare  all'Ambasciata  d'Italia  i
sensi della sua piu' alta considerazione.
Berna, 1 Maggio 1998
Ambasciata d'Italia
Berna
AMBASCIATA D'ITALIA
BERNA
Berna, 24 Aprile 1998
Prot. n. 1461
L'Ambasciata  d'Italia  presenta  i  suoi complimenti al Dipartimento
Federale  degli  Affari  Esteri   e,   nell'intento   di   promuovere
ulteriormente  le  amichevoli  relazioni  tra  Italia  e Svizzera, di
facilitare l'integrazione dei rispettivi cittadini  di  ciascuno  dei
due Stati che intendono acquistare la cittadinanza dell'altro Stato e
al fine di realizzare una piena reciprocita' tra cittadini italiani e
svizzeri  nel  caso  acquistino  la cittadinanza dell'altro Stato, ha
l'onore di proporre quanto segue.
Si conviene che le competenti Autorita' di ciascuno dei due Stati non
subordineranno   l'acquisto,   il   riacquisto   della   cittadinanza
dell'altro Stato, e l'eventuale opzione, alla perdita o alla rinuncia
della cittadinanza gia' posseduta dagli interessati.
Qualora le Autorita' svizzere concordino su quanto sopra, la presente
Nota e la Nota Verbale di risposta svizzera costituiranno un  Accordo
tra  i nostri due Governi che entrera' in vigore alla data della Nota
di risposta svizzera che avra'  durata  indeterminata  e  che  potra'
essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.
L'Ambasciata  d'Italia  si  avvale  dell'occasione  per  rinnovare al
Dipartimento Federale degli Affari Esteri i sensi della sua piu' alta
considerazione.
DIPARTIMENTO FEDERALE
DEGLI AFFARI ESTERI
3003 BERNA
                                712.
Accra e Lome', 23 aprile-6 maggio 1998
10.  Accordo bilaterale di ristrutturazione del debito estero firmato
il 13 dicembre 1996 in  applicazione  dell'Intesa  multilaterale  del
Club  di  Parigi  del  23  febbraio  1995.  Estensione del periodo di
ristrutturazione
(Entrata in vigore: 6 maggio 1998)
Repubblica del Togo
Lavoro-Liberta'-Patria
MINISTERO DELLE FINANZE
E DELLE PRIVATIZZAZIONI
GABINETTO
N. 791/CAB/M.F.P./SNI
Lome', 6 maggio 1998
Il Ministro di Stato,
Incaricato delle Finanze e delle Privatizzazioni
a: Sua Eccellenza
l'Ambasciatore d'Italia
ad ACCRA
Eccellenza,
ho l'onore di accusare ricevuta in data odierna della Sua lettera del
seguente tenore:
"Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra i nostri  due  Governi
firmato  a  Roma il 13 dicembre 1996 in attuazione delle disposizioni
del Processo Verbale del Club di Parigi del 23 febbraio 1995,  ed  in
particolare  all'Articolo 1 di tale Accordo che specifica gli importi
dei debiti che sono oggetto del consolidamento. Desidero  comunicarLe
che,  a  seguito della decisione dei paesi creditori, membri del Club
di Parigi del 4 novembre 1997, le Autorita' italiane  considerano  il
periodo di consolidamento esteso fino al 30 giugno 1998.
Gli  importi  dei  debiti  che  sono oggetto di detta estensione sono
indicati nell'allegato alla presente lettera.
Rimane inteso che le altre disposizioni dell'Accordo firmato  a  Roma
il  13  dicembre  1996  rimangono  immutate,  e  che i nuovi piani di
ammortamento derivanti dall'estensione  in  oggetto  saranno  forniti
dalla    "Sezione    Speciale   per   l'Assicurazione   del   Credito
all'Esportazione - SACE" al piu' presto.
Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza  riguardo  all'accordo  del
Governo  della  Repubblica  del  Togo  sul  contenuto  della presente
lettera.
Voglia  gradire,  Signor  Ambasciatore,  l'assicurazione  della   mia
distinta considerazione".
Barry Moussa BARQUE


     ---->  vedere testo in lingua da pag. 196 a pag. 197  <----


TRADUZIONE NON UFFICIALE
AMBASCIATA D'ITALIA
ACCRA
N. 618
ACCRA, 23 aprile 1998
Signor Ministro,
Ho  l'onore  di  far riferimento all'Accordo tra i nostri due Governi
firmato a Roma il 13 dicembre 1996 in attuazione  delle  disposizioni
del  Processo  Verbale del Club di Parigi del 23 febbraio 1995, ed in
particolare all'Articolo 1 di tale Accordo che specifica gli  importi
dei  debiti che sono oggetto del consolidamento. Desidero comunicarLe
che, a seguito della decisione dei paesi creditori, membri  del  Club
di  Parigi  del 4 novembre 1997, le Autorita' italiane considerano il
periodo di consolidamento esteso fino al 30 giugno 1998.
Gli importi dei debiti che sono  oggetto  di  detta  estensione  sono
indicati nell'allegato alla presente lettera.
Rimane  inteso  che le altre disposizioni dell'Accordo firmato a Roma
il 13 dicembre 1996 rimangono  immutate,  e  che  i  nuovi  piani  di
ammortamento  derivanti  dall'estensione  in  oggetto saranno forniti
dalla   "Sezione   Speciale   per   l'Assicurazione    del    Credito
all'Esportazione - SACE" al piu' presto.
Le sara' molto grato di volere cortesemente confermarmi l'accordo del
Suo Governo sul contenuto della presente lettera.
Voglia  gradire,  Signor  Ministro,  i  sensi  della  mia  piu'  alta
considerazione.
Massimo Baistrocchi
Ambasciatore d'Italia
On. M. Barry Moussa Barque
Ministro dell'Economia e delle Finanze
LOME


           ---->  vedere testo in lingua a pag. 199  <----


                                713.
Roma, 16 febbraio 1997-11 maggio 1998
Scambio  di  lettere  costituente  un  Accordo  tra  il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese  formulato
in  base all'art. 5 della Convenzione di estradizione del 13 dicembre
1957  relativa  all'estradizione  della  cittadina  francese   Yvonne
Thobois nata a Tremblay (Francia)
(Entrata in vigore: 11 maggio 1998)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI
099/2/3277
Roma, 11 maggio 1998
Signor Ambasciatore,
ho  l'onore  di  accusare  ricevuta della Sua lettera del 16 febbraio
1997, il cui testo e' il seguente:
"la Signora Yvonne THOBOIS di  nazionalita'  francese  perseguita  in
Francia  per essersi sottratta all'accertamento dell'imposta mediante
omessa annotazione di scritture relative all'imposta sulle societa' e
all'I.V.A., e' stata arrestata dalla Polizia italiana ai  fini  della
sua estradizione richiesta dal Governo Francese.
La  Convenzione  Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 prevede
all'art. 5 che l'estradizione possa essere accordata  in  materia  di
tasse  ed imposte, se cosi' e' stato disposto tra le Parti contraenti
per ciascuna infrazione.
Il Governo  francese  ha  formulato  una  riserva  all'art.  5  della
Convenzione  in  base  alla  quale  l'estradizione  sara' accordata a
condizione che venga cosi' disposto mediante un semplice  scambio  di
lettere per ciascun singolo caso.
Ho  l'onore  di  proporLe  che tale disposizione venga attuata per la
nominata Yvonne THOBOIS.
Nel caso in cui Ella volesse dare il Suo benestare a  tale  proposta,
la  Sua  risposta  costituirebbe,  insieme  alla  presente lettera lo
scambio di lettere previsto dalle disposizioni sopra richiamate della
Convenzione europea di estradizione".
Prendo atto che la Sua lettera e' stata integrata con la Nota Verbale
n. 48 del 4.2.98 e rettificata con la Nota Verbale n. 87 del 16.2.98,
con la quale si avanza  domanda  aggiuntiva  di  estradizione  contro
Yvonne   THOBOIS   per  l'esecuzione  della  pena  di  otto  mesi  di
carcerazione emessa dal Tribunale di  Parigi  per  essersi  sottratta
all'accertamento   dell'imposta   mediante   omessa   annotazione  di
scritture relative all'imposta sulle societa' e all'I.V.A.
Ho  l'onore  di  comunicarLe  l'accordo  del  Governo  Italiano  alle
disposizioni  di  cui  sopra  e di confermare che la Sua lettera e la
presente costituiranno, ai sensi dell'art.  5  della  Convenzione  di
estradizione,  un  Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e
il Governo della Repubblica Francese, che entrera' in vigore in  data
odierna.
La  prego  di  accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu'
alta considerazione.
(Min. Plen. Lorenzo Maria Ferrarin)
S.E.
Jean Bernard Me'rime'e
Ambasciatore della Repubblica Francese
ROMA


           ---->  vedere testo in lingua a pag. 204  <----


TRADUZIONE NON UFFICIALE
AMBASCIATA DI FRANCIA
IN ITALIA
Roma, 16 settembre 1997
L'Ambasciatore
N. 215
Signor Ministro,
la  signora  Yvonne  THOBOIS  di  nazionalita' francese perseguita in
Francia per essersi sottratta all'accertamento dell'imposta  mediante
omessa annotazione di scritture relative all'imposta sulle societa' e
all'I.V.A.,  e'  stata arrestata dalla Polizia italiana ai fini della
sua estradizione richiesta dal Governo francese.
La Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre  1957  prevede
all'art.  5  che  l'estradizione possa essere accordata in materia di
tasse ed imposte, se cosi' e' stato disposto tra le Parti  contraenti
per ciascuna infrazione.
Il  Governo  francese  ha  formulato  una  riserva  all'art.  5 della
Convenzione in base  alla  quale  l'estradizione  sara'  accordata  a
condizione  che  venga cosi' disposto mediante un semplice scambio di
lettere per ciascun singolo caso.
Ho l'onore di proporLe che tale disposizione  venga  attuata  per  la
nominata Yvonne THOBOIS.
Nel  caso  in cui Ella volesse dare il Suo benestare a tale proposta,
la Sua risposta costituirebbe,  insieme  alla  presente  lettera,  lo
scambio di lettere previsto dalle disposizioni sopra richiamate della
Convenzione europea di estradizione.
La  prego  di accettare, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta
considerazione.
f.to: Jean-Bernard Me'rime'e
Signor Lamberto DINI
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica italiana
Palazzo della Farnesina
ROMA
                                714.
Roma, 20 maggio 1998
Dichiarazione   di  partenariato  rafforzato  fra  il  Governo  della
Repubblica italiana ed il Governo del Canada
(Entrata in vigore: 20 maggio 1998)
DICHIARAZIONE  DI  PARTENARIATO  RAFFORZATO  FRA  IL  GOVERNO   DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL CANADA
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, qui di
seguito denominati rispettivamente "Italia" e "Canada",
- RICONOSCENDO i profondi legami storici esistenti fra l'Italia ed il
Canada,  che  risalgono  all'arrivo  di  Giovanni  Caboto sulle coste
canadesi nel 1497 e che sono stati  commemorati  con  la  visita  del
Presidente della Repubblica italiana nel 1997,
-  CONSTATANDO  come  i recenti sviluppi abbiano portato le relazioni
bilaterali ad un livello di intensita' che ben  riflette  l'affinita'
di  sensibilita',  posizioni  ed  interessi  fra  i  due  Paesi e che
dimostra il potenziale di complementarita' del complesso di relazioni
che hanno rispettivamente allacciato nel mondo,
- RENDENDO OMAGGIO al  ruolo  centrale  in  Canada  dei  canadesi  di
origine  italiana,  che svolgono una funzione di ponte fra le realta'
culturali  dei  due  Paesi  e  che  possono   altresi'   fungere   da
collegamento sul piano economico,
-   RILEVANDO  il  crescente  rilievo  per  le  rispettive  priorita'
nazionali del reciproco potenziale quali partners economici G-8 ed il
fatto che la trasformazione in atto delle loro  economie  offre  piu'
vaste opportunita' di mercato in Nord America e in Europa,
-  RICORDANDO  la Dichiarazione Politica ed il Piano d'Azione firmati
dall'Unione Europea e dal Canada il 17 dicembre 1996,
- INTENDENDO conferire alle loro  relazioni  bilaterali  una  cornice
piu'  visibile  e  sistematica  ed individuare settori prioritari nei
quali intendono perseguire obiettivi di cooperazione piu' ambiziosi,
DICHIARANO QUANTO SEGUE:
Nelle aree delle
RELAZIONI POLITICHE
1. L'Italia ed il  Canada  condividono  una  importante  vocazione  a
promuovere i valori democratici ed a favorire il rispetto dei diritti
dell'uomo  con  ogni  possibile  strumento di dialogo e cooperazione,
coinvolgendo altresi' gli organismi parlamentari e le ONG.
2. Essi  riconoscono  un  comune  impegno  a  sostenere  un  efficace
multilateralismo,  tanto  in  seno alle Nazioni Unite quanto in altri
fori, e  favoriscono  l'azione  della  comunita'  internazionale  per
l'adeguamento e la razionalizzazione di queste organizzazioni in base
a criteri di efficienza e di ampia rappresentativita'.
3.  Essi  sottolineano  il  valore  di  una  relazione transatlantica
dinamica fra l'Unione  Europea,  il  Canada  e  gli  Stati  Uniti  ed
intendono operare di concerto al fine di svilupparne il potenziale in
tutte le dimensioni.
4.  L'Italia  ed  il Canada attribuiscono alla NATO un ruolo centrale
nelle relazioni transatlantiche e nella promozione della  pace  nella
regione  euroatlantica. Essi affermano la loro volonta' di rafforzare
il partenariato transatlantico, di sostenere la affermazione  di  una
Identita'   Europea   di   Sicurezza   e   Difesa   e  di  promuovere
l'allargamento dell'Alleanza a nuovi partners.
RELAZIONI ECONOMICHE
1. Nel ribadire il loro reciproco impegno per la piena attuazione del
"Piano d'Azione fra il Canada e l'Unione  Europea",  l'Italia  ed  il
Canada   intendono   avvalersi   appieno  di  tutte  le  opportunita'
disponibili per potenziare la  dimensione  economica  di  tale  Piano
rafforzando  le  relazioni economiche bilaterali fra Italia e Canada.
Verranno  incoraggiate  le  relazioni  di  partenariato  fra  imprese
italiane e canadesi, ivi comprese le piccole e medie imprese.
Particolare attenzione sara' riservata ai seguenti settori:
-  tecnologie  dell'informazione  e delle comunicazioni, ivi comprese
quelle applicate all'istruzione ed all'ambiente;
- settore aereo ed aereospaziale;
- trasporti;
- energia;
- ambiente;
- biotecnologie;
- audiovisivi;
- servizi finanziari;
- turismo;
-  "societa'  dell'informazione",  ivi   comprese   le   applicazioni
multimediali nel settore della medicina e dei musei;
- sanita';
- agricoltura.
L'Italia   ed  il  Canada  convengono  altresi'  di  incoraggiare  la
partecipazione attiva dei loro settori privati allo  sviluppo  di  un
comune  approccio  alle  relazioni  transatlantiche  nel  settore del
commercio e degli investimenti tramite la partecipazione a seminari e
conferenze di politica internazionale per capi di azienda organizzati
periodicamente   dalle   organizzazioni   imprenditoriali   e   dalle
istituzioni universitarie canadesi, italiane e di altre.
2.  Entrambi  i Paesi mirano ad ottenere un sostanziale aumento degli
investimenti  bilaterali,  specialmente   nei   settori   industriali
avanzati,    ivi   compresi   quelli   coinvolti   da   processi   di
privatizzazione in atto. A tal fine,  ogni  sforzo  sara'  fatto  per
individuare gli emendamenti o gli aggiornamenti che possano risultare
appropriati all'accordo bilaterale esistente in materia fiscale.
L'Italia  ed  il  Canada  continueranno  a  promuovere lo sviluppo di
joint-ventures e la cooperazione industriale - anche in Paesi terzi -
incoraggiando le iniziative imprenditoriali del settore privato.
3. L'Italia ed il Canada si adopereranno al  fine  di  individuare  e
sostenere  la  creazione  di  alleanze  imprenditoriali  strategiche,
trasferimenti  di  tecnologia  ed   altre   forme   di   cooperazione
industriale.  A  tal fine, i due Paesi vaglieranno le possibilita' di
sostenere i  contatti  fra  imprese,  ivi  compresi  tavole  rotonde,
seminari e conferenze su questioni di reciproco interesse.
RICERCA E TECNOLOGIA
Entrambi  i  Paesi  riconoscono l'importanza economica, scientifica e
sociale della ricerca nella promozione dei loro interessi comuni  nel
settore   della   scienza   e   della  tecnologia,  e  convengono  di
incoraggiare gli istituti di  ricerca  ad  esplorare  attivamente  le
opportunita'  di  collaborazione diretta fra istituti, in particolare
con riferimento ai seguenti settori:
- scienze mediche;
- biotecnologie;
- nuovi materiali;
- tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni;
- risorse naturali ed ambiente;
- uso pacifico dell'energia nucleare e sicurezza nucleare;
- sminamento;
-   tecniche   per  il  trasferimento  delle  tecnologie  al  settore
industriale, in particolare alle piccole e medie imprese.
RELAZIONI CULTURALI
L'Italia  ed  il  Canada  promuoveranno  una  migliore   comprensione
reciproca   delle   rispettive   realta'   culturali.   I  due  Paesi
ricercheranno  attivamente  nuove  opportunita'  per  promuovere  una
maggiore   conoscenza   delle   reciproche   attivita'  ed  industrie
culturali, ad esempio incoraggiando:
- una maggiore diffusione  delle  rispettive  produzioni  artistiche,
teatrali, televisive e cinematografiche;
-  una cooperazione fra i rispettivi settori cinematografici nel dare
seguito alle possibilita' di co-produzione offerte  dall'Accordo  fra
Italia  e  Canada  sulle  co-produzioni  cinematografiche firmato nel
1997;
- una maggiore diffusione dei rispettivi lavori di ricerca sui  nuovi
media;
-  una  intensificazione  dell'insegnamento  delle lingue ufficiali e
delle culture dei due Paesi nelle rispettive istituzioni culturali  e
scolastiche   (cio'   che,   nel   caso   del   Canada,   consistera'
nell'incoraggiare  qualsiasi  iniziativa  intrapresa  in  merito  dai
governi  provinciali,  che  sono  costituzionalmente  competenti  nel
settore dell'istruzione).
SCAMBI GIOVANILI
Al fine  di  promuovere  una  maggiore  conoscenza  delle  rispettive
culture  ed  altresi'  di  aiutare  i  giovani di entrambi i Paesi ad
acquisire esperienze di lavoro importanti  per  il  mercato  globale,
l'Italia  ed  il  Canada  convengono  di esplorare le opportunita' di
sviluppare  ulteriormente  i  programmi  di  internato  e  di  scambi
giovanili.
QUESTIONI GIUDIZIARIE
I  due  Paesi ribadiscono il loro impegno a proseguire attivamente la
cooperazione bilaterale  in  materia  giudiziaria,  ivi  compresa  la
cooperazione giuridica reciproca in materia penale.
AL  FINE  DI  PERSEGUIRE  QUESTI  OBIETTIVI  E  DI RAFFORZARE LE GIA'
ECCELLENTI RELAZIONI POLITICHE FRA I DUE PAESI,
l'Italia ed il Canada intendono tenere:
(a) riunioni piu' frequenti fra i  Capi  di  Governo,  sia  nei  loro
rispettivi   Paesi   che   a   margine   di   conferenze  o  riunioni
internazionali;
(b) riunioni periodiche, almeno una volta l'anno,  fra  i  rispettivi
Ministri degli Affari Esteri;
(c)  consultazioni  fra i rispettivi Ministri del Commercio Estero ed
altri membri dei due governi su questioni di  comune  interesse,  ove
necessario;
(d)  scambi  piu'  frequenti  e  mirati  fra  parlamentari italiani e
canadesi su questioni politiche;
(e) consultazioni fra i rispettivi Ministri  degli  Affari  Esteri  a
livello  di Segretario Generale/Deputy Minister con la partecipazione
di funzionari di altri ministeri;
(f) consultazioni periodiche fra i rispettivi Ministri  degli  Affari
Esteri  a  livello di alti funzionari con competenza generale per gli
affari  politici  e  gli  affari  economici,  nonche'  a  livello  di
funzionari  responsabili di settori specifici di reciproco interesse,
in particolare:
-  questioni  di  sicurezza  internazionale,   non-proliferazione   e
disarmo;
- NATO;
-  Nazioni  Unite,  con  particolare riferimento alla questione della
Riforma;
- OSCE, con particolare riferimento alle crisi regionali;
-  Dialogo  Transatlantico,  ivi   compresa   la   dimensione   della
consultazione  politica  e  della  cooperazione  tra Canada ed Unione
Europea;
- G8;
- OMC;
- Balcani;
- Medio Oriente;
- Mediterraneo;
- Europa centrale ed orientale;
- Russia;
- Africa;
- OCSE.
Fatto a Roma, il 20 maggio 1998, in duplice originale,  nelle  lingue
italiana, inglese e francese.
Per il Governo della Repubblica italiana
Per il Governo del Canada
                                715.
Roma, 12 giugno 1998
Memorandum  of  understanding sulla cooperazione allo sviluppo tra il
Governo della Repubblica italiana e  l'OLP  a  favore  dell'Autorita'
palestinese, con due allegati
(Entrata in vigore: 12 giugno 1998)


     ---->  vedere testo in lingua da pag. 217 a pag. 220  <----


TRADUZIONE NON UFFICIALE
MEMORANDUM  D'INTESA  SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO FRA IL GOVERNO
DELLA  REPUBBLICA  ITALIANA  E  L'OLP,  A  BENEFICIO   DELL'AUTORITA'
PALESTINESE
Il  12  giugno  1998  si  e'  tenuta  a  Roma  una  riunione  fra una
Delegazione italiana,  guidata  dal  Sottosegretario  di  Stato  Rino
Serri,  ed  una  Delegazione palestinese, guidata dal Ministro per la
Pianificazione e la Cooperazione Internazionale,  Nabil  Shaat,  allo
scopo di discutere del completamento dell'impegno finanziario assunto
dall'Italia  alla Conferenza di Washington nell'ottobre 1993, nonche'
di ribadire il forte ed incessante sostegno al Processo  di  Pace  in
Medio  Oriente  e  l'impegno del Popolo Palestinese nei confronti del
proprio sviluppo, soprattutto nella situazione attuale.
La parte palestinese ha espresso  sincero  apprezzamento  e  profonda
gratitudine al Governo ed al popolo italiano per il generoso sostegno
prestato  al  Popolo  Palestinese.  La  parte palestinese attribuisce
grande valore  al  contributo  prestato  dall'Italia  per  potenziare
l'impegno  del Popolo Palestinese nei confronti dello sviluppo, ed in
particolar modo per la creazione di nuove istituzioni.
Nel  corso  della  riunione,  svoltasi  in  un  clima   cordiale   ed
amichevole,   le   due   parti   hanno  concordato  un  Programma  di
Cooperazione bilaterale per il  1998,  i  cui  progetti  figurano  in
Allegato I, che forma parte integrante del presente Memorandum.
Il  finanziamento  di ciascuno dei Progetti di cui al Programma sopra
menzionato  e'  soggetto  all'approvazione  della  competente  Unita'
Tecnica della Cooperazione allo Sviluppo italiana. Tale approvazione,
che   verra'   immediatamente   comunicata   al   Ministero   per  la
Pianificazione  e  la  Cooperazione   Internazionale   dell'Autorita'
Palestinese,   sara'   concessa   sulla   base  dei  risultati  della
valutazione tecnica, economica, sociale ed ambientale delle  proposte
di progetto. Qualora la valutazione tecnica non soddisfi i requisiti,
verra'  preso  in  considerazione il finanziamento di altri progetti,
con il consenso reciproco delle parti.
Le due Parti hanno pienamente convenuto  di  scambiarsi,  tramite  un
processo di consultazione, tutte le informazioni disponibili relative
all'identificazione,     alla     formulazione,     all'approvazione,
all'attuazione,  al   controllo,   alla   rendicontazione   ed   alla
valutazione  di  ciascun progetto di cooperazione. Le due Parti hanno
altresi' convenuto di tenere ogni anno una "riunione di Revisione del
Programma".
Inoltre, la parte italiana ha  confermato  la  sua  disponibilita'  a
finanziare,  nel  1999  e  negli  anni successivi, un certo numero di
progetti, alcuni dei quali figurano in Allegato II, che  forma  parte
integrante  del  presente  Memorandum,  ed il cui finanziamento esula
dall'impegno  sopra  citato,  assunto  dall'Italia alla Conferenza di
Washington del 1993. La decisione  definitiva  per  il  finanziamento
dell'intero  Programma  di  Cooperazione  per  il 1999 sara' adottata
durante una riunione che si terra' nel primo trimestre di quell'anno.
La parte italiana ha confermato la sua disponibilita' ad elargire  un
finanziamento  a  dono  per  un totale di 2,5 milioni di dollari USA,
nell'ambito del Programma Betlemme 2000, per la Riabilitazione  della
strada  di  accesso alle Piscine di Salomone, nonche' per un progetto
nel settore dei beni culturali  e/o  in  quello  sociale,  che  sara'
individuato  in  una  fase  successiva. Il finanziamento di cui sopra
esula dall'impegno assunto alla Conferenza di Washington dell'ottobre
1993.
Le due Parti hanno altresi' ampiamente discusso dei contenuti  di  un
programma di cooperazione triennale da attuare nel periodo 1999-2001.
In tale contesto, le due Parti si sono impegnate ad individuare altre
aree  di  cooperazione,  oltre a quelle in cui le due parti sono gia'
coinvolte. Le strategie relative al futuro programma si incentreranno
sui principi seguenti:
-  approccio  regionale,  ove  applicabile,  volto  ad  integrare  la
struttura   economica   dell'Autorita'   Palestinese   nel   contesto
regionale;
- nuove priorita' dell'Autorita' Nazionale Palestinese;
- coordinamento fra programmi e progetti e strategie perseguite dalla
comunita' internazionale;
- consolidamento dei settori  e  dei  progetti  gia'  concordati  e/o
attuati;
-  sforzi  volti  a  garantire  il  massimo  della  visibilita'  agli
interventi finanziati dall'Italia.
Fatto a Roma il 12 giugno 1998 in due originali in lingua inglese.
Per il Governo
della Repubblica Italiana
(F.to: Rino Serri)
Per l'OLP
a beneficio della
Autorita' Nazionale Palestinese
(F.to: Nabil Shaat)
ALLEGATO I
ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI A DONO NEL 1998
1. SERVIZI DI IGIENE MENTALE COMUNITARI
Costo previsto: 0,8 milioni di dollari USA
2.  CREAZIONE  DI  UN  CENTRO  DI  RIPARAZIONE  E  MANUTENZIONE DELLE
ATTREZZATURE BIOMEDICHE
Costo previsto: 1 milione di dollari USA
3. FORMAZIONE ED ATTREZZATURE PER GESTIRE LE SITUAZIONI DI  EMERGENZA
NEL SETTORE SANITARIO, FASE II
Costo previsto: 600.000 dollari USA
4. SVILUPPO DI ISTITUTI PROFESSIONALI, FASE II
Costo previsto: 500.000 dollari USA
5. SVILUPPO INTEGRATO DELLE PICCOLE IMPRESE, FASE II
Costo previsto: 1,5 milioni di dollari USA
6. ASSISTENZA AGLI OSPEDALI DELLA PALESTINIAN RED CRESCENT SOCIETY IN
LIBANO
Costo previsto: 630.000 dollari USA
7. PROGETTI IDRICI IN CISGIORDANIA
Costo previsto: 3 milioni di dollari USA
8.  DESALINIZZAZIONE  E  POTABILIZZAZIONE  DELLE ACQUE SALATE TRAMITE
OSMOSI INVERSA A GAZA, FASE II
Costo previsto: 2 milioni di dollari USA
9. SOSTEGNO AL SISTEMA SCOLASTICO PALESTINESE
Costo previsto: 5,1 milioni di dollari USA
Il progetto sara' suddiviso nelle seguenti tre componenti:
a) sostegno al centro per lo sviluppo dei piani di studio (fase  II),
compresa  la costruzione di nuove scuole, e fornitura di attrezzature
e materiale: 2 milioni di dollari USA;
b)  riabilitazione  di  "Centri  di  riabilitazione  comunitari"  nel
Governatorato di Betlemme: 1 milione di dollari USA;
c) riabilitazione di altre scuole e asili palestinesi: 2,1 milioni di
dollari USA.
10.   SVILUPPO   DI  UN  SITO  WEB  NAZIONALE  E  DI  UN  SISTEMA  DI
COMUNICAZIONI  DELL'AUTORITA'  PALESTINESE  (PROGETTO   DI   SVILUPPO
DELL'AMMINISTRAZIONE)
Costo previsto: 250.000 dollari USA
11. COSTRUZIONE E RIABILITAZIONE DI STRADE RURALI
Costo previsto: 1 milione di dollari USA
ALLEGATO II
1. ASSISTENZA ALL'UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA PALESTINESE (PCBS)
Costo previsto: da definire
2. PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (FASE III)
Costo previsto: da definire
3. COSTRUZIONE E RIABILITAZIONE DI STRADE RURALI
Costo previsto: 1 milione di dollari USA
4. ASSISTENZA AGLI OSPEDALI DELLA PRCS IN LIBANO (FASE II)
Costo previsto: da definire
                                716.
Vaticano e Roma, 1-15 luglio 1998
Scambio  di  Note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa
Sede  per  gli  interventi   giubilari   concernenti   le   Basiliche
Patriarcali in Roma
(Entrata in vigore: 15 luglio 1998)
n. 2091
NOTA VERBALE
L'Ambasciata   d'Italia   presso   la  Santa  Sede  presenta  i  suoi
complimenti alla Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli
Stati - ed ha l'onore di fare riferimento alla Sua  Nota  Verbale  n.
5397/98/RS del 1 luglio 1998 del seguente tenore:
"La  Segreteria  di  Stato  -  Sezione per i Rapporti con gli Stati -
porge distinti ossequi all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia ed  ha  l'onore
di  fare  riferimento  alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 13,
della Legge 23 dicembre 1996 n. 651, recante "Misure urgenti  per  il
Grande  Giubileo  del  2000",  ed  alle modalita' di attuazione degli
interventi, alle quali, in ossequio  alla  predetta  norma,  si  deve
procedere  in  modo  concordato, attraverso lo Scambio di Note tra la
Santa Sede e lo Stato italiano.
La Santa Sede - richiamandosi alla motivazione ed alla "ratio  iuris"
del  comma  13 dell'art. 1 della Legge n. 651, nonche' al significato
della norma in esso contenuta  risultante  dall'intero  contesto  del
citato  art.  1  -  significa  alla Missione Diplomatica di aderire a
detta norma.
All'Eccellentissima
SEGRETERIA DI STATO
CITTA' DEL VATICANO
Nell'ambito  di  quanto   sopra   esposto,   la   Santa   Sede,   con
soddisfazione,  si  riferisce  alla  previsione  da parte del Governo
italiano  del  finanziamento  di  opere  concernenti   le   Basiliche
Patriarcali  di  S.  Paolo  fuori  le  Mura,  S.  Maria Maggiore e S.
Giovanni in Laterano: immobili considerati negli artt. 13,  15  e  16
del  Trattato  del Laterano, stipulato dall'Italia e dalla Santa Sede
l'11 febbraio 1929, e nel pertinente all. II (1, 2, 3).
Nel fare riferimento, quindi, alla norma di cui al  citato  comma  13
dell'art.  1  della Legge 651/96, e nel richiamarsi, per l'attuazione
di questa, alle  vigenti  disposizioni  di  cui  al  citato  Trattato
Lateranense,   la  Santa  Sede  significa  le  proprie  intenzioni  e
proposte:
a) la realizzazione degli interventi cui si fara'  luogo  nel  quadro
normativo  sopraindicato,  l'affidamento  dei  relativi  incarichi di
progettazione   e   di   esecuzione    dei    lavori,    disciplinati
dall'ordinamento  giuridico della Santa Sede, avverranno comunque - a
parte  quanto  altro  fatto   direttamente   salvo   nelle   clausole
contrattuali  -  nel  rispetto della normativa italiana in materia di
impiantistica  e  di  sicurezza  sotto  ogni  profilo,  oltreche'  di
abbattimento delle barriere architettoniche.
Con  rigoroso  rispetto  delle disposizioni del medesimo Trattato, le
Autorita' italiane potranno fare  sicuro  assegnamento  sulle  nobili
tradizioni  artistiche  che  vanta  la  Chiesa  Cattolica, secondo la
previsione dell'art. 16, secondo comma, del Trattato del Laterano;
b) la Santa Sede si impegna a che le opere siano portate a compimento
nel  rispetto  dei termini di riferimento e di realizzazione indicati
nel Piano.
Allo    scopo    di    agevolare    la    soluzione    di    problemi
tecnico-amministrativi e di assicurare il miglior perseguimento anche
temporale  dei  progetti,  la  Santa  Sede  e  la Repubblica Italiana
potranno costituire, singolarmente o per l'insieme  delle  opere,  in
vista  della  piena funzionalita' delle opere stesse per il Giubileo,
un Gruppo Misto di coordinamento;
c) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra
indicati, al netto degli eventuali ribassi contrattuali  intervenuti,
verra'  corrisposto direttamente alla Santa Sede, anche in analogia a
quanto previsto dal Piano degli interventi giubilari  nel  Lazio,  in
tre soluzioni, e precisamente:
- il 50 per cento alla comunicazione di avvenuto inizio dei lavori;
-  il  40  per  cento  alla comunicazione dell'avvenuta utilizzazione
dell'80 per cento della somma gia' erogata;
- il 10 per cento su certificazione da  parte  della  Santa  Sede  di
avvenuto completamento dell'intervento.
Ove  il Governo Italiano concordi su quanto precede, la presente Nota
Verbale e la risposta che sara' fatta pervenire a  questa  Segreteria
di  Stato  costituiranno  un'intesa  tecnica,  nel contesto normativo
della Legge 651/96, tra la Santa Sede ed il Governo della  Repubblica
Italiana,  che  entrera'  in  vigore  alla data della Nota Verbale di
risposta da parte italiana.
La Segreteria di Stato - Sezione per i  Rapporti  con  gli  Stati  -,
mentre  resta  in attesa di un cortese riscontro, profitta volentieri
della circostanza per  rinnovare  all'Ecc.ma  Ambasciata  d'Italia  i
sensi della sua piu' alta e distinta considerazione".
L'Ambasciata  d'Italia ha l'onore di informare la Segreteria di Stato
- Sezione per i Rapporti con gli Stati - che il Governo  Italiano  e'
d'accordo  con quanto piu' sopra descritto e si avvale dell'occasione
per rinnovare all'Ecc.ma Segreteria di Stato i sensi della  sua  piu'
alta considerazione.
Roma, 15 luglio 1998
N. 5397/98/RS
NOTA VERBALE
La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - porge
distinti ossequi all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di fare
riferimento  alle  disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 13, della
Legge 23 dicembre 1996 n. 651, recante "Misure urgenti per il  Grande
Giubileo del 2000", ed alle modalita' di attuazione degli interventi,
alle  quali,  in  ossequio  alla predetta norma, si deve procedere in
modo concordato, attraverso lo Scambio di Note tra la Santa Sede e lo
Stato italiano.
La Santa Sede - richiamandosi alla motivazione ed alla "ratio  iuris"
del  comma  13 dell'art. 1 della Legge n. 651, nonche' al significato
della norma in esso contenuta  risultante  dall'intero  contesto  del
citato  art.  1  -  significa  alla Missione Diplomatica di aderire a
detta norma.
Nell'ambito  di  quanto   sopra   esposto,   la   Santa   Sede,   con
soddisfazione,  si  riferisce  alla  previsione  da parte del Governo
italiano  del  finanziamento  di  opere  concernenti   le   Basiliche
Patriarcali  di  S.  Paolo  fuori  le  Mura,  S.  Maria Maggiore e S.
Giovanni  in  Laterano:  immobili considerati negli artt. 13, 15 e 16
del Trattato del Laterano, stipulato dall'Italia e dalla  Santa  Sede
l'11 febbraio 1929, e nel pertinente all. II (1, 2, 3).
Nel  fare  riferimento,  quindi, alla norma di cui al citato comma 13
dell'art. 1 della Legge 651/96, e nel richiamarsi,  per  l'attuazione
di  questa,  alle  vigenti  disposizioni  di  cui  al citato Trattato
Lateranense,  la  Santa  Sede  significa  le  proprie  intenzioni   e
proposte:
a)  la  realizzazione  degli interventi cui si fara' luogo nel quadro
normativo sopraindicato,  l'affidamento  dei  relativi  incarichi  di
progettazione    e    di    esecuzione   dei   lavori,   disciplinati
dall'ordinamento giuridico della Santa Sede, avverranno comunque -  a
parte   quanto   altro   fatto   direttamente  salvo  nelle  clausole
contrattuali - nel rispetto della normativa italiana  in  materia  di
impiantistica  e  di  sicurezza  sotto  ogni  profilo,  oltreche'  di
abbattimento delle barriere architettoniche.
Eccellentissima
AMBASCIATA D'ITALIA
presso la Santa Sede
ROMA
Con rigoroso rispetto delle disposizioni del  medesimo  Trattato,  le
Autorita'  italiane  potranno  fare  sicuro assegnamento sulle nobili
tradizioni artistiche che  vanta  la  Chiesa  Cattolica,  secondo  la
previsione dell'art. 16, secondo comma, del Trattato del Laterano;
b) la Santa Sede si impegna a che le opere siano portate a compimento
nel  rispetto  dei termini di riferimento e di realizzazione indicati
nel Piano.
Allo    scopo    di    agevolare    la    soluzione    di    problemi
tecnico-amministrativi e di assicurare il miglior perseguimento anche
temporale  dei  progetti,  la  Santa  Sede  e  la Repubblica Italiana
potranno costituire, singolarmente o per l'insieme  delle  opere,  in
vista,  della piena funzionalita' delle opere stesse per il Giubileo,
un Gruppo Misto di coordinamento;
c) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra
indicati, al netto degli eventuali ribassi contrattuali  intervenuti,
verra'  corrisposto direttamente alla Santa Sede, anche in analogia a
quanto previsto dal Piano degli interventi giubilari  nel  Lazio,  in
tre soluzioni, e precisamente:
- il 50 per cento alla comunicazione di avvenuto inizio dei lavori;
-  il  40  per  cento  alla comunicazione dell'avvenuta utilizzazione
dell'80 per cento della somma gia' erogata;
- il 10 per cento su certificazione da  parte  della  Santa  Sede  di
avvenuto completamento dell'intervento.
Ove  il Governo Italiano concordi su quanto precede, la presente Nota
Verbale e la risposta che sara' fatta pervenire a  questa  Segreteria
di  Stato  costituiranno  un'intesa  tecnica,  nel contesto normativo
della Legge 651/96, tra la Santa Sede ed il Governo della  Repubblica
Italiana,  che  entrera'  in  vigore  alla data della Nota Verbale di
risposta da parte italiana.
La Segreteria di Stato - Sezione per i  Rapporti  con  gli  Stati  -,
mentre  resta  in attesa di un cortese riscontro, profitta volentieri
della circostanza per  rinnovare  all'Ecc.ma  Ambasciata  d'Italia  i
sensi della sua piu' alta e distinta considerazione.
Dal Vaticano, 1 luglio 1998
                                717.
Roma e Vaticano, 23-24 luglio 1998
Accordo  per scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana
e la Santa Sede per gli interventi di interesse nazionale relativi  a
percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio
(Entrata in vigore: 24 luglio 1998)
n. 2173
NOTA VERBALE
L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima
Segreteria  di  Stato  e  ha l'onore di riferirsi alla Legge 7 agosto
1997 n. 270, recante "Piano degli interventi di  interesse  nazionale
relativi  a  percorsi  giubilari  e  pellegrinaggi in localita' al di
fuori del Lazio" ed in particolare alle disposizioni di cui  all'art.
1  commi  1,  3,  4a)  e  5  della  Legge stessa ed alle disposizioni
attuative pertinenti.
Al riguardo l'Ambasciata fa presente che nel Piano  degli  interventi
di  interesse  nazionale  approvato  in attuazione della Legge stessa
figurano finanziamenti relativi alle Basiliche contemplate  nell'art.
27  del  Concordato  del  1929  (S.  Francesco  di Assisi, Loreto, S.
Antonio di Padova). In tale  Piano  figurano  altresi'  interventi  a
favore della Basilica della Beata Vergine di Pompei.
Le  competenti autorita' italiane, nel richiamare i rapporti generali
e specifici  con  la  Santa  Sede  e  nel  necessario  ossequio  alle
disposizioni   italiane   pertinenti,   considerati   la  particolare
importanza culturale e religiosa che  rivestono  i  beni  interessati
dagli interventi oltreche' il privilegiato rapporto con la Santa Sede
che  caratterizza  i  detti  beni,  Santuari pontifici, anche aldila'
della   determinazione   degli   assetti   proprietari,   consapevoli
dell'esigenza   di   agevolare   al   massimo  l'effettuazione  degli
interventi di interesse nazionale considerati,  nei  tempi  previsti,
significano,  nei  limiti,  per  le  esigenze  ed ai soli effetti del
disposto della Legge 270/97, le seguenti proposte d'intesa:
All'Eccellentissima
SEGRETERIA DI STATO
CITTA' DEL VATICANO
a) le opere cui si riferisce il finanziamento da  parte  dello  Stato
italiano   saranno   portate   a   compimento   in  conformita'  alle
disposizioni della legge italiana.
Allo scopo di agevolare la  soluzione  di  eventuali  problemi  e  di
assicurare  il miglior perseguimento anche temporale dei progetti, la
Santa Sede e lo Stato italiano potranno costituire,  singolarmente  o
per  l'insieme  degli  interventi, in vista della piena funzionalita'
delle opere per il Giubileo, un Gruppo Misto di coordinamento;
b) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra
qualificati,  al   netto   degli   eventuali   ribassi   contrattuali
intervenuti, verra' corrisposto direttamente ai soggetti beneficiari,
anche  in  analogia  a  quanto previsto dal Piano degli interventi di
interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi  in
localita' al di fuori del Lazio, in tre soluzioni e precisamente:
- il 50 per cento alla comunicazione di avvenuto inizio lavori;
-  il  40  per  cento  alla comunicazione dell'avvenuta utilizzazione
dell'80 per cento della somma gia' erogata;
- il 10 per cento su dichiarazione da parte dei soggetti  beneficiari
di  avvenuto  completamento degli interventi nel rispetto della legge
italiana in materia.
Le proposte d'intesa sopraindicate sono da intendersi estese anche ad
eventuali interventi che, nel contesto e per le finalita' della Legge
270/97,   dovessero   interessare   altri   beni   rispondenti   alle
considerazioni  generali  svolte  ed  alle caratteristiche specifiche
(Santuari Pontifici) evocate nella presente Nota.
Ove la Santa Sede  concordi  su  quanto  precede,  la  presente  Nota
Verbale  e  la  Nota  di  risposta  di  uguale  tenore  costituiranno
un'intesa tecnica nel contesto normativo della Legge  270/97  tra  il
Governo  della  Repubblica  italiana e la Santa Sede, che entrera' in
vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte vaticana.
L'Ambasciata  d'Italia  si  avvale   dell'occasione   per   rinnovare
all'Eccellentissima  Segreteria di Stato gli atti della sua piu' alta
considerazione.
Roma, 23 luglio 1998
N. 6221/98/RS
NOTA VERBALE
La Segreteria di Stato - Sezione per  i  Rapporti  con  gli  Stati  -
ossequia  distintamente l'Ecc.ma Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di
fare riferimento alla  Sua  Nota  Verbale  N.  2173,  del  23  luglio
corrente mese del seguente tenore:
"L'Ambasciata     d'Italia     presenta     i     suoi    complimenti
all'Eccellentissima Segreteria di Stato e  ha  l'onore  di  riferirsi
alla  Legge  7 agosto 1997 n. 270, recante "Piano degli interventi di
interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi  in
localita'  al di fuori del Lazio" ed in particolare alle disposizioni
di cui all'art. 1 commi 1, 3, 4a) e 5  della  Legge  stessa  ed  alle
disposizioni attuative pertinenti.
Al  riguardo  l'Ambasciata fa presente che nel Piano degli interventi
di interesse nazionale approvato in  attuazione  della  Legge  stessa
figurano  finanziamenti relativi alle Basiliche contemplate nell'art.
27 del Concordato del  1929  (S.  Francesco  di  Assisi,  Loreto,  S.
Antonio  di  Padova).  In  tale  Piano figurano altresi' interventi a
favore della Basilica della Beata Vergine di Pompei.
Le competenti autorita' italiane, nel richiamare i rapporti  generali
e  specifici  con  la  Santa  Sede  e  nel  necessario  ossequio alle
disposizioni  italiane   pertinenti,   considerati   la   particolare
importanza  culturale  e  religiosa  che rivestono i beni interessati
dagli interventi oltreche' il privilegiato rapporto con la Santa Sede
che caratterizza i detti  beni,  Santuari  pontifici,  anche  aldila'
della   determinazione   degli   assetti   proprietari,   consapevoli
dell'esigenza  di  agevolare   al   massimo   l'effettuazione   degli
interventi  di  interesse  nazionale considerati, nei tempi previsti,
significano, nei limiti, per le  esigenze  ed  ai  soli  effetti  del
disposto della Legge 270/97, le seguenti proposte d'intesa:
a)  le  opere  cui si riferisce il finanziamento da parte dello Stato
italiano  saranno  portate   a   compimento   in   conformita'   alle
disposizioni della legge italiana.
Allo  scopo  di  agevolare  la  soluzione  di eventuali problemi e di
assicurare il miglior perseguimento anche temporale dei progetti,  la
Santa  Sede  e lo Stato italiano potranno costituire, singolarmente o
per l'insieme degli interventi, in vista  della  piena  funzionalita'
delle opere per il Giubileo, un Gruppo Misto di coordinamento;
Eccellentissima
Ambasciata d'Italia
presso la Santa Sede
ROMA
b) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra
qualificati,   al   netto   degli   eventuali   ribassi  contrattuali
intervenuti, verra' corrisposto direttamente ai soggetti beneficiari,
anche in analogia a quanto previsto dal  Piano  degli  interventi  di
interesse  nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in
localita' al di fuori del Lazio, in tre soluzioni e precisamente:
- il 50 per cento alla comunicazione di avvenuto inizio lavori;
- il 40 per  cento  alla  comunicazione  dell'avvenuta  utilizzazione
dell'80 per cento della somma gia' erogata;
-  il 10 per cento su dichiarazione da parte dei soggetti beneficiari
di avvenuto completamento degli interventi nel rispetto  della  legge
italiana in materia.
Le proposte d'intesa sopraindicate sono da intendersi estese anche ad
eventuali interventi che, nel contesto e per le finalita' della Legge
270/97,   dovessero   interessare   altri   beni   rispondenti   alle
considerazioni generali svolte  ed  alle  caratteristiche  specifiche
(Santuari Pontifici) evocate nella presente Nota.
Ove  la  Santa  Sede  concordi  su  quanto  precede, la presente Nota
Verbale  e  la  Nota  di  risposta  di  uguale  tenore  costituiranno
un'intesa  tecnica  nel  contesto normativo della Legge 270/97 tra il
Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede,  che  entrera'  in
vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte vaticana.
L'Ambasciata   d'Italia   si   avvale  dell'occasione  per  rinnovare
all'Eccellentissima Segreteria di Stato gli atti della sua piu'  alta
considerazione".
La  Segreteria  di  Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - ha
l'onore di partecipare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia  che  la  Santa
Sede  concorda  su  tutto  quanto precede e profitta volentieri della
circostanza per rinnovare alla medesima Missione Diplomatica i  sensi
della sua piu' alta e distinta considerazione.
Dal Vaticano, 24 luglio 1998.