istituzioni competenti dei due Paesi per le seguenti attivita': - organizzare corsi professionali e facilitare soggiorni temporanei di aggiornamento professionale per giornalisti, tecnici e programmisti, possibilmente ricorrendo a borse di studio offerte dai due Paesi; - facilitare la partecipazione a festival e rassegne di programmi radiotelevisivi nei due Paesi; - organizzare festival di programmi radiotelevisivi. 6. SPORT Le Parti favoriranno lo sviluppo delle relazioni nel campo dello sport tramite l'organizzazione di competizioni e lo scambio di delegazioni, di atleti, di allenatori e di altri esperti sportivi, in conformita' con gli accordi di cooperazione esistenti. 7. DIRITTI DELL'UOMO 7.1 Le Parti incoraggeranno le attivita' culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l'intolleranza e per rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo. A tale riguardo promuoveranno l'organizzazione di convegni e seminari, nonche' di azioni specifiche, favorendo in tale contesto le relazioni tra gli organismi nazionali e locali competenti in materia. La Parte italiana si dichiara disposta ad avviare contatti con gli organismi pakistani competenti. 7.2 Le Parti incoraggeranno le attivita' culturali rivolte a favorire la parita' tra l'uomo e la donna e' a valorizzare il ruolo delle donne e la loro creativita' in campo culturale. La Parte italiana si dichiara pronta ad avviare contatti con gli organismi pakistani competenti. 8. DISPOSIZIONI FINALI 8.1 Al fine di completare il presente accordo, le Parti decidono di istituire una Commissione mista incaricata di valutare i progressi compiuti nel campo della collaborazione culturale e negli adempimenti dei programmi esecutivi pluriennali, che si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi ogni quattro anni. 8.2 Il presente Programma non esclude la possibilita' di concordare, per le vie diplomatiche, ulteriori attivita' e scambi in esso non previsti. Le disponibilita' finanziarie che regoleranno queste iniziative saranno sempre successivamente concordate, caso per caso attraverso accordi tra gli organismi competenti dei due Paesi. 8.3 Le Parti convengono che tutte le attivita' e gli scambi menzionati nel presente Programma saranno realizzati per le vie diplomatiche ed entro i limiti delle disponibilita' finanziarie stabilite ogni anno dai rispettivi bilanci. 8.4 La prossima riunione della Commissione mista italo-pakistana si svolgera' in Islamabad in data da concordare per le vie diplomatiche. Il presente Programma restera' valido fino a che il successivo non sia entrato in vigore. 8.5 Gli Annessi I, II e III sono considerati parte integrante del presente Programma. 8.6 Il presente Programma Esecutivo entrera' in vigore alla data della sua firma. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Programma Esecutivo. Fatto a Roma, il 21 aprile 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN ANNESSO I COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLA CULTURA TRA ISTITUZIONI, AMMINISTRAZIONI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI L'elencazione di organismi pubblici e privati che segue, e' quella degli organismi che e' stato possibile identificare in sede di negoziato. Essa non e' esaustiva poiche' l'auspicio espresso e' che numerosi altri organismi chiedano e, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, possano, con l'accordo delle due Parti, partecipare alle attivita' previste. 1 Art. 1.2 L'Amministrazione competente e' la Direzione Generale delle Relazioni Culturali del Ministero degli Affari Esteri. La Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha manifestato la sua disponibilita' a fornire libri di qualsiasi disciplina e materia alle Universita' e Istituzioni culturali pakistane. Le richieste dovranno essere trasmesse per le vie, diplomatiche. Art. 1.3 L'Amministrazione competente e' la Direzione Generale Scambi Culturali del Ministero della, Pubblica Istruzione. 3 Art. 3.l e 3.2 L'Amministrazione competente e' la Direzione Generale Scambi Culturali del Ministero della Pubblica Istruzione. Art. 3.3 L'Accademia dei Lincei, il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l'Istituto per l'Enciclopedia Italiana, la Fondazione Cini di Venezia e la Fondazione Agnelli di Torino hanno manifestato la loro disponibilita' a collaborare con le universita' ed i centri di ricerca pakistani. La Fondazione Valentino Bucchi e' disposta ad invitare musicisti pakistani a partecipare alla giuria internazionale del Premio Valentino Bucchi della Citta' di Roma, ed a prendere parte ad altre iniziative (conferenze, seminari, corsi) organizzate dalla Fondazione. Essa provvedera' alle spese di vitto e alloggio, mentre le spese di viaggio saranno a carico della Parte inviante. 4 Art. 4.l L'organismo competente nel settore degli archivi e' l'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Art. 4.2 L'amministrazione competente in questo campo e' l'Ufficio Scambi Internazionali del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. L'Istituto Centrale per la Patologia del Libro e l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico si dichiarano disposti a collaborare con le corrispondenti istituzioni pakistane. La Parte italiana e' pronta ad inviare, su richiesta, esperti dei suddetti istituti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Le relative spese saranno prese in carico dalla Parte richiedente, i diversi dettagli verranno definiti per le vie diplomatiche. Art. 4.5 Gli organismi competenti in questo campo sono il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ed il Comando Carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. Art. 4.8 Nel campo delle traduzioni sono istituiti i seguenti premi: La Divisione Editoria del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali conferisce i "Premi Nazionali per la Traduzione" (sotto l'auspicio del Presidente della Repubblica) anche a traduttori ed editori stranieri. Presso la stessa Divisione e' in funzione un "Centro per traduttori e per iniziative a sostegno delle traduzioni". Le Parti incoraggeranno i contatti tra tale Centro e le istituzioni pakistane competenti. Il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' conferire premi a traduttori di libri italiani in lingue straniere. Ogni richiesta dovra' pervenire per le vie diplomatiche. L'Is.I.A.O. (Istituto per l'Africa e l'Oriente), il C.N.R. ed il Centro di Lessicografia Pakistana stanno collaborando alla compilazione del primo dizionario urdu-italiano. 5 Art. 5.1 Nel settore del Cinema l'organismo competente e' il Dipartimento dello Spettacolo della Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Art. 5.2 L'organismo competente in questo campo e' la R.A.I. (Radiotelevisione italiana). 6 L'organismo competente in questo campo e' il C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano). 7 Art. 7.1 La Commissione per i Diritti dell'Uomo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Centro Studi sui Diritti dell'Uomo dell'Universita' LUISS di Roma si dichiarano disposti ad avviare contatti con i competenti organismi pakistani nel quadro della decade mondiale dell'ONU per l'insegnamento e l'informazione relativi ai diritti dell'uomo. Art. 7.2 L'organismo competente in questo campo e' la Commissione Nazionale per la Parita' e le Pari Opportunita' tra Uomo e Donna. ANNESSO II DISPOSIZIONI GENERALI E FINANZIARIE II a) Scambi di visite Gli scambi di visite di cui ai punti 3.1, 3.4, 4.1 del presente Programma saranno regolati come segue: - la Parte ricevente confermera' l'accettazione definitiva della visita per le vie diplomatiche, normalmente con almeno due settimane di anticipo sulla data di partenza prevista; - la Parte inviante sosterra' le spese di viaggio da capitale a capitale e ritorno, comprese le spese di transito, quelle per i bagagli e le tasse aeroportuali; - la Parte ricevente sosterra' le spese dei viaggi all'interno del territorio del proprio Paese previsti nel programma della visita; - la Parte italiana corrispondera' per le spese di soggiorno un contributo giornaliero onnicomprensivo di Lire 180.000 per lo scambio di docenti, ricercatori, bibliotecari e archivisti; - la Parte pakistana non puo' sostenere le spese relative alle visite proposte a causa di restrizioni finanziarie. II b) Borse di studio La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verra' effettuata ogni anno in ognuno dei due Paesi da una Commissione Mista di cui fara' parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente. - L'elenco dei candidati prescelti deve includere anche candidati di riserva e deve essere presentato all'Ambasciata del Paese offerente entro i termini da essa previsti. I candidati che non siano inclusi nella predetta lista non possono essere accettati. - I candidati. non dovranno avere piu' di 35 anni d'eta'; ognuna delle Parti notifichera' all'altra, possibilmente almeno due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, se i candidati proposti e i loro piani di studio sono stati accettati e indichera' inoltre le istituzioni presso le quali saranno accolti. - I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente formale comunicazione circa la data a decorrere dalla quale puo' aver luogo la partenza. - La Parte italiana accordera' ai borsisti pakistani: a) una borsa mensile di Lire 1.200.000 per i corsi a livello postuniversitario; b) assicurazione contro le malattie e gli infortuni, ad eccezione delle malattie pregresse e delle protesi dentarie. La Parte pakistana accordera' ai borsisti assegni secondo quanto indicato nell'Annesso III. ANNESSO III A 1) BORSE A LIVELLO UNIVERSITARIO I. Importo mensile della borsa: Rupie 1.050/mese II. Assegno per viaggi di studio: Rs. 750/anno III. Assegno per acquisto libri: Rupie 900/anno A 2) BORSE A LIVELLO POST-UNIVERSITARIO I. Importo mensile della borsa: Rupie 1.200/mese II. Assegno per viaggi di studio: Rs. 750/anno III. Assegno per acquisto libri: Rupie 900/anno A 3) BORSE PER DOCENTI E RICERCATORI I. Importo mensile della borsa: Rupie 1.500/mese II. Assegno per viaggi di studio: Rs. 1.050/anno III. Assegno per acquisto libri: Rupie 950/anno B) Assegno per spese mediche se necessario Rupie 150/mese. 709. Beirut, 24 aprile 1998 Memorandum of understanding tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Libanese relativo al programma di cooperazione tecnica e finanziaria per il triennio 1998-2000 con Annesso 1 (Entrata in vigore: 17 luglio 1998) ----> vedere testo in lingua da pag. 169 a pag. 172 <---- TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE SUL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA E FINANZIARIA PER GLI ANNI 1998-2000 Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese, qui di seguito definiti le due Parti: Considerando gli ottimi rapporti esistenti fra i due Paesi e desiderando entrambe migliorarli, ribadendo contemporaneamente l'importante ruolo svolto dalla cooperazione allo sviluppo e la necessita' di rafforzarlo, fermamente convinte che il Libano dovrebbe riprendere a svolgere il suo ruolo specifico nella Regione; Allo scopo di promuovere ulteriormente la cooperazione fra Italia e Libano, dotandola di strumenti bilaterali validi ed adeguati su base piu' ampia e sostenuta; Ribadendo che l'Italia e' consapevole delle esigenze di sviluppo del Libano e dei suoi tentativi di conseguire un aggiustamento strutturale dell'economia del Paese, tenendo presenti le sue implicazioni sociali e confermando la disponibilita' dell'Italia ad appoggiare il Piano di Ricostruzione; Consapevoli dell'importanza di istituire l'ambito del nuovo programma di cooperazione triennale fra i due Paesi; Esaminando l'opportunita' di mettere a punto tale programma tramite l'attuazione di una serie di azioni diversificate, concepite appositamente per soddisfare con flessibilita' la situazione e le esigenze specifiche del Libano, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Le Parti concordano su uno schema di programma di cooperazione triennale da attuare in Libano nel periodo 1998-2000. Su tale base, il Governo italiano mettera' a disposizione crediti di aiuto pari ad un massimo di 120 miliardi di lire italiane. Articolo 2 Le due Parti convengono che i fondi di cui all'Articolo 1 del presente Memorandum d'Intesa saranno utilizzati nell'ambito delle seguenti aree di intervento prioritarie: a) ciclo integrato dell'acqua; b) ambiente; c) tecnologie agricole; d) assistenza tecnica. Articolo 3 Le due Parti convengono di utilizzare i crediti di aiuto di cui al precedente Articolo 1 per finanziare i programmi ed i progetti citati nell'elenco indicativo in allegato (Allegato 1), che forma parte integrante del presente Memorandum. Articolo 4 Il finanziamento dei progetti di cui all'Allegato 1 e' soggetto all'approvazione delle Autorita' tecniche competenti italiane, che sara' concessa in base ai risultati delle valutazioni tecniche, economiche, sociali ed ambientali. Qualora la valutazione tecnica non soddisfi i criteri, saranno congiuntamente presi in considerazione ai fini del finanziamento altri progetti dello stesso settore. I contratti per i progetti sopra menzionati saranno concessi a seguito di una gara d'appalto riservata a ditte italiane. Le condizioni finanziarie per i crediti di aiuto, che saranno concessi in lire italiane, sono le seguenti: - rimborso 35 anni - periodo di grazia 24 anni - tasso di interesse 0,5% Tali condizioni rimarranno valide per due anni a partire dalla data della firma del presente Memorandum. Articolo 5 Oltre ai fondi di cui all'Articolo 1, la parte italiana conferma altresi' la disponibilita' a prendere in considerazione lo stanziamento di nuovi crediti di aiuto per finanziare altre iniziative nei settori individuati, citati nel presente Memorandum, per un importo aggiuntivo pari a circa 40 miliardi di lire italiane. Tali nuove richieste saranno esaminate congiuntamente quando saranno assegnati i contratti per i progetti indicati nel Memorandum. Articolo 6 Il presente Memorandum d'Intesa entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le due Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa. Fatto a Beirut il 24 aprile 1998 in due originali in lingua inglese. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica Libanese (F.to. Rino Serri) (F.to: firma illeggibile) ALLEGATO 1 Progetti idonei al finanziamento con crediti di aiuto In base ai settori prioritari individuati e ad un esame preliminare delle richieste libanesi, il Governo italiano esprime la sua disponibilita' a finanziare con crediti di aiuto progetti nei settori seguenti: Ciclo integrato dell'acqua (IWC) Il ciclo integrato dell'acqua consiste nell'insieme dell'approvvigionamento idrico e dell'esercizio del trattamento delle acque reflue, con la relativa assistenza istituzionale per la manutenzione e la manutenzione delle reti e degli impianti idrici e delle acque reflue (per un periodo di tempo di circa due anni). - Assistenza tecnica per la Diga di Shabrouh. Il progetto comprende l'aggiornamento dello studio di fattibilita' tecnica, l'analisi dell'impatto ambientale, la progettazione dettagliata e la preparazione dei documenti di gara d'appalto per la costruzione di una diga collinare in roccia atta a soddisfare le esigenze idriche delle regioni montane di Kesrouan. Il costo indicativo totale del progetto, soggetto ad ulteriore valutazione tecnica, sara' finanziato fino ad un importo massimo equivalente a 3 miliardi di lire italiane. - Costruzione di reti fognarie e di impianti per il trattamento delle acque reflue interne in aree selezionate del Libano. Il progetto comprende la costruzione di impianti per il trattamento delle acque reflue nei seguenti 11 bacini idrici: Mishmish (Akkar Caza) Bkhoun (Dannieh Caza) El Hermel (Hermel Caza) Anjar (Bekaa occidentale) Qaroun (Bekaa occidentale) Chaqra (Bint Jbeil Caza) Hasbaya (Hasbaya Caza) Jbaa (Nabatiya Caza) Mazraat Ei Chouf (Chouf Caza) Qarataba (Jbeil Caza) Hrajel (Kesrwan Caza). Il valore indicativo totale del progetto, per tutte le varie localita', sara' finanziato fino a un importo massimo di 102 miliardi di lire italiane. Cio' comprende il costo dell'Assistenza Tecnica relativa alla preparazione dei documenti di gara ed alla supervisione dell'operazione. Ambiente Le due Parti ritengono che sia prioritario mettere a punto proposte di progetto nel settore della salvaguardia delle risorse naturali di base e dello sviluppo di capacita' per l'ambiente. Cio' implica un approccio integrato al tema ambientale e la promozione della pianificazione ambientale al livello nazionale, nell'ambito di un supporto diretto (assistenza tecnica ed altri strumenti adeguati) alle istituzioni ambientali locali. Tale approccio contribuira' a strutturare il programma e le relative analisi e studi, con riferimento specifico agli studi di valutazione dell'impatto ambientale che saranno condotti per l'adeguata pianificazione e la preparazione dei progetti. Agricoltura La parte italiana esaminera' la possibilita' di finanziare un iniziativa volta a promuovere e sostenere lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese nel settore delle conserve alimentari, onde evitare perdite dei prodotti agricoli eccedentari. Tale iniziativa potrebbe essere realizzata tramite uno schema di Aiuto al Programma, coordinato con attivita' di assistenza tecnica. Le iniziative di cui agli ultimi due titoli, che saranno identificate congiuntamente in una fase successiva, saranno finanziate con il saldo non utilizzato. 710. Ginevra, 27 aprile 1998 Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali, con annesso (Entrata in vigore: 27 aprile 1998) ----> vedere testo in lingua da pag. 181 a pag. 183 <---- TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO DI COOPERAZIONE fra IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA e L'UNIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DELLE RISORSE NATURALI sulla fornitura di supporto tecnico e di direttive politiche per la protezione ambientale della componente relativa alle oasi di Siwa e Fayoum del programma. Supporto Istituzionale della Cooperazione Italiana al Programma EEAA-TCOE in Egitto. Premesso che nel 1995 l'Unione Internazionale per la Protezione della Natura e delle Risorse Naturali, qui di seguito definita IUCN, e la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero Affari Esteri, qui di seguito definita DGCS, hanno concluso un Accordo Quadro; Vista la collaborazione fra il Governo Egiziano, rappresentato dall'Agenzia Egiziana per gli Affari Ambientali, e l'IUCN, che ha avuto inizio nel 1973, quando l'Egitto e' divenuto Stato Membro; Premesso che il programma, intitolato "Supporto Istituzionale della Cooperazione Italiana alla EAA-TCOE", e' finanziato dalla DGCS ed eseguito dall'EEAA-TCOE; le due parti hanno concordato quanto segue: 1. Il contributo, pari a 577.180 dollari USA, coprira' i costi dei servizi di supporto tecnico forniti dall'IUCN, come indicato nel documento in allegato (Allegato 1). L'IUCN eroghera' i suoi servizi in base ai piani di lavoro precedentemente concordati, come previsto nelle specifiche del progetto e dopo che saranno stati definiti i termini di riferimento e la durata di ciascun incarico nei piani di lavoro (compreso il Piano Iniziale delle Attivita'), che saranno predisposti dall'Unita' di Gestione del Programma ed approvati dal Comitato Direttivo e dalla DGCS. I curriculum vitae degli esperti proposti saranno approvati in anticipo dal'Unita' di Gestione del Programma. 2. L'accordo restera' in vigore per tre anni dalla data della firma. Le attivita' di cui al presente Accordo avranno inizio quando l'IUCN avra' ricevuto i fondi, e saranno attuate e controllate secondo i piani di lavoro allegati. 3. L'IUCN sara' responsabile della realizzazione di tutte le attivita' specifiche di cui al presente Accordo, adoperandosi affinche' venga garantita l'efficiente e tempestiva erogazione dei servizi ed il conseguimento dei risultati. 4. Il contributo del Governo della Repubblica Italiana non sara' superiore ai 577.180 dollari USA e coprira' il costo di tutte le attivita' previste, compresi i costi di gestione del progetto (spese generali) calcolati al quattordici per cento (14%) delle spese totali delle attivita'. 5. I fondi dovuti all'IUCN ai sensi del presente Accordo saranno versati sul Conto n. 335-03560Y, acceso presso l'Union de Banques Suisses (Place St. FranÄois, 1000 Lausanne, Svizzera) a favore dell'IUCN, citando il riferimento indicato dall'IUCN. L'IUCN si impegna a presentare relazioni sullo stato di avanzamento e rendiconti finanziari relativi alle spese sostenute dal progetto. I fondi saranno utilizzati dall'IUCN in conformita' con i piani di lavoro concordati. 6. L'IUCN non apportera' modifiche all'elenco dei servizi tecnici da fornire, ne' alle relative disposizioni finanziarie, senza il consenso scritto del Governo italiano. Le due Parti potranno riesaminare in qualunque momento il contenuto del presente Accordo tramite scambio di lettere in cui saranno specificate le modifiche concordate congiuntamente. 7. Per ciascuna attivita' tecnica intrapresa, al personale dell'IUCN sara' chiesto di presentare all'Unita' di Gestione del Programma una bozza di relazione di missione, in lingua inglese, prima della conclusione del relativo incarico. Tale relazione, se in linea con le specifiche del progetto e con i termini di riferimento, sara' approvata nella sua forma definitiva dal'Unita' di Gestione del Programma. Inoltre, l'IUCN presentera' al Governo italiano una relazione annuale sullo stato di avanzamento. A completamento delle attivita' del progetto, l'IUCN presentera' altresi' una relazione finale in cui si specifichera' che tutte le attivita' del progetto sono state attuate. Oltre alle relazioni formali, l'IUCN concorda di tenere al corrente il Governo italiano sulle questioni piu' importanti, nonche' sui progressi e sui problemi relativi all'attuazione del progetto, a mano a mano che si presenteranno. 8. Il Programma, tramite l'Unita' di Coordinamento, provvedera' a mettere a disposizione del personale dell'IUCN le strutture tecniche ed amministrative ritenute necessarie. In particolare, il Programma fornira' spazio per gli uffici, supporto di segreteria ed amministrativo e servizi di traduzione. 9. L'IUCN amministrera' un conto a parte in dollari USA, in conforinita' con le sue norme e regolamenti finanziari. Ogni anno l'IUCN presentera' al Governo italiano un resoconto finanziario in cui saranno specificati i fondi ricevuti e quelli erogati dal progetto nell'anno solare precedente. Al termine del progetto, l'IUCN presentera' un resoconto finanziario finale contenente la suddivisione delle spese per ciascuna attivita' approvata nel bilancio iniziale, entro sei mesi dalla fine del periodo finanziario in cui l'IUCN ha effettuato l'ultima erogazione di fondi. 10. Il presente Accordo potra' essere sospeso da ciascuna delle due Parti con un preavviso di novanta (90) giorni, tramite notifica scritta all'altra Parte. Nonostante la sospensione dell'accordo, l'IUCN continuera' ad avvalersi dei contributi non utilizzati fino a quando non saranno stati onorati tutti gli impegni e le passivita' e le attivita' del progetto portate a compimento in modo soddisfacente. 11. Il saldo dei fondi non spesi dopo che le attivita' saranno concluse sara' restituito al Governo italiano. Gli eventuali interessi maturati sui saldi dei crediti provvisori dei fondi del progetto e/o i fondi rimasti a conclusione delle attivita' saranno anch'essi restituiti al Governo italiano. 12. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni di cui al presente Accordo sara' composta tramite consultazioni o negoziati. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorita', hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Ginevra il 27 aprile 1998, in due originali in lingua inglese. Per il Governo Per l'Unione Internazionale della Repubblica Italiana per la Protezione della Natura e delle Risorse Naturali Giuseppe Baldocci, Francis Parakatil, Rappresentante Permanente Coordinatore dei Programmi, Asia Occidentale/Centrale & Nord Africa ALLEGATO BILANCIO CONCORDATO Quantita' IUCN Attivita' n. uomini/ prezzo proposta perc. viaggi mese unitario IUCN in previsto dollari $ USA USA (totale) Progetto SIWA Consulenza silvicoltura 1 8,5 7.500 63.750 20,97% Idrogeologo 1 4 7.500 30.000 9,87% Agronomo 1 9 7.000 63.000 20,72% Socio-economista 1 6 7.500 45.000 14,80% Consulenza breve ter 9 8 5.500 44.000 14,47% Viaggi Europa/Egitto 13 1.210 15.730 5,17% Gestione e coord. IUCN (AOS) 42.520 13,99% Totale progetto SIWA 35,5 304.000 100,00% Progetto FAYOUM Consulente pianif. Parchi 3 10 7.500 75.000 27,46% Consulente Biodiversita' 2 3,5 6.500 22.750 8,33% Consulente gestione 2 6 7.500 45.000 16,47% Ecologo 2 4 7.500 30.000 10,98% Consulenza a breve termine 11 8 5.500 44.000 16,11% Viaggi Europa/Egitto 20 910 18.200 6,66% Gestione e coordin. IUCN (AOS) 38.200 13,98% Totale progetto FAYOUM 31,5 273.150 100,00% TOTALE GENERALE 577.150 100,00% di cui per l'AOS 80.720 13,99% 711 Berna, 24 aprile-1 maggio 1998 Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Confederazione svizzera costituente un Accordo in materia di cittadinanza (Entrata in vigore: 1 maggio 1998) DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI P. 212.31 - ITALI ad: Prot. n. 1461 Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e ha l'onore di riferirsi alla sua Nota Verbale del 24 Aprile 1998 del seguente tenore: "L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Dipartimento Federale degli Affari Esteri e, nell'intento di promuovere ulteriormente le amichevoli relazioni tra Italia e Svizzera, di facilitare l'integrazione dei rispettivi cittadini di ciascuno dei due Stati che intendono acquistare la cittadinanza dell'altro Stato e al fine di realizzare una piena reciprocita' tra cittadini italiani e svizzeri nel caso questi acquistino la cittadinanza dell'altro Stato, ha l'onore di proporre quanto segue. Si conviene che le competenti Autorita' di ciascuno dei due Stati non subordineranno l'acquisto, il riacquisto della cittadinanza dell'altro Stato, e l'eventuale opzione, alla perdita o alla rinuncia della cittadinanza gia' posseduta dagli interessati. Qualora le Autorita' svizzere concordino su quanto sopra, la presente Nota e la Nota Verbale di risposta svizzera costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore alla data della Nota di risposta svizzera, che avra' durata indeterminata et che potra' essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Dipartimento Federale degli Affari Esteri i sensi della sua piu' alta considerazione". Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri ha l'onore di far sapere che il Consiglio federale e' d'accordo con quanto sopra descritto e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta considerazione. Berna, 1 Maggio 1998 Ambasciata d'Italia Berna AMBASCIATA D'ITALIA BERNA Berna, 24 Aprile 1998 Prot. n. 1461 L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Dipartimento Federale degli Affari Esteri e, nell'intento di promuovere ulteriormente le amichevoli relazioni tra Italia e Svizzera, di facilitare l'integrazione dei rispettivi cittadini di ciascuno dei due Stati che intendono acquistare la cittadinanza dell'altro Stato e al fine di realizzare una piena reciprocita' tra cittadini italiani e svizzeri nel caso acquistino la cittadinanza dell'altro Stato, ha l'onore di proporre quanto segue. Si conviene che le competenti Autorita' di ciascuno dei due Stati non subordineranno l'acquisto, il riacquisto della cittadinanza dell'altro Stato, e l'eventuale opzione, alla perdita o alla rinuncia della cittadinanza gia' posseduta dagli interessati. Qualora le Autorita' svizzere concordino su quanto sopra, la presente Nota e la Nota Verbale di risposta svizzera costituiranno un Accordo tra i nostri due Governi che entrera' in vigore alla data della Nota di risposta svizzera che avra' durata indeterminata e che potra' essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi. L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Dipartimento Federale degli Affari Esteri i sensi della sua piu' alta considerazione. DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI 3003 BERNA 712. Accra e Lome', 23 aprile-6 maggio 1998 10. Accordo bilaterale di ristrutturazione del debito estero firmato il 13 dicembre 1996 in applicazione dell'Intesa multilaterale del Club di Parigi del 23 febbraio 1995. Estensione del periodo di ristrutturazione (Entrata in vigore: 6 maggio 1998) Repubblica del Togo Lavoro-Liberta'-Patria MINISTERO DELLE FINANZE E DELLE PRIVATIZZAZIONI GABINETTO N. 791/CAB/M.F.P./SNI Lome', 6 maggio 1998 Il Ministro di Stato, Incaricato delle Finanze e delle Privatizzazioni a: Sua Eccellenza l'Ambasciatore d'Italia ad ACCRA Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta in data odierna della Sua lettera del seguente tenore: "Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra i nostri due Governi firmato a Roma il 13 dicembre 1996 in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale del Club di Parigi del 23 febbraio 1995, ed in particolare all'Articolo 1 di tale Accordo che specifica gli importi dei debiti che sono oggetto del consolidamento. Desidero comunicarLe che, a seguito della decisione dei paesi creditori, membri del Club di Parigi del 4 novembre 1997, le Autorita' italiane considerano il periodo di consolidamento esteso fino al 30 giugno 1998. Gli importi dei debiti che sono oggetto di detta estensione sono indicati nell'allegato alla presente lettera. Rimane inteso che le altre disposizioni dell'Accordo firmato a Roma il 13 dicembre 1996 rimangono immutate, e che i nuovi piani di ammortamento derivanti dall'estensione in oggetto saranno forniti dalla "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione - SACE" al piu' presto. Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza riguardo all'accordo del Governo della Repubblica del Togo sul contenuto della presente lettera. Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia distinta considerazione". Barry Moussa BARQUE ----> vedere testo in lingua da pag. 196 a pag. 197 <---- TRADUZIONE NON UFFICIALE AMBASCIATA D'ITALIA ACCRA N. 618 ACCRA, 23 aprile 1998 Signor Ministro, Ho l'onore di far riferimento all'Accordo tra i nostri due Governi firmato a Roma il 13 dicembre 1996 in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale del Club di Parigi del 23 febbraio 1995, ed in particolare all'Articolo 1 di tale Accordo che specifica gli importi dei debiti che sono oggetto del consolidamento. Desidero comunicarLe che, a seguito della decisione dei paesi creditori, membri del Club di Parigi del 4 novembre 1997, le Autorita' italiane considerano il periodo di consolidamento esteso fino al 30 giugno 1998. Gli importi dei debiti che sono oggetto di detta estensione sono indicati nell'allegato alla presente lettera. Rimane inteso che le altre disposizioni dell'Accordo firmato a Roma il 13 dicembre 1996 rimangono immutate, e che i nuovi piani di ammortamento derivanti dall'estensione in oggetto saranno forniti dalla "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione - SACE" al piu' presto. Le sara' molto grato di volere cortesemente confermarmi l'accordo del Suo Governo sul contenuto della presente lettera. Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. Massimo Baistrocchi Ambasciatore d'Italia On. M. Barry Moussa Barque Ministro dell'Economia e delle Finanze LOME ----> vedere testo in lingua a pag. 199 <---- 713. Roma, 16 febbraio 1997-11 maggio 1998 Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese formulato in base all'art. 5 della Convenzione di estradizione del 13 dicembre 1957 relativa all'estradizione della cittadina francese Yvonne Thobois nata a Tremblay (Francia) (Entrata in vigore: 11 maggio 1998) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI 099/2/3277 Roma, 11 maggio 1998 Signor Ambasciatore, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 16 febbraio 1997, il cui testo e' il seguente: "la Signora Yvonne THOBOIS di nazionalita' francese perseguita in Francia per essersi sottratta all'accertamento dell'imposta mediante omessa annotazione di scritture relative all'imposta sulle societa' e all'I.V.A., e' stata arrestata dalla Polizia italiana ai fini della sua estradizione richiesta dal Governo Francese. La Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 prevede all'art. 5 che l'estradizione possa essere accordata in materia di tasse ed imposte, se cosi' e' stato disposto tra le Parti contraenti per ciascuna infrazione. Il Governo francese ha formulato una riserva all'art. 5 della Convenzione in base alla quale l'estradizione sara' accordata a condizione che venga cosi' disposto mediante un semplice scambio di lettere per ciascun singolo caso. Ho l'onore di proporLe che tale disposizione venga attuata per la nominata Yvonne THOBOIS. Nel caso in cui Ella volesse dare il Suo benestare a tale proposta, la Sua risposta costituirebbe, insieme alla presente lettera lo scambio di lettere previsto dalle disposizioni sopra richiamate della Convenzione europea di estradizione". Prendo atto che la Sua lettera e' stata integrata con la Nota Verbale n. 48 del 4.2.98 e rettificata con la Nota Verbale n. 87 del 16.2.98, con la quale si avanza domanda aggiuntiva di estradizione contro Yvonne THOBOIS per l'esecuzione della pena di otto mesi di carcerazione emessa dal Tribunale di Parigi per essersi sottratta all'accertamento dell'imposta mediante omessa annotazione di scritture relative all'imposta sulle societa' e all'I.V.A. Ho l'onore di comunicarLe l'accordo del Governo Italiano alle disposizioni di cui sopra e di confermare che la Sua lettera e la presente costituiranno, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di estradizione, un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese, che entrera' in vigore in data odierna. La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu' alta considerazione. (Min. Plen. Lorenzo Maria Ferrarin) S.E. Jean Bernard Me'rime'e Ambasciatore della Repubblica Francese ROMA ----> vedere testo in lingua a pag. 204 <---- TRADUZIONE NON UFFICIALE AMBASCIATA DI FRANCIA IN ITALIA Roma, 16 settembre 1997 L'Ambasciatore N. 215 Signor Ministro, la signora Yvonne THOBOIS di nazionalita' francese perseguita in Francia per essersi sottratta all'accertamento dell'imposta mediante omessa annotazione di scritture relative all'imposta sulle societa' e all'I.V.A., e' stata arrestata dalla Polizia italiana ai fini della sua estradizione richiesta dal Governo francese. La Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957 prevede all'art. 5 che l'estradizione possa essere accordata in materia di tasse ed imposte, se cosi' e' stato disposto tra le Parti contraenti per ciascuna infrazione. Il Governo francese ha formulato una riserva all'art. 5 della Convenzione in base alla quale l'estradizione sara' accordata a condizione che venga cosi' disposto mediante un semplice scambio di lettere per ciascun singolo caso. Ho l'onore di proporLe che tale disposizione venga attuata per la nominata Yvonne THOBOIS. Nel caso in cui Ella volesse dare il Suo benestare a tale proposta, la Sua risposta costituirebbe, insieme alla presente lettera, lo scambio di lettere previsto dalle disposizioni sopra richiamate della Convenzione europea di estradizione. La prego di accettare, Signor Ministro, i sensi della mia piu' alta considerazione. f.to: Jean-Bernard Me'rime'e Signor Lamberto DINI Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana Palazzo della Farnesina ROMA 714. Roma, 20 maggio 1998 Dichiarazione di partenariato rafforzato fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada (Entrata in vigore: 20 maggio 1998) DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO RAFFORZATO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL CANADA Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, qui di seguito denominati rispettivamente "Italia" e "Canada", - RICONOSCENDO i profondi legami storici esistenti fra l'Italia ed il Canada, che risalgono all'arrivo di Giovanni Caboto sulle coste canadesi nel 1497 e che sono stati commemorati con la visita del Presidente della Repubblica italiana nel 1997, - CONSTATANDO come i recenti sviluppi abbiano portato le relazioni bilaterali ad un livello di intensita' che ben riflette l'affinita' di sensibilita', posizioni ed interessi fra i due Paesi e che dimostra il potenziale di complementarita' del complesso di relazioni che hanno rispettivamente allacciato nel mondo, - RENDENDO OMAGGIO al ruolo centrale in Canada dei canadesi di origine italiana, che svolgono una funzione di ponte fra le realta' culturali dei due Paesi e che possono altresi' fungere da collegamento sul piano economico, - RILEVANDO il crescente rilievo per le rispettive priorita' nazionali del reciproco potenziale quali partners economici G-8 ed il fatto che la trasformazione in atto delle loro economie offre piu' vaste opportunita' di mercato in Nord America e in Europa, - RICORDANDO la Dichiarazione Politica ed il Piano d'Azione firmati dall'Unione Europea e dal Canada il 17 dicembre 1996, - INTENDENDO conferire alle loro relazioni bilaterali una cornice piu' visibile e sistematica ed individuare settori prioritari nei quali intendono perseguire obiettivi di cooperazione piu' ambiziosi, DICHIARANO QUANTO SEGUE: Nelle aree delle RELAZIONI POLITICHE 1. L'Italia ed il Canada condividono una importante vocazione a promuovere i valori democratici ed a favorire il rispetto dei diritti dell'uomo con ogni possibile strumento di dialogo e cooperazione, coinvolgendo altresi' gli organismi parlamentari e le ONG. 2. Essi riconoscono un comune impegno a sostenere un efficace multilateralismo, tanto in seno alle Nazioni Unite quanto in altri fori, e favoriscono l'azione della comunita' internazionale per l'adeguamento e la razionalizzazione di queste organizzazioni in base a criteri di efficienza e di ampia rappresentativita'. 3. Essi sottolineano il valore di una relazione transatlantica dinamica fra l'Unione Europea, il Canada e gli Stati Uniti ed intendono operare di concerto al fine di svilupparne il potenziale in tutte le dimensioni. 4. L'Italia ed il Canada attribuiscono alla NATO un ruolo centrale nelle relazioni transatlantiche e nella promozione della pace nella regione euroatlantica. Essi affermano la loro volonta' di rafforzare il partenariato transatlantico, di sostenere la affermazione di una Identita' Europea di Sicurezza e Difesa e di promuovere l'allargamento dell'Alleanza a nuovi partners. RELAZIONI ECONOMICHE 1. Nel ribadire il loro reciproco impegno per la piena attuazione del "Piano d'Azione fra il Canada e l'Unione Europea", l'Italia ed il Canada intendono avvalersi appieno di tutte le opportunita' disponibili per potenziare la dimensione economica di tale Piano rafforzando le relazioni economiche bilaterali fra Italia e Canada. Verranno incoraggiate le relazioni di partenariato fra imprese italiane e canadesi, ivi comprese le piccole e medie imprese. Particolare attenzione sara' riservata ai seguenti settori: - tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, ivi comprese quelle applicate all'istruzione ed all'ambiente; - settore aereo ed aereospaziale; - trasporti; - energia; - ambiente; - biotecnologie; - audiovisivi; - servizi finanziari; - turismo; - "societa' dell'informazione", ivi comprese le applicazioni multimediali nel settore della medicina e dei musei; - sanita'; - agricoltura. L'Italia ed il Canada convengono altresi' di incoraggiare la partecipazione attiva dei loro settori privati allo sviluppo di un comune approccio alle relazioni transatlantiche nel settore del commercio e degli investimenti tramite la partecipazione a seminari e conferenze di politica internazionale per capi di azienda organizzati periodicamente dalle organizzazioni imprenditoriali e dalle istituzioni universitarie canadesi, italiane e di altre. 2. Entrambi i Paesi mirano ad ottenere un sostanziale aumento degli investimenti bilaterali, specialmente nei settori industriali avanzati, ivi compresi quelli coinvolti da processi di privatizzazione in atto. A tal fine, ogni sforzo sara' fatto per individuare gli emendamenti o gli aggiornamenti che possano risultare appropriati all'accordo bilaterale esistente in materia fiscale. L'Italia ed il Canada continueranno a promuovere lo sviluppo di joint-ventures e la cooperazione industriale - anche in Paesi terzi - incoraggiando le iniziative imprenditoriali del settore privato. 3. L'Italia ed il Canada si adopereranno al fine di individuare e sostenere la creazione di alleanze imprenditoriali strategiche, trasferimenti di tecnologia ed altre forme di cooperazione industriale. A tal fine, i due Paesi vaglieranno le possibilita' di sostenere i contatti fra imprese, ivi compresi tavole rotonde, seminari e conferenze su questioni di reciproco interesse. RICERCA E TECNOLOGIA Entrambi i Paesi riconoscono l'importanza economica, scientifica e sociale della ricerca nella promozione dei loro interessi comuni nel settore della scienza e della tecnologia, e convengono di incoraggiare gli istituti di ricerca ad esplorare attivamente le opportunita' di collaborazione diretta fra istituti, in particolare con riferimento ai seguenti settori: - scienze mediche; - biotecnologie; - nuovi materiali; - tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni; - risorse naturali ed ambiente; - uso pacifico dell'energia nucleare e sicurezza nucleare; - sminamento; - tecniche per il trasferimento delle tecnologie al settore industriale, in particolare alle piccole e medie imprese. RELAZIONI CULTURALI L'Italia ed il Canada promuoveranno una migliore comprensione reciproca delle rispettive realta' culturali. I due Paesi ricercheranno attivamente nuove opportunita' per promuovere una maggiore conoscenza delle reciproche attivita' ed industrie culturali, ad esempio incoraggiando: - una maggiore diffusione delle rispettive produzioni artistiche, teatrali, televisive e cinematografiche; - una cooperazione fra i rispettivi settori cinematografici nel dare seguito alle possibilita' di co-produzione offerte dall'Accordo fra Italia e Canada sulle co-produzioni cinematografiche firmato nel 1997; - una maggiore diffusione dei rispettivi lavori di ricerca sui nuovi media; - una intensificazione dell'insegnamento delle lingue ufficiali e delle culture dei due Paesi nelle rispettive istituzioni culturali e scolastiche (cio' che, nel caso del Canada, consistera' nell'incoraggiare qualsiasi iniziativa intrapresa in merito dai governi provinciali, che sono costituzionalmente competenti nel settore dell'istruzione). SCAMBI GIOVANILI Al fine di promuovere una maggiore conoscenza delle rispettive culture ed altresi' di aiutare i giovani di entrambi i Paesi ad acquisire esperienze di lavoro importanti per il mercato globale, l'Italia ed il Canada convengono di esplorare le opportunita' di sviluppare ulteriormente i programmi di internato e di scambi giovanili. QUESTIONI GIUDIZIARIE I due Paesi ribadiscono il loro impegno a proseguire attivamente la cooperazione bilaterale in materia giudiziaria, ivi compresa la cooperazione giuridica reciproca in materia penale. AL FINE DI PERSEGUIRE QUESTI OBIETTIVI E DI RAFFORZARE LE GIA' ECCELLENTI RELAZIONI POLITICHE FRA I DUE PAESI, l'Italia ed il Canada intendono tenere: (a) riunioni piu' frequenti fra i Capi di Governo, sia nei loro rispettivi Paesi che a margine di conferenze o riunioni internazionali; (b) riunioni periodiche, almeno una volta l'anno, fra i rispettivi Ministri degli Affari Esteri; (c) consultazioni fra i rispettivi Ministri del Commercio Estero ed altri membri dei due governi su questioni di comune interesse, ove necessario; (d) scambi piu' frequenti e mirati fra parlamentari italiani e canadesi su questioni politiche; (e) consultazioni fra i rispettivi Ministri degli Affari Esteri a livello di Segretario Generale/Deputy Minister con la partecipazione di funzionari di altri ministeri; (f) consultazioni periodiche fra i rispettivi Ministri degli Affari Esteri a livello di alti funzionari con competenza generale per gli affari politici e gli affari economici, nonche' a livello di funzionari responsabili di settori specifici di reciproco interesse, in particolare: - questioni di sicurezza internazionale, non-proliferazione e disarmo; - NATO; - Nazioni Unite, con particolare riferimento alla questione della Riforma; - OSCE, con particolare riferimento alle crisi regionali; - Dialogo Transatlantico, ivi compresa la dimensione della consultazione politica e della cooperazione tra Canada ed Unione Europea; - G8; - OMC; - Balcani; - Medio Oriente; - Mediterraneo; - Europa centrale ed orientale; - Russia; - Africa; - OCSE. Fatto a Roma, il 20 maggio 1998, in duplice originale, nelle lingue italiana, inglese e francese. Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo del Canada 715. Roma, 12 giugno 1998 Memorandum of understanding sulla cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e l'OLP a favore dell'Autorita' palestinese, con due allegati (Entrata in vigore: 12 giugno 1998) ----> vedere testo in lingua da pag. 217 a pag. 220 <---- TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'OLP, A BENEFICIO DELL'AUTORITA' PALESTINESE Il 12 giugno 1998 si e' tenuta a Roma una riunione fra una Delegazione italiana, guidata dal Sottosegretario di Stato Rino Serri, ed una Delegazione palestinese, guidata dal Ministro per la Pianificazione e la Cooperazione Internazionale, Nabil Shaat, allo scopo di discutere del completamento dell'impegno finanziario assunto dall'Italia alla Conferenza di Washington nell'ottobre 1993, nonche' di ribadire il forte ed incessante sostegno al Processo di Pace in Medio Oriente e l'impegno del Popolo Palestinese nei confronti del proprio sviluppo, soprattutto nella situazione attuale. La parte palestinese ha espresso sincero apprezzamento e profonda gratitudine al Governo ed al popolo italiano per il generoso sostegno prestato al Popolo Palestinese. La parte palestinese attribuisce grande valore al contributo prestato dall'Italia per potenziare l'impegno del Popolo Palestinese nei confronti dello sviluppo, ed in particolar modo per la creazione di nuove istituzioni. Nel corso della riunione, svoltasi in un clima cordiale ed amichevole, le due parti hanno concordato un Programma di Cooperazione bilaterale per il 1998, i cui progetti figurano in Allegato I, che forma parte integrante del presente Memorandum. Il finanziamento di ciascuno dei Progetti di cui al Programma sopra menzionato e' soggetto all'approvazione della competente Unita' Tecnica della Cooperazione allo Sviluppo italiana. Tale approvazione, che verra' immediatamente comunicata al Ministero per la Pianificazione e la Cooperazione Internazionale dell'Autorita' Palestinese, sara' concessa sulla base dei risultati della valutazione tecnica, economica, sociale ed ambientale delle proposte di progetto. Qualora la valutazione tecnica non soddisfi i requisiti, verra' preso in considerazione il finanziamento di altri progetti, con il consenso reciproco delle parti. Le due Parti hanno pienamente convenuto di scambiarsi, tramite un processo di consultazione, tutte le informazioni disponibili relative all'identificazione, alla formulazione, all'approvazione, all'attuazione, al controllo, alla rendicontazione ed alla valutazione di ciascun progetto di cooperazione. Le due Parti hanno altresi' convenuto di tenere ogni anno una "riunione di Revisione del Programma". Inoltre, la parte italiana ha confermato la sua disponibilita' a finanziare, nel 1999 e negli anni successivi, un certo numero di progetti, alcuni dei quali figurano in Allegato II, che forma parte integrante del presente Memorandum, ed il cui finanziamento esula dall'impegno sopra citato, assunto dall'Italia alla Conferenza di Washington del 1993. La decisione definitiva per il finanziamento dell'intero Programma di Cooperazione per il 1999 sara' adottata durante una riunione che si terra' nel primo trimestre di quell'anno. La parte italiana ha confermato la sua disponibilita' ad elargire un finanziamento a dono per un totale di 2,5 milioni di dollari USA, nell'ambito del Programma Betlemme 2000, per la Riabilitazione della strada di accesso alle Piscine di Salomone, nonche' per un progetto nel settore dei beni culturali e/o in quello sociale, che sara' individuato in una fase successiva. Il finanziamento di cui sopra esula dall'impegno assunto alla Conferenza di Washington dell'ottobre 1993. Le due Parti hanno altresi' ampiamente discusso dei contenuti di un programma di cooperazione triennale da attuare nel periodo 1999-2001. In tale contesto, le due Parti si sono impegnate ad individuare altre aree di cooperazione, oltre a quelle in cui le due parti sono gia' coinvolte. Le strategie relative al futuro programma si incentreranno sui principi seguenti: - approccio regionale, ove applicabile, volto ad integrare la struttura economica dell'Autorita' Palestinese nel contesto regionale; - nuove priorita' dell'Autorita' Nazionale Palestinese; - coordinamento fra programmi e progetti e strategie perseguite dalla comunita' internazionale; - consolidamento dei settori e dei progetti gia' concordati e/o attuati; - sforzi volti a garantire il massimo della visibilita' agli interventi finanziati dall'Italia. Fatto a Roma il 12 giugno 1998 in due originali in lingua inglese. Per il Governo della Repubblica Italiana (F.to: Rino Serri) Per l'OLP a beneficio della Autorita' Nazionale Palestinese (F.to: Nabil Shaat) ALLEGATO I ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI A DONO NEL 1998 1. SERVIZI DI IGIENE MENTALE COMUNITARI Costo previsto: 0,8 milioni di dollari USA 2. CREAZIONE DI UN CENTRO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE BIOMEDICHE Costo previsto: 1 milione di dollari USA 3. FORMAZIONE ED ATTREZZATURE PER GESTIRE LE SITUAZIONI DI EMERGENZA NEL SETTORE SANITARIO, FASE II Costo previsto: 600.000 dollari USA 4. SVILUPPO DI ISTITUTI PROFESSIONALI, FASE II Costo previsto: 500.000 dollari USA 5. SVILUPPO INTEGRATO DELLE PICCOLE IMPRESE, FASE II Costo previsto: 1,5 milioni di dollari USA 6. ASSISTENZA AGLI OSPEDALI DELLA PALESTINIAN RED CRESCENT SOCIETY IN LIBANO Costo previsto: 630.000 dollari USA 7. PROGETTI IDRICI IN CISGIORDANIA Costo previsto: 3 milioni di dollari USA 8. DESALINIZZAZIONE E POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE SALATE TRAMITE OSMOSI INVERSA A GAZA, FASE II Costo previsto: 2 milioni di dollari USA 9. SOSTEGNO AL SISTEMA SCOLASTICO PALESTINESE Costo previsto: 5,1 milioni di dollari USA Il progetto sara' suddiviso nelle seguenti tre componenti: a) sostegno al centro per lo sviluppo dei piani di studio (fase II), compresa la costruzione di nuove scuole, e fornitura di attrezzature e materiale: 2 milioni di dollari USA; b) riabilitazione di "Centri di riabilitazione comunitari" nel Governatorato di Betlemme: 1 milione di dollari USA; c) riabilitazione di altre scuole e asili palestinesi: 2,1 milioni di dollari USA. 10. SVILUPPO DI UN SITO WEB NAZIONALE E DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONI DELL'AUTORITA' PALESTINESE (PROGETTO DI SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE) Costo previsto: 250.000 dollari USA 11. COSTRUZIONE E RIABILITAZIONE DI STRADE RURALI Costo previsto: 1 milione di dollari USA ALLEGATO II 1. ASSISTENZA ALL'UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA PALESTINESE (PCBS) Costo previsto: da definire 2. PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (FASE III) Costo previsto: da definire 3. COSTRUZIONE E RIABILITAZIONE DI STRADE RURALI Costo previsto: 1 milione di dollari USA 4. ASSISTENZA AGLI OSPEDALI DELLA PRCS IN LIBANO (FASE II) Costo previsto: da definire 716. Vaticano e Roma, 1-15 luglio 1998 Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede per gli interventi giubilari concernenti le Basiliche Patriarcali in Roma (Entrata in vigore: 15 luglio 1998) n. 2091 NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede presenta i suoi complimenti alla Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - ed ha l'onore di fare riferimento alla Sua Nota Verbale n. 5397/98/RS del 1 luglio 1998 del seguente tenore: "La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - porge distinti ossequi all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 13, della Legge 23 dicembre 1996 n. 651, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", ed alle modalita' di attuazione degli interventi, alle quali, in ossequio alla predetta norma, si deve procedere in modo concordato, attraverso lo Scambio di Note tra la Santa Sede e lo Stato italiano. La Santa Sede - richiamandosi alla motivazione ed alla "ratio iuris" del comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 651, nonche' al significato della norma in esso contenuta risultante dall'intero contesto del citato art. 1 - significa alla Missione Diplomatica di aderire a detta norma. All'Eccellentissima SEGRETERIA DI STATO CITTA' DEL VATICANO Nell'ambito di quanto sopra esposto, la Santa Sede, con soddisfazione, si riferisce alla previsione da parte del Governo italiano del finanziamento di opere concernenti le Basiliche Patriarcali di S. Paolo fuori le Mura, S. Maria Maggiore e S. Giovanni in Laterano: immobili considerati negli artt. 13, 15 e 16 del Trattato del Laterano, stipulato dall'Italia e dalla Santa Sede l'11 febbraio 1929, e nel pertinente all. II (1, 2, 3). Nel fare riferimento, quindi, alla norma di cui al citato comma 13 dell'art. 1 della Legge 651/96, e nel richiamarsi, per l'attuazione di questa, alle vigenti disposizioni di cui al citato Trattato Lateranense, la Santa Sede significa le proprie intenzioni e proposte: a) la realizzazione degli interventi cui si fara' luogo nel quadro normativo sopraindicato, l'affidamento dei relativi incarichi di progettazione e di esecuzione dei lavori, disciplinati dall'ordinamento giuridico della Santa Sede, avverranno comunque - a parte quanto altro fatto direttamente salvo nelle clausole contrattuali - nel rispetto della normativa italiana in materia di impiantistica e di sicurezza sotto ogni profilo, oltreche' di abbattimento delle barriere architettoniche. Con rigoroso rispetto delle disposizioni del medesimo Trattato, le Autorita' italiane potranno fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica, secondo la previsione dell'art. 16, secondo comma, del Trattato del Laterano; b) la Santa Sede si impegna a che le opere siano portate a compimento nel rispetto dei termini di riferimento e di realizzazione indicati nel Piano. Allo scopo di agevolare la soluzione di problemi tecnico-amministrativi e di assicurare il miglior perseguimento anche temporale dei progetti, la Santa Sede e la Repubblica Italiana potranno costituire, singolarmente o per l'insieme delle opere, in vista della piena funzionalita' delle opere stesse per il Giubileo, un Gruppo Misto di coordinamento; c) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra indicati, al netto degli eventuali ribassi contrattuali intervenuti, verra' corrisposto direttamente alla Santa Sede, anche in analogia a quanto previsto dal Piano degli interventi giubilari nel Lazio, in tre soluzioni, e precisamente: - il 50 per cento alla comunicazione di avvenuto inizio dei lavori; - il 40 per cento alla comunicazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della somma gia' erogata; - il 10 per cento su certificazione da parte della Santa Sede di avvenuto completamento dell'intervento. Ove il Governo Italiano concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la risposta che sara' fatta pervenire a questa Segreteria di Stato costituiranno un'intesa tecnica, nel contesto normativo della Legge 651/96, tra la Santa Sede ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrera' in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte italiana. La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati -, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, profitta volentieri della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta e distinta considerazione". L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di informare la Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - che il Governo Italiano e' d'accordo con quanto piu' sopra descritto e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ecc.ma Segreteria di Stato i sensi della sua piu' alta considerazione. Roma, 15 luglio 1998 N. 5397/98/RS NOTA VERBALE La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - porge distinti ossequi all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di fare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 13, della Legge 23 dicembre 1996 n. 651, recante "Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000", ed alle modalita' di attuazione degli interventi, alle quali, in ossequio alla predetta norma, si deve procedere in modo concordato, attraverso lo Scambio di Note tra la Santa Sede e lo Stato italiano. La Santa Sede - richiamandosi alla motivazione ed alla "ratio iuris" del comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 651, nonche' al significato della norma in esso contenuta risultante dall'intero contesto del citato art. 1 - significa alla Missione Diplomatica di aderire a detta norma. Nell'ambito di quanto sopra esposto, la Santa Sede, con soddisfazione, si riferisce alla previsione da parte del Governo italiano del finanziamento di opere concernenti le Basiliche Patriarcali di S. Paolo fuori le Mura, S. Maria Maggiore e S. Giovanni in Laterano: immobili considerati negli artt. 13, 15 e 16 del Trattato del Laterano, stipulato dall'Italia e dalla Santa Sede l'11 febbraio 1929, e nel pertinente all. II (1, 2, 3). Nel fare riferimento, quindi, alla norma di cui al citato comma 13 dell'art. 1 della Legge 651/96, e nel richiamarsi, per l'attuazione di questa, alle vigenti disposizioni di cui al citato Trattato Lateranense, la Santa Sede significa le proprie intenzioni e proposte: a) la realizzazione degli interventi cui si fara' luogo nel quadro normativo sopraindicato, l'affidamento dei relativi incarichi di progettazione e di esecuzione dei lavori, disciplinati dall'ordinamento giuridico della Santa Sede, avverranno comunque - a parte quanto altro fatto direttamente salvo nelle clausole contrattuali - nel rispetto della normativa italiana in materia di impiantistica e di sicurezza sotto ogni profilo, oltreche' di abbattimento delle barriere architettoniche. Eccellentissima AMBASCIATA D'ITALIA presso la Santa Sede ROMA Con rigoroso rispetto delle disposizioni del medesimo Trattato, le Autorita' italiane potranno fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica, secondo la previsione dell'art. 16, secondo comma, del Trattato del Laterano; b) la Santa Sede si impegna a che le opere siano portate a compimento nel rispetto dei termini di riferimento e di realizzazione indicati nel Piano. Allo scopo di agevolare la soluzione di problemi tecnico-amministrativi e di assicurare il miglior perseguimento anche temporale dei progetti, la Santa Sede e la Repubblica Italiana potranno costituire, singolarmente o per l'insieme delle opere, in vista, della piena funzionalita' delle opere stesse per il Giubileo, un Gruppo Misto di coordinamento; c) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra indicati, al netto degli eventuali ribassi contrattuali intervenuti, verra' corrisposto direttamente alla Santa Sede, anche in analogia a quanto previsto dal Piano degli interventi giubilari nel Lazio, in tre soluzioni, e precisamente: - il 50 per cento alla comunicazione di avvenuto inizio dei lavori; - il 40 per cento alla comunicazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della somma gia' erogata; - il 10 per cento su certificazione da parte della Santa Sede di avvenuto completamento dell'intervento. Ove il Governo Italiano concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la risposta che sara' fatta pervenire a questa Segreteria di Stato costituiranno un'intesa tecnica, nel contesto normativo della Legge 651/96, tra la Santa Sede ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrera' in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte italiana. La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati -, mentre resta in attesa di un cortese riscontro, profitta volentieri della circostanza per rinnovare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta e distinta considerazione. Dal Vaticano, 1 luglio 1998 717. Roma e Vaticano, 23-24 luglio 1998 Accordo per scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede per gli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio (Entrata in vigore: 24 luglio 1998) n. 2173 NOTA VERBALE L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato e ha l'onore di riferirsi alla Legge 7 agosto 1997 n. 270, recante "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio" ed in particolare alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 1, 3, 4a) e 5 della Legge stessa ed alle disposizioni attuative pertinenti. Al riguardo l'Ambasciata fa presente che nel Piano degli interventi di interesse nazionale approvato in attuazione della Legge stessa figurano finanziamenti relativi alle Basiliche contemplate nell'art. 27 del Concordato del 1929 (S. Francesco di Assisi, Loreto, S. Antonio di Padova). In tale Piano figurano altresi' interventi a favore della Basilica della Beata Vergine di Pompei. Le competenti autorita' italiane, nel richiamare i rapporti generali e specifici con la Santa Sede e nel necessario ossequio alle disposizioni italiane pertinenti, considerati la particolare importanza culturale e religiosa che rivestono i beni interessati dagli interventi oltreche' il privilegiato rapporto con la Santa Sede che caratterizza i detti beni, Santuari pontifici, anche aldila' della determinazione degli assetti proprietari, consapevoli dell'esigenza di agevolare al massimo l'effettuazione degli interventi di interesse nazionale considerati, nei tempi previsti, significano, nei limiti, per le esigenze ed ai soli effetti del disposto della Legge 270/97, le seguenti proposte d'intesa: All'Eccellentissima SEGRETERIA DI STATO CITTA' DEL VATICANO a) le opere cui si riferisce il finanziamento da parte dello Stato italiano saranno portate a compimento in conformita' alle disposizioni della legge italiana. Allo scopo di agevolare la soluzione di eventuali problemi e di assicurare il miglior perseguimento anche temporale dei progetti, la Santa Sede e lo Stato italiano potranno costituire, singolarmente o per l'insieme degli interventi, in vista della piena funzionalita' delle opere per il Giubileo, un Gruppo Misto di coordinamento; b) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra qualificati, al netto degli eventuali ribassi contrattuali intervenuti, verra' corrisposto direttamente ai soggetti beneficiari, anche in analogia a quanto previsto dal Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio, in tre soluzioni e precisamente: - il 50 per cento alla comunicazione di avvenuto inizio lavori; - il 40 per cento alla comunicazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della somma gia' erogata; - il 10 per cento su dichiarazione da parte dei soggetti beneficiari di avvenuto completamento degli interventi nel rispetto della legge italiana in materia. Le proposte d'intesa sopraindicate sono da intendersi estese anche ad eventuali interventi che, nel contesto e per le finalita' della Legge 270/97, dovessero interessare altri beni rispondenti alle considerazioni generali svolte ed alle caratteristiche specifiche (Santuari Pontifici) evocate nella presente Nota. Ove la Santa Sede concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la Nota di risposta di uguale tenore costituiranno un'intesa tecnica nel contesto normativo della Legge 270/97 tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede, che entrera' in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte vaticana. L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato gli atti della sua piu' alta considerazione. Roma, 23 luglio 1998 N. 6221/98/RS NOTA VERBALE La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - ossequia distintamente l'Ecc.ma Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di fare riferimento alla Sua Nota Verbale N. 2173, del 23 luglio corrente mese del seguente tenore: "L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti all'Eccellentissima Segreteria di Stato e ha l'onore di riferirsi alla Legge 7 agosto 1997 n. 270, recante "Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio" ed in particolare alle disposizioni di cui all'art. 1 commi 1, 3, 4a) e 5 della Legge stessa ed alle disposizioni attuative pertinenti. Al riguardo l'Ambasciata fa presente che nel Piano degli interventi di interesse nazionale approvato in attuazione della Legge stessa figurano finanziamenti relativi alle Basiliche contemplate nell'art. 27 del Concordato del 1929 (S. Francesco di Assisi, Loreto, S. Antonio di Padova). In tale Piano figurano altresi' interventi a favore della Basilica della Beata Vergine di Pompei. Le competenti autorita' italiane, nel richiamare i rapporti generali e specifici con la Santa Sede e nel necessario ossequio alle disposizioni italiane pertinenti, considerati la particolare importanza culturale e religiosa che rivestono i beni interessati dagli interventi oltreche' il privilegiato rapporto con la Santa Sede che caratterizza i detti beni, Santuari pontifici, anche aldila' della determinazione degli assetti proprietari, consapevoli dell'esigenza di agevolare al massimo l'effettuazione degli interventi di interesse nazionale considerati, nei tempi previsti, significano, nei limiti, per le esigenze ed ai soli effetti del disposto della Legge 270/97, le seguenti proposte d'intesa: a) le opere cui si riferisce il finanziamento da parte dello Stato italiano saranno portate a compimento in conformita' alle disposizioni della legge italiana. Allo scopo di agevolare la soluzione di eventuali problemi e di assicurare il miglior perseguimento anche temporale dei progetti, la Santa Sede e lo Stato italiano potranno costituire, singolarmente o per l'insieme degli interventi, in vista della piena funzionalita' delle opere per il Giubileo, un Gruppo Misto di coordinamento; Eccellentissima Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede ROMA b) il contributo italiano per la realizzazione degli interventi sopra qualificati, al netto degli eventuali ribassi contrattuali intervenuti, verra' corrisposto direttamente ai soggetti beneficiari, anche in analogia a quanto previsto dal Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori del Lazio, in tre soluzioni e precisamente: - il 50 per cento alla comunicazione di avvenuto inizio lavori; - il 40 per cento alla comunicazione dell'avvenuta utilizzazione dell'80 per cento della somma gia' erogata; - il 10 per cento su dichiarazione da parte dei soggetti beneficiari di avvenuto completamento degli interventi nel rispetto della legge italiana in materia. Le proposte d'intesa sopraindicate sono da intendersi estese anche ad eventuali interventi che, nel contesto e per le finalita' della Legge 270/97, dovessero interessare altri beni rispondenti alle considerazioni generali svolte ed alle caratteristiche specifiche (Santuari Pontifici) evocate nella presente Nota. Ove la Santa Sede concordi su quanto precede, la presente Nota Verbale e la Nota di risposta di uguale tenore costituiranno un'intesa tecnica nel contesto normativo della Legge 270/97 tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede, che entrera' in vigore alla data della Nota Verbale di risposta da parte vaticana. L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare all'Eccellentissima Segreteria di Stato gli atti della sua piu' alta considerazione". La Segreteria di Stato - Sezione per i Rapporti con gli Stati - ha l'onore di partecipare all'Ecc.ma Ambasciata d'Italia che la Santa Sede concorda su tutto quanto precede e profitta volentieri della circostanza per rinnovare alla medesima Missione Diplomatica i sensi della sua piu' alta e distinta considerazione. Dal Vaticano, 24 luglio 1998.