(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
  DISCIPLINARE   DI  PRODUZIONE   DELLA   DENOMINAZIONE  DI   ORIGINE
CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "TERRA DI BARI".
                               Art. 1.
                            Denominazione
  La   denominazione  di   origine  controllata   "Terra  di   Bari",
accompagnata da  una delle seguenti menzioni  geografiche aggiuntive:
"Castel del Monte", "Bitonto", "Murgia dei Trulli e delle Grotte", e'
riservata all'olio extravergine di  oliva rispondente alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                          Varieta' di olivo
  1.  La  denominazione  di  origine  controllata  "Terra  di  Bari",
accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva "Castel del Monte",
e' riservata  all'olio extravergine di oliva  ottenuto dalla varieta'
di  olivo Coratina  presente negli  oliveti in  misura non  inferiore
all'80%.  Possono,  altresi',  concorrere  altre  varieta'  presenti,
presenti  da  sole o  congiuntamente  negli  oliveti, in  misura  non
superiore al 20%.
  2.  La  denominazione  di  origine  controllata  "Terra  di  Bari",
accompagnata  dalla  menzione  geografica  aggiuntiva  "Bitonto",  e'
riservata  all'olio extravergine  di  oliva  ottenuto dalle  seguenti
varieta' di olivo presenti, da  sole o congiuntamente, negli oliveti:
Cima  di Bitonto  o  Ogliarola  Barese e  Coratina  per almeno  l'80.
Possono, altresi', concorrere altre varieta', presenti negli oliveti,
da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 20%.
  3.  La  denominazione  di  origine  controllata  "Terra  di  Bari",
accompagnata dalla menzione geografica  aggiuntiva "Murgia dei Trulli
e delle Grotte", e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto
dalla  varieta' di  olivo Cima  di  Mola presente  negli oliveti  per
almeno il 50%. Possono,  altresi', concorrere altre varieta' presenti
negli oliveti, da  sole o congiuntamente, in misura  non superiore al
50%.
                               Art. 3.
                          Zona di produzione
  1.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio  extravergine  di oliva  di  cui  all'art. 1,  comprende  i
territori   olivati  atti   a   conseguire  le   produzioni  con   le
caratteristiche  qualitative previste  nel  presente disciplinare  di
produzione situati  nel territorio amministrativo della  provincia di
Bari. Tale zona e' riportata in apposita cartografia.
  2.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata "Terra  di Bari", accompagnata dalla  menzione geografica
aggiuntiva  "Castel  del Monte",  comprende,  in  provincia di  Bari,
l'intero  territorio  amministrativo  dei  seguenti  comuni:  Canosa,
Minervino,  Barletta,  Andria,  Corato, Trani,  Bisceglie,  Altamura,
Poggiorsini, Gravina, Spinazzola.
  3.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata "Terra  di Bari", accompagnata dalla  menzione geografica
aggiuntiva "Bitonto",  comprende, nella  provincia di  Bari, l'intero
territorio  amministrativo dei  seguenti  comuni:  Bitonto, Palo  del
Colle, Modugno, Giovinazzo, Molfetta, Ruvo, Terlizzi, Grumo, Bitetto,
Bitritto,  Bari,  Binetto,  Triggiano, Capurso,  Santeramo,  Toritto,
Acquaviva,  Cassano,   Cellamare,  Valenzano,   Adelfia,  Noicattaro,
Sannicandro, Sammichele, Gioia del Colle.
  4.  La zona  di produzione  delle olive  destinate alla  produzione
dell'olio   extravergine  di   oliva  a   denominazione  di   origine
controllata "Terra  di Bari", accompagnata dalla  menzione geografica
aggiuntiva  "Murgia  dei  Trulli   e  delle  Grotte",  comprende,  in
provincia di  Bari, l'intero  territorio amministrativo  dei seguenti
comuni: Alberobello,  Noci, Putignano, Castellana,  Rutigliano, Turi,
Conversano, Mola, Monopoli, Polignano, Locorotondo, Casamassima.
                               Art. 4.
                   Caratteristiche di coltivazione
  1. Le  condizioni ambientali e  di coltura degli  oliveti destinati
alla produzione  dell'olio extravergine  di oliva  di cui  all'art. 1
devono  essere quelle  tradizionali e  caratteristiche della  zona e,
comunque,  atte  a  conferire  alle olive  ed  all'olio  derivato  le
specifiche caratteristiche qualitative.
  2. I  sesti di impianto,  le forme di  allevamento ed i  sistemi di
potatura  devono essere  quelli tradizionalmente  usati o,  comunque,
atti  a non  modificare le  caratteristiche delle  olive e  degli oli
destinati alla  denominaziome di origine controllata  di cui all'art.
1.
  3.  Sono pertanto  idonei  gli oliveti,  generalmente coltivati  in
forma  specializzata con  allevamento a  vaso troncoconico  con sesti
compresi tra 13  times13 per le coltivazioni piu' antiche  e 7 times7
per  quelle recenti,  i cui  terreni sono  caratterizzati in  maniera
maggiormente diffusa da terra rossa poggiante sulla roccia calcarea.
  4. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine  controllata "Terra di Bari",  accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva "Castel del Monte", sono da considerarsi idonei
gli oliveti  compresi nella zona  di produzione descritta al  punto 2
dell'art. 3.
  5. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine  controllata "Terra di Bari",  accompagnata dalla menzione
geografica  aggiuntiva "Bitonto",  sono  da  considerarsi idonei  gli
oliveti  compresi  nella zona  di  produzione  descritta al  punto  3
dell'art. 3.
  6. Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione
di origine  controllata "Terra di Bari",  accompagnata dalla menzione
geografica aggiuntiva  "Murgia dei  Trulli e  delle Grotte",  sono da
considerarsi  idonei gli  oliveti compresi  nella zona  di produzione
descritta al punto 4 dell'art. 3.
  7.  La raccolta'  delle olive  destinate alla  produzione dell'olio
extravergine di oliva  a denominazione di origine  controllata di cui
all'art. 1 deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
  8.  La produzione  massima di  olive degli  oliveti destinati  alla
produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine
controllata di cui all'art. 1 non puo' superare kg 10.000 per ettaro.
La resa massima delle olive in olio non puo' superare il 22%.
  9. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovra' essere
riportata sui limiti predetti  attraverso accurata cernita purche' la
produzione globale non superi di oltre  il 20% i limiti massimi sopra
indicati.
  10. La  denuncia di produzione  delle olive deve  essere presentata
secondo  le procedure  previste dal  decreto ministeriale  4 novembre
1993, n. 573, in unica soluzione.
  11. Alla presentazione  della denuncia di produzione  delle olive e
della  richiesta  di certificazione  di  idoneita'  del prodotto,  il
richiedente   deve  allegare   la  certificazione   rilasciata  dalle
associazioni dei produttori olivicoli ai  sensi dell'art. 5, punto 2,
lettera a), della  legge 5 febbraio 1992, n. 169,  comprovante che la
produzione e la  trasformazione delle olive sono  avvenute nella zona
delimitata dal disciplinare di produzione.
                               Art. 5.
                      Modalita' di oleificazione
  1.  La zona  di  oleificazione dell'olio  extravergine  di oliva  a
denominazione di  origine controllata  "Terra di  Bari", accompagnata
dalla  menzione geografica  "Castel  del  Monte", comprende  l'intero
territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art 3.
  2.  La zona  di  oleificazione dell'olio  extravergine  di oliva  a
denominazione di  origine controllata  "Terra di  Bari", accompagnata
dalla  menzione geografica  "Bitonto", comprende  l'intero territorio
amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.
  3.  La zona  di  oleificazione dell'olio  extravergine  di oliva  a
denominazione di  origine controllata  "Terra di  Bari", accompagnata
dalla  menzione  geografica  "Murgia  dei  Trulli  e  delle  Grotte",
comprende l'intero  territorio amministrativo dei comuni  indicati al
punto 4 dell'art. 3.
  4.  La raccolta  delle  olive destinate  alla produzione  dell'olio
extravergine di  oliva a denominazione  di origine di cui  all'art. 1
deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.
  5. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art.
1  sono  ammessi  soltanto  i  processi meccanici  e  fisici  atti  a
garantire  l'ottenimento  di  oli   senza  alcuna  alterazione  delle
caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
  6. Le operazioni di oleificazione  devono avvenire entro due giorni
dalla raccolta delle olive.
                               Art. 6.
                      Caratteristiche al consumo
  1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine  controllata "Terra di Bari", accompagnata
dalla menzione  geografica "Castel  del Monte", deve  rispondere alle
seguenti caratteristiche:
    colore: verde con riflessi gialli;
    odore: di fruttato intenso;
  sapore: fruttato con sensazione media di amaro e piccante;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test>= 7,00;
    numero perossidi:= 12 MeqO2/Kg;
    K 232<= 2,20%;
    K 270<= 0,180%;
    valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali<=0,20.
  2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine  controllata "Terra di Bari", accompagnata
dalla menzione  geografica "Bitonto",  deve rispondere  alle seguenti
caratteristiche:
    colore: verde - giallo;
    odore: di fruttato medio;
  sapore: fruttato con  sensazione di erbe fresche  e sentore leggero
di amaro e piccante;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test>= 7,00;
    numero perossidi<= 12 MeqO2/Kg;
    K 232<= 2,40%;
    K 270<= 0,180%;
  valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali<= 0,20.
  3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva
a denominazione di origine  controllata "Terra di Bari", accompagnata
dalla menzione  geografica "Murgia dei  Trulli e delle  Grotte", deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: giallo oro con riflessi verdi;
    odore: di fruttato leggero;
  sapore:  fruttato  con sensazione  di  mandorle  fresche e  leggero
sentore di amaro e piccante;
  acidita'  massima totale  espressa in  acido oleico,  in peso,  non
superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
    punteggio al Panel test>= 7,00;
    numero perossidi<=15 MeqO2/Kg;
    K 232<= 2,40%;
    K 270<= 0,180%;
  valore percentuale della trilinoleina/trigliceridi totali<= 0,20.
  4. Altri parametri non  espressamente citati devono essere conformi
alla attuale normativa dell'Unione europea.
  5.  In ogni  campagna olearia  il consorzio  di tutela  individua e
conserva  in   condizioni  ideali  un  congruo   numero  di  campioni
rappresentativi  degli  oli di  cui  all'art.  1 da  utilizzare  come
standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.
  6. E' in facolta' del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali  di  modificare  con  proprio decreto  i  limiti  analitici
soprariportati su richiesta del consorzio di tutela.
  7.  La designazione  degli oli  alla fase  di confezionamento  deve
essere effettuata  solo a  seguito dell'espletamento  della procedura
prevista dal decreto ministeriale 4  novembre 1993, n. 573, in ordine
agli esami chimicofisici ed organolettici.
                               Art. 7.
                     Designazione e presentazione
  1. Alla denominazione  di origine controllata di cui  all'art. 1 e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi qualificazione  non  espressamente
prevista dal  presente "disciplinare  di produzione ivi  compresi gli
aggettivi: "fine", "scelto", "selezionato", "superiore".
  2. E' consentito  l'uso veritiero di nomi,  ragioni sociali, marchi
privati, purche' non  abbiano significato laudativo o  non siano tali
da trarre in inganno il consumatore.
  3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione
territoriale, nonche' il  riferimento al confezionamento nell'azienda
olivicola  o nell'associazione  di aziende  olivicole o  nell'impresa
olivicola situate  nell'area di produzione  e' consentito solo  se il
prodotto e'  stato ottenuto  esclusivamente con olive  raccolte negli
oliveti  facenti  parte  dell'azienda   e  se  l'oleificazione  e  il
confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.
  4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva
a  denominazione di  origine  controllata di  cui  all'art. 1  devono
avvenire  nell'ambito della  zona  geografica delimitata  al punto  1
dell'art. 3.
  5. Le  menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate  all'art. 1 del
presente  disciplinare,  devono  essere riportate  in  etichetta  con
dimensione non inferiore alla meta' e non superiore rispetto a quella
dei  caratteri con  cui viene  indicata la  denominazione di  origine
controllata "Terra di Bari".
  6)  L'uso  di altre  indicazioni  geografiche  consentite ai  sensi
dell'art. 1,  punto 2, del  decreto ministeriale 4 novembre  1993, n.
573,  riferite a  comuni, frazioni,  tenute, fattorie  da cui  l'olio
effettivamente  deriva   deve  essere  riportato  in   caratteri  non
superiori alla meta'  di quelli utilizzati per  la designazione della
denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.
  7.  Il  nome della  denominazione  di  origine controllata  di  cui
all'art.  1  deve  figurare  in etichetta  con  caratteri  chiari  ed
indelebili  con colorimetria  di ampio  contrasto rispetto  al colore
dell'etichetta  e  tale  da  poter  essere  nettamente  distinto  dal
complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione
deve  altresi' rispettare  le norme  di etichettatura  previste dalla
vigente legislazione.
  8.  L'olio  extravergine  di   oliva  a  denominazione  di  origine
controllata  di cui  all'art. 1  deve  essere immesso  al consumo  in
recipienti in vetro o in banda  stagnata di capacita' non superiore a
litri 5.
  9.  E' obbligatorio  indicare in  etichetta l'annata  di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.