Art. 4.
  Alla  scuola  sono ammessi  i  laureati  in: chimica  e  tecnologia
farmaceutiche, farmacia.
  Sono, altresi',  ammessi alla scuola  coloro che siano  in possesso
del  titolo  di  studio,  conseguito presso  universita'  italiana  e
straniera,  accettato   dalle  competenti  autorita'   italiane,  dal
Consiglio  della  scuola  e  Senato accademico  e  che  sia  ritenuto
equipollente, anche  limitatamente ai  fini della iscrizione  a detta
Scuola.
  Per  l'iscrizione e'  richiesta l'abilitazione  all'esercizio della
professione di farmacista.