Art. 4. Alla scuola sono ammessi i laureati in: chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia. Sono, altresi', ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiana e straniera, accettato dalle competenti autorita' italiane, dal Consiglio della scuola e Senato accademico e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini della iscrizione a detta Scuola. Per l'iscrizione e' richiesta l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.