Art. 4.
  1. Lo stanziamento  di cui all'art. 10, comma  2, dell'ordinanza n.
2787/1998  e'  aumentato  di  lire 1,5  miliardi  da  utilizzare  per
l'acquisto  di  mezzi  per  l'emergenza,  e di  lire  60  milioni  da
utilizzare per i  compiti operativi assegnati al  Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco nel  dispositivo  per  la gestione  dell'emergenza
predisposto dal Dipartimento della protezione civile.