Art. 4. 1. Lo stanziamento di cui all'art. 10, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998 e' aumentato di lire 1,5 miliardi da utilizzare per l'acquisto di mezzi per l'emergenza, e di lire 60 milioni da utilizzare per i compiti operativi assegnati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel dispositivo per la gestione dell'emergenza predisposto dal Dipartimento della protezione civile.