Art. 6. 1. Il gruppo di lavoro di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998, oltre alle funzioni conferitegli con il citato art. 4, provvede entro il 31 dicembre 1998: a) all'approvazione delle eventuali perizie di variante relative agli interventi di somma urgenza gia' ricompresi nel primo stralcio del medesimo piano; b) all'approvazione dei progetti relativi agli ulteriori interventi previsti dal piano che il commissario delegato individua come prioritari ed urgenti con proprio provvedimento da adottare entro 10 giorni; c) alla rimodulazione del piano anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della presente ordinanza. La redazione dei progetti definitivi o dei servizi di ingegneria e informatici per gli interventi di cui alla precedente lettera b) sara' affidata dal commissario delegato a singoli professionisti o studi professionali mediante incarichi diretti. 2. Per tutti i compiti affidatigli il commissario delegato sara' coadiuvato da un comitato tecnico scientifico composto da n. 8 esperti, nominati d'intesa con il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, con compiti consultivi, di indirizzo e di controllo sulle attivita' tecnicoprogettuali da affidarsi alle societa' di ingegneria di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/1998. Con il provvedimento di nomina sono stabiliti i compensi per i componenti del comitato che gravano sui fondi a disposizione del commissario. 3. Al fine di assicurare il necessario raccordo con la fase attuativa degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2787/1998 e disporre nelle fasi di attenzione, preallarme e allarme gli eventuali interventi di somma urgenza per la eliminazione del pericolo incombente, in coordinamento con i responsabili del dispositivo di emergenza predisposto dal Dipartimento della protezione civile, il commissario delegato, d'intesa con il Sottosegretario di Stato per il coordinamento della protezione civile, nomina, nell'ambito della struttura commissariale, un ingegnere delegato. Per l'attuazione degli interventi di somma urgenza l'ingegnere delegato e' autorizzato ad avvalersi delle strutture tecniche pubbliche e private che operano nei territori interessati nonche' delle deroghe di cui alle ordinanze citate in premessa. L'onere per gli interventi sopra indicati e' posto a carico delle disponibilita' finanziarie del commissario delegato al quale l'ingegnere delegato deve dare comunicazione degli interventi disposti entro due giorni dalle disposizioni impartite. Con il provvedimento di nomina e' stabilito il compenso da corrispondere all'ingegnere delegato, e sono stabilite le procedure operative per la sua attivita'. L'ingegnere delegato partecipa alle riunioni del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2787/1998. 4. La segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 2789/1998 assicura l'assistenza tecnica e il supporto operativo per le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. A tal fine viene integrata con esperti designati dal Dipartimento della protezione civile, nel limite di 6 unita'. L'onere relativo, valutato in lire 300 milioni, e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 6. 2. 1. 2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998. 5. Il termine di cui all'art. 4, comma 3, dell'ordinanza n. 2787/1998 e' prorogato al 15 ottobre 1998. Gli ulteriori compiti dell'unita' operativa di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/1998, saranno stabiliti con atto del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con l'unita' operativa medesima.