Art. 6.
  1. Il gruppo  di lavoro di cui all'art. 4,  comma 1, dell'ordinanza
n. 2787/1998, oltre alle funzioni  conferitegli con il citato art. 4,
provvede entro il 31 dicembre 1998:
  a) all'approvazione  delle eventuali  perizie di  variante relative
agli interventi di  somma urgenza gia' ricompresi  nel primo stralcio
del medesimo piano;
  b) all'approvazione dei progetti relativi agli ulteriori interventi
previsti  dal  piano  che  il  commissario  delegato  individua  come
prioritari ed urgenti con proprio  provvedimento da adottare entro 10
giorni;
  c) alla rimodulazione  del piano anche ai sensi  di quanto previsto
dall'art. 3, comma 1, della presente ordinanza.
  La redazione dei progetti definitivi  o dei servizi di ingegneria e
informatici  per gli  interventi di  cui alla  precedente lettera  b)
sara' affidata  dal commissario  delegato a singoli  professionisti o
studi professionali mediante incarichi diretti.
  2. Per  tutti i compiti  affidatigli il commissario  delegato sara'
coadiuvato  da  un comitato  tecnico  scientifico  composto da  n.  8
esperti, nominati  d'intesa con  il Sottosegretario  di Stato  per il
coordinamento  della protezione  civile, con  compiti consultivi,  di
indirizzo  e  di  controllo  sulle  attivita'  tecnicoprogettuali  da
affidarsi alle  societa' di  ingegneria di cui  all'art. 5,  comma 1,
dell'ordinanza  n. 2787/1998.  Con  il provvedimento  di nomina  sono
stabiliti i  compensi per i  componenti del comitato che  gravano sui
fondi a disposizione del commissario.
  3.  Al  fine di  assicurare  il  necessario  raccordo con  la  fase
attuativa  degli interventi  previsti  dal piano  di  cui all'art.  2
dell'ordinanza  n. 2787/1998  e  disporre nelle  fasi di  attenzione,
preallarme e allarme gli eventuali interventi di somma urgenza per la
eliminazione  del   pericolo  incombente,  in  coordinamento   con  i
responsabili   del   dispositivo   di   emergenza   predisposto   dal
Dipartimento  della  protezione   civile,  il  commissario  delegato,
d'intesa con il  Sottosegretario di Stato per  il coordinamento della
protezione civile, nomina, nell'ambito della struttura commissariale,
un  ingegnere delegato.  Per l'attuazione  degli interventi  di somma
urgenza  l'ingegnere  delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi  delle
strutture  tecniche pubbliche  e  private che  operano nei  territori
interessati nonche'  delle deroghe  di cui  alle ordinanze  citate in
premessa.
  L'onere per gli  interventi sopra indicati e' posto  a carico delle
disponibilita'   finanziarie  del   commissario  delegato   al  quale
l'ingegnere  delegato   deve  dare  comunicazione   degli  interventi
disposti  entro  due  giorni  dalle disposizioni  impartite.  Con  il
provvedimento  di nomina  e' stabilito  il compenso  da corrispondere
all'ingegnere delegato,  e sono stabilite le  procedure operative per
la sua  attivita'. L'ingegnere  delegato partecipa alle  riunioni del
gruppo di lavoro di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 2787/1998.
  4. La segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza
n. 2789/1998  assicura l'assistenza  tecnica e il  supporto operativo
per le funzioni  di cui ai precedenti  commi 1 e 2. A  tal fine viene
integrata  con esperti  designati dal  Dipartimento della  protezione
civile, nel  limite di 6  unita'. L'onere relativo, valutato  in lire
300 milioni, e' posto a carico dell'unita' previsionale di base 6. 2.
1. 2. "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.
  5.  Il  termine di  cui  all'art.  4,  comma 3,  dell'ordinanza  n.
2787/1998  e' prorogato  al 15  ottobre 1998.  Gli ulteriori  compiti
dell'unita' operativa di  cui all'art. 4, comma  2, dell'ordinanza n.
2787/1998,  saranno   stabiliti  con  atto  del   Dipartimento  della
protezione civile, d'intesa con l'unita' operativa medesima.