Art. 7.
  1. Gli oneri derivanti  dall'applicazione della presente ordinanza,
stimati in  lire 800 milioni per  le attivita' di cui  all'art. 1, in
lire 43,4  miliardi per le attivita'  di cui all'art. 3,  comma 2, in
lire 1,56 miliardi per le attivita' di  cui all'art. 4, e in lire 300
milioni per  le attivita' di  cui all'art. 6, comma  4 e in  lire 200
milioni per le  attivita' di cui all'art. 5, comma  1, per un importo
complessivo  di  46,26   miliardi  di  lire,  sono   posti  a  carico
dell'unita' previsionale di base 6.  2. 1. 2. "Fondo della protezione
civile" (capitolo  7615) dello  stato di previsione  della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
  2. Le somme di cui all'art. 1 e all'art. 4 saranno versate in conto
entrate dello Stato per  la successiva riassegnazione rispettivamente
al Dipartimento  dei servizi  tecnici nazionali, con  destinazione al
servizio idrografico e mareografico,  e al Ministero dell'interno. Il
Ministero del  tesoro, del bilancio e  della programmazione economica
e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 8 ottobre 1998
                                              Il Ministro: Napolitano