Art. 7. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza, stimati in lire 800 milioni per le attivita' di cui all'art. 1, in lire 43,4 miliardi per le attivita' di cui all'art. 3, comma 2, in lire 1,56 miliardi per le attivita' di cui all'art. 4, e in lire 300 milioni per le attivita' di cui all'art. 6, comma 4 e in lire 200 milioni per le attivita' di cui all'art. 5, comma 1, per un importo complessivo di 46,26 miliardi di lire, sono posti a carico dell'unita' previsionale di base 6. 2. 1. 2. "Fondo della protezione civile" (capitolo 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Le somme di cui all'art. 1 e all'art. 4 saranno versate in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione rispettivamente al Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, con destinazione al servizio idrografico e mareografico, e al Ministero dell'interno. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 1998 Il Ministro: Napolitano