(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
                 CONVENZIONE TIPO PER L'AFFIDAMENTO
                     DELLE GESTIONI AEROPORTUALI
                         REPUBBLICA ITALIANA
                ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
         REP. N. .................. DEL ...................
Convenzione per l'affidamento della concessione per la progettazione,
sviluppo,  realizzazione,  adeguamento,  gestione, manutenzione e uso
degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali,  comprensivi  dei
beni demaniali nell'aeroporto di ..................
L'anno  millenovecento  ................... il giorno .....  del mese
di ..............................
                                 TRA
L'Ente nazionale per l'aviazione civile,  concedente,  che  d'ora  in
avanti   sara'   denominato  E.N.A.C.,  rappresentato  dal  direttore
generale  .............................................   domiciliato
per  la  carica  presso  la  sede  del  predetto  ente,  in Roma, via
.......................................
                                  E
La societa' .......................................   codice  fiscale
.................................  concessionaria, con sede legale in
.....................    via .......................................,
che d'ora in avanti sara' denominata "concessionaria",  rappresentata
dal  signor  ............................................., nella sua
qualita' di ...................................., domiciliato per  la
carica  presso  la  sede  della  societa',  delegato  alla  firma del
presente atto a  seguito  di  mandato  ....................  in  data
...................
                              PREMESSO
- che l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e
l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con
modificazioni  dalla  legge  3  agosto  1995, n. 351, come modificato
dall'articolo 2, comma 188, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
dispongono  in  materia  di  gestione degli aeroporti e realizzazione
delle relative infrastrutture;
- che l'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio  1997,  n.  250,
istitutivo  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,  d'ora in
avanti indicato come E.N.A.C., dispone che, con decreto del  Ministro
dei  trasporti  e  della  navigazione, di concerto con i Ministri del
tesoro e  delle  finanze,  vengono  assegnati  all'E.N.A.C.,  in  uso
gratuito,   i   beni  del  demanio  aeroportuale  per  il  successivo
affidamento;
- che il regolamento  di  attuazione  del  sopracitato  articolo  10,
adottato   con   decreto  ministeriale  12  novembre  1997,  n.  521,
concernente l'affidamento in concessione delle gestioni  aeroportuali
totali  -  d'ora  in avanti indicato con la locuzione "regolamento" -
stabilisce all'articolo 7, comma 3, che l'affidamento in  concessione
delle gestioni aeroportuali totali e' subordinato alla sottoscrizione
della convenzione e del contratto di programma;
-  che  la  societa' ........................., in data   ......   ha
presentato istanza, ai sensi dell'articolo 7 del citato  regolamento,
per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto
di ......., integrata in data .........  con una domanda corredata da
un  programma di intervento, comprendente il piano degli investimenti
e il relativo piano economico-finanziario;
- che la citata societa' ........................ risulta in possesso
di tutti i requisiti indicati nel predetto regolamento;
-  che  il  decreto  legislativo  n.  250  del  1997,  ha  attribuito
all'E.N.A.C.  le  funzioni  gia'  attribuite  alla Direzione generale
dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al  Registro  aeronautico  italiano
(R.A.I.) e all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.);
-  che il decreto legislativo n. 250 del 1997, ha altresi' istituito,
in attuazione dell'articolo 1,  comma  13,  della  legge  537/93,  il
Dipartimento  dell'aviazione civile per l'esercizio delle funzioni di
vigilanza, indirizzo e controllo del Ministro dei trasporti  e  della
navigazione;
-  che  il  D.P.R.  24  aprile 1998, n.202, recante il regolamento di
attuazione dell'articolo 1, commi 13 e 16, della  legge  24  dicembre
1993, n.537, per l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della
navigazione,  definisce  i  compiti  finali,  nonche'  di indirizzo e
coordinamento del Dipartimento dell'aviazione civile;
- che, in tale  assetto  normativo,  l'E.N.A.C.  si  configura  quale
soggetto   giuridico  deputato  all'assolvimento  delle  funzioni  di
amministrazione attiva, di  controllo  e  di  vigilanza  nel  settore
pubblico   dell'aviazione   civile  e  rispetto  all'attivita'  delle
societa' di gestione aeroportuale;
- che e' stato acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato,
Sez. II, nell'adunanza del 30.9.98 n. 1358/98;
                SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
                             ARTICOLO 1
                               OGGETTO
1.  La  presente  convenzione  disciplina  i   rapporti   conseguenti
all'affidamento  della concessione per la progettazione, lo sviluppo,
la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso
degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali,  comprensivi  dei
beni demaniali, dell'aeroporto di .................
                             ARTICOLO 2
                             AFFIDAMENTO
1.  Per  la  durata  di  anni ........................ dal decreto di
affidamento, e'  concesso  alla  societa'  .....................,  il
sedime  demaniale  per  la  gestione  dell'aeroporto  di  .....    da
esercitarsi in conformita' alle norme internazionali,  comunitarie  e
nazionali  che  regolano  il  funzionamento degli aeroporti aperti al
traffico civile e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra.
2. La concessionaria subentra nei  rapporti  attivi  e  passivi  gia'
facenti  capo  all'Amministrazione  alla  data  del decreto di cui al
comma 1, ivi compresi i rapporti con terzi concessionari.
3. Per motivate esigenze di pubblico interesse la concessionaria puo'
chiedere la revoca delle concessioni in essere assumendo  l'onere  di
corresponsione degli indennizzi da deteminarsi in contraddittorio con
i soggetti terzi interessati e sentito l'E.N.A.C.
4.  La  concessionaria  e'  responsabile  della  conduzione  e  della
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti
e delle infrastrutture concernenti l'attivita' di gestione.
5. La concessionaria definisce e attua le strategie  e  le  politiche
commerciali  piu'  opportune per lo sviluppo dell'aeroporto, anche in
relazione alle esigenze del bacino di traffico servito.
                             ARTICOLO 3
                           SUBCONCESSIONI
1. E' consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C.,  l'affidamento
in   subconcessione   di  aree  e  locali  destinati  alle  attivita'
aeronautiche.
2.  E'  consentito,   previa   comunicazione   scritta   all'E.N.A.C,
l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre
attivita'   intendendosi   come   tali,   ad  esempio,  le  attivita'
commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla  somministrazione
di utenze e servizi ad enti pubblici e privati.
3.  I  rapporti  di  subconcessione  di  cui  ai  commi  1 e 2 devono
contenere la clausola di rispetto della  carta  dei  servizi  di  cui
all'articolo  6  e  non possono avere durata superiore a quella della
concessione e sono risolti di diritto in caso di scadenza, di  revoca
o di decadenza della concessione.
                             ARTICOLO 4
                    OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA
1. La concessionaria provvede, con onere a proprio carico, a:
a)  gestire  l'aeroporto quale complesso di beni, attivita' e servizi
organizzati destinati direttamente o indirettamente,  alle  attivita'
aeronautiche  adottando  ogni  opportuna  iniziativa  in favore delle
comunita' territoriali vicine, in ragione dello sviluppo  intermodale
dei trasporti;
b)   organizzare   e   gestire   l'impresa   aeroportuale  garantendo
l'ottimizzazione delle  risorse  disponibili  per  la  produzione  di
attivita'  e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto
dei  principi  di  sicurezza,  di  efficienza,  di  efficacia  e   di
economicita';
c)  erogare con continuita' e regolarita', nel rispetto del principio
di  imparzialita'  e  secondo  le  regole  di   non   discriminazione
dell'utenza,  i  servizi  di  propria  competenza. In particolare, la
concessionaria provvede:
c.1) alla realizzazione degli interventi indicati  nel  programma  di
intervento  di  cui  all'articolo  7,  comma 1, del regolamento e nel
relativo piano degli investimenti e nel piano economico finanziario;
c.2) ad assicurare  l'efficienza  degli  impianti  e  degli  apparati
aeroportuali;  a  garantire  i  servizi  di  assistenza  a  terra, di
pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di  sgombero  della
neve,  di  rimozione  dei  velivoli incidentati, di trattamento delle
acque di scarico e di potabilita' dell'acqua, di sfalcio erba;
c.3) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte  le  opere,
infrastrutture  e  impianti  dell'aeroporto,  anche  a mezzo di ditte
specializzate,  ferma  restando  la  propria   responsabilita',   per
garantire  che  siano  in  condizioni  di  uso  normale e di regolare
funzionamento per il periodo di validita' della presente  convenzione
e fino alla consegna all'E.N.A.C.;
c.4) all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e
impianti  e  di  quanto  altro  occorre  per l'efficiente, continuo e
regolare svolgimento dei servizi Œdi assistenza a terra,© di pulizia,
di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di
rimozione  dei  velivoli  incidentati, del trattamento delle acque di
scarico  e  di  potabilita'   dell'acqua,   di   sfalcio   erba,   di
determinazione   sistematica   del   coefficiente  di  attrito  delle
pavimentazioni;
c.5) ad adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;
c.6)   a   svolgere   ogni   attivita'   di    supporto    necessaria
all'espletamento  delle  competenze  da  parte  delle Amministrazioni
dello  Stato,  dei  servizi  di  soccorso  e  sanitari,   in   ambito
aeroportuale;
c.7)  alla somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia
elettrica per illuminazione e forza motrice, al condizionamento, alla
depurazione biologica, alla vigilanza e guardiania, all'alimentazione
degli impianti ed apparati aeroportuali gestiti, alla  pulizia  degli
ambienti,  al  giardinaggio  ed  alla  asportazione e distruzione dei
rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime  aeroportuale  e  ai
servizi  telegrafici,  nonche' a tutti gli altri oneri di gestione ed
esercizio aeroportuale. Tali prestazioni sono fornite all'E.N.A.C. e,
d'intesa con questo,  agli  Enti  di  Stato  e  agli  altri  soggetti
pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto;
c.8)  a consegnare in duplice esemplare all'E.N.A.C. gli inventari ed
i  disegni  esecutivi  degli  immobili,  nonche'  gli  schemi  con  i
tracciati  degli  impianti e delle reti di distribuzione, nell'ambito
aeroportuale e le relative variazioni e aggiornamenti;
c.9) ad adottare le misure idonee ad assicurare i servizi  antincendi
di  cui alla legge 23 dicembre 1980, n.930 e successive modificazioni
ed integrazioni, e di pronto soccorso e sanitario di cui  al  decreto
interministeriale 12 febbraio 1988.
2. La concessionaria garantisce idonei "standard" di servizio offerti
all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi da
approvarsi,  da  parte  dell'E.N.A.C.,  nei  tempi e con le modalita'
indicate dall'articolo 10 del regolamento.
3. La concessionaria  corrisponde  il  canone  annuo  di  concessione
determinato  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  188, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
4. La concessionaria  assolve  ogni  ulteriore  adempimento  previsto
dalla vigente normativa o concordato con l'E.N.A.C.
                             ARTICOLO 5
                   COMPETENZE DELL'ENTE NAZIONALE
                       PER L'AVIAZIONE CIVILE
1. Compete all'E.N.A.C.:
a)  esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 11 del
regolamento e attuare le procedure  stabilite  dall'articolo  12  del
regolamento medesimo;
b)  regolamentare  e  valutare  i  programmi  di  intervento, i piani
regolatori aeroportuali e i piani di investimento aeroportuali;
c) sottoscrivere il contratto di programma di cui all'articolo 7  del
regolamento;
d)  attuare  la  normativa  di recepimento della direttiva 96/67 C.E.
garantendone altresi' l'osservanza;
e) coordinare, nel rispetto delle reciproche competenze,  l'attivita'
delle  Amministrazioni e degli enti presenti in aeroporto, al fine di
favorire  un  ordinato  sviluppo  e   l'esercizio   delle   attivita'
aeroportuali,  provvedendo  altresi' all'assegnazione delle superfici
che  la  concessionaria  mette  a disposizione dell'E.N.A.C., secondo
quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 2.
                             ARTICOLO 6
                          CARTA DEI SERVIZI
1. La concessionaria garantisce il rispetto degli obblighi  derivanti
dalla carta dei servizi adottata sulla base delle disposizioni di cui
all'articolo  2  del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito
con legge 11 luglio 1995, n. 273, e approvata dall'E.N.A.C.
                             ARTICOLO 7
                      OPERATIVITA' AEROPORTUALE
1. La concessionaria garantisce la piena operativita'  dell'aeroporto
durante l'orario di apertura stabilito dall'E.N.A.C.
2.  L'E.N.A.C.  vigila,  per  quanto di competenza e d'intesa con gli
enti interessati, acche' la pianificazione dell'attivita'  aerea  sia
compatibile con i livelli di capacita' aeroportuale.
3.   La   concessionaria   provvede,   in   base  a  criteri  di  non
discriminazione e secondo le modalita' e prescrizioni concordate  con
l'E.N.A.C.,   all'assegnazione   delle   piazzole   di   sosta  degli
aeromobili.
                             ARTICOLO 8
                              PROVENTI
1. Costituiscono proventi della concessionaria:
a) i diritti per l'uso degli aeroporti di cui  alla  legge  5  maggio
1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea
di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117;
c)  le  entrate derivanti dall'esercizio dell'attivita' aeroportuale,
diretta o indiretta,  nonche'  dalla  utilizzazione  delle  aree  del
sedime  aeroportuale  e  dal  loro sfruttamento economico da parte di
terzi.
                             ARTICOLO 9
                           REGIME DEI BENI
1. L'affidamento della gestione  totale  dell'aeroporto  comporta  il
trasferimento in uso alla concessionaria delle aree, degli immobili e
degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale.
2.  Ai  fini di cui al comma 1, l'E.N.A.C., dopo l'approvazione della
presente   convenzione,   provvede,   in   contraddittorio   con   la
concessionaria,   alla   rilevazione   della   consistenza  dei  beni
insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola al Ministero delle
finanze per gli adempimenti di competenza.
3. A decorrere dalla data  dell'affidamento  e  per  l'intera  durata
della  concessione, la concessionaria e' "ente proprietario" ai sensi
e per gli effetti previsti dal codice della  strada  e  dal  relativo
regolamento.
4.  Le  opere  realizzate  dalla concessionaria o da terzi sul sedime
aeroportuale si considerano di proprieta' dei soggetti che  le  hanno
realizzate   sino   al   termine   dell'affidamento   della  gestione
aeroportuale.
5. Qualora, in caso di revoca, risultassero  beni  non  completamente
ammortizzati,  l'E.N.A.C.  o  il  subentrante provvedono a rimborsare
alla concessionaria il valore delle opere realizzate con fondi  della
medesima nei limiti della quota di valore residuo riferito al periodo
di durata di cui all'articolo 2.
                             ARTICOLO 10
               SCADENZA DELLA CONCESSIONE E MODALITA'
                       DI RICONSEGNA DEI BENI
1.  Alla  scadenza  della  concessione  o  in  caso  di  revoca  o di
decadenza, l'E.N.A.C.,  in  contraddittorio  con  la  concessionaria,
redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d'uso.
2.  L'E.N.A.C. comunica alla concessionaria un termine perentorio per
la riparazione dei danni riscontrati sui beni insistenti  sul  sedime
aeroportuale,   scaduto   il   quale,   puo'   provvedere  l'E.N.A.C.
rivalendosi con interessi sulla concessionaria.
3. Al termine  della  concessione,  l'E.N.A.C.  acquisisce  a  titolo
gratuito  la  piena  proprieta',  libera da pesi e limitazioni, degli
immobili e impianti fissi e delle  altre  opere  comunque  realizzate
dalla concessionaria o da terzi sul suolo demaniale dell'aeroporto di
........................  I  beni mobili e le attrezzature acquistate
nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprieta'
dell'acquirente, salvo il  diritto  dell'E.N.A.C.  di  acquisirli  in
tutto  o  in  parte  al  valore  corrente  di mercato da determinarsi
secondo le procedure vigenti.
4.  L'E.N.A.C.  acquisisce   altresi',   previa   corresponsione   di
indennizzo, le aree entrate a far parte della struttura aeroportuale,
con  le  eventuali  opere  ivi  realizzate,  a seguito di intervenuto
ampliamento del sedime aeroportuale.
                             ARTICOLO 11
                  OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO
1. La  concessionaria  adotta  le  iniziative  utili  a  favorire  lo
svolgimento  dei  servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli
Enti di Stato presenti in aeroporto.
2.  Su  indicazione  dell'E.N.A.C.,   la   concessionaria   mette   a
disposizione  i  locali  e  le  aree  necessarie all'espletamento dei
compiti   dell'E.N.A.C.   e    degli    altri    soggetti    pubblici
istituzionalmente  presenti  in aeroporto, impegnandosi ad effettuare
su richiesta la manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  nonche'  a
provvedere alla conduzione degli impianti ed alle relative forniture.
3.  L'uso  dei  locali  e  delle  aree  di cui al comma precedente e'
gratuito ove gli  stessi  risultino  direttamente  o  strumentalmente
connessi  ai  compiti  istituzionali  da  espletarsi  all'interno del
sedime aeroportuale. In tutti gli altri casi il corrispettivo  dovuto
alla   concessionaria  e'  determinato,  su  proposta  della  stessa,
dall'E.N.A.C., tenuto conto del costo di realizzazione e  del  valore
commerciale dei beni.
4.  Gli  oneri  per  manutenzione,  somministrazione e servizi sono a
carico della  concessionaria  per  i  beni  direttamente  strumentali
all'espletamento    di    attivita'    aeroportuali   di   competenza
dell'E.N.A.C. e dei soggetti pubblici istituzionalmente  presenti  in
aeroporto.
5.  Per  tutti  i  beni  che  non  rientrano  nelle ipotesi di cui al
precedente  comma  4  gli  oneri  di  cui  sopra,   previa   verifica
dell'E.N.A.C.,  sono  a  carico  dell'Amministrazione  richiedente  e
verranno addebitati in ragione dei costi vivi sostenuti.
                             ARTICOLO 12
           PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI,
                      REALIZZAZIONE DELLE OPERE
1.  La concessionaria presenta annualmente all'E.N.A.C. una relazione
sullo stato di attuazione del programma d'intervento e  del  relativo
piano  degli  investimenti,  comprendente  anche  i  riferimenti alle
eventuali opere non previste, alle variazioni ed  agli  aggiornamenti
che  comunque  debbono  essere  coerenti  con lo sviluppo del sistema
aeroportuale nazionale e con  il  programma  originario  approvato  e
dovranno tenere conto dell'andamento delle attivita' aeroportuali.
2.  Entro il ........................................, e comunque nel
termine di un anno dall'affidamento, la  concessionaria  presenta  il
Piano  regolatore  generale  di  aeroporto,  coerente al programma di
intervento, per la conseguente approvazione dell'E.N.A.C. che procede
d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo
81  del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616,  e  relativa   normativa
d'attuazione.
3.  I  progetti  delle  opere  da  realizzare, quelli delle opere non
previste, delle  variazioni  e  degli  aggiornamenti  sono  approvati
dall'E.N.A.C.,  che  ne  verifica  la  conformita' al programma degli
interventi e, laddove  definito,  al  Piano  regolatore  generale  di
aeroporto,    nonche'    la   congruita'   rispetto   alle   esigenze
istituzionali, operative  e  commerciali  dei  soggetti  operanti  in
aeroporto.
4.   La   concessionaria   sottopone   alla  preventiva  approvazione
dell'E.N.A.C. le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle
opere in corso di realizzazione.
5. La realizzazione delle  opere  avviene  sotto  la  responsabilita'
della  concessionaria, la qual e' tenuta all'osservanza delle vigenti
disposizioni  legislative   e   regolamentari   e   delle   direttive
comunitarie,  assumendo,  nell'affidamento dei lavori, la qualita' di
ente aggiudicatore.
6. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono  soggette  a
collaudo   da   parte   dell'E.N.A.C.,   con  oneri  a  carico  della
concessionaria.
                             ARTICOLO 13
                  RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE
1. La concessionaria e' responsabile dei danni arrecati a  persone  o
cose,  in  conseguenza  dell'attivita'  svolta  nell'esercizio  della
concessione.
2.Su tutti  i  beni  destinati  direttamente  o  indirettamente  alla
gestione  aeroportuale,  la  concessionaria  sottoscrive  una polizza
assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un valore  da
determinare d'intesa con l'E.N.A.C., contro il rischio: degli incendi
dovuti  anche  a colpa grave o comportamenti dei suoi dipendenti o di
terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate
da aerei; dello scoppio di apparecchi  a  vapore;  degli  impianti  a
combustione  solidi,  liquidi  e  gas,  impianti elettrici in genere,
impianti con impiego  di  sostanze  radioattive;  degli  impianti  di
riscaldamento  e  condizionamento;  dei  danni  derivanti  da  eventi
naturali.
3. La concessionaria provvede alla copertura assicurativa dei  rischi
connessi   all'esplicazione   della   propria  attivita'  nell'ambito
aeroportuale,  per  danni  che  comunque   possano   derivare   dalle
Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto a terzi.
4.  Nella  polizza  di  assicurazione dei beni, deve essere stabilito
che, in caso di sinistro, il  risarcimento  liquidato  a  termini  di
polizza  sara'  dalla  compagnia  assicuratrice  pagato all'E.N.A.C.,
salvo che quest'ultima non autorizzi  il  pagamento  a  favore  della
concessionaria,  nel  qual  caso  l'obbligo  di riparazione del danno
gravera' sulla concessionaria stessa.
5. In entrambe le polizze di cui ai precedenti punti  2  e  3  dovra'
essere  convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di
somme assicurate, ne'  disdetta  del  contratto,  senza  il  consenso
preventivo dell'E.N.A.C.
6.  I massimali relativi ad ambedue le suddette polizze sono soggetti
a  revisione  biennale  in  relazione  alla  svalutazione   monetaria
calcolata  sulla  base  dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto
dall'I.S.T.A.T.,  nonche'  in   relazione   alla   variazione   della
consistenza e del valore dei beni.
7.  Ove  il  valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose,
ecceda i singoli massimali coperti dalle  predette  polizze,  l'onere
relativo dovra' intendersi a totale carico della concessionaria.
8.  Con cadenza annuale, la concessionaria invia ai competenti uffici
territoriali  dell'E.N.A.C.,   una   dichiarazione   concernente   la
regolarita' dei pagamenti dei ratei assicurativi.
                             ARTICOLO 14
                REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Nei casi previsti dal codice della navigazione, nell'ipotesi gravi
ovvero reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza,
in  caso  di  mancata  presentazione del Piano regolatore generale di
aeroporto nei termini indicati, di mancato ed immotivato rispetto del
programma di intervento e del piano degli investimenti, o di grave  e
immotivato  ritardo  nell'attuazione degli stessi o al verificarsi di
eventi da cui risulti che la concessionaria non si trova  piu'  nella
capacita'  di  gestire  l'aeroporto,  l'E.N.A.C.,  con  provvedimento
motivato, dispone  la  revoca  della  concessione  e  contestualmente
nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto.
2.  In  caso  di revoca della concessione, l'E.N.A.C. si reimmette di
diritto nei beni oggetto della concessione, rilevando anticipatamente
anche le opere e gli impianti realizzati  dalla  concessionaria.  Per
gli  interventi effettuati in autofinanziamento dalla concessionaria,
l'E.N.A.C. corrisponde un indennizzo da liquidare secondo  i  criteri
stabiliti dall'articolo 42 del codice della navigazione.
3.  L'E.N.A.C.,  previa  contestazione di specifiche violazioni degli
obblighi di  cui  all'articolo  4,  assegna  alla  concessionaria  un
termine  non inferiore a 30 giorni per le osservazioni e individua, a
seguito di contraddittorio con la medesima, i necessari interventi da
effettuarsi da parte della concessionaria a pena di decadenza, in  un
termine congruo e comunque non inferiore a 90 giorni.
4.  L'E.N.A.C. dichiara, senza diffida o procedimento giudiziario, la
decadenza automatica della concessione in caso di ritardo per piu' di
dodici mesi nel pagamento del canone o in caso  di  dichiarazione  di
fallimento della concessionaria.
5.  A  seguito  della  decadenza  della  concessione,  l'E.N.A.C.  si
reimmette di diritto nel possesso dei beni oggetto della  concessione
e  contestualmente  nomina  un  commissario per la gestione operativa
dell'aeroporto,  fermo  restando,  in  ogni  caso,  il   diritto   al
risarcimento,  ai  sensi  dell'articolo  1218  del codice civile, per
danni causati da azione od omissione della concessionaria.
6.  Alla  concessionaria decaduta non spetta alcun rimborso per opere
eseguite, ne' per spese sostenute.
7. L'E.N.A.C., sentita la concessionaria, ove non  ritenga  di  dover
dichiarare  la  decadenza  della concessione, puo' applicare a carico
della concessionaria una sanzione pecuniaria fino all'importo massimo
del 50% del canone concessorio.
                             ARTICOLO 15
                              CAUZIONE
1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti,
la  concessionaria,  entro  trenta  giorni  dalla  registrazione  del
presente  atto,  costituisce  una  cauzione  a  favore dell'E.N.A.C.,
d'importo pari  ad  un  annualita'  del  canone  concessorio,  giusta
fidejussione  bancaria  e/o  polizza  assicurativa  n. ... rilasciata
dalla ................................., presentando all'E.N.A.C.  la
relativa quietanza.
2.   L'importo   della  cauzione  e'  aggiornato  coerentemente  alle
rideterminazioni annuali del canone concessorio.
3. Alla scadenza della concessione e nelle ipotesi  di  revoca  e  di
decadenza,  salvo quanto stabilito dal successivo comma 5, l'E.N.A.C.
autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento  dei  dovuti
adempimenti  da  parte  della  concessionaria  e  dell'inesistenza di
pendenze derivanti da azioni od omissioni della concessionaria stessa
o dei suoi agenti.
4.  L'E.N.A.C.  puo'  procedere,   senza   diffida   o   procedimento
giudiziario,  all'incameramento  della  cauzione,  fino a concorrenza
dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti  imputabili
alla concessionaria, fatto salvo comunque il diritto dell'E.N.A.C. al
risarcimento dei maggiori danni.
5.   L'E.N.A.C.   puo'   procedere,   senza  diffida  o  procedimento
giudiziario, all'incameramento della  cauzione  in  caso  di  mancato
pagamento di un'annualita' del canone.
                             ARTICOLO 16
                              ARBITRATO
1.  Salva  la  facolta'  delle parti di adire l'Autorita' Giudiziaria
competente,  le  controversie  comunque   concernenti   il   rapporto
concessorio anche scaduto sono devolute ad un collegio di tre arbitri
rituali,   dei   quali,   uno   nominato   dall'E.N.A.C.,  uno  dalla
concessionaria ed uno, con funzioni di presidente del  collegio,  che
viene  designato  dai  due  arbitri  come  sopra nominati. In caso di
mancato accordo tra  le  parti  su  quest'ultima  designazione,  alla
nomina  del  Presidente del collegio arbitrale provvede il Presidente
del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale ha sede in Roma.
2. L'E.N.A.C. si intende comunque sollevata da ogni responsabilita' e
rimane estranea ad ogni controversia che interessi la concessionaria,
i subconcessionari, e i terzi in relazione alla  concessione  di  cui
alla presente convenzione.
                             ARTICOLO 17
                     DOMICILIO LEGALE E FISCALE
1.  Agli effetti della presente convenzione, la concessionaria elegge
il  proprio  domicilio  legale  e   fiscale   in   .........      via
...............................  al  quale  indirizzo  devono  essere
notificati gli atti riguardanti la presente convenzione.
                             ARTICOLO 18
                     ONERI E SPESE CONTRATTUALI
1.  Le  spese  di  bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le
altre inerenti alla presente convenzione sono a totale  carico  della
concessionaria.
                             ARTICOLO 19
               RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI
1.  La  presente  convenzione  si conforma automaticamente alle norme
nazionali e comunitarie che dovessero entrare in vigore.
2.  Per  quanto  non   espressamente   contemplato   nella   presente
convenzione,   si   richiamano   le  disposizioni  del  codice  della
navigazione relative alle concessioni sul demanio  aeronautico  e  le
norme  contenute  nel  regolamento  di amministrazione e contabilita'
dell'E.N.A.C.
                             ARTICOLO 20
                     EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione e' vincolante per l'E.N.A.C.  a  decorrere
dalla data di affidamento della concessione, mentre la concessionaria
e' vincolata fin dal momento della sua sottoscrizione.
Roma,