ALLEGATO 1 CONVENZIONE TIPO PER L'AFFIDAMENTO DELLE GESTIONI AEROPORTUALI REPUBBLICA ITALIANA ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE REP. N. .................. DEL ................... Convenzione per l'affidamento della concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali nell'aeroporto di .................. L'anno millenovecento ................... il giorno ..... del mese di .............................. TRA L'Ente nazionale per l'aviazione civile, concedente, che d'ora in avanti sara' denominato E.N.A.C., rappresentato dal direttore generale ............................................. domiciliato per la carica presso la sede del predetto ente, in Roma, via ....................................... E La societa' ....................................... codice fiscale ................................. concessionaria, con sede legale in ..................... via ......................................., che d'ora in avanti sara' denominata "concessionaria", rappresentata dal signor ............................................., nella sua qualita' di ...................................., domiciliato per la carica presso la sede della societa', delegato alla firma del presente atto a seguito di mandato .................... in data ................... PREMESSO - che l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dispongono in materia di gestione degli aeroporti e realizzazione delle relative infrastrutture; - che l'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'ora in avanti indicato come E.N.A.C., dispone che, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, vengono assegnati all'E.N.A.C., in uso gratuito, i beni del demanio aeroportuale per il successivo affidamento; - che il regolamento di attuazione del sopracitato articolo 10, adottato con decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521, concernente l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali - d'ora in avanti indicato con la locuzione "regolamento" - stabilisce all'articolo 7, comma 3, che l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali e' subordinato alla sottoscrizione della convenzione e del contratto di programma; - che la societa' ........................., in data ...... ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento, per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di ......., integrata in data ......... con una domanda corredata da un programma di intervento, comprendente il piano degli investimenti e il relativo piano economico-finanziario; - che la citata societa' ........................ risulta in possesso di tutti i requisiti indicati nel predetto regolamento; - che il decreto legislativo n. 250 del 1997, ha attribuito all'E.N.A.C. le funzioni gia' attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) e all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.); - che il decreto legislativo n. 250 del 1997, ha altresi' istituito, in attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 537/93, il Dipartimento dell'aviazione civile per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, indirizzo e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione; - che il D.P.R. 24 aprile 1998, n.202, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n.537, per l'organizzazione del Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce i compiti finali, nonche' di indirizzo e coordinamento del Dipartimento dell'aviazione civile; - che, in tale assetto normativo, l'E.N.A.C. si configura quale soggetto giuridico deputato all'assolvimento delle funzioni di amministrazione attiva, di controllo e di vigilanza nel settore pubblico dell'aviazione civile e rispetto all'attivita' delle societa' di gestione aeroportuale; - che e' stato acquisito il parere favorevole del Consiglio di Stato, Sez. II, nell'adunanza del 30.9.98 n. 1358/98; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 OGGETTO 1. La presente convenzione disciplina i rapporti conseguenti all'affidamento della concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, dell'aeroporto di ................. ARTICOLO 2 AFFIDAMENTO 1. Per la durata di anni ........................ dal decreto di affidamento, e' concesso alla societa' ....................., il sedime demaniale per la gestione dell'aeroporto di ..... da esercitarsi in conformita' alle norme internazionali, comunitarie e nazionali che regolano il funzionamento degli aeroporti aperti al traffico civile e lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra. 2. La concessionaria subentra nei rapporti attivi e passivi gia' facenti capo all'Amministrazione alla data del decreto di cui al comma 1, ivi compresi i rapporti con terzi concessionari. 3. Per motivate esigenze di pubblico interesse la concessionaria puo' chiedere la revoca delle concessioni in essere assumendo l'onere di corresponsione degli indennizzi da deteminarsi in contraddittorio con i soggetti terzi interessati e sentito l'E.N.A.C. 4. La concessionaria e' responsabile della conduzione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, degli impianti e delle infrastrutture concernenti l'attivita' di gestione. 5. La concessionaria definisce e attua le strategie e le politiche commerciali piu' opportune per lo sviluppo dell'aeroporto, anche in relazione alle esigenze del bacino di traffico servito. ARTICOLO 3 SUBCONCESSIONI 1. E' consentito, previa autorizzazione dell'E.N.A.C., l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle attivita' aeronautiche. 2. E' consentito, previa comunicazione scritta all'E.N.A.C, l'affidamento in subconcessione di aree e locali destinati alle altre attivita' intendendosi come tali, ad esempio, le attivita' commerciali, la logistica e quelle finalizzate alla somministrazione di utenze e servizi ad enti pubblici e privati. 3. I rapporti di subconcessione di cui ai commi 1 e 2 devono contenere la clausola di rispetto della carta dei servizi di cui all'articolo 6 e non possono avere durata superiore a quella della concessione e sono risolti di diritto in caso di scadenza, di revoca o di decadenza della concessione. ARTICOLO 4 OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA 1. La concessionaria provvede, con onere a proprio carico, a: a) gestire l'aeroporto quale complesso di beni, attivita' e servizi organizzati destinati direttamente o indirettamente, alle attivita' aeronautiche adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunita' territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti; b) organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attivita' e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicita'; c) erogare con continuita' e regolarita', nel rispetto del principio di imparzialita' e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza. In particolare, la concessionaria provvede: c.1) alla realizzazione degli interventi indicati nel programma di intervento di cui all'articolo 7, comma 1, del regolamento e nel relativo piano degli investimenti e nel piano economico finanziario; c.2) ad assicurare l'efficienza degli impianti e degli apparati aeroportuali; a garantire i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, di trattamento delle acque di scarico e di potabilita' dell'acqua, di sfalcio erba; c.3) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti dell'aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria responsabilita', per garantire che siano in condizioni di uso normale e di regolare funzionamento per il periodo di validita' della presente convenzione e fino alla consegna all'E.N.A.C.; c.4) all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, attrezzature e impianti e di quanto altro occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di assistenza a terra,© di pulizia, di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli incidentati, del trattamento delle acque di scarico e di potabilita' dell'acqua, di sfalcio erba, di determinazione sistematica del coefficiente di attrito delle pavimentazioni; c.5) ad adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili; c.6) a svolgere ogni attivita' di supporto necessaria all'espletamento delle competenze da parte delle Amministrazioni dello Stato, dei servizi di soccorso e sanitari, in ambito aeroportuale; c.7) alla somministrazione di acqua potabile ed industriale, energia elettrica per illuminazione e forza motrice, al condizionamento, alla depurazione biologica, alla vigilanza e guardiania, all'alimentazione degli impianti ed apparati aeroportuali gestiti, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed alla asportazione e distruzione dei rifiuti, ai servizi telefonici interni al sedime aeroportuale e ai servizi telegrafici, nonche' a tutti gli altri oneri di gestione ed esercizio aeroportuale. Tali prestazioni sono fornite all'E.N.A.C. e, d'intesa con questo, agli Enti di Stato e agli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto; c.8) a consegnare in duplice esemplare all'E.N.A.C. gli inventari ed i disegni esecutivi degli immobili, nonche' gli schemi con i tracciati degli impianti e delle reti di distribuzione, nell'ambito aeroportuale e le relative variazioni e aggiornamenti; c.9) ad adottare le misure idonee ad assicurare i servizi antincendi di cui alla legge 23 dicembre 1980, n.930 e successive modificazioni ed integrazioni, e di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988. 2. La concessionaria garantisce idonei "standard" di servizio offerti all'utenza, in relazione a quanto previsto dalla carta dei servizi da approvarsi, da parte dell'E.N.A.C., nei tempi e con le modalita' indicate dall'articolo 10 del regolamento. 3. La concessionaria corrisponde il canone annuo di concessione determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. La concessionaria assolve ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa o concordato con l'E.N.A.C. ARTICOLO 5 COMPETENZE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE 1. Compete all'E.N.A.C.: a) esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 11 del regolamento e attuare le procedure stabilite dall'articolo 12 del regolamento medesimo; b) regolamentare e valutare i programmi di intervento, i piani regolatori aeroportuali e i piani di investimento aeroportuali; c) sottoscrivere il contratto di programma di cui all'articolo 7 del regolamento; d) attuare la normativa di recepimento della direttiva 96/67 C.E. garantendone altresi' l'osservanza; e) coordinare, nel rispetto delle reciproche competenze, l'attivita' delle Amministrazioni e degli enti presenti in aeroporto, al fine di favorire un ordinato sviluppo e l'esercizio delle attivita' aeroportuali, provvedendo altresi' all'assegnazione delle superfici che la concessionaria mette a disposizione dell'E.N.A.C., secondo quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 2. ARTICOLO 6 CARTA DEI SERVIZI 1. La concessionaria garantisce il rispetto degli obblighi derivanti dalla carta dei servizi adottata sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito con legge 11 luglio 1995, n. 273, e approvata dall'E.N.A.C. ARTICOLO 7 OPERATIVITA' AEROPORTUALE 1. La concessionaria garantisce la piena operativita' dell'aeroporto durante l'orario di apertura stabilito dall'E.N.A.C. 2. L'E.N.A.C. vigila, per quanto di competenza e d'intesa con gli enti interessati, acche' la pianificazione dell'attivita' aerea sia compatibile con i livelli di capacita' aeroportuale. 3. La concessionaria provvede, in base a criteri di non discriminazione e secondo le modalita' e prescrizioni concordate con l'E.N.A.C., all'assegnazione delle piazzole di sosta degli aeromobili. ARTICOLO 8 PROVENTI 1. Costituiscono proventi della concessionaria: a) i diritti per l'uso degli aeroporti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni; b) la tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea di cui alla legge 16 aprile 1974, n. 117; c) le entrate derivanti dall'esercizio dell'attivita' aeroportuale, diretta o indiretta, nonche' dalla utilizzazione delle aree del sedime aeroportuale e dal loro sfruttamento economico da parte di terzi. ARTICOLO 9 REGIME DEI BENI 1. L'affidamento della gestione totale dell'aeroporto comporta il trasferimento in uso alla concessionaria delle aree, degli immobili e degli impianti facenti parte del sedime aeroportuale. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'E.N.A.C., dopo l'approvazione della presente convenzione, provvede, in contraddittorio con la concessionaria, alla rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola al Ministero delle finanze per gli adempimenti di competenza. 3. A decorrere dalla data dell'affidamento e per l'intera durata della concessione, la concessionaria e' "ente proprietario" ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento. 4. Le opere realizzate dalla concessionaria o da terzi sul sedime aeroportuale si considerano di proprieta' dei soggetti che le hanno realizzate sino al termine dell'affidamento della gestione aeroportuale. 5. Qualora, in caso di revoca, risultassero beni non completamente ammortizzati, l'E.N.A.C. o il subentrante provvedono a rimborsare alla concessionaria il valore delle opere realizzate con fondi della medesima nei limiti della quota di valore residuo riferito al periodo di durata di cui all'articolo 2. ARTICOLO 10 SCADENZA DELLA CONCESSIONE E MODALITA' DI RICONSEGNA DEI BENI 1. Alla scadenza della concessione o in caso di revoca o di decadenza, l'E.N.A.C., in contraddittorio con la concessionaria, redige un verbale di riconsegna dei beni con il relativo stato d'uso. 2. L'E.N.A.C. comunica alla concessionaria un termine perentorio per la riparazione dei danni riscontrati sui beni insistenti sul sedime aeroportuale, scaduto il quale, puo' provvedere l'E.N.A.C. rivalendosi con interessi sulla concessionaria. 3. Al termine della concessione, l'E.N.A.C. acquisisce a titolo gratuito la piena proprieta', libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere comunque realizzate dalla concessionaria o da terzi sul suolo demaniale dell'aeroporto di ........................ I beni mobili e le attrezzature acquistate nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprieta' dell'acquirente, salvo il diritto dell'E.N.A.C. di acquisirli in tutto o in parte al valore corrente di mercato da determinarsi secondo le procedure vigenti. 4. L'E.N.A.C. acquisisce altresi', previa corresponsione di indennizzo, le aree entrate a far parte della struttura aeroportuale, con le eventuali opere ivi realizzate, a seguito di intervenuto ampliamento del sedime aeroportuale. ARTICOLO 11 OBBLIGHI VERSO GLI ENTI DI STATO 1. La concessionaria adotta le iniziative utili a favorire lo svolgimento dei servizi istituzionali delle Amministrazioni e degli Enti di Stato presenti in aeroporto. 2. Su indicazione dell'E.N.A.C., la concessionaria mette a disposizione i locali e le aree necessarie all'espletamento dei compiti dell'E.N.A.C. e degli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto, impegnandosi ad effettuare su richiesta la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' a provvedere alla conduzione degli impianti ed alle relative forniture. 3. L'uso dei locali e delle aree di cui al comma precedente e' gratuito ove gli stessi risultino direttamente o strumentalmente connessi ai compiti istituzionali da espletarsi all'interno del sedime aeroportuale. In tutti gli altri casi il corrispettivo dovuto alla concessionaria e' determinato, su proposta della stessa, dall'E.N.A.C., tenuto conto del costo di realizzazione e del valore commerciale dei beni. 4. Gli oneri per manutenzione, somministrazione e servizi sono a carico della concessionaria per i beni direttamente strumentali all'espletamento di attivita' aeroportuali di competenza dell'E.N.A.C. e dei soggetti pubblici istituzionalmente presenti in aeroporto. 5. Per tutti i beni che non rientrano nelle ipotesi di cui al precedente comma 4 gli oneri di cui sopra, previa verifica dell'E.N.A.C., sono a carico dell'Amministrazione richiedente e verranno addebitati in ragione dei costi vivi sostenuti. ARTICOLO 12 PIANI DI SVILUPPO, PIANI REGOLATORI, PROGETTI, REALIZZAZIONE DELLE OPERE 1. La concessionaria presenta annualmente all'E.N.A.C. una relazione sullo stato di attuazione del programma d'intervento e del relativo piano degli investimenti, comprendente anche i riferimenti alle eventuali opere non previste, alle variazioni ed agli aggiornamenti che comunque debbono essere coerenti con lo sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e con il programma originario approvato e dovranno tenere conto dell'andamento delle attivita' aeroportuali. 2. Entro il ........................................, e comunque nel termine di un anno dall'affidamento, la concessionaria presenta il Piano regolatore generale di aeroporto, coerente al programma di intervento, per la conseguente approvazione dell'E.N.A.C. che procede d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e relativa normativa d'attuazione. 3. I progetti delle opere da realizzare, quelli delle opere non previste, delle variazioni e degli aggiornamenti sono approvati dall'E.N.A.C., che ne verifica la conformita' al programma degli interventi e, laddove definito, al Piano regolatore generale di aeroporto, nonche' la congruita' rispetto alle esigenze istituzionali, operative e commerciali dei soggetti operanti in aeroporto. 4. La concessionaria sottopone alla preventiva approvazione dell'E.N.A.C. le modifiche, le integrazioni e gli aggiornamenti delle opere in corso di realizzazione. 5. La realizzazione delle opere avviene sotto la responsabilita' della concessionaria, la qual e' tenuta all'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e delle direttive comunitarie, assumendo, nell'affidamento dei lavori, la qualita' di ente aggiudicatore. 6. Le opere realizzate entro il sedime aeroportuale sono soggette a collaudo da parte dell'E.N.A.C., con oneri a carico della concessionaria. ARTICOLO 13 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE 1. La concessionaria e' responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attivita' svolta nell'esercizio della concessione. 2.Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione aeroportuale, la concessionaria sottoscrive una polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un valore da determinare d'intesa con l'E.N.A.C., contro il rischio: degli incendi dovuti anche a colpa grave o comportamenti dei suoi dipendenti o di terzi; della caduta di aerei o di parti di essi o di cose trasportate da aerei; dello scoppio di apparecchi a vapore; degli impianti a combustione solidi, liquidi e gas, impianti elettrici in genere, impianti con impiego di sostanze radioattive; degli impianti di riscaldamento e condizionamento; dei danni derivanti da eventi naturali. 3. La concessionaria provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi all'esplicazione della propria attivita' nell'ambito aeroportuale, per danni che comunque possano derivare dalle Amministrazioni e Enti presenti in aeroporto a terzi. 4. Nella polizza di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sara' dalla compagnia assicuratrice pagato all'E.N.A.C., salvo che quest'ultima non autorizzi il pagamento a favore della concessionaria, nel qual caso l'obbligo di riparazione del danno gravera' sulla concessionaria stessa. 5. In entrambe le polizze di cui ai precedenti punti 2 e 3 dovra' essere convenuto che non potranno aver luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, ne' disdetta del contratto, senza il consenso preventivo dell'E.N.A.C. 6. I massimali relativi ad ambedue le suddette polizze sono soggetti a revisione biennale in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo e reso noto dall'I.S.T.A.T., nonche' in relazione alla variazione della consistenza e del valore dei beni. 7. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovra' intendersi a totale carico della concessionaria. 8. Con cadenza annuale, la concessionaria invia ai competenti uffici territoriali dell'E.N.A.C., una dichiarazione concernente la regolarita' dei pagamenti dei ratei assicurativi. ARTICOLO 14 REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE 1. Nei casi previsti dal codice della navigazione, nell'ipotesi gravi ovvero reiterate violazioni della disciplina relativa alla sicurezza, in caso di mancata presentazione del Piano regolatore generale di aeroporto nei termini indicati, di mancato ed immotivato rispetto del programma di intervento e del piano degli investimenti, o di grave e immotivato ritardo nell'attuazione degli stessi o al verificarsi di eventi da cui risulti che la concessionaria non si trova piu' nella capacita' di gestire l'aeroporto, l'E.N.A.C., con provvedimento motivato, dispone la revoca della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto. 2. In caso di revoca della concessione, l'E.N.A.C. si reimmette di diritto nei beni oggetto della concessione, rilevando anticipatamente anche le opere e gli impianti realizzati dalla concessionaria. Per gli interventi effettuati in autofinanziamento dalla concessionaria, l'E.N.A.C. corrisponde un indennizzo da liquidare secondo i criteri stabiliti dall'articolo 42 del codice della navigazione. 3. L'E.N.A.C., previa contestazione di specifiche violazioni degli obblighi di cui all'articolo 4, assegna alla concessionaria un termine non inferiore a 30 giorni per le osservazioni e individua, a seguito di contraddittorio con la medesima, i necessari interventi da effettuarsi da parte della concessionaria a pena di decadenza, in un termine congruo e comunque non inferiore a 90 giorni. 4. L'E.N.A.C. dichiara, senza diffida o procedimento giudiziario, la decadenza automatica della concessione in caso di ritardo per piu' di dodici mesi nel pagamento del canone o in caso di dichiarazione di fallimento della concessionaria. 5. A seguito della decadenza della concessione, l'E.N.A.C. si reimmette di diritto nel possesso dei beni oggetto della concessione e contestualmente nomina un commissario per la gestione operativa dell'aeroporto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento, ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, per danni causati da azione od omissione della concessionaria. 6. Alla concessionaria decaduta non spetta alcun rimborso per opere eseguite, ne' per spese sostenute. 7. L'E.N.A.C., sentita la concessionaria, ove non ritenga di dover dichiarare la decadenza della concessione, puo' applicare a carico della concessionaria una sanzione pecuniaria fino all'importo massimo del 50% del canone concessorio. ARTICOLO 15 CAUZIONE 1. A garanzia del pieno ed esatto adempimento degli obblighi assunti, la concessionaria, entro trenta giorni dalla registrazione del presente atto, costituisce una cauzione a favore dell'E.N.A.C., d'importo pari ad un annualita' del canone concessorio, giusta fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa n. ... rilasciata dalla ................................., presentando all'E.N.A.C. la relativa quietanza. 2. L'importo della cauzione e' aggiornato coerentemente alle rideterminazioni annuali del canone concessorio. 3. Alla scadenza della concessione e nelle ipotesi di revoca e di decadenza, salvo quanto stabilito dal successivo comma 5, l'E.N.A.C. autorizza lo svincolo della cauzione previo accertamento dei dovuti adempimenti da parte della concessionaria e dell'inesistenza di pendenze derivanti da azioni od omissioni della concessionaria stessa o dei suoi agenti. 4. L'E.N.A.C. puo' procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione, fino a concorrenza dell'importo dovuto, per danni derivanti da comportamenti imputabili alla concessionaria, fatto salvo comunque il diritto dell'E.N.A.C. al risarcimento dei maggiori danni. 5. L'E.N.A.C. puo' procedere, senza diffida o procedimento giudiziario, all'incameramento della cauzione in caso di mancato pagamento di un'annualita' del canone. ARTICOLO 16 ARBITRATO 1. Salva la facolta' delle parti di adire l'Autorita' Giudiziaria competente, le controversie comunque concernenti il rapporto concessorio anche scaduto sono devolute ad un collegio di tre arbitri rituali, dei quali, uno nominato dall'E.N.A.C., uno dalla concessionaria ed uno, con funzioni di presidente del collegio, che viene designato dai due arbitri come sopra nominati. In caso di mancato accordo tra le parti su quest'ultima designazione, alla nomina del Presidente del collegio arbitrale provvede il Presidente del Consiglio di Stato. Il collegio arbitrale ha sede in Roma. 2. L'E.N.A.C. si intende comunque sollevata da ogni responsabilita' e rimane estranea ad ogni controversia che interessi la concessionaria, i subconcessionari, e i terzi in relazione alla concessione di cui alla presente convenzione. ARTICOLO 17 DOMICILIO LEGALE E FISCALE 1. Agli effetti della presente convenzione, la concessionaria elegge il proprio domicilio legale e fiscale in ......... via ............................... al quale indirizzo devono essere notificati gli atti riguardanti la presente convenzione. ARTICOLO 18 ONERI E SPESE CONTRATTUALI 1. Le spese di bollo, copiatura, registrazione fiscale e tutte le altre inerenti alla presente convenzione sono a totale carico della concessionaria. ARTICOLO 19 RINVIO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI 1. La presente convenzione si conforma automaticamente alle norme nazionali e comunitarie che dovessero entrare in vigore. 2. Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione, si richiamano le disposizioni del codice della navigazione relative alle concessioni sul demanio aeronautico e le norme contenute nel regolamento di amministrazione e contabilita' dell'E.N.A.C. ARTICOLO 20 EFFICACIA DELLA CONVENZIONE 1. La presente convenzione e' vincolante per l'E.N.A.C. a decorrere dalla data di affidamento della concessione, mentre la concessionaria e' vincolata fin dal momento della sua sottoscrizione. Roma,