ALLEGATO 2 DISCIPLINARE-TIPO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA Si premette che l'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 recante il regolamento per la costituzione delle societa' di capitali per la gestione degli aeroporti dello Stato dispone, tra l'altro, che l'affidamento ai concessionari delle gestioni totali aeroportuali e' subordinato alla sottoscrizione della convenzione e del contratto di programma da predisporre secondo i contenuti della delibera CIPE 24 aprile 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Inoltre, l'articolo 10, comma 1, lett. d), dispone che la carta dei servizi da sottoporre all'Autorita' vigilante deve essere adottata sulla base dei principi definiti nel disciplinare-tipo medesimo. Va, altresi', ricordato che l'articolo 17 del citato regolamento prevede l'adozione di un provvedimento diretto a fissare i criteri di riferimento per una piu' agevole e certa individuazione dei contenuti del successivo contratto di programma. Quanto sopra premesso, in attuazione del citato articolo 7, comma 3, lett. b), conformemente ai contenuti della delibera CIPE 24 aprile 1996 si definiscono gli indirizzi ai quali i soggetti interessati dovranno attenersi nella definizione del contratto di programma e degli altri adempimenti normativamente prescritti in ragione delle rispettive competenze. I soggetti richiedenti l'affidamento in concessione della gestione totale aeroportuale, che ne abbiano titolo ai sensi delle disposizioni contenute nel D.M. 12 novembre 1997, n. 521, assumono la gestione dell'aeroporto quale complesso di beni, attivita' e servizi organizzati destinati alle attivita' aeronautiche civili, adottando ogni opportuna iniziativa in favore delle comunita' territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti. In tale contesto la societa' di gestione aeroportuale ha l'onere di organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'ottimizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attivita' e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di economicita'. La societa' di gestione aeroportuale assume l'onere di erogare i servizi di competenza con continuita' e regolarita', nel rispetto del principio di trasparenza e imparzialita' e secondo le regole di non discriminazione dell'utenza. La societa' di gestione e' tenuta inoltre ad osservare, in materia di servizi di assistenza a terra, il rispetto della normativa di recepimento della Direttiva 67/96 dell'U.E.; in materia di servizi di sicurezza il rispetto della normativa di attuazione dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1992, n. 217 e, in materia di inquinamento acustico, le disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, nel D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 e nel decreto del Ministero dell'ambiente del 31 ottobre 1997. Ferma restando la necessita' di assicurare l'erogazione di un servizio all'utenza del trasporto aereo adeguata agli standard ICAO e IATA e privilegiando le esigenze dei portatori di handicap, la gestione dei beni deve essere comunque finalizzata alla migliore efficienza dei servizi, tenuto conto delle esigenze operative direttamente connesse alle attivita' istituzionali del gestore, degli Enti di Stato, dei vettori, degli operatori merci e dei prestatori indipendenti di servizi; dovra' altresi' essere considerata l'esigenza di un'adeguata offerta di spazi per esercizi pubblici (bar e locali di ristoro), attivita' commerciali di interesse generale (biglietterie, depositi bagagli, lost ad found, parcheggi) e altre attivita' commerciali (pubblicita', negozi, ecc.). A tale ultimo riguardo, l'assegnazione degli spazi disponibili per ciascuna delle attivita' suddette deve avvenire sulla base di criteri trasparenti, imparziali e non discriminatori. La societa' di gestione provvede all'affidamento di lavori, forniture e servizi relativi agli interventi da attuare, seleziona l'aggiudicatario facendo ricorso a procedure ad evidenza pubblica nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente. La societa' di gestione deve essere certificata a norma I.S.O. 9000 entro un periodo massimo di tre anni e, in caso di affidamento a terzi in appalto delle attivita' manutentive deve rivolgersi esclusivamente a soggetti in possesso di tale certificazione. Il presente disciplinare e' sottoscritto dal rappresentante legale della societa' ..........................................