(all. 2 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 2
              DISCIPLINARE-TIPO PER LA PREDISPOSIZIONE
                     DEL CONTRATTO DI PROGRAMMA
Si  premette  che  l'articolo 7, comma 3, del decreto ministeriale 12
novembre 1997, n. 521 recante  il  regolamento  per  la  costituzione
delle  societa'  di  capitali  per  la gestione degli aeroporti dello
Stato dispone, tra l'altro, che l'affidamento ai concessionari  delle
gestioni totali aeroportuali e' subordinato alla sottoscrizione della
convenzione  e  del  contratto  di programma da predisporre secondo i
contenuti della delibera CIPE 24 aprile 1996, recante linee guida per
la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Inoltre, l'articolo 10, comma 1, lett. d), dispone che la  carta  dei
servizi  da  sottoporre  all'Autorita' vigilante deve essere adottata
sulla base dei principi definiti nel disciplinare-tipo medesimo.
Va, altresi', ricordato che  l'articolo  17  del  citato  regolamento
prevede l'adozione di un provvedimento diretto a fissare i criteri di
riferimento per una piu' agevole e certa individuazione dei contenuti
del successivo contratto di programma.
Quanto  sopra premesso, in attuazione del citato articolo 7, comma 3,
lett. b), conformemente ai contenuti della delibera  CIPE  24  aprile
1996  si  definiscono  gli  indirizzi ai quali i soggetti interessati
dovranno attenersi nella definizione del  contratto  di  programma  e
degli  altri  adempimenti  normativamente prescritti in ragione delle
rispettive competenze.
I soggetti richiedenti l'affidamento in  concessione  della  gestione
totale   aeroportuale,   che   ne   abbiano  titolo  ai  sensi  delle
disposizioni contenute nel D.M. 12 novembre 1997, n. 521, assumono la
gestione dell'aeroporto quale complesso di beni, attivita' e  servizi
organizzati  destinati  alle attivita' aeronautiche civili, adottando
ogni opportuna iniziativa  in  favore  delle  comunita'  territoriali
vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti.
In  tale  contesto la societa' di gestione aeroportuale ha l'onere di
organizzare   e    gestire    l'impresa    aeroportuale    garantendo
l'ottimizzazione  delle  risorse  disponibili  per  la  produzione di
attivita' e di servizi di adeguato livello qualitativo, nel  rispetto
dei   principi  di  sicurezza,  di  efficienza,  di  efficacia  e  di
economicita'.
La societa' di gestione aeroportuale  assume  l'onere  di  erogare  i
servizi di competenza con continuita' e regolarita', nel rispetto del
principio  di  trasparenza e imparzialita' e secondo le regole di non
discriminazione dell'utenza.
La societa' di gestione e' tenuta inoltre ad osservare, in materia di
servizi di  assistenza  a  terra,  il  rispetto  della  normativa  di
recepimento della Direttiva 67/96 dell'U.E.; in materia di servizi di
sicurezza  il  rispetto della normativa di attuazione dell'articolo 5
della legge 28 febbraio 1992, n. 217 e, in  materia  di  inquinamento
acustico,  le  disposizioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n.
447, nel D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496 e nel decreto del  Ministero
dell'ambiente del 31 ottobre 1997.
Ferma  restando  la  necessita'  di  assicurare  l'erogazione  di  un
servizio all'utenza del trasporto aereo adeguata agli standard ICAO e
IATA e privilegiando  le  esigenze  dei  portatori  di  handicap,  la
gestione  dei  beni  deve  essere  comunque finalizzata alla migliore
efficienza  dei  servizi,  tenuto  conto  delle  esigenze   operative
direttamente connesse alle attivita' istituzionali del gestore, degli
Enti  di  Stato,  dei vettori, degli operatori merci e dei prestatori
indipendenti  di  servizi;   dovra'   altresi'   essere   considerata
l'esigenza di un'adeguata offerta di spazi per esercizi pubblici (bar
e  locali  di  ristoro),  attivita' commerciali di interesse generale
(biglietterie, depositi bagagli, lost ad found,  parcheggi)  e  altre
attivita' commerciali (pubblicita', negozi, ecc.).
A  tale  ultimo  riguardo, l'assegnazione degli spazi disponibili per
ciascuna delle attivita' suddette deve avvenire sulla base di criteri
trasparenti, imparziali e non discriminatori.
La societa' di gestione provvede all'affidamento di lavori, forniture
e  servizi   relativi   agli   interventi   da   attuare,   seleziona
l'aggiudicatario facendo ricorso a procedure ad evidenza pubblica nel
pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.
La  societa'  di gestione deve essere certificata a norma I.S.O. 9000
entro un periodo massimo di tre anni e,  in  caso  di  affidamento  a
terzi   in   appalto  delle  attivita'  manutentive  deve  rivolgersi
esclusivamente a soggetti in possesso di tale certificazione.
Il presente disciplinare e' sottoscritto  dal  rappresentante  legale
della societa' ..........................................