IL RETTORE
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 10 della legge 7 agosto  1990, n. 245, con il quale e'
stata istituita la Seconda Universita' degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 4  del decreto del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica 27  aprile 1992
relativo  all'allocazione delle  strutture della  Seconda Universita'
degli studi di Napoli;
  Visto l'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto  rettorale n. 2180, del 7  giugno 1996, pubblicato
nel  supplemento ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale  n.  141 del  18
giugno 1996  con cui e'  stato emanato,  ai sensi dell'art.  16 della
legge  9 maggio  1989,  n. 168,  lo statuto  di  autonomia di  questa
Universita'  e  in particolare  l'art.  11,  comma 4,  che  contempla
l'emanazione di un regolamento didattico di ateneo;
  Considerato che  il predetto  statuto non contiene  gli ordinamenti
didattici dei corsi di studio per i quali questa universita' rilascia
titoli con  valore legale  giacche' gli  stessi saranno  inseriti nel
regolamento didattico di ateneo;
  Considerato  che, nelle  more dell'approvazione  ed emanazione  del
sopracitato regolamento  didattico di ateneo, e'  necessario comunque
procedere  alle   modificazioni  di  cui   all'ordinamento  didattico
universitario;
  Visto il decreto ministeriale del 16 dicembre 1996 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 78 del  4 aprile 1997, relativo a modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario  relativamente alla  tabella
XLV/7 diplomi di specializzazione dell'area giuridica;
  Viste le  proposte avanzate  dalle autorita' accademiche  di questo
ateneo  di cui  alle deliberazioni  del consiglio  della facolta'  di
giurisprudenza del 17  dicembre 1993, 2 febbraio 1994,  25 giugno, 23
luglio e  14 ottobre 1997, del  senato accademico e del  consiglio di
amministrazione rispettivamente del  15 febbraio e 29  marzo 1994, 29
settembre e  17 novembre  1997 e  del 30  marzo e  12 maggio  1994, 2
febbraio e 9 marzo 1998;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Viste le  note ministeriali prot. n.  2079 del 5 agosto  e prot. n.
2307 del 19 settembre  1997 relative a "art. 17, commi  95, 101 e 119
della  legge 15  maggio  1997, n.  127"  Autonomia didattica.  Regime
transitorio. Atto d'indirizzo;
  Vista la successiva nota ministeriale  prot. n. 2197 del 10 ottobre
1997;
  Visto  il  parere favorevole  espresso  dal  Comitato regionale  di
coordinamento universitario nella seduta del 9 settembre 1996;
  Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle
adunanze del 22 luglio 1998;
  Viste le note ministeriali prot. n. 1249 e 1250 del 7 agosto 1998;
  Riconosciuta la  necessita' di  approvare le modifiche  proposte in
deroga al termine triennale di  cui all'ultimo comma dell'art. 17 del
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
                              Decreta:
  Gli ordinamenti didattici della  Seconda universita' degli studi di
Napoli sono ulteriormente modificati come appresso:
  Dopo  la sezione  XVII relativa  alle norme  comuni alle  scuole di
specializzazione dell'area  medica viene  inserita una  nuova sezione
XVIII   contenente  le   norme   comuni  relative   alle  scuole   di
specializzazione  dell'area  giuridica  con la  relativa  istituzione
delle seguenti scuole di specializzazione:
  scuola di  specializzazione in diritto ed  economia delle Comunita'
europee;
  scuola di specializzazione in diritto e gestione dell'ambiente.
                            Sezione XVIII
                     SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
                         DELL'AREA GIURIDICA
                                Capo I
            Norme comuni alle scuole di specializzazione
                               Art. 1.
  All'area    giuridica   afferiscono    le   seguenti    scuole   di
specializzazione in:
   1) Diritto ed economia delle Comunita' europee;
   2) Diritto e gestione dell'ambiente.
  Il  diploma di  specializzazione e'  rilasciato a  chi ha  superato
tutti  gli  esami di  profitto,  le  eventuali  prove pratiche  e  di
idoneita', l'esame finale.
  Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari
rami  di esercizio  professionale,  l'assunzione  della qualifica  di
specialista.