Art. 11.
  Sono ammessi  al concorso per  ottenere l'iscrizione alla  scuola i
laureati  delle  facolta'  di   economia,  giurisprudenza  e  scienze
politiche.
  Il  numero  massimo degli  iscritti  alla  scuola non  puo'  essere
superiore a 50 per ogni anno di corso.