Art. 4. Sono titoli di ammissione quelli specificamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione. Sono altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole.