Art. 4.
  Sono  titoli di  ammissione  quelli  specificamente indicati  nelle
norme relative alle singole scuole di specializzazione.
  Sono altresi' ammessi alle scuole  coloro che siano in possesso del
titolo di studio, conseguito presso universita' italiane e straniere,
accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio della scuola
e  senato   accademico)  e  che  sia   ritenuto  equipollente,  anche
limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole.