Art. 8. L'universita' su proposta del consiglio della scuola puo' stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per lo sviluppo delle attivita' didattiche degli specializzandi nei limiti della legislazione vigente. Capo II Norme relative alle singole scuole di specializzazione SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNITA' EUROPEE