Art. 8.
  L'universita' su proposta del consiglio della scuola puo' stipulare
convenzioni  con  enti  pubblici  o privati  per  lo  sviluppo  delle
attivita'   didattiche   degli   specializzandi  nei   limiti   della
legislazione vigente.
                               Capo II
                 Norme relative alle singole scuole
                         di specializzazione
  SCUOLA DI  SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO ED  ECONOMIA DELLE COMUNITA'
EUROPEE