Art. 11.
                  Criteri di valutazione dei titoli
 1.  Nei  concorsi per titoli ed esami, la determinazione dei criteri
di massima si effettua prima dell'espletamento della  prova  scritta;
per  la  valutazione  dei  titoli  la commissione si deve attenere ai
seguenti principi:
  a) titoli di carriera:
   1) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
   2)  le  frazioni  di  anno  sono  valutate  in   ragione   mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
   3)   nel   caso   in  cui  al  concorso  siano  ammessi  candidati
appartenenti a profili professionali diversi da quello medico non  si
applicano le maggiorazioni previste per il tempo pieno per il profilo
professionale medico;
   4)  in  caso  di  servizi  contemporanei  e'  valutato quello piu'
favorevole al candidato;
  b) pubblicazioni:
   1) la valutazione delle pubblicazioni  deve  essere  adeguatamente
motivata,   in   relazione   alla   originalita'   della   produzione
scientifica, all'importanza della rivista,  alla  continuita'  ed  ai
contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi
con    la    posizione   funzionale   da   conferire,   all'eventuale
collaborazione di piu'  autori.    Non  possono  essere  valutate  le
pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
   2)  la  commissione  deve,  peraltro, tenere conto, ai fini di una
corretta valutazione:
    a)  della  data  di  pubblicazione  dei   lavori   in   relazione
all'eventuale  conseguimento  di  titoli  accademici gia' valutati in
altra categoria di punteggi;
    b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni  di
dati  e  casistiche,  non  adeguatamente  avvalorate ed interpretate,
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo,  ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalita';
  c) curriculum formativo e professionale:
   1)  nel  curriculum  formativo  e  professionale  sono valutate le
attivita' professionali e di  studio,  formalmente  documentate,  non
riferibili  a  titoli gia valutati nelle precedenti categorie, idonee
ad  evidenziare,  ulteriormente,   il   livello   di   qualificazione
professionale  acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire nonche' gli incarichi
di insegnamento conferiti da enti pubblici;
   2) in tale categoria rientra anche la partecipazione a  congressi,
convegni,  o  seminari  che  abbiano  finalita'  di  formazione  e di
aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca  scientifica.
Per  la  dirigenza  sanitaria  la  partecipazione e' valutata tenendo
conto dei criteri stabiliti in materia dal  regolamento  sull'accesso
al  secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario
del Servizio  sanitario  nazionale.  Nel  curriculum  sono  valutate,
altresi',  la  idoneita'  nazionale  nella  disciplina  prevista  dal
pregresso  ordinamento  e  l'attestato  di   formazione   manageriale
disciplinato   dal  predetto  regolamento.    Non  sono  valutate  le
idoneita' conseguite in precedenti concorsi;
   3) il punteggio attribuito dalla commissione e'  globale  ma  deve
essere  adeguatamente  motivato  con  riguardo  ai  singoli  elementi
documentali che hanno contribuito a determinarlo. La motivazione deve
essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.