Art. 13.
                    Adempimenti della commissione
 1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione
e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando
essa  deve  procedere  all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova
d'esame.
 2. Al momento di procedere alla lettura e valutazione  della  prova,
il  presidente  appone su ciascuna busta grande, man mano che si pro-
cede all'apertura della  stessa,  un  numero  progressivo  che  viene
ripetuto  su  ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che
vi e' acclusa.
 3. Tale numero e' riprodotto  su  apposito  elenco,  destinato  alla
registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati.
 4.  Al  termine  della  lettura  collegiale di tutti gli elaborati e
della attribuzione dei  relativi  punteggi  si  procede  all'apertura
delle buste piccole contenenti le generalita' dei candidati.
 5.  Il numero segnato sulla busta piccola e' riportato sul foglietto
inserito nella stessa.
 6. Nel caso in cui siano  previste  sottocommissioni  il  presidente
provvede  alla  distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta
piccola  avverra'  dopo  l'attribuzione  dei  punteggi  di  tutte  le
sottocommissioni.