Art. 13. Adempimenti della commissione 1. I plichi sono tenuti in custodia dal segretario della commissione e sono aperti, esclusivamente alla presenza della commissione, quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame. 2. Al momento di procedere alla lettura e valutazione della prova, il presidente appone su ciascuna busta grande, man mano che si pro- cede all'apertura della stessa, un numero progressivo che viene ripetuto su ciascun foglio dell'elaborato e sulla busta piccola che vi e' acclusa. 3. Tale numero e' riprodotto su apposito elenco, destinato alla registrazione del risultato delle votazioni sui singoli elaborati. 4. Al termine della lettura collegiale di tutti gli elaborati e della attribuzione dei relativi punteggi si procede all'apertura delle buste piccole contenenti le generalita' dei candidati. 5. Il numero segnato sulla busta piccola e' riportato sul foglietto inserito nella stessa. 6. Nel caso in cui siano previste sottocommissioni il presidente provvede alla distribuzione degli elaborati. L'apertura della busta piccola avverra' dopo l'attribuzione dei punteggi di tutte le sottocommissioni.