Art. 14.
                   Valutazione delle prove d'esame
 1.  Il  superamento  di  ciascuna  delle  previste  prove  scritte e
pratiche e' subordinato  al  raggiungimento  di  una  valutazione  di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
 2. Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento
di  una  valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di
almeno 14/20.
 3. La valutazione e' effettuata con il rispetto di  quanto  previsto
dall'articolo 9, comma 3.