Art. 14. Valutazione delle prove d'esame 1. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. 2. Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20. 3. La valutazione e' effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3.