Art. 15.
               Prova pratica: modalita' di svolgimento
 1. L'ammissione alla prova pratica e' subordinata al raggiungimento,
nella prova scritta, del punteggio minimo previsto all'articolo 14.
 2.  Nei giorni fissati per la prova pratica, ed immediatamente prima
del suo svolgimento, la commissione ne stabilisce le modalita'  ed  i
contenuti  che  devono  comportare uguale impegno tecnico per tutti i
concorrenti. Nel caso in cui la commissione decida di far  effettuare
a  tutti  i candidati la stessa prova, deve proporre tre prove con le
medesime modalita' previste per la prova scritta per far procedere al
sorteggio della prova oggetto di esame.
 3. La commissione procura di mettere a disposizione dei  concorrenti
apparecchi  e  materiali  necessari  per   l'espletamento della prova
stessa.
 4.  Le  prove  pratiche  si  svolgono  alla  presenza    dell'intera
commissione, previa l'identificazione dei concorrenti.