Art. 17. Graduatoria 1. La commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza. 2. La graduatoria viene trasmessa agli uffici amministrativi della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera per i provvedimenti di cui all'articolo 18.