Art. 17.
                             Graduatoria
 1.  La  commissione,  al  termine  delle  prove  d'esame, formula la
graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria  il
candidato  che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame,
la prevista valutazione di sufficienza.
 2. La graduatoria viene trasmessa agli uffici  amministrativi  della
U.s.l.   o  dell'azienda  ospedaliera  per  i  provvedimenti  di  cui
all'articolo 18.