Art. 18.
                       Conferimento dei posti
 1.  Il  direttore  generale della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera,
riconosciuta la regolarita' degli atti del concorso, li approva.
 2. La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza a  parita'  di  punti,  delle  preferenze
previste  dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
 3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti  complessivamente
messi a concorso, i candidati utilmente collocati  nella  graduatoria
di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968,
n.  482,  o  da  altre  disposizioni di legge in vigore che prevedono
riserve di posti in favore di particolari  categorie di cittadini.
 4. Si applicano, per quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.
 5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei  vincitori  del
concorso,  e approvata con provvedimento del direttore generale della
U.s.l. o dell'azienda ospedaliera, ed e' immediatamente efficace.
 6. La graduatoria dei  vincitori  dei  concorsi  e'  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della regione.
 7. Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di
diciotto  mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture
di  posti  per  i  quali  il  concorso  e'  stato   bandito   e   che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
 
          Note all'art. 18:
            -  Si  riporta  il testo degli articoli 5 e 16 del citato
          D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:
            Art. 5 (Categorie riservatarie e preferenze). -   1.  Nei
          pubblici   concorsi,   le  riserve  di  posti,  di  cui  al
          successivo comma 3 del presente articolo, gia' previste  da
          leggi  speciali  in  favore  di  particolari  categorie  di
          cittadini, non possono complessivamente superare  la  meta'
          dei posti messi a concorso.
            2.  Se,  in  relazione  a tale limite, sia necessaria una
          riduzione dei posti da riservare  secondo  legge,  essa  si
          attua  in  misura  proporzionale  per ciascuna categoria di
          aventi diritto a riserva.
            3. Qualora tra  i  concorrenti  dichiarati  idonei  nella
          graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a
          piu'  categorie  che  danno  titolo a differenti riserve di
          posti, si tiene conto prima del titolo che da'  diritto  ad
          una maggiore riserva nel seguente ordine:
             1)  riserva di posti a favore di coloro che appartengono
          alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n.  482,  e
          successive   modifiche   ed   integrazioni,  o  equiparate,
          calcolata sulle dotazioni  organiche  dei  singoli  profili
          professionali  o categorie nella percentuale del 15%, senza
          computare  gli appartenenti alle categorie stesse vincitori
          del concorso;
             2) riserva di posti ai sensi  della  legge  24  dicembre
          1986,  n.    958,  a  favore  dei militari in ferma di leva
          prolungata e di volontari  specializzati  delle  tre  Forze
          armate  congedati  senza  demerito al termine della ferma o
          rafferma contrattuale nel limite del 5%, qualora si  tratti
          di  concorsi  per  impiegati  o  del  10%  nei concorsi per
          operai, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
             3)  riserva  del  2%  dei  posti  destinati  a   ciascun
          concorso,  ai  sensi della legge 20 settembre 1980, n. 574,
          per   gli   ufficiali   di   complemento,   della   Marina,
          dell'Areonautica  che  hanno  terminato  senza  demerito la
          ferma biennale.
            4. Le categorie di cittadini che  nei  pubblici  concorsi
          hanno  preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli
          sono appresso elencate.  A parita' di merito  i  titoli  di
          preferenza sono:
             1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
             2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
             3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
             4)  i  mutilati  ed  invalidi  per  servizio nel settore
          pubblico e privato;
             5) gli orfani di guerra;
             6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
             7) gli  orfani  dei  caduti  per  servizio  nel  settore
          pubblico e privato;
             8) i feriti in combattimenti;
             9)   gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  di  altra
          attestazione speciale di merito di guerra, nonche'  i  capi
          di famiglia numerosa;
             10)  i  figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
          combattenti;
             11) i figli dei mutilati e degli invalidi per  fatto  di
          guerra;
             12)  i  figli dei mutilati e degli invalidi per servizio
          nel settore pubblico e privato;
             13) i genitori vedovi non risposati e le  sorelle  ed  i
          fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
             14)  i  genitori  vedovi non risposati e le sorelle ed i
          fratelli vedovi o non  sposati  dei  caduti  per  fatto  di
          guerra;
             15)  i  genitori  vedovi non risposati e le sorelle ed i
          fratelli vedovi o non sposati dei caduti per  servizio  nel
          settore pubblico e privato;
             16)  coloro  che abbiano prestato servizio militare come
          combattenti;
             17) coloro che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a
          qualunque    titolo,    per    non    meno   di   un   anno
          nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
             18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero
          dei figli a carico;
             19) gli invalidi ed i mutilati civili;
             20)  militari  volontari  delle  Forze  armate congedati
          senza demerito al termine della ferma o rafferma.
            5. A parita' di merito  e  di  titoli  la  preferenza  e'
          determinata:
             a)  dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal
          fatto che il candidato sia coniugato o meno;
             b)   dall'aver   prestato   lodevole   servizio    nelle
          amministrazioni pubbliche;
             c) dalla maggiore eta'.
            Art.  16  (Presentazione  dei  titoli  preferenziali e di
          riserva nella nomina).  -  1.  I  concorrenti  che  abbiano
          superato   la  prova  orale  dovranno  far  pervenire  alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della
          funzione    pubblica,    per    i    concorsi    unici,   o
          all'amministrazione  interessata,  nel  caso  di   concorso
          espletato  dalla  medesima,  entro il termine perentorio di
          quindici giorni decorrenti dal giorno successivo  a  quello
          in  cui  hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta
          semplice attestanti il  possesso  dei  titoli  di  riserva,
          preferenza  e  precedenza,  a  parita'  di  valutazione, il
          diritto ad usufruire dell'elevazione del limite massimo  di
          eta',  gia'  indicati  nella  domanda,  dai  quali risulti,
          altresi', il possesso del requisito alla data  di  scadenza
          del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
          ammissione  al  concorso.  Tale   documentazione   non   e'
          richiesta  nei  casi in cui le pubbliche amministrazioni ne
          siano in possesso o ne possano disporre  facendo  richiesta
          ad altre pubbliche amministrazioni.
            2.  I  candidati  appartenenti a categorie previste dalla
          legge  2  aprile  1968,  n.  482,  che  abbiano  conseguito
          l'idoneita',  verranno  inclusi  nella  graduatoria  tra  i
          vincitori, purche', ai sensi dell'art.   19 della  predetta
          legge  n.  482,  risultino  iscritti negli appositi elenchi
          istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e  della
          massima  occupazione e risultino disoccupati sia al momento
          della scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
          domande    di   ammissione   al   concorso   sia   all'atto
          dell'immissione in servizio.
            - La legge n. 482/1968 reca:  Disciplina  generale  delle
          assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni
          e le aziende private.