Art. 19.
                      Adempimenti dei vincitori
 1.  I  candidati  dichiarati  vincitori  sono invitati dall'U.s.l. o
dall'azienda  ospedaliera,  ai  fini  della  stipula  del   contratto
individuale  di  lavoro, a presentare, nel termine e con le modalita'
stabilite dal bando  di  concorso  e  in  carta  legale,  a  pena  di
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:
  a)  i  documenti  corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione al concorso;
  b) certificato generale del casellario giudiziale;
  c) altri titoli che  danno  diritto  ad  usufruire  della  riserva,
precedenza e preferenza a parita' di valutazione.
 2.  I  candidati  dichiarati  vincitori hanno facolta' di richiedere
all'amministrazione che ha bandito il concorso,  entro  dieci  giorni
dalla   comunicazione   dell'esito   del   concorso,   l'applicazione
dell'arti- colo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 3. La U.s.l. o l'azienda ospedaliera, verificata la sussistenza  dei
requisiti,  procede  alla  stipula  del  contratto  nel  quale  sara'
indicata  la  data  di  presa  di  servizio.  Gli  effetti  economici
decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.
 4.  Scaduto  inutilmente  il  termine assegnato per la presentazione
della documentazione, la U.s.l. o  l'azienda ospedaliera,  comunicano
di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
 
          Nota all'art. 19:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  della  legge n.
          241/1990  (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
            Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della presente legge le amministrazioni interessate
          adottano  le  misure  organizzative  idonee   a   garantire
          l'applicazione    delle    disposizioni   in   materia   di
          autocertificazione e di presentazione di atti  e  documenti
          da  parte  di  cittadini a pubbliche amministrazioni di cui
          alla  legge  4  gennaio   1968,   n.   15,   e   successive
          modificazioni  e  integrazioni.    Delle misure adottate le
          amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui
          all'art. 27.
            2. Qualora l'interessato  dichiari  che  fatti,  stati  e
          qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della
          stessa  amministrazione  procedente  o  di  altra  pubblica
          amministrazione, il responsabile del procedimento  provvede
          d'ufficio  all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
          di essi.
            3. Parimenti sono accertati  d'ufficio  dal  responsabile
          del  procedimento  i  fatti, gli stati e le qualita' che la
          stessa  amministrazione   procedente   o   altra   pubblica
          amministrazione e' tenuta a certificare.