Art. 19. Adempimenti dei vincitori 1. I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall'U.s.l. o dall'azienda ospedaliera, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine e con le modalita' stabilite dal bando di concorso e in carta legale, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso: a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso; b) certificato generale del casellario giudiziale; c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parita' di valutazione. 2. I candidati dichiarati vincitori hanno facolta' di richiedere all'amministrazione che ha bandito il concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'arti- colo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. La U.s.l. o l'azienda ospedaliera, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sara' indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. 4. Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, la U.s.l. o l'azienda ospedaliera, comunicano di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): Art. 18. - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.