Art. 2. Bando di concorso 1. L'assunzione in servizio e' disposta dall'U.s.l. o dall'azienda ospedaliera nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici concorsi banditi ed espletati dalle aziende. 2. I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. 3. I bandi devono anche indicare il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, numero che non puo' complessivamente superare il 30 per cento dei posti messi a concorso. 4. I bandi possono stabilire che una delle prove scritte consista in una serie di quesiti a risposta sintetica. 5. Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di ammissione al concorso. 6. Il bando deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e della provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando deve essere data la massima diffusione. 7. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. 8. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione e' comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 487/1994 citato in premessa: Art. 3 (Bando di concorso). - 1. (Omissis). 2. Il bando di concorso deve contenere il termine e le modalita' di presentazione delle domande nonche' l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto delle prove scritte e orali, il contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta per l'ammmissione alle prove orali, i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parita' di punteggio, i termini e le modalita' della loro presentazione, le percentuali dei posti riservati alpersonale interno, in conformita' alle normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresi', contenere la citazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dall'art. 29 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.