Art. 2.
                          Bando di concorso
 1.  L'assunzione  in servizio e' disposta dall'U.s.l. o dall'azienda
ospedaliera nei limiti dei posti vacanti, mediante pubblici  concorsi
banditi ed espletati dalle aziende.
 2.  I bandi di concorso sono emanati con le procedure e le modalita'
di cui all'articolo 3, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive modificazioni e
integrazioni.
 3. I bandi devono anche  indicare  il  numero  dei  posti  riservati
previsti  da  leggi  speciali  in  favore di particolari categorie di
cittadini, numero che non puo' complessivamente superare  il  30  per
cento dei posti messi a concorso.
 4. I bandi possono stabilire che una delle prove scritte consista in
una serie di quesiti a risposta  sintetica.
 5.  Al bando viene allegato uno schema esemplificativo di domanda di
ammissione al concorso.
 6. Il bando deve essere pubblicato nel  bollettino  ufficiale  della
regione  e  della  provincia autonoma e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Al bando  deve  essere  data  la
massima diffusione.
 7.  Il  termine per la presentazione delle domande di partecipazione
ai concorsi scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
 8. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di
spedizione e' comprovata  dal  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante.
 
          Nota all'art. 2:
            - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n.
          487/1994 citato in premessa:
            Art. 3 (Bando di concorso). - 1. (Omissis).
            2.  Il  bando  di concorso deve contenere il termine e le
          modalita' di presentazione delle domande  nonche'  l'avviso
          per  la  determinazione  del  diario  e la sede delle prove
          scritte ed orali ed eventualmente pratiche.  Deve  indicare
          le   materie  oggetto  delle  prove  scritte  e  orali,  il
          contenuto di quelle pratiche, la votazione minima richiesta
          per l'ammmissione alle prove orali, i requisiti  soggettivi
          generali   e   particolari   richiesti   per   l'ammissione
          all'impiego, i titoli che danno  luogo  a  precedenza  o  a
          preferenza a parita' di punteggio, i termini e le modalita'
          della   loro   presentazione,   le  percentuali  dei  posti
          riservati  alpersonale   interno,   in   conformita'   alle
          normative vigenti nei singoli comparti e le percentuali dei
          posti riservati da leggi a favore di determinate categorie.
          Il bando di concorso deve, altresi', contenere la citazione
          della  legge  10  aprile  1991, n. 125, che garantisce pari
          opportunita' tra uomini e donne  per  l'accesso  al  lavoro
          come  anche previsto dall'art. 61 del decreto legislativo 3
          febbraio  1993,  n.  29, cosi' come modificato dall'art. 29
          del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.