Art. 20.
     Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo
 1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione,
il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a
titolo  di incarico, di supplenza, o in qualita' di straordinario, ad
esclusione di  quello  prestato  con  qualifiche  di  volontario,  di
precario  o  similari,  ed  il  servizio  di  cui  al  settimo  comma
dell'arti- colo unico del decreto-legge 23  dicembre  1978,  n.  817,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54,
sono equiparati al servizio di ruolo.
 2. I periodi di effettivo servizio militare  di  leva,  di  richiamo
alle  armi,  di  ferma  volontaria  e di rafferma, prestati presso le
Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi  dell'articolo  22
della   legge   24  dicembre  1986,  n.  958,  sono  valutati  con  i
corrispondenti punteggi previsti  per  i  concorsi  disciplinati  dal
presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
 
          Note all'art. 20:
            - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo unico del
          decreto 23 dicembre 1978, n. 817, (Norme transitorie per il
          personale   precario  delle  universita')  convertito,  con
          modificazioni,  in  legge  19   febbraio   1979,   n.   54,
          (Provvedimento  di  transizione  per  il personale precario
          delle universita'):
            Il  servizio  di   assistenza   e   cura   prestato   dai
          contrattisti   ed  assegnisti  presso  gli  istituti  e  le
          cliniche  universitarie  delle  facolta'  di   medicina   e
          chirurgia  nonche'  quelle  dei medici interni universitari
          assunti in  servizio  continuativo  per  motivate  esigenze
          delle  cliniche e degli istituti di cura universitari e che
          abbiano percepito il trattamento economico  previsto  dalle
          leggi  vigenti,  e'  equiparato,  ai soli fini dei concorsi
          ospedalieri,  al  servizio  di  assistente  ospedaliero  di
          ruolo.
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  22  della  legge 24
          dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di  leva
          e sulla ferma di leva prolungata):
            Art.  22  (Sospensione  del  rapporto  di  lavoro - Norma
          particolare per i pubblici concorsi). -  Gli  arruolati  di
          leva  sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata
          prevista dalla normativa vigente.
            La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di  leva
          sospende  il  rapporto di lavoro per tutto il periodo della
          firma e il lavoratore ha  diritto  alla  conservazione  del
          posto.
            Entro  trenta  giorni dal congedo o dall'invio in licenza
          illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a
          disposizione del datore di lavoro per riprendere  servizio.
          In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto.
            Per    l'ammissione    ai    concorsi   nelle   pubbliche
          amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi  e
          attivita'  in  uffici  pubblici  e  privati non deve essere
          imposta la condizione di  avere  soddisfatto  gli  obblighi
          militari di leva o di esserne esente.
            L'interessato  e'  comunque tenuto a comprovare di essere
          in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e
          nei riguardi degli obblighi del servizio militare.
            Per la partecipazione  ai  pubblici  concorsi  il  limite
          massimo  di  eta'  richiesto  e' elevato di un periodo pari
          all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a 3
          anni, per i cittadini che hanno prestato servizio  militare
          volontario, di leva e di leva prolungata.
            I  periodi  di  effettivo  servizio  militare di leva, di
          richiamo alle armi, di ferma volontaria  e  di  raf  ferma,
          prestati   presso   le   Forze   armate   e  nell'Arma  dei
          carabinieri, sono valutati nei  pubblici  concorsi  con  lo
          stesso    punteggio   che   le   commissioni   esaminatrici
          attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi  civili
          presso enti pubblici.
            Ai  fini  dell'ammissibilita'  e  della  valutazione  dei
          titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni
          e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di  tempo
          trascorso  come  militare di leva o richiamato, in pendenza
          di rapporto di lavoro.
            Le  norme  del  presente  articolo  sono  applicabili  ai
          concorsi   banditi   dalle   amministrazioni  dello  Stato,
          comprese le aziende autonome, e dagli altri enti  pubblici,
          regionali,   provinciali  e  comunali  per  l'assunzione  e
          l'immissione di personale esterno in tutte  le  qualifiche,
          carriere,   fasce   o  categorie  funzionali  previste  dai
          rispettivi ordinamenti organici.
            La copia del foglio matricolare dello stato  di  servizio
          costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione
          delle norme contenute nel presente articolo.