Art. 20. Equiparazione dei servizi non di ruolo al servizio di ruolo 1. Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualita' di straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'arti- colo unico del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo. 2. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo unico del decreto 23 dicembre 1978, n. 817, (Norme transitorie per il personale precario delle universita') convertito, con modificazioni, in legge 19 febbraio 1979, n. 54, (Provvedimento di transizione per il personale precario delle universita'): Il servizio di assistenza e cura prestato dai contrattisti ed assegnisti presso gli istituti e le cliniche universitarie delle facolta' di medicina e chirurgia nonche' quelle dei medici interni universitari assunti in servizio continuativo per motivate esigenze delle cliniche e degli istituti di cura universitari e che abbiano percepito il trattamento economico previsto dalle leggi vigenti, e' equiparato, ai soli fini dei concorsi ospedalieri, al servizio di assistente ospedaliero di ruolo. - Si riporta il testo dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata): Art. 22 (Sospensione del rapporto di lavoro - Norma particolare per i pubblici concorsi). - Gli arruolati di leva sono tenuti a compiere la ferma di leva per la durata prevista dalla normativa vigente. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo della firma e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro e' risolto. Per l'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni e per le assunzioni in impieghi, servizi e attivita' in uffici pubblici e privati non deve essere imposta la condizione di avere soddisfatto gli obblighi militari di leva o di esserne esente. L'interessato e' comunque tenuto a comprovare di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare. Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di eta' richiesto e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a 3 anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata. I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di raf ferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilita' e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e' da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'applicazione delle norme contenute nel presente articolo.