Art. 21.
       Valutazione attivita' in base a rapporti convenzionali
 1.  L'attivita'  ambulatoriale  interna  prestata  a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e  del
Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali, e' valutata con
riferimento  all'orario  settimanale  svolto  rapportato a quello dei
medici  dipendenti  dalle  aziende  sanitarie  con  orario  a   tempo
definito.   I  relativi  certificati  di  servizio  devono  contenere
l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale.
 2. All'attivita' espletata dai veterinari  coadiutori,  nominati  ai
sensi  degli  articoli  1, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e  successive  modificazioni  e'
attribuito  il  punteggio  previsto  per  i  servizi  prestati  nella
posizione iniziale del corrispondente profilo  professionale  ridotto
del 20 per cento.
 
          Nota all'art. 21:
            -  Si  riporta  il  testo degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del
          D.P.R.  dell'11  febbraio  1961,  n.  264  (Disciplina  dei
          servizi  e  degli organi   che esercitano la loro attivita'
          nel campo dell'igiene e della sanita' pubblica):
            Art.  1.  -  Il  medico  provinciale  e  il   veterinario
          provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre
          alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore:
             a)   provvedono   d'ufficio   alla   applicazione  delle
          ordinanze sanitarie, la  cui  esecuzione  e'  demandata  ai
          sindaci  e  ai  presidenti  dei  consorzi  sanitari, quando
          questi risultino inadempienti;
             b) approvano le speciali  tariffe  proposte  dall'ordine
          dei medici, dall'ordine dei veterinari o dal collegio delle
          ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e
          delle   ostetriche   condotti   ai   non   aventi   diritto
          all'assistenza   sanitaria   gratuita   o    all'assistenza
          zooiatrica gratuita.
            Il  prefetto coordina l'attivita' degli uffici del medico
          provinciale e del veterinario provinciale e  a  tale  scopo
          puo'    impartire   le   istruzioni   necessarie   per   il
          funzionamento  di   essi   nell'ambito   delle   rispettive
          competenze,   secondo  le  direttive  del  Ministero  della
          sanita'.
            Per  l'esecuzione  dei   piani   di   risanamento   degli
          allevamenti  le autorita' sanitarie delle regioni a statuto
          ordinario ed i competenti organi sanitari delle  regioni  a
          statuto  speciale  possono  temporaneamente avvalersi della
          collaborazione di veterinari  liberi  professionisti.    Il
          Ministero  della  sanita' concorda con le organizzazioni di
          categoria i compensi relativi alle prestazioni;  stabilisce
          altresi',   all'atto  dell'approvazione  dei  programmi  di
          profilassi e di risanamento, la  quota  annua  destinata  a
          tale  spesa  prelevabile  sui  fondi  a  disposizioni degli
          uffici per il finanziamento dei piani di risanamento.
            Art.  6.  -  La  vigilanza  e l'ispezione sanitaria delle
          carni nei macelli  privati  sono  eseguite  dai  veterinari
          comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo.
            Nel  caso  in  cui  l'entita'  delle  macellazioni  o  la
          contemporaneita'  delle  altre  mansioni   impediscano   ai
          veterinari   comunali  di  esercitare  la  vigilanza  e  di
          eseguire l'ispezione  con  la  necessaria  continuita',  il
          servizio   e'   assicurato   con   veterinari   coadiutori,
          appositamente incaricati dall'autorita' comunale.
            L'obbligo del  servizio  di  vigilanza  e  ispezione  con
          carattere   continuativo   e'  stabilito  con  decreto  del
          veterinario provinciale, il quale determina anche il numero
          dei  veterinari  da  destinare  ad  ogni  macello,   scelti
          preferibilmente   tra  coloro  che  abbiano  conseguito  la
          specializzazione in ispezione  degli  alimenti  di  origine
          animale  o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi
          di perfezionamento  sulla  stessa  materia,  o  su  materie
          affini   presso  una  facolta'  universitaria  di  medicina
          veterinaria.
            I  veterinari  coadiutori  rispondono  del  servizio   al
          direttore dell'ufficio veterinario comunale.
            Le  prestazioni dei veterinari coadiutori sono retribuite
          secondo tariffe determinate dal veterinario provinciale. La
          relativa spesa  e'  a  carico  dell'imprenditore  che  deve
          rimborsarne l'importo all'amministrazione comunale.
            In  caso di riconosciuta necessita' puo' provvedersi alla
          nomina di veterinari coadiutori anche per  la  vigilanza  e
          l'ispezione  negli  stabilimenti per la produzuone di carni
          preparate.
            Art. 7. - La  vigilanza  e  l'ispezione  sanitaria  delle
          carni  nei  macelli  privati  e  negli  stabilimenti per la
          produzione di carni preparate, che esportano le carni ed  i
          prodotti  carnei  all'estero, sono assicurate dal Ministero
          della  sanita',  che  vi   provvede   mediante   veterinari
          provinciali  o  veterinari appositamenti incaricati, scelti
          preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati
          al secondo comma dell'art.  6.
            Le prestazioni dei veterinari incaricati  non  dipendenti
          dall'amministrazione  dello  Stato  sono retribuite secondo
          tariffe  determinate  dal  Ministero  della   sanita'.   La
          relativa  spesa  e'  a  carico  dell'imprenditore  che deve
          rimborsare l'importo all'amministrazione.
            l macellai e gli stabilimenti  sono  riconosciuti  idonei
          all'esportazione  dal Ministero della sanita', che provvede
          alla loro iscrizione in uno speciale registro assegnando  a
          ciascuno un numero progressivo.  Nello stesso registro sono
          iscritti  anche  i  macelli  pubblici  che  esportano carni
          all'estero.
            Art. 8. - Gli  uffici  veterinari  di  confine,  porto  e
          aeroporto   dipendono   direttamente  dal  Ministero  della
          sanita'.
            Ai  detti  uffici  sono  preposti  funzionari  del  ruolo
          veterinari del Ministero della sanita', i quali assumono la
          qualifica di veterinario di confine.
            I veterinari di confine:
             a)  eseguono  la  visita  sanitaria degli animali che si
          importano e che si esportano  e  dei  prodotti  di  origine
          animale che si importano nella Repubblica;
             b)  esercitano  le  funzioni  di  polizia,  vigilanza  e
          ispezione veterinaria negli  ambiti  doganali,  portuali  e
          aeroportuali;
             c)  assolvono  tutti gli altri compiti ad essi demandati
          dalle  leggi,   dai   regolamenti   e   dalle   convenzioni
          internazionali.
            (Comma  abrogato  dall'art. 19 del decreto del Presidente
          della Repubblica  n.  254/1985,  recante  attuazione  della
          direttiva  (CEE)  n. 83/643, relativa alla agevolazione dei
          controlli fisici  e  delle  formalita'  amministrative  nei
          trasporti  di  merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1
          della legge 29 ottobre 1984, n. 734).
            Qualora  le  esigenze  del  traffico  lo  richiedano,  il
          Ministro per la sanita' puo' incaricare veterinari comunali
          o   veterinari   liberi   professionisti  di  coadiuvare  i
          veterinari di confine, porto e aeroporto  nell'espletamento
          dei servizi ad essi affidati.
            Gli  incarichi  di cui ai commi precedenti sono conferiti
          con decreto del Ministro per  la  sanita'  d'intesa  per  i
          veterinari  comunali con le amministrazioni comunali da cui
          dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono
          essere revocati in ogni momento per ragioni di  servizio  e
          possono  essere  rinnovati  per  periodi successivi di pari
          durata escluso, a  tutti  gli  effetti,  ogni  rapporto  di
          impiego con lo Stato a qualunque titolo.
            La   misura   del   compenso  globale  da  attribuire  ai
          veterinari di cui ai precedenti commi  verra'  determinata,
          ed  occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la
          sanita' di concerto con quello per il tesoro, in  relazione
          alla importanza dell'incarico da affidare.
            La   relativa   spesa  gravera'  sullo  stanziamento  del
          capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della
          sanita' per l'anno 1968 e dei corrispondenti  capitoli  per
          gli anni successivi.
            I  posti  di  confine,  i porti e gli aeroporti aperti al
          traffico internazionale degli animali  e  dei  prodotti  di
          origine  animale  sono determinati con decreto del Ministro
          per la sanita', di concerto con i Ministri interessati.
            Le condizioni per la fornitura degli uffici veterinari di
          confine, porto e  aeroporti  dei  prodotti  immunizzanti  e
          diagnostici  ed  il  prezzo di cessione dei prodotti stessi
          agli esportatori ed importatori, nonche' le  spese  per  le
          altre operazioni sanitarie di interesse privato sono deter-
          minate con decreto del Ministro per la sanita'.