Art. 21. Valutazione attivita' in base a rapporti convenzionali 1. L'attivita' ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del Ministero della sanita' in base ad accordi nazionali, e' valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attivita' settimanale. 2. All'attivita' espletata dai veterinari coadiutori, nominati ai sensi degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, e successive modificazioni e' attribuito il punteggio previsto per i servizi prestati nella posizione iniziale del corrispondente profilo professionale ridotto del 20 per cento.
Nota all'art. 21: - Si riporta il testo degli articoli 1, 6, 7 ed 8 del D.P.R. dell'11 febbraio 1961, n. 264 (Disciplina dei servizi e degli organi che esercitano la loro attivita' nel campo dell'igiene e della sanita' pubblica): Art. 1. - Il medico provinciale e il veterinario provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi in vigore: a) provvedono d'ufficio alla applicazione delle ordinanze sanitarie, la cui esecuzione e' demandata ai sindaci e ai presidenti dei consorzi sanitari, quando questi risultino inadempienti; b) approvano le speciali tariffe proposte dall'ordine dei medici, dall'ordine dei veterinari o dal collegio delle ostetriche, per le prestazioni dei medici, dei veterinari e delle ostetriche condotti ai non aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita o all'assistenza zooiatrica gratuita. Il prefetto coordina l'attivita' degli uffici del medico provinciale e del veterinario provinciale e a tale scopo puo' impartire le istruzioni necessarie per il funzionamento di essi nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le direttive del Ministero della sanita'. Per l'esecuzione dei piani di risanamento degli allevamenti le autorita' sanitarie delle regioni a statuto ordinario ed i competenti organi sanitari delle regioni a statuto speciale possono temporaneamente avvalersi della collaborazione di veterinari liberi professionisti. Il Ministero della sanita' concorda con le organizzazioni di categoria i compensi relativi alle prestazioni; stabilisce altresi', all'atto dell'approvazione dei programmi di profilassi e di risanamento, la quota annua destinata a tale spesa prelevabile sui fondi a disposizioni degli uffici per il finanziamento dei piani di risanamento. Art. 6. - La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati sono eseguite dai veterinari comunali, salvo quanto previsto nel successivo articolo. Nel caso in cui l'entita' delle macellazioni o la contemporaneita' delle altre mansioni impediscano ai veterinari comunali di esercitare la vigilanza e di eseguire l'ispezione con la necessaria continuita', il servizio e' assicurato con veterinari coadiutori, appositamente incaricati dall'autorita' comunale. L'obbligo del servizio di vigilanza e ispezione con carattere continuativo e' stabilito con decreto del veterinario provinciale, il quale determina anche il numero dei veterinari da destinare ad ogni macello, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano conseguito la specializzazione in ispezione degli alimenti di origine animale o abbiano frequentato, con esito favorevole, corsi di perfezionamento sulla stessa materia, o su materie affini presso una facolta' universitaria di medicina veterinaria. I veterinari coadiutori rispondono del servizio al direttore dell'ufficio veterinario comunale. Le prestazioni dei veterinari coadiutori sono retribuite secondo tariffe determinate dal veterinario provinciale. La relativa spesa e' a carico dell'imprenditore che deve rimborsarne l'importo all'amministrazione comunale. In caso di riconosciuta necessita' puo' provvedersi alla nomina di veterinari coadiutori anche per la vigilanza e l'ispezione negli stabilimenti per la produzuone di carni preparate. Art. 7. - La vigilanza e l'ispezione sanitaria delle carni nei macelli privati e negli stabilimenti per la produzione di carni preparate, che esportano le carni ed i prodotti carnei all'estero, sono assicurate dal Ministero della sanita', che vi provvede mediante veterinari provinciali o veterinari appositamenti incaricati, scelti preferibilmente tra coloro che abbiano i requisiti indicati al secondo comma dell'art. 6. Le prestazioni dei veterinari incaricati non dipendenti dall'amministrazione dello Stato sono retribuite secondo tariffe determinate dal Ministero della sanita'. La relativa spesa e' a carico dell'imprenditore che deve rimborsare l'importo all'amministrazione. l macellai e gli stabilimenti sono riconosciuti idonei all'esportazione dal Ministero della sanita', che provvede alla loro iscrizione in uno speciale registro assegnando a ciascuno un numero progressivo. Nello stesso registro sono iscritti anche i macelli pubblici che esportano carni all'estero. Art. 8. - Gli uffici veterinari di confine, porto e aeroporto dipendono direttamente dal Ministero della sanita'. Ai detti uffici sono preposti funzionari del ruolo veterinari del Ministero della sanita', i quali assumono la qualifica di veterinario di confine. I veterinari di confine: a) eseguono la visita sanitaria degli animali che si importano e che si esportano e dei prodotti di origine animale che si importano nella Repubblica; b) esercitano le funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria negli ambiti doganali, portuali e aeroportuali; c) assolvono tutti gli altri compiti ad essi demandati dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni internazionali. (Comma abrogato dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 254/1985, recante attuazione della direttiva (CEE) n. 83/643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalita' amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734). Qualora le esigenze del traffico lo richiedano, il Ministro per la sanita' puo' incaricare veterinari comunali o veterinari liberi professionisti di coadiuvare i veterinari di confine, porto e aeroporto nell'espletamento dei servizi ad essi affidati. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono conferiti con decreto del Ministro per la sanita' d'intesa per i veterinari comunali con le amministrazioni comunali da cui dipendono, per un periodo non superiore ad un anno, possono essere revocati in ogni momento per ragioni di servizio e possono essere rinnovati per periodi successivi di pari durata escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego con lo Stato a qualunque titolo. La misura del compenso globale da attribuire ai veterinari di cui ai precedenti commi verra' determinata, ed occorrendo revisionata, con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con quello per il tesoro, in relazione alla importanza dell'incarico da affidare. La relativa spesa gravera' sullo stanziamento del capitolo 1261 dello stato di previsione del Ministero della sanita' per l'anno 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi. I posti di confine, i porti e gli aeroporti aperti al traffico internazionale degli animali e dei prodotti di origine animale sono determinati con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri interessati. Le condizioni per la fornitura degli uffici veterinari di confine, porto e aeroporti dei prodotti immunizzanti e diagnostici ed il prezzo di cessione dei prodotti stessi agli esportatori ed importatori, nonche' le spese per le altre operazioni sanitarie di interesse privato sono deter- minate con decreto del Ministro per la sanita'.