Art. 22.
              Valutazione servizi e titoli equiparabili
 1.  I  servizi  e  i  titoli  acquisiti presso gli istituti, enti ed
istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  sono  equiparati  ai  corrispondenti  servizi e titoli
acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto  disposto  dagli
articoli  25  e  26  del  decreto  del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761.
 2.  I  servizi  antecedenti   alla   data   del   provvedimento   di
equiparazione  sono  valutati,  per  il 25 per cento della rispettiva
durata, con i punteggi previsti per i  servizi  prestati  presso  gli
ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale della categoria
di appartenenza.
 3.  Il  servizio  prestato  presso  case  di  cura  convenzionate  o
accreditate, con rapporto continuativo, e' valutato, per  il  25  per
cento  della  sua  durata  come servizio prestato presso gli ospedali
pubblici nella  posizione  funzionale  iniziale  della  categoria  di
appartenenza.
 4.  Il  servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico
risultante  da  atti  formali,  con  iscrizione   previdenziale,   e'
valutato,  per  il  25  per  cento della sua durata, con il punteggio
previsto  per  la  qualifica  di  collaboratore  presso  le  farmacie
comunali o municipa- lizzate.
 
          Note all'art. 22:
               Si  riporta  il  testo dell'art. 4, commi 12 e 13, del
          citato D.Lgs.  n. 502/1992.
            Art. 4 (Aziende ospedaliere  e  presidi  ospedalieri).  -
          1.-11. (Omissis).
            12.  Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto
          concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano
          e  gli  istituti  ed  enti  che   esercitano   l'assistenza
          ospedaliera  di  cui  agli  articoli  40,  41 e 43, secondo
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando
          che   l'apporto   dell'attivita'   dei   suddetti   presidi
          ospedalieri    al    Servizio    sanitario   nazionale   e'
          regolamentato  con  le  modalita'  previste  dal   presente
          articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
          decreto  legislativo  7  dicembre 1993, n. 517, i requisiti
          tecnicoorganizzativi  ed  i  regolamenti  sulla   dotazione
          organica  e  sull'organizzazione  dei predetti presidi sono
          adeguati,  per  la  parte  compatibile,  ai  principi   del
          presente  decreto  e  a  quelli di cui all'art. 4, comma 7,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati  con
          decreto del Ministro della sanita'.
            13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente
          alla  Santa  Sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine
          di Malta ed il Servizio sanitario  nazionale  relativamente
          all'attivita'  assistenziale, sono disciplinati da appositi
          accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il
          Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano.
            -  Per  il  testo  degli articoli 25 e 26 del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 761/1979 si veda nella  nota
          all'art. 1.