Art. 23.
                    Servizio prestato all'estero
 1.  Il servizio prestato all'estero dai cittadini degli Stati membri
della  Unione  europea,  nelle  istituzioni  e  fondazioni  sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato
ai  sensi  della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello
prestato dal  personale  del  ruolo  sanitario,  e'  valutato  con  i
punteggi  previsti  per il corrispondente servizio di ruolo, prestato
nel territorio nazionale, se riconosciuto ai  sensi  della  legge  10
luglio 1960, n.  735.
 2.   Il   servizio   prestato  presso  organismi  internazionali  e'
riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735,  ai
fini  della  valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma
1.
 
          Note all'art. 23:
            - La  legge  n.  49/1987  reca:  Nuova  disciplina  della
          cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
            -  La  legge n. 735/1960 reca Riconoscimento del servizio
          sanitario  prestato  dai  medici  italiani  negli  ospedali
          all'estero.