Art. 25.
                      Commissione esaminatrice
 1.  La  commissione  esaminatrice e' nominata dal direttore generale
della U.s.l. o dell'azienda ospedaliera ed e' composta da:
  a) presidente:
   il  dirigente  del  secondo  livello  dirigenziale   nel   profilo
professionale  della  disciplina  oggetto del concorso, preposto alla
struttura. In caso di pluralita' di strutture o in caso di carenza di
titolare l'individua-zione e' operata dal direttore generale,  o  per
delega  dal  direttore  sanitario  nell'ambito  dell'area  alla quale
appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
  b) componenti:
   due dirigenti del secondo  livello  dirigenziale  appartenenti  al
profilo   ed  alla  disciplina  oggetto  del  concorso,  di  cui  uno
sorteggiato tra il personale indicato nell'articolo 6,  comma  2,  ed
uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;
  c) segretario:
   un   funzionario  amministrativo  della  U.s.l.  o  della  azienda
ospedaliera appartenente ad un livello non inferiore al settimo.