Art. 26.
                            Prove d'esame
 1. Le prove d'esame sono le seguenti:
  a) prova scritta:
   relazione  su  caso  clinico simulato o su argomenti inerenti alla
disciplina messa a concorso o soluzione di una  serie  di  quesiti  a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  b) prova pratica:
   1)  su  tecniche  e  manualita' peculiari della disciplina messa a
concorso;
   2) per le discipline dell'area chirurgica la prova,  in  relazione
anche  al  numero  dei  candidati,  si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra  modalita'  a  giudizio
insindacabile della commissione;
   3)   la  prova  pratica  deve  comunque  essere  anche  illustrata
schematicamente per iscritto;
  c) prova orale:
   sulle materie inerenti alla  disciplina  a  concorso  nonche'  sui
compiti connessi alla funzione da conferire.