Art. 26. Prove d'esame 1. Le prove d'esame sono le seguenti: a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; b) prova pratica: 1) su tecniche e manualita' peculiari della disciplina messa a concorso; 2) per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalita' a giudizio insindacabile della commissione; 3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.