Art. 27.
                              Punteggio
 1.  La  commissione  dispone,  complessivamente,  di 100 punti cosi'
ripartiti:
  a) 20 punti per i titoli;
  b) 80 punti per le prove d'esame.
 2. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
  a) 30 punti per la prova scritta;
  b) 30 punti per la prova pratica;
  c) 20 punti per la prova orale.
 3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
  a) titoli di carriera: 10;
  b) titoli accademici e di studio: 3
  c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  d) curriculum formativo e professionale: 4.
 4. Titoli di carriera:
  a) servizi di ruolo prestati presso le unita' sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23:
   1)  servizio  nel  livello  dirigenziale  a  concorso,  o  livello
superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
   2)  servizio  in  altra  posizione  funzionale  nella disciplina a
concorso, punti 0,50 per anno;
   3) servizio in disciplina affine ovvero  in  altra  disciplina  da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e
del 50 per cento;
   4)  servizio  prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
  b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche  amministrazioni
nelle  varie  qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50
per anno.
 5. Titoli accademici e di studio:
  a) specializzazione nella disciplina oggetto  del  concorso,  punti
1,00;
  b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
  c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  d)  altre  specializzazioni  di  ciascun  gruppo  da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  e)  altre  lauree,  oltre  quella  richiesta  per  l'ammissione  al
concorso  comprese  tra  quelle  previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
 6. Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito
di ammissione.
 7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8
agosto 1991,  n.  257,  anche  se  fatta  valere  come  requisito  di
ammissione, e valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso di specializzazione.
 8.  Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo  e  professionale  si  applicano  i  criteri
previsti dall'articolo 11.
   sulle  materie  inerenti  alla  disciplina  a concorso nonche' sui
compiti connessi alla funzione da conferire.
 
          Nota all'art. 27:
            - Il D.Lgs. n. 257/1991 reca: Attuazione della  direttiva
          n.  87/1976/CEE  del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante
          modifica di precedenti direttive in tema di formazione  dei
          medici  specialisti,  a  norma  dell'art.  6 della legge 29
          dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990).