Art. 3.
                  Domande di ammissione ai concorsi
 1.  Per  l'ammissione  ai  concorsi, gli aspiranti devono presentare
domanda redatta in carta semplice nella quale devono indicare:
  a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
  b) il possesso della cittadinanza italiana o  equivalente;
  c) il comune nelle cui liste  elettorali  sono  iscritti  ovvero  i
motivi  della  loro  non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
  d) le eventuali condanne penali riportate;
  e) i titoli di studio posseduti;
  f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  g)   i   servizi   prestati   come   impiegati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le  eventuali  cause  di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego.
 2. Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti  devono
allegare  tutte  le  certificazioni  relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione  di  merito,  ivi
compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.
 3.  I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e  nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
 4. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrano  o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo
46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  1979,  n.
761,  in  presenza delle quali il punteggio di anzianita' deve essere
ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve  precisare  la  misura
della riduzione del punteggio.
 5. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
 6.  Alla  domanda  deve  essere  unito, in triplice copia e in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
 7.  Nella  domanda  di  ammissione  al  concorso,  l'aspirante  deve
indicare  il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli
fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di  mancata  indicazione
vale,  ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del comma
1.
 
          Nota art. 3.
            - Si riporta il testo dell'art. 46 del citato  D.P.R.  n.
          761/1979:
            Art.  46  (Aggiornamento  professionale  obbligatorio). -
          L'aggiornamento professionale e' obbligatorio per tutto  il
          personale dell'unita' sanitaria locale, ivi compreso quello
          amministrativo, ed e' finalizzato:
             al  completamento della preparazione professionale anche
          in  vista   della   mobilita'   del   personale   e   della
          riconversione funzionale del medesimo;
             al miglioramento della qualita' del servizio.
            L'aggiornamento    e'    assicurato   mediante   riunioni
          periodiche, seminari e  corsi  teorico-pratici  organizzati
          preferibilmente  nella  sede  di  servizio e nell'orario di
          lavoro. La regione, all'inizio  di  ogni  anno,  fissa  gli
          obiettivi  generali dell'aggiornamento e le modalita' dello
          svolgimento   avvalendosi   della   collaborazione    delle
          universita'  delle  istituzioni  scolastiche e degli ordini
          professionali.
            L'aggiornamento   del   personale   addetto   a   servizi
          igienicoorganizzativi  e di medicina legale e del lavoro e'
          attuato  in  coordinamento  con  l'Istituto  superiore   di
          sanita'  e con l'Istituto superiore per la prevenzione e la
          sicurezza del lavoro.
            L'aggiornamento del personale sanitario  dipendente  puo'
          essere  effettuato  anche  nell'ambito  delle  attivita' di
          aggiormanento  obbligatorio  previste  per   il   personale
          convenzionato  di  cui  all'art. 48 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833.
            La mancata  partecipazione,  senza  giustificato  motivo,
          alle attivita' di aggiormaneto professionale per un periodo
          superiore   ai   cinque  anni  comporta  la  riduzione  del
          punteggio di anzianita' ai soli fini  dei  concorsi,  delle
          promozioni  e  dei  trasferimenti  in  una misura stabilita
          dalla commissione di disciplina  in  relazione  al  profilo
          professionale  e alle mansioni del dipendente. La riduzione
          non puo' comunque superare il 50 per cento.