Art. 30.
                            Prove d'esame
 1. Le prove d'esame sono le seguenti:
  a) prova scritta:
   relazione  su  caso  clinico simulato o su argomenti inerenti alla
disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie  di  quesiti  a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  b) prova pratica:
   su  tecniche  e  manualita'  peculiari  della disciplina. La prova
pratica deve comunque essere  anche  illustrata  schematicamente  per
iscritto;
  c) prova orale:
   sulle  materie  inerenti  alla  disciplina  a concorso nonche' sui
compiti connessi alla funzione da conferire.