Art. 30. Prove d'esame 1. Le prove d'esame sono le seguenti: a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa; b) prova pratica: su tecniche e manualita' peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.