Art. 31.
                              Punteggio
 1.  La  commissione  dispone,  complessivamente,  di 100 punti cosi'
ripartiti:
  a) 20 punti per i titoli;
  b) 80 per le prove di esame.
 2. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
  a) 30 punti per la prova scritta;
  b) 30 punti per la prova pratica;
  c) 20 punti per la prova orale.
 3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
  a) titoli di carriera: 10;
  b) titoli accademici e di studio: 3;
  c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  d) curriculum formativo e professionale: 4.
 4. Titoli di carriera:
  a) servizi di ruolo prestati presso le unita' sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23:
   1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella
disciplina, punti 1,00 per anno;
   2) in altra posizione nella disciplina a concorso, punti 0,50  per
anno;
   3)   servizio  prestato  in  disciplina  affine  ovvero  in  altra
disciplina  da  valutare  con  i  punteggi  di  cui   sopra   ridotti
rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
   4)  servizio a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra
aumentati del 20 per cento.
  b)  servizio  di   ruolo   quale   odontoiatra   presso   pubbliche
amministrazioni   nelle   varie   qualifiche   secondo  i  rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
 5. Titoli accademici e di studio:
  a) specializzazione nella disciplina oggetto  del  concorso,  punti
1,00;
  b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
 fo on
  c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
 fo on
  d)  altre  specializzazioni  di  ciascun  gruppo  da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  e)  altre  lauree,  oltre  quella  richiesta  per  l'ammissione  al
concorso  comprese  tra  quelle  previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
 6. Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito
di ammissione.
 7.  Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo  e  professionale  si  applicano  i  criteri
previsti dall'articolo 11.