Art. 34. Prove d'esame 1. Le prove d'esame sono le seguenti: a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa; b) prova pratica: tecniche e manualita' peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto; c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.