Art. 34.
                            Prove d'esame
 1. Le prove d'esame sono le seguenti:
  a) prova scritta:
   svolgimento  di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica  inerenti  alla  materia
stessa;
  b) prova pratica:
   tecniche  e  manualita'  peculiari  della  disciplina farmaceutica
messa a  concorso.  La  prova  pratica  deve  comunque  essere  anche
illustrata schematicamente per iscritto;
  c) prova orale:
   sulle  materie  inerenti  alla  disciplina  a concorso nonche' sui
compiti connessi alla funzione da conferire.