Art. 35.
                              Punteggio

  1.  La  commissione  dispone,  complessivamente, di 100 punti cosi'
ripartiti:
    a) 20 punti per i titoli;
    b) 80 punti per le prove d'esame.
  2. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
    a) 30 punti per la prova scritta;
    b) 30 punti per la prova pratica;
    c) 20 punti per la prova orale.
  3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
    a) titoli di carriera: 10;
    b) titoli accademici e di studio: 3;
    c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
    d) curriculum formativo e professionale: 4.
  4. Titoli di carriera:
    a)  servizi di ruolo prestati presso le unita' sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli
22 e 23:
    1)  nel  livello  dirigenziale  a  concorso, o livello superiore,
nella disciplina, punti 1,00 per anno;
    2)  in  altra  posizione  funzionale nella disciplina a concorso,
punti 0,50 per anno;
    3)  servizio  prestato  in  disciplina  affine  ovvero  in  altra
disciplina   da   valutare  con  i  punteggi  di  cui  sopra  ridotti
rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
    b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
    1) come direttore, punti 1,00 per anno;
    2) come collaboratore, punti 0,50 per anno.
    c)   servizio   di   ruolo   quale  farmacista  presso  pubbliche
amministrazioni  con  le  varie  qualifiche  previste  dai rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
  5. Titoli accademici e di studio:
    a)  specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti
1,00;
    b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
    c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
    d)  altre  specializzazioni  di ciascun gruppo, da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
    e)  altre  lauree,  oltre  quella fatta valere come requisito per
l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste l'appartenenza
al  ruolo  sanitario,  punti  0,50  per ognuna, fino ad un massimo di
punti 1,00.
  6.   Non  e'  valutabile  la  specializzazione  fatta  valere  come
requisito di ammissione.
  7. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del  curriculum  formativo  e  professionale  si  applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.