Art. 38.
                            Prove d'esame
 1. Le prove d'esame sono le seguenti:
  a) prova scritta:
   relazione  su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso
o soluzione di una serie di quesiti  a  risposta  sintetica  inerenti
alla materia stessa;
  b) prova pratica:
   su  tecniche  e  manualita'  peculiari  della  materia oggetto del
concorso. La prova pratica  deve  comunque  essere  anche  illustrata
schematicamente per iscritto;
  c) prova orale:
   sulle  materie  inerenti  alla  disciplina a concorso, nonche' sui
compiti connessi alla funzione da conferire.