Art. 39.
                              Punteggio
 1.  La  commissione  dispone,  complessivamente,  di 100 punti cosi'
ripartiti:
  a) 20 punti per i titoli;
  b) 80 punti per le prove d'esame.
 2. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
  a) 30 punti per la prova scritta;
  b) 30 punti per la prova pratica;
  c) 20 punti per la prova orale.
 3. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
  a) titoli di carriera: 10;
  b) titoli accademici e di studio: 3;
  c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  d) curriculum formativo e professionale: 4.
 4. Titoli di carriera:
  a) servizi di ruolo prestati presso le unita' sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23;
   1) nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella
disciplina, punti 1,00 per anno;
   2) in altra posizione  funzionale  nella  disciplina  a  concorso,
punti 0,50 per anno;
   3)  servizio  in  disciplina  affine ovvero in altra disciplina da
valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente  del  25
per cento e del 50 per cento;
   4)  servizio  prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento.
  b)  servizio  di   ruolo   quale   veterinario   presso   pubbliche
amministrazioni   nelle   varie   qualifiche   secondo  i  rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno.
 5. Titoli accademici e di studio:
  a) specializzazione nella disciplina oggetto  del  concorso,  punti
1,00;
  b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
  c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  d)  altre  specializzazioni  di  ciascun  gruppo  da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  e)  altre  lauree,  oltre  quella  richiesta  per  l'ammissione  al
concorso  comprese  tra  quelle  previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
 6. Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito
di ammissione.
 7. Per la valutazione delle pubblicazioni dei titoli  scientifici  e
del  curriculum  formativo  e  professionale  si  applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.